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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5805 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 5439/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PICCINELLI ANDREA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. ARPINI ELENA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more uxorio, da cui Parte_1 Controparte_1 nasceva la figlia il 5.7.10. Per_1
Con decreto di questo Tribunale dell'8.4.14 (doc. 2 ric.) venivano stabilite in sintesi, su accordo delle parti, queste condizioni: affidamento esclusivo della figlia alla madre;
visite al padre a weekend alternati e vacanze divise;
assegno di mantenimento per la figlia di € 150 a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 20.5.25, la ricorrente ha chiesto di modificare queste condizioni.
Il resistente si è costituito in giudizio il 9.10.25.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 11.11.25 per la prima udienza.
Con ordinanza del 14.12.25, il giudice ha ritenuto superflue le prove e ha rimesso la causa direttamente al Collegio, stante l'autorizzazione ricevuta in udienza.
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3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«In via principale e nel merito:
1. A modifica del decreto datato 08.04.2014 emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento n. 21915/2014 R.G. disporre che venga attribuito l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale sulla minore alla sig.ra anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse Persona_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale della minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della stessa minore, con collocazione abitativa presso la stessa madre in Angolo Terme (BS) via Porte, 20; 2. Disporre in merito alle frequentazioni tra la minore ed il padre sig. in conformità al decreto del Persona_2 Controparte_1
08.04.2014; 3. Disporre che il sig. dovrà versare alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 CP_1 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili da versare con bonifico bancario entro il giorno Persona_2
15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente dell'indice ISTAT sul costo della vita;
4. Stabilire che il sig. si accolli altresì, nella misura del 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche che in Controparte_1 futuro si renderanno necessarie per la figlia, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che di seguito si riporta: [omissis] Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione».
Le conclusioni della parte resistente (come da II mem.) sono state:
«1) IN PUNTO AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE - rivalutare l'attuale regime di affidamento esclusivo, disponendo, ove ritenuto opportuno, l'affidamento condiviso della minore ai sensi dell'art. 337-ter c.c. tenuto conto del buon rapporto con il padre e dell'insussistenza di ostacoli oggettivi all'affidamento congiunto, con libere frequentazioni tenuto conto dell'età della figlia;
2) IN PUNTO CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO In via principale: - rigettare integralmente il ricorso, per insussistenza dei presupposti di revisione in aumento dell'assegno di mantenimento;
In via subordinata: - determinare un adeguamento equo e proporzionato dell'assegno mensile sino ad un massimo di €. 220,00, confermando la ripartizione delle spese straordinarie al 50% e concedendo alla madre la completa disponibilità dell'assegno unico. In ogni caso: condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 22.5.25, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. Le parti, dieci anni or sono, avevano pattuito l'affidamento esclusivo della figlia alla madre;
tuttavia, ella ha presentato questo ricorso perché sono comunque necessarie le firme del padre per le varie esigenze di . L'affidamento esclusivo non esteso alle decisioni di maggiore interesse (ossia Per_2
l'affidamento c.d. super-esclusivo) all'atto pratico non si differenzierebbe granché da quello condiviso.
Nel merito, il Collegio osserva come la ricorrente non abbia allegato condotte gravi al punto da escludere il padre da tali decisioni più importanti, quanto piuttosto abbia insistito sul mancato rispetto dei tempi di visita e su un generale disinteresse. Nondimeno, in udienza è emerso che la ragazza – ormai quindicenne e quindi con il suo consenso – sente il padre al telefono e lo vede, se non proprio frequentemente, comunque con regolarità. Non si ravvisano dunque le condizioni per assumere un provvedimento grave come l'affidamento c.d. super-esclusivo, tanto più che non mancano molti anni alla maggiore età della ragazza e quindi il suo punto di vista dovrà essere tenuto primariamente in considerazione dagli adulti.
4.2. La ricorrente ha chiesto di confermare il calendario pattuito nel 2014, che però palesemente non è più attuale: meglio lasciare che si regoli liberamente con il padre come sta facendo. Per_2
4.3. Venendo alle questioni economiche, è emerso che:
(a) la ricorrente lavora alle Poste, con uno stipendio indicato in udienza in € 1200/1300; dagli estratti conto risultano invero ogni tanto accrediti più consistenti (ad es. € 1864 il 27.9.24, € 1936 il 26.7.24, € 2982 il 27.6.24, € 2558 il 25.3.24); le sue dichiarazioni dei redditi riportano € 21.262 lordi nel 2022, € 19.897 netti nel 2023, € 22.168 netti nel 2024; l'estratto conto prodotto ha un saldo di € 2272 al
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30.9.24; paga € 330 per il mutuo (l'addebito risulta dall'estratto conto) ed € 225 per un finanziamento (allegato in udienza ma non provato); percepisce per intero l'assegno unico di € 400 (complessivi per e una seconda figlia); Per_2
(b) il resistente lavora come operaio alla “Lucchini” con uno stipendio indicato in udienza in
€ 1400 (€ 1700 con gli straordinari); dagli estratti conto risultano invero accrediti più consistenti (ad es.
€ 2021 il 15.9.25, € 2038 il 14.8.25, € 2162 il 13.6.25, € 2029 il 15.5.25, € 2125 il 15.4.25, € 2127 il 14.3.25, € 5148 il 14.2.25, € 2055 il 10.1.25); le sue certificazioni uniche riportano netti € 23.827 nel 2022, € 25.422 nel 2023, € 26.873 nel 2024; l'estratto conto prodotto ha un saldo di € 136.207 al 30.9.25 (risparmi per il prossimo acquisto di una casa); paga € 460 per l'affitto (assieme alla nuova compagna;
l'uscita pare non documentata ma è comunque verosimile e contenuta).
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di una ragazza di 15 anni); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, pressoché interamente dalla madre).
Nei giudizi di modifica occorre comparare la situazione precedente a quella attuale, cosa che nel caso di specie è abbastanza difficoltosa per la mancata produzione di documenti reddituali dell'epoca e per il tempo trascorso. In ogni caso, il Collegio osserva che: (i) l'assegno con la sola rivalutazione Istat ammonterebbe ad € 183 circa;
(ii) nel 2014 aveva appena 4 anni, mentre adesso è un'adolescente Per_2 con esigenze evidentemente aumentate;
(iii) è venuto sostanzialmente meno il calendario pattuito allora con il conseguente mantenimento diretto;
(iv) le disponibilità delle parti, per quanto è dato sapere, non sono troppo dissimili ma vi è comunque una maggiore capienza del padre, anche per via dei risparmi (dovendo il mantenimento della figlia precedere il desiderio di acquistare una casa).
L'insieme di questi elementi porta senz'altro ad accogliere la domanda della ricorrente per un aumento ad € 300, sempre presupponendo che l'assegno unico continui ad essere percepito dalla madre e sempre oltre al 50% delle spese straordinarie. La somma dei contributi a carico del padre e dell'PS (€ 500 circa) appare infatti congrua ai parametri appena richiamati.
La decorrenza dell'aumento può essere fatta retroagire dalla domanda, come prevede l'art. 473-bis.22 co. 1 c.p.c., non essendo mutata la situazione di fatto da allora.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, perché sull'affidamento vince il padre mentre sul mantenimento la madre.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – a modifica delle condizioni contenute nel decreto dell'8.4.14 – provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso di , con residenza presso la madre;
stabilisce che i Per_2 genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria
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amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la figlia si trova;
− dispone che frequenti il padre come e quanto lo vorrà; Per_2
− con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: giugno 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 300,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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