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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7389 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 6477/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6477 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Monda presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Via Seggio del Popolo, n. 22, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
- CP_1
E
(P.I. ), in persona dei suoi Controparte_2 P.IVA_1 legali rappresentanti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vizzino presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Via Silvio Spaventa n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 36399 emessa il 27/10/2020 e pubblicata il 28/10/2020;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 1/04/2025, il procuratore di parte appellante: “conclude per l'integrale accoglimento dell'appello che abbiansi qui per integralmente ripetuto e trascritto senza alcuna omissione, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Impugna le avverse conclusioni in quanto infondate in fatto e diritto e chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”; il procuratore dell'appellata : “si riporta Controparte_2
integralmente a tutte le proprie difese in atti nonché a tutte le eccezioni ivi contenute, da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte, svolte nel primo e secondo grado. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, ritenuto, eccepito, chiesto e prodotto perché palesemente infondato in fatto ed in diritto. Ci si riporta integralmente alle proprie conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, e chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di appello introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato via pec in data 12/03/2021, Parte_2 ha interposto gravame avverso la sentenza n. 36399 del
[...]
28/10/2020, con la quale il Giudice di Pace di Napoli aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti della in Controparte_2 qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del
F.G.V.S., in relazione al sinistro verificatosi in data 21/04/2015.
Nello specifico, aveva convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_2 quale F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni,
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patrimoniali e non, dalla stessa subiti in data 21/04/2015, alle ore 22:00 circa, allorquando la stessa nel mentre stava attraversando, sulle strisce pedonali, Via Sogliano in Napoli, giunta al centro della carreggiata, era stata investita da un motociclo non identificato che dopo l'accaduto si dileguava senza prestarle il dovuto soccorso.
La costituitasi in giudizio aveva impugnato Controparte_2 estensivamente l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Il giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale, aveva rigettato la domanda di parte attrice ritenendo che in corso di causa fossero emerse una serie di incongruenze tali per cui la domanda non poteva dirsi provata condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico il giudice di prime cure in sentenza aveva evidenziato che “nella fattispecie concreta, risulta presentata una denunzia querela contro ignoti, in data 21.10.15, cioè dopo ben sei mesi dal sinistro, rendendo così quasi impossibile identificare l'autore del sinistro. In merito alla prova testimoniale, così come tutto il quadro probatorio, appare del tutto inattendibile e contraddittoria. In realtà, nel presente giudizio, non c'è alcuna prova certa e che possa, quindi, provare i fatti di cui è causa. In primo luogo, dura fatica comprendere perché il nome del testimone, che è la cugina dell'attrice, non veniva indicato né nella lettera di messa in mora, né nella querela. Inoltre, nel referto del Pronto Soccorso, vi sono numerose incongruenze, veniva indicata come causa del sinistro un
“incidente sportivo”, poi “investimento da parte di un motorino”. Nella citazione si legge che il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 22:00, il teste dichiarava, invece, che l'incidente si sarebbe verificato verso le
19:00/19:30, nel referto si legge “ore 20:00…Anche sul luogo del sinistro vi è molta imprecisione, visto che la convenuta, con precisione, ha argomentato l'impossibilità del sinistro nel luogo indicato… Alla luce di tali elementi, la domanda attrice va rigettata, su tutte queste incongruenze,
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l'attrice nulla ha dedotto e/o provato, quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tali elementi vanno ritenuti veri e fondati.”.
L'odierna appellante ha, pertanto, proposto appello avverso la sentenza n. 36399/2020 del Giudice di Pace di Napoli lamentando la violazione/ falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., stante l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, nonché dell'art. 283 cod. ass. nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Ritenendo, quindi, sulla base degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado, provata la domanda ha insistito per l'accoglimento della stessa così come proposta in primo grado con condanna della in Controparte_2 qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 5.160,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 18/06/2021 si è costituita in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha, poi, insistito per il rigetto del gravame in quanto infondato, vinte le spese di lite.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di permettere l'acquisizione del fascicolo di primo grado è subentrata nella titolarità del fascicolo a far data dal 5/09/2022, la scrivente la quale, dopo un primo rinvio dovuto ad esigenze di riorganizzazione del ruolo, all'esito dell'udienza del 1/04/2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha riservato la causa in decisione previa concessione dei termini ordinari per il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. come richiamato dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 12/03/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
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dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (28/10/2020); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta sempre in data 12/03/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c.
L'appello risulta anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1 ha indicato in modo chiaro, esaustivo ed inequivoco le
[...] modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite e, di conseguenza, avesse altrettanto erroneamente, rigettato la domanda di parte attrice.
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Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale concorda con la valutazione effettuata dal Giudice di
Primo grado in quanto, dall'analisi del materiale probatorio versato in atti, non è stata raggiunta la prova certa e tranquillizzante del verificarsi del fatto così come dedotto in citazione dall'attrice.
Va premesso che la domanda proposta da Parte_1 deve essere inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 283 D.Lgs.
209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Ciò posto si evidenzia che in controversie come quella in esame “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”(cfr. Cass. civ. sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Al fine di provare che l'incidente sia stato causato da un veicolo non identificato è perciò sufficiente la prova del fatto, che il suo numero di targa non sia stato rilevato nonostante l'uso della diligenza media richiedibile all'uomo della strada, il quale abbia occasionalmente assistito ad un incidente stradale, senza che possano essere richiesti comportamenti implicanti una sua non comune diligenza (cfr Cass. civ., sent. n. 12060 del
29.05.2014).
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Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata o la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile, ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012 secondo cui “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”; Cass. civ., sent. n.
23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Dunque, l'omessa o non circostanziata o tardiva come nel caso di specie denunzia all'Autorità Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale - non preclude alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del
Fondo di garanzia, ma si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Ciò posto, nel caso in esame la difesa della in primo CP_3 grado, aveva prodotto la denuncia sporta a circa sei mesi di distanza dall'incidente, nella quale aveva indicato le circostanze di tempo e di luogo di verificazione dell'incidente, aggiungendo che il motoveicolo investitore si era allontanato senza permetterne l'identificazione. In tale atto, tuttavia,
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non era stato indicato il nominativo del testimone presente al fatto, sebbene si trattasse di persona ben nota all'appellante trattandosi della cugina.
Parimenti anche nella lettera di messa in mora, inviata in data
18.06.2015 alla l'attrice non aveva indicato il Controparte_2 nominativo della testimone.
In base ai principi sopra richiamati la tardività della presentazione della denuncia querela e l'omessa indicazione dei testimoni certamente pongono dubbi sull'attendibilità dell'unica teste escussa nel corso del giudizio di primo grado;
pertanto, le sue dichiarazioni vanno vagliate con particolare rigore.
Inoltre, le predette dichiarazioni vanno vagliate con ancora più attenzione in quanto l'unica teste escussa in corso di causa, Tes_1
, è, come detto, anche la cugina dell'attrice.
[...]
Sul punto è bene precisare che sebbene non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che una volta caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della
Corte Cost. n. 248 del 1974 l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali li giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr., tra le altre, Cass. 6001/23), tuttavia, appare indiscusso che l'esistenza dei predetti vincoli impone al Giudice una più attenta valutazione della testimonianza (ex multis, Cass. sentenza n. 20802 del
10/10/2011) rispetto al vaglio cui vengono sottoposte le dichiarazioni di un qualunque testimone.
Tutto ciò premesso, nel corso dell'udienza del Testimone_1
5/11/2018, ha dichiarato: “Ricordo che era il mese di aprile del 2015 verso le ore 19:00 -19:30 ed io in compagnia di mia cugina mi trovavo in Napoli, zona Ponti Rossi, all'incrocio dove si trova il palazzo Vecci. Ricordo che attraversammo sulle strisce pedonali camminando in direzione di Via Ponti
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Rossi. Di fronte a noi dalla direzione Piazza Carlo III proveniva uno scooter sempre direzione via Ponti Rossi che svoltò all'incrocio per entrare sulla traversa che noi stavamo attraversando ed investì mia cucina. Preciso che la prese in pieno. Mia cugina fu colpita sul lato destro ma non sapresi dire con quale parte. Mia cugina cadde al suolo mentre il motorino si allontanava… Ricordo che era un motorino scuro…… Non so quante persone c'erano sul motorino. Ho soccorso mia cugina che aveva dolore al braccio ed alla gamba e sanguinava dal ginocchio. Mia cugina fu sbalzata ma non so dire a che distanza dal punto di impatto. Ricordo ce quel giorno aveva piovuto ma non so dire se al momento dell'incidente stava piovendo.
Dopo l'incidente andammo a casa e poi so che è stata portata all'ospedale dal marito quando tornò a casa”.
Ebbene, anche questo Tribunale, al pari del Giudice di Pace di
Napoli, ritiene inattendibile la teste e non solo perché la stessa non è stata mai indicata prima dell'instaurazione del giudizio, né nella lettera di messa in mora inviata alla né, tantomeno, nella denuncia- Controparte_2 querela tardivamente proposta, ma anche, e soprattutto, perché la stessa, pur avendo nella sostanza confermato la dinamica del sinistro per come succintamente descritta in citazione, interrogata su particolari significativi, quali i punti di collisione tra il motoveicolo e la danneggiata, il numero di persone a bordo del veicolo investitore nonché le condizioni meteorologiche al momento dell'incidente, nulla ha saputo riferire.
La teste, poi, non ha neanche indicato chiaramente la strada teatro del sinistro limitandosi a riferire che lo stesso è avvenuto in zona Ponti
Rossi; anche in base a tale elemento la testimonianza appare eccessivamente generica e poco circostanziata.
A ciò si aggiunga anche che la teste ha riferito che il ginocchio della cugina sanguinava dopo l'incidente laddove nel verbale di pronto soccorso del 21.01.2015 all'attrice veniva diagnosticato “Frattura metafisi distale radio destro e contusione ginocchio destro”.
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Orbene, come noto la contusione è una lesione superficiale della pelle che si verifica a seguito di un trauma diretto senza, tuttavia, provocare un'apertura della pelle stessa. Dunque, se vi è contusione non vi è ferita.
Anche tale elemento conferma, ulteriormente, il giudizio di inattendibilità della . Tes_1
Ne consegue che gli elementi di prova raccolti in primo grado, complessivamente valutati, non permettono di ritenere raggiunta la prova sufficiente ed accreditabile dell'imputabilità dell'incidente alla condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
L'appello proposto va, pertanto, respinto con conseguente conferma della sentenza n.36399/2020 del Giudice di Pace di Napoli.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30/5/2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 36399/2020, pubblicata in data
28/10/2020 nella causa iscritta al n.r.g. 48616/2017 proposta da nei confronti della in qualità Parte_1 Controparte_2 di F.G.V.S., così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 36399 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 27/10/2020 e pubblicata in data 28/10/2020;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
in qualità di impresa designata per la Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la Regione
Campania, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 23 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6477 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Monda presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Via Seggio del Popolo, n. 22, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
- CP_1
E
(P.I. ), in persona dei suoi Controparte_2 P.IVA_1 legali rappresentanti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vizzino presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Via Silvio Spaventa n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 36399 emessa il 27/10/2020 e pubblicata il 28/10/2020;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 1/04/2025, il procuratore di parte appellante: “conclude per l'integrale accoglimento dell'appello che abbiansi qui per integralmente ripetuto e trascritto senza alcuna omissione, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Impugna le avverse conclusioni in quanto infondate in fatto e diritto e chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”; il procuratore dell'appellata : “si riporta Controparte_2
integralmente a tutte le proprie difese in atti nonché a tutte le eccezioni ivi contenute, da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte, svolte nel primo e secondo grado. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, ritenuto, eccepito, chiesto e prodotto perché palesemente infondato in fatto ed in diritto. Ci si riporta integralmente alle proprie conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, e chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di appello introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato via pec in data 12/03/2021, Parte_2 ha interposto gravame avverso la sentenza n. 36399 del
[...]
28/10/2020, con la quale il Giudice di Pace di Napoli aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti della in Controparte_2 qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del
F.G.V.S., in relazione al sinistro verificatosi in data 21/04/2015.
Nello specifico, aveva convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_2 quale F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni,
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patrimoniali e non, dalla stessa subiti in data 21/04/2015, alle ore 22:00 circa, allorquando la stessa nel mentre stava attraversando, sulle strisce pedonali, Via Sogliano in Napoli, giunta al centro della carreggiata, era stata investita da un motociclo non identificato che dopo l'accaduto si dileguava senza prestarle il dovuto soccorso.
La costituitasi in giudizio aveva impugnato Controparte_2 estensivamente l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Il giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale, aveva rigettato la domanda di parte attrice ritenendo che in corso di causa fossero emerse una serie di incongruenze tali per cui la domanda non poteva dirsi provata condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico il giudice di prime cure in sentenza aveva evidenziato che “nella fattispecie concreta, risulta presentata una denunzia querela contro ignoti, in data 21.10.15, cioè dopo ben sei mesi dal sinistro, rendendo così quasi impossibile identificare l'autore del sinistro. In merito alla prova testimoniale, così come tutto il quadro probatorio, appare del tutto inattendibile e contraddittoria. In realtà, nel presente giudizio, non c'è alcuna prova certa e che possa, quindi, provare i fatti di cui è causa. In primo luogo, dura fatica comprendere perché il nome del testimone, che è la cugina dell'attrice, non veniva indicato né nella lettera di messa in mora, né nella querela. Inoltre, nel referto del Pronto Soccorso, vi sono numerose incongruenze, veniva indicata come causa del sinistro un
“incidente sportivo”, poi “investimento da parte di un motorino”. Nella citazione si legge che il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 22:00, il teste dichiarava, invece, che l'incidente si sarebbe verificato verso le
19:00/19:30, nel referto si legge “ore 20:00…Anche sul luogo del sinistro vi è molta imprecisione, visto che la convenuta, con precisione, ha argomentato l'impossibilità del sinistro nel luogo indicato… Alla luce di tali elementi, la domanda attrice va rigettata, su tutte queste incongruenze,
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l'attrice nulla ha dedotto e/o provato, quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tali elementi vanno ritenuti veri e fondati.”.
L'odierna appellante ha, pertanto, proposto appello avverso la sentenza n. 36399/2020 del Giudice di Pace di Napoli lamentando la violazione/ falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., stante l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, nonché dell'art. 283 cod. ass. nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Ritenendo, quindi, sulla base degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado, provata la domanda ha insistito per l'accoglimento della stessa così come proposta in primo grado con condanna della in Controparte_2 qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 5.160,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 18/06/2021 si è costituita in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha, poi, insistito per il rigetto del gravame in quanto infondato, vinte le spese di lite.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di permettere l'acquisizione del fascicolo di primo grado è subentrata nella titolarità del fascicolo a far data dal 5/09/2022, la scrivente la quale, dopo un primo rinvio dovuto ad esigenze di riorganizzazione del ruolo, all'esito dell'udienza del 1/04/2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha riservato la causa in decisione previa concessione dei termini ordinari per il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. come richiamato dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 12/03/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
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dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (28/10/2020); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta sempre in data 12/03/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c.
L'appello risulta anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1 ha indicato in modo chiaro, esaustivo ed inequivoco le
[...] modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite e, di conseguenza, avesse altrettanto erroneamente, rigettato la domanda di parte attrice.
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Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale concorda con la valutazione effettuata dal Giudice di
Primo grado in quanto, dall'analisi del materiale probatorio versato in atti, non è stata raggiunta la prova certa e tranquillizzante del verificarsi del fatto così come dedotto in citazione dall'attrice.
Va premesso che la domanda proposta da Parte_1 deve essere inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 283 D.Lgs.
209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Ciò posto si evidenzia che in controversie come quella in esame “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”(cfr. Cass. civ. sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Al fine di provare che l'incidente sia stato causato da un veicolo non identificato è perciò sufficiente la prova del fatto, che il suo numero di targa non sia stato rilevato nonostante l'uso della diligenza media richiedibile all'uomo della strada, il quale abbia occasionalmente assistito ad un incidente stradale, senza che possano essere richiesti comportamenti implicanti una sua non comune diligenza (cfr Cass. civ., sent. n. 12060 del
29.05.2014).
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Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata o la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile, ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012 secondo cui “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”; Cass. civ., sent. n.
23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Dunque, l'omessa o non circostanziata o tardiva come nel caso di specie denunzia all'Autorità Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale - non preclude alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del
Fondo di garanzia, ma si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Ciò posto, nel caso in esame la difesa della in primo CP_3 grado, aveva prodotto la denuncia sporta a circa sei mesi di distanza dall'incidente, nella quale aveva indicato le circostanze di tempo e di luogo di verificazione dell'incidente, aggiungendo che il motoveicolo investitore si era allontanato senza permetterne l'identificazione. In tale atto, tuttavia,
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non era stato indicato il nominativo del testimone presente al fatto, sebbene si trattasse di persona ben nota all'appellante trattandosi della cugina.
Parimenti anche nella lettera di messa in mora, inviata in data
18.06.2015 alla l'attrice non aveva indicato il Controparte_2 nominativo della testimone.
In base ai principi sopra richiamati la tardività della presentazione della denuncia querela e l'omessa indicazione dei testimoni certamente pongono dubbi sull'attendibilità dell'unica teste escussa nel corso del giudizio di primo grado;
pertanto, le sue dichiarazioni vanno vagliate con particolare rigore.
Inoltre, le predette dichiarazioni vanno vagliate con ancora più attenzione in quanto l'unica teste escussa in corso di causa, Tes_1
, è, come detto, anche la cugina dell'attrice.
[...]
Sul punto è bene precisare che sebbene non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che una volta caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della
Corte Cost. n. 248 del 1974 l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali li giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr., tra le altre, Cass. 6001/23), tuttavia, appare indiscusso che l'esistenza dei predetti vincoli impone al Giudice una più attenta valutazione della testimonianza (ex multis, Cass. sentenza n. 20802 del
10/10/2011) rispetto al vaglio cui vengono sottoposte le dichiarazioni di un qualunque testimone.
Tutto ciò premesso, nel corso dell'udienza del Testimone_1
5/11/2018, ha dichiarato: “Ricordo che era il mese di aprile del 2015 verso le ore 19:00 -19:30 ed io in compagnia di mia cugina mi trovavo in Napoli, zona Ponti Rossi, all'incrocio dove si trova il palazzo Vecci. Ricordo che attraversammo sulle strisce pedonali camminando in direzione di Via Ponti
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Rossi. Di fronte a noi dalla direzione Piazza Carlo III proveniva uno scooter sempre direzione via Ponti Rossi che svoltò all'incrocio per entrare sulla traversa che noi stavamo attraversando ed investì mia cucina. Preciso che la prese in pieno. Mia cugina fu colpita sul lato destro ma non sapresi dire con quale parte. Mia cugina cadde al suolo mentre il motorino si allontanava… Ricordo che era un motorino scuro…… Non so quante persone c'erano sul motorino. Ho soccorso mia cugina che aveva dolore al braccio ed alla gamba e sanguinava dal ginocchio. Mia cugina fu sbalzata ma non so dire a che distanza dal punto di impatto. Ricordo ce quel giorno aveva piovuto ma non so dire se al momento dell'incidente stava piovendo.
Dopo l'incidente andammo a casa e poi so che è stata portata all'ospedale dal marito quando tornò a casa”.
Ebbene, anche questo Tribunale, al pari del Giudice di Pace di
Napoli, ritiene inattendibile la teste e non solo perché la stessa non è stata mai indicata prima dell'instaurazione del giudizio, né nella lettera di messa in mora inviata alla né, tantomeno, nella denuncia- Controparte_2 querela tardivamente proposta, ma anche, e soprattutto, perché la stessa, pur avendo nella sostanza confermato la dinamica del sinistro per come succintamente descritta in citazione, interrogata su particolari significativi, quali i punti di collisione tra il motoveicolo e la danneggiata, il numero di persone a bordo del veicolo investitore nonché le condizioni meteorologiche al momento dell'incidente, nulla ha saputo riferire.
La teste, poi, non ha neanche indicato chiaramente la strada teatro del sinistro limitandosi a riferire che lo stesso è avvenuto in zona Ponti
Rossi; anche in base a tale elemento la testimonianza appare eccessivamente generica e poco circostanziata.
A ciò si aggiunga anche che la teste ha riferito che il ginocchio della cugina sanguinava dopo l'incidente laddove nel verbale di pronto soccorso del 21.01.2015 all'attrice veniva diagnosticato “Frattura metafisi distale radio destro e contusione ginocchio destro”.
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Orbene, come noto la contusione è una lesione superficiale della pelle che si verifica a seguito di un trauma diretto senza, tuttavia, provocare un'apertura della pelle stessa. Dunque, se vi è contusione non vi è ferita.
Anche tale elemento conferma, ulteriormente, il giudizio di inattendibilità della . Tes_1
Ne consegue che gli elementi di prova raccolti in primo grado, complessivamente valutati, non permettono di ritenere raggiunta la prova sufficiente ed accreditabile dell'imputabilità dell'incidente alla condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
L'appello proposto va, pertanto, respinto con conseguente conferma della sentenza n.36399/2020 del Giudice di Pace di Napoli.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30/5/2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 36399/2020, pubblicata in data
28/10/2020 nella causa iscritta al n.r.g. 48616/2017 proposta da nei confronti della in qualità Parte_1 Controparte_2 di F.G.V.S., così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 36399 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 27/10/2020 e pubblicata in data 28/10/2020;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
in qualità di impresa designata per la Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la Regione
Campania, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 23 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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