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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 10/09/2020 al n.
1579/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
in causa dall'avv. Daniela Ajese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna n. 7, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 23 sede legale e direzione generale in Roma, viale Altiero Spinelli n. 30.
rappresentata e difesa in causa dagi avv.ti Federica Tramarollo e Davide Cortese
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce n.742 in
Venezia come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere il
presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata:
Nel Merito:
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle condizioni economiche relative ai
contratti di conto corrente oggetto di causa, per violazione degli artt. 1418 e
1325 c.c., e 117 T.U.B., per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole
relative ai tassi di interesse debitori e/o moratori, nonchè la nullità delle
clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi e
delle Commissioni di Massimo Scoperto, ulteriori commissioni e spese anche per
l'affidamento, spese e commissioni di gestione conto e/o a vario titolo applicate
pagina 2 di 23 nei rapporti bancari oggetto di causa intrattenuti tra la appellante e la società
appellata, per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli
interessi passivi sui rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa, oltre
che l'illegittimità dell'addebito di commissioni di gestione conto e di spese, di
commissioni di massimo scoperto, ulteriori commissioni e spese anche per
l'affidamento, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi superiori alla
misura legale pro tempore vigente, superiori a quanto previsto dalla Legge
108/96, ovvero alla misura di cui all'art. 117 TUB, ed ottenuti facendo ricorso
alla antergazione e postergazione delle valute, per tutti i motivi dedotti;
- rideterminarsi i saldi effettivi dei rapporti di cui è causa, anche in
considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in atti o che dovessero
essere riscontrate in corso di causa, previa eliminazione delle somme addebitate
sine titulo dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi
ultralegali, usurari, e di commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese
di gestione conto, di ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento ed a
qualunque altro titolo non dovute, riconducendo le operazioni di addebito ed
accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta
indicata dalla banca, e per l'effetto ordinare alla banca appellata la rettifica e/o
correzione dei saldi per tutti i motivi dedotti in atti.
- rigettare tutte le domande formulate dalla appellata, nessuna esclusa, in
particolar modo quelle sub 2, da ritenersi un vero e proprio appello incidentale,
in quanto inammissibili in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
(mancata specificazione della fase rescindente e rescissoria della sentenza
pagina 3 di 23 impugnata soprattutto per quanto concerne le eccezioni di decadenza e soluti ed
in ogni caso essendo infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi già
esposti in atti.
- Spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio integralmente rifusi.
In Via Istruttoria:
- disporsi C.T.U. contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi
dall'inizio dei rapporti di conto corrente di cui è causa, il TEG applicato e la
sua comparazione con quello previsto ex lege, evidenziando se il tasso applicato
dalla banca abbia superato il c.d. tasso soglia usura ex legge 108/96, la
conformità delle modalità di applicazione della commissione di massimo
scoperto, commissioni e spese di gestione conto, ulteriori commissioni e spese
anche per l'affidamento, alle condizioni contrattuali e la rideterminazione dei
saldi effettivi dei conti corrente per cui è causa con conseguente quantificazione
delle somme illegittimamente addebitate a parte attrice per tutte le causali in atti
esposte, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. ed
applicando il tasso previsto dall'articolo 117, n. 7, T.U.B. e con eliminazione
delle CMS, le commissioni di sconfinamento e/o di disponibilità, le commissioni
e spese anche per l'affidamento, nonché di tutte le somme e competenze di
gestione conto e/o a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non
contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di addebito ed accredito
titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata
dalla banca, con esclusione, altresì, di ogni capitalizzazione degli interessi per
l'intera durata del rapporto e di ogni addebito a titolo di interessi in caso di
superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96;
pagina 4 di 23 - disporsi quantomeno integrazione alla esperita CTU nel senso di effettuare un
ulteriore conteggio per l'applicazione del c.d. saldo rettificato per tutti i motivi
esposti nei precedenti scritti difensivi, nonché per l'applicazione del c.d. saldo di
raccordo ossia qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali,
l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo
documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti
nel periodo nel quale risultano prodotto gli estratti conto.
- ordinarsi alla banca appellata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il deposito degli
estratti conto mensili relativi al c/c n. 50282 relativamente al periodo dal
17/03/78 al 17/03/85.
Con richiesta di distrazione delle spese legali in favore del procuratore
dell'appellante che se ne dichiara antistatario.”
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Cont
La convenuta si riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come
segue:
1. rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 224/2020 Parte_1
del Tribunale di Venezia.
2. a conferma delle conclusioni e richieste svolte in primo grado:
a) dichiararsi prescritte, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, tutte le
domande di ripetizione, di rettifica e di condanna. Dichiararsi altresì decaduti
gli attori dal diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.;
b) respingersi ogni domanda avversaria perché inammissibile, infondata e non
provata.
pagina 5 di 23 In ogni caso rigettarsi le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in
quanto adempimenti di obbligazioni naturali.
c) ridursi le pretese dell'attrice a quanto di diritto.
d) condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese legali.
3. in ogni caso, condannarsi parte attrice a rifondere interamente le spese di lite
di entrambi i gradi di giudizio.
Chiede la concessione di termini per comparse conclusionali e memorie di
replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 31.8.2017 conveniva in Parte_1
giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Controparte_1
chiedendo l'accertamento della nullità delle condizioni economiche relative ai rapporti di conto corrente n. 50282 e 280870 intrattenuti con l'istituto di credito per usurarietà dei tassi e comunque per violazione degli articoli 1418, 1325 c.c. e
117 TUB e la rideterminazione del saldo del conto con condanna della ad CP_1
operare le relative rettifiche.
Contr
1.2 Si costituiva che eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione per il periodo anteriore al decennio dall'instaurazione del giudizio e comunque sollecitava il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza n. 224/2020
pronunciata il 3.2.2020, che rigettava le domande attoree.
Il Tribunale rilevava la genericità e l'ambiguità delle difese attoree, posto che si era comportato come se fosse un terzo estraneo al rapporto, agendo Pt_1
sulla base della mera presunzione dell'assenza e invalidità di patti sottostanti “il
pagina 6 di 23 tutto come se spettasse alla banca offrire prova dei contratti e del loro
contenuto”. Inoltre, non era chiaro se per l'attore fossero stati o meno stipulati contratti e, in caso positivo, quali fossero i profili di invalidità, avendo comunque il correntista formulato domande – la declaratoria di invalidità di talune clausole – così riconoscendo implicitamente l'avvenuta stipula dei contratti, non prodotti in causa.
Riteneva comunque offerta la prova della legittimità degli interessi anatocistici,
attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento ai contenuti della delibera CICR 9.2.2000.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha innanzitutto negato che le domande proposte fossero generiche, avendo poi egli con la perizia di parte analiticamente indicato gli addebiti e conseguentemente gli importi da restituire a titolo di interessi, C.M.S.
e competenze varie. Inoltre, ha sempre contestato l'esistenza di validi contratti scritti e ciò in conseguenza del fatto che non gli era mai stata consegnata copia di alcun contratto che regolasse le condizioni economiche oggetto di causa, non avendone pertanto contezza.
Spettava, quindi, alla provare l'avvenuta stipulazione. CP_1
2.2. Nella seconda parte del motivo ha criticato la decisione di non considerare affidato il rapporto in ragione dell'applicazione della commissione di massimo scoperto che rappresenta la remunerazione degli istituti di credito per la messa a pagina 7 di 23 disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo, a titolo di affidamento, ciò che costituisce prova presuntiva che avrebbe dovuto essere valorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 2727 c.c.
2.3 Ha, infine, preso posizione sull'eccezione di prescrizione della CP_1
ritenuta almeno parzialmente infondata in quanto il termine prescrizionale è stato interrotto con la raccomandata ex art. 119 TUB del 20.6.2016 con cui era stata chiesta anche la restituzione delle somme illegittimamente addebitate a vario titolo alla correntista.
2.2. Con quello che può essere qualificato come secondo motivo, ha Pt_1
criticato la sentenza per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dalla legittimità degli interessi anatocistici, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR 9.2.2000, essendo,
invece, richiesta una specifica pattuizione.
2.3. ha, quindi, preso posizione sull'eccezione di decadenza pure Pt_1
Contr formulata in primo grado da – rimasta assorbita – ritenendola infondata in quanto la convenuta non aveva adempiuto all'onere, posto a suo carico, di provare l'invio e l'avvenuta ricezione degli estratti conto
2.4. ulteriormente, ha preso posizione sull'eccezione, anch'essa rimasta Pt_1
assorbita, di irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2034 c.c., escludendo che i pagamenti siano avvenuti in adempimento di un'obbligazione naturale.
2.5. L'appellante, infine, ha riproposto le istanze istruttorie formulate in primo grado.
*****
pagina 8 di 23 Contr
3. Si è costituita anche in appello chiedendo il rigetto del gravame.
L'appellata, oltre a ribadire l'ambiguità della prospettazione attorea, ha osservato di avere sin dalla comparsa del primo grado evidenziato che il rapporto era regolato da un valido contratto scritto sottoscritto da in data 17.3.1978, Pt_1
spettando, pertanto, a controparte l'onere di produrre il documento, non avendo poi il cliente neppure chiesto l'ordine di esibizione in giudizio dei contratti. In
ogni caso, la forma scritta non era necessaria per il conto speciale anticipi n.
280870 – acceso nel 2012 – nel quale venivano annotate le operazioni equiparabili allo sconto bancario.
La ha quindi riproposto l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di CP_1
decadenza del diritto di impugnare per decorso del termine di cui all'art. 1832
cod. civ.; ha altresì ribadito la legittima applicazione degli interessi anatocistici in forza della citata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alle prescrizioni della delibera CICR 9.2.2000 ed escluso per i rapporti di cui è lite la pattuizione ed applicazione di interessi usurari, rilevando che le contestazioni di controparte attengono alla c.d. usura sopravvenuta, irrilevante per le considerazioni esposte dalle SS.UU. con sentenza n. 24655/2017, e sono comunque erronee in quanto l'appellante ha computato la commissione di massimo scoperto in contrasto con quanto evidenziato da Cass. 12965/2016.
L'appellata ha altresì riproposto l'eccezione di irripetibilità ex art. 2034 c.c.,
chiedendo, per l'ipotesi di condanna alla restituzione, che gli interessi decorrano ex art. 2033 c.c. dalla domanda, attesa la sua buona fede.
pagina 9 di 23 4.1 La causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del
19.07.2023, che ha disposto consulenza tecnica, con incarico affidato alla dott.ssa , sulla base del seguente quesito: Persona_1
“Il C.T.U. letti gli atti di causa, ridetermini il saldo del conto corrente n. 50282
riconoscendo solamente il tasso legale ed eliminando tutti gli altri interessi ed
oneri applicati a partire dal 20.06.2006 ovvero dal 31.08.2007;
Tale alternativa è stata prospettata posto che non era apprezzabile il contenuto della lettera di costituzione in mora del 20.6.2016, non risultando il documento riversato nel presente grado.
4.2 Parte appellante in data 20.09.2023 ha formulato istanza di ricostituzione del proprio fascicolo, chiedendo di dimettere i documenti già depositati in primo grado in forma cartacea.
4.3. Accolta, con ordinanza del 14.9.2023 del Consigliere Delegato, la predetta istanza (sia pure rimandando alle valutazioni del Collego per la decisione definitiva sull'ammissibilità della documentazione) e differita l'udienza per il conferimento dell'incarico dal 21.9.2023 al 5.10.2023, con l'ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta a quest'ultima udienza il
Consigliere Delegato ha disposto, ad integrazione del quesito, che il C.T.U.
sviluppasse anche le seguenti ipotesi di ricalcolo:
a) ricalcolo del saldo del conto corrente n. 50282 come da quesito posto con
ordinanza collegiale del 19.7.2023 sulla base della documentazione sino a quel
momento depositata nel grado d'appello;
pagina 10 di 23 b) ricalcolo del saldo del conto corrente n. 50282 come da quesito posto con
ordinanza collegiale del 19.7.2023 sulla base anche della documentazione
cartacea depositata dall'appellante il 20.9.2023;
c) ricalcolo del saldo del conto corrente n. 280870 sulla base anche della
documentazione cartacea depositata dall'appellante il 20.9.2023, tenuto conto
dell'assenza di contratti e, quindi, riconoscendo anche per tale rapporto solo il
saggio legale ed eliminando tutti gli altri interessi ed oneri;
ferma, per ciascuna delle predette ipotesi, la rideterminazione dei saldi
dapprima considerando il periodo dal 20.6.2006 (invio della lettera di messa in
mora del il 20.6.2016) e, quindi, il periodo dal 31.8.2007 (notifica Pt_1
dell'atto di citazione di primo grado il 31.8.2017) e con i chiarimenti richiesti in
motivazione relativamente alle verifiche con il c.d. saldo rettificato”.
4.4. L'elaborato peritale è stato depositato in data 29.2.2024.
4.5 Con ordinanza del 23.5.2024 il Consigliere Relatore ha invitato il C.T.U. a fornire chiarimenti in ordine alla mancata disamina degli estratti conto depositati sub doc. 9) del fascicolo di primo grado di e nel caso ad integrare Pt_1
l'elaborato depositato
4.6 Il C.T.U., che non aveva in effetti considerato la predetta documentazione pur presente nel fascicolo telematico depositato con la costituzione nel presente grado, ha depositato l'integrazione richiesta in data 28.6.2024.
4.7. Con ordinanza del 24.9.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.4.2025, tenutasi secondo modalità cartolari,
seguita dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
pagina 11 di 23 5. La decisione di accogliere l'istanza di ricostituzione del fascicolo formulata dall'appellante al fine di consentire al C.T.U. la disamina della documentazione prodotta in primo grado in formato cartaceo è senz'altro corretta, risultando in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è, infatti, in evidenziato (cfr. sez. U, sentenza n. 4835 del 16/02/2023) che la teorizzazione del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”
porta a considerare che, una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento, lo stesso, in quanto “conosciuto” e perciò
definitivamente acquisito alla causa, se sia successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che se ne fosse originariamente avvalsa o da altra parte, non può considerarsi “nuovo”, né in primo grado, agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., né
nel giudizio in cassazione, con riguardo al divieto di cui all'art. 372 c.p.c.
Si è altresì ritenuto che “Se l'acquisizione della valenza probatoria del
documento esibito (ovvero la sua natura di fonte di conoscenza per il giudice e
di fissazione formale della verità legale circa l'esistenza o l'inesistenza dei fatti
controversi) non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, essa neppure può
dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia
inizialmente prodotto.” e ribadito che “il giudice d'appello ha il potere-dovere
di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la
parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante
richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande
ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per
le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni.”.
pagina 12 di 23 Quindi, i documenti ai quali ha fatto riferimento per motivare Pt_1
l'accoglimento dei motivi d'appello, volti alla rideterminazione del saldo dei conti sulla base degli addebiti effettuati anche nel periodo coperto dagli estratti depositati in forma cartacea ed a beneficiare degli effetti per lui favorevoli in punto prescrizione ed onere della prova - documenti tutti oggetto dell'istanza di ricostituzione del fascicolo di primo grado - vanno sicuramente considerati ai fini della decisione.
*****
6.1 La disamina delle difese di in primo grado non consente di Pt_1
condividere le conclusioni cui è giunto il primo Giudice, il quale ha ravvisato un'ambiguità che va, invece, esclusa. Invero, con l'atto di citazione del giudizio di primo grado l'appellante aveva dedotto:
- di avere verificato, per i due rapporti oggetto di causa, l'addebito “operato
negli anni, di interessi anatocistici, di interessi debitori non dovuti e comunque
non contrattualmente pattuiti” nonché l'applicazione “di tassi ultralegali e di
tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117 n. 7 lettt. A) del T.U.B.”;
- di avere altresì verificato l'addebito di C.M.S., commissioni per la messa a disposizione dei fondi, ulteriori spese di gestione conto ed altri oneri “non
dovute perché non contrattualmente pattuite, ma emergenti a vario titolo dagli
estratti conto dimessi”;
Contr
- il mancato riscontro, da parte di alla richiesta, effettuata in data
20.6.2016, di avere copia dei contratti (oltre che degli estratti conto mensili).
Egli poi:
pagina 13 di 23 - a pagina 4 della citazione aveva evidenziato che “giusta previsione di cui
all'art. 117, n. 3 e 4, T.U.I.B. le pattuizioni regolanti i rapporti bancari non
risultanti per iscritto sono nulle” e che “Le condizioni economiche da applicare
al rapporto bancario di conto corrente controverso non furono mai convenute
per iscritto dalle parti, ma furono sempre determinate ed applicate
unilateralmente dal convenuto istituto di credito”.
- sempre a pagina 4 aveva eccepito che “non vi è alcuna valida convenzione
scritta circa l'applicabilità di Commissioni di massimo scoperto o di tassi di
interesse ultralegali così come relativamente ai giorni valuta”;
- a pagina 5 aveva ribadito che “sono stati addebitati interessi ultralegali e CMS
non convenute per iscritto”.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto aveva eccepito la loro Pt_1
nullità “oltre che perché non formalizzata per iscritto anche per
indeterminatezza dell'oggetto”, pur ribadendo, a pagina 7, “Come abbiamo
detto, si contesta in ogni caso che vi fosse previsione contrattuale delle
Commissioni di Massimo scoperto, così come che vi fosse pattuizione di un tasso
di interesse convenzionale”.
Va ulteriormente evidenziato che aveva dedotto che il rapporto era sorto Pt_1
nel 1984, venendo al riguardo smentito dalla che aveva allegato (ma non CP_1
prodotto) la stipula di un contratto di apertura del rapporto avvenuta nel 1978; la richiesta attorea di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riferita agli estratti conto a partire da quest'ultima annualità, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, non contraddice le precedenti difese, posto che ha dato atto Pt_1
pagina 14 di 23 di avere formulato tale istanza alla luce delle precisazioni effettuate dalla CP_1
con la comparsa di costituzione del primo grado.
Quindi, posto che l'attore aveva chiaramente affermato l'inesistenza di pattuizioni scritte (coerentemente con gli esiti negativi sul punto dell'istanza ex art. 119 TUB formulata ante causam), il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della mancata produzione del contratto e della conseguente necessità di rideterminare il saldo dei rapporti applicando il saggio legale.
6.2 La sin dalle osservazioni alla prima bozza di C.T.U., ha ritenuto che CP_1
dovrebbero comunque essere salvaguardate le commissioni circuito TopCard
Visa/MasterCard, le commissioni mensili PagoBancomat e gli addebiti
Contr preautorizzati a favore di per commissioni su incassi pagamenti eseguiti da
POS e per recupero spese di bollo. Ciò in quanto dette commissioni “sono
riferibili a servizi erogati da soggetti autorizzati che provvedono alla gestione
delle transazioni con carte di pagamento, appartenenti a circuiti di credito e
debito nazionali e internazionali, in virtù di un rapporto (contratto) di
convenzionamento in essere con l'esercente. L'utilizzo del servizio POS è
disciplinato da un accordo contrattuale distinto dal contratto di conto corrente e
regolato da condizioni economiche proprie del servizio offerto.”.
Tali rilievi vanno respinti innanzitutto in quanto le commissioni POS sono state addebitate sulla base di un rapporto contrattuale che intercorre con l'istituto di credito (per il quale è richiesta comunque la forma scritta ex art. 117 TUB),
venendo i relativi addebiti ed accrediti regolati in conto corrente, mentre è
irrilevante che la eventualmente si sia appoggiata ad altre società per la CP_1
fornitura di tali servizi riversandone i costi sul cliente.
pagina 15 di 23 Contr non ha comunque svolto (ed avrebbe dovuto farlo in primo grado) alcuna allegazione in merito a tali servizi (ad esempio, non ha indicato data di stipula e condizioni economiche degli accordi né ha individuato i soggetti terzi che avrebbero fornito i servizi di cui si discute).
Inoltre, il C.T.U. ha condivisibilmente osservato come “le “altre” commissioni
espunte non siano rappresentate esclusivamente dalla “famiglia” dei costi
connessi al POS, ma anche da spese per invio documenti per la trasparenza,
spese invio estratti conto, canoni mensili, commissioni su bonifici, commissioni
ritiro effetti, spese certamente da disciplinare nel contratto di conto corrente,
non essendo state disciplinate contrattualmente. Quanto alla contestazione
sollevata dal consulente in merito all'errato storno delle spese bolli, occorre
precisare come l'istituto bancario con un'unica operazione addebiti “spese per
recupero bollo, invio estratto conto e documenti di trasparenza”, senza alcuna
specifica indicazione della tipologia di spesa.”.
6.3 Il saggio legale si applica anche con riferimento al c.d. conto anticipi, posto che non vi è alcuna pattuizione che disciplini gli interessi e gli altri oneri che la ha applicato per le operazioni sbf, che vanno conseguentemente espunti. CP_1
6.4 Quanto sin qui detto assorbe il secondo motivo di gravame in quanto la mancanza di un contratto rende non dovuti tutti gli interessi, inclusi quelli anatocistici, addebitati dalla (che comunque non si sarebbero potuti CP_1
considerare legittimi sulla base della consolidata giurisprudenza che richiede,
anche per i rapporti sorti anteriormente alla delibera CICR 9.2.2000, una specifica pattuizione).
pagina 16 di 23 6.5. Inoltre, la mancanza di pattuizioni esclude di per sé l'usurarietà dei tassi applicati sicché non è necessario compiere verifiche in ordine al rispetto della legge n. 108 del 1996.
*****
7.1 Il precedente Collegio, come prima evidenziato, ha chiesto al C.T.U. di non considerare ai fini del ricalcolo del saldo dei rapporti il periodo precedente il
20.6.2006 ovvero il 31.8.2007 sul presupposto della mancanza di affidamenti e della conseguente natura solutoria di tutte le rimesse intervenute.
L'appellante ha criticato tale decisione, evidenziando la possibilità di provare l'affidamento anche sulla base di indici presuntivi.
È condivisibile l'assunto secondo cui la prova della sussistenza e dell'entità
dell'affidamento non richiede la produzione del contratto scritto, potendo tali pattuizioni essere provate anche in via presuntiva. Tuttavia, la parte interessata
(vale a dire il correntista) ha l'onere di dedurre specificamente, nelle memorie dedicate al thema decidendum, l'esistenza e, almeno in via indicativa, il limite dell'affidamento dei contratti di apertura di credito stipulati, in forma verbale,
nel periodo oggetto dell'eccezione di prescrizione della Banca, dovendo altresì
subire le conseguenze negative della inidoneità degli indici presuntivi ad integrare la prova della stipula del fido che rimane pur sempre suo onere fornire.
con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., in replica Pt_1
all'eccezione di prescrizione, ha dedicato poche righe alla disamina degli indici rilevatori dell'affidamento, facendo generico richiamo a “l'addebito di spese di
gestione di affidamenti, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, la
pagina 17 di 23 costante passività del conto, la previsione di differenti tassi debitori con il
medesimo periodo di decorrenza”.
Osserva sul punto il Collegio innanzitutto che la costante passività del conto, in mancanza di ulteriori deduzioni, non costituisce di per sé prova dell'affidamento,
potendo essere dovuta alla mera tolleranza dello scoperto da parte dell'istituto di credito. L'attore non ha poi indicato, neppure in via esemplificativa, le asserite spese di gestione di affidamenti, fermo restando che l'addebito degli oneri dallo stesso (si ripete genericamente) richiamati non può, proprio per quanto in precedenza osservato, essere considerato come rilevatore della pattuizione di un fido in forma verbale. In altri termini, esclusa la sussistenza di contratti scritti, gli oneri in questione sono stati addebitati sulla base di una unilaterale iniziativa della e, quindi, non costituiscono la prova dell'esistenza di un accordo CP_1
avente ad oggetto un'apertura di credito di cui, peraltro, l'attore non ha neppure indicato le condizioni (es. durata, natura a revoca o a tempo determinato,
importo).
Va comunque dato atto che, anche a prescindere da quanto sin qui osservato, il ricalcolo del saldo non sarebbe comunque stato possibile in ragione dell'insufficienza della documentazione prodotta da Invero, ha Pt_1
evidenziato la dott.ssa : Per_1
“ (..) il conto corrente 50282 risulta caratterizzato da una significativa assenza
di movimenti e di prospetti di liquidazione per il calcolo delle competenze che
non permetterebbe un ricalcolo continuativo e coerente del conto corrente
antecedentemente al 30.06.2006. Le competenze sono assenti dal 1985 al 1996 e
dal 2003 al 2006 e sono assenti anche quelle relative al terzo trimestre 1997, al
pagina 18 di 23 primo trimestre 1998, al primo, secondo, terzo e quarto trimestre 1999, al
secondo trimestre 2000, al primo trimestre 2001. Anche i movimenti necessari
per la rielaborazione del conto sono frammentari per il periodo antecedente al
30.06.2006.”
A tale mancanza non è possibile supplire con l'ordine di esibizione chiesto in giudizio in quanto la non ha l'obbligo di conservare gli estratti conto nel CP_1
periodo anteriore al decennio dalla richiesta ex art. 119 TUB (quindi, nel caso di specie quelli anteriori al mese di giugno 2006).
Tale deficit probatorio rende irrilevante la questione inerente all'applicazione del c.d. saldo rettificato, che comunque non avrebbe potuto portare ad esiti diversi in ragione della natura solutoria di tutte le rimesse intervenute prima del mese di giugno 2006.
7.2 Il termine di prescrizione è stato interrotto dalla raccomandata inviata in data
20.6.2016 con cui l'odierno appellante, oltre a richiedere copia degli estratti conto e dei contratti, ha lamentato che erano stati applicati interessi anatocistici a tassi ultralegali e/o usurari ed altre voci di spesa non contrattualmente previste,
ha dedotto circa l'illegittimità di tali pratiche sulla base della giurisprudenza ivi richiamata ed ha, quindi così concluso “Alla luce di tali considerazioni, pertanto,
Vi intimo formalmente di restituire al mio cliente, entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della presente, tutte le somme da Voi illegittimamente trattenute sin
dall'inizio dei rapporti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, di
commissioni di massimo scoperto ed a qualunque altro titolo non dovute”
Nella missiva è chiaramente espressa la volontà del correntista di esercitare il suo diritto alla rideterminazione del saldo mediante l'eliminazione di tutte le pagina 19 di 23 competenze illegittimamente addebitate, sicché l'eccezione di prescrizione della risulta fondata solo con riferimento alle rimesse che hanno pagato indebiti CP_1
nel periodo antecedente il 20.06.2006.
*****
8. Le eccezioni di decadenza e di irripetibilità ex art. 2034 c.c. riproposte in
Contr appello da sono prive di pregio.
Contr
8.1 In ordine alla prima, in disparte il fatto che non ha fornito la prova dell'invio degli estratti conto, è costante l'orientamento (cfr. Cass Sez. 1,
Sentenza n. 11626 del 26/05/201), da cui non si ha ragione di discostarsi,
secondo cui ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale,
nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
8.2. L'irrepetibilità va esclusa già in quanto, come osservato da Cass. sez. 1, con ordinanza n. 30114 del 14/12/2017, il principio sancito dall'art. 2034 cod. civ.
non opera in difetto di una pattuizione che determini la misura degli interessi, in tal caso, non essendo invero argomentabile, ove pure lo fosse, un dovere morale o sociale che possa legittimare un adempimento spontaneo non ripetibile.
In ogni caso, non può di certo dirsi sussistente il requisito della spontaneità posto che in un rapporto bancario i versamenti vengono effettuati per evitare il pagamento dei più onerosi interessi di mora applicati nel caso di conto in passivo e per non subire le ancor più gravi conseguenze derivanti dal persistente pagina 20 di 23 inadempimento (es. recesso, segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia) da parte dell'istituto di credito.
*****
9. Sulla base di quanto sopra esposto tra le varie ipotesi di ricalcolo elaborate dal
C.T.U. va data preferenza a quella che ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 50282, nel quale vengono addebitate le competenze del conto n.
280870, in Euro 36.845,34 a credito dell'appellante alla data del 30.06.2017.
Conseguentemente, in riforma della pronuncia impugnata, va accertato
Contr l'effettivo saldo a credito di ordinandone a la rettifica. Pt_1
Contr I rilievi in ordine alla decorrenza degli interessi effettuati da sono irrilevanti giacché, trattandosi di conto aperto, la fermo l'obbligo di CP_1
rettifica nei termini di cui sopra, dovrà per il periodo successivo al 30.6.2017
applicare il saggio legale o quello previsto nei contratti eventualmente stipulati.
*****
10. L'esito del giudizio determina la soccombenza dell'appellata sulla base della misura del credito accertato e, quindi, facendo applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00.
Quindi, le spese del primo grado di vengono liquidate in Euro 7.254,00 Pt_1
per compenso ed Euro 545,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e quelle dell'appello in Euro 9.991,00 per compenso ed
Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Ajese, che si è
dichiarata procuratore antistatario.
pagina 21 di 23 Atteso l'accoglimento della soluzione più favorevole al cliente tra quelle elaborate dalla dott.ssa , le spese della consulenza tecnica, liquidate Per_1
come da decreto contestualmente emesso, vengono poste definitivamente
Contr integralmente, nei rapporti interni, a carico di
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 224/2020 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 23.01.2020, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
- ridetermina il saldo del conto corrente nr. 50282, nel quale vengono addebitate le competenze del conto n. 280870, in Euro 36.845,34 a credito dell'appellante alla data del 30.06.2017 ed ordina all'appellata di operare la conseguente rettifica;
- condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
distratte in favore dell'avv. Daniela Ajese, liquidate per il Parte_1
primo grado in Euro 7.254,00 per compenso ed Euro 545,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro
9.991,00 per compenso ed Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
- pone le spese della C.T.U. svolta nel presente grado di giudizio definitivamente a carico di Controparte_1
Venezia, 5 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 22 di 23 dott. Luca Marani
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 10/09/2020 al n.
1579/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
in causa dall'avv. Daniela Ajese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna n. 7, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 23 sede legale e direzione generale in Roma, viale Altiero Spinelli n. 30.
rappresentata e difesa in causa dagi avv.ti Federica Tramarollo e Davide Cortese
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce n.742 in
Venezia come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere il
presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata:
Nel Merito:
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle condizioni economiche relative ai
contratti di conto corrente oggetto di causa, per violazione degli artt. 1418 e
1325 c.c., e 117 T.U.B., per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole
relative ai tassi di interesse debitori e/o moratori, nonchè la nullità delle
clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi e
delle Commissioni di Massimo Scoperto, ulteriori commissioni e spese anche per
l'affidamento, spese e commissioni di gestione conto e/o a vario titolo applicate
pagina 2 di 23 nei rapporti bancari oggetto di causa intrattenuti tra la appellante e la società
appellata, per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli
interessi passivi sui rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa, oltre
che l'illegittimità dell'addebito di commissioni di gestione conto e di spese, di
commissioni di massimo scoperto, ulteriori commissioni e spese anche per
l'affidamento, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi superiori alla
misura legale pro tempore vigente, superiori a quanto previsto dalla Legge
108/96, ovvero alla misura di cui all'art. 117 TUB, ed ottenuti facendo ricorso
alla antergazione e postergazione delle valute, per tutti i motivi dedotti;
- rideterminarsi i saldi effettivi dei rapporti di cui è causa, anche in
considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in atti o che dovessero
essere riscontrate in corso di causa, previa eliminazione delle somme addebitate
sine titulo dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi
ultralegali, usurari, e di commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese
di gestione conto, di ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento ed a
qualunque altro titolo non dovute, riconducendo le operazioni di addebito ed
accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta
indicata dalla banca, e per l'effetto ordinare alla banca appellata la rettifica e/o
correzione dei saldi per tutti i motivi dedotti in atti.
- rigettare tutte le domande formulate dalla appellata, nessuna esclusa, in
particolar modo quelle sub 2, da ritenersi un vero e proprio appello incidentale,
in quanto inammissibili in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
(mancata specificazione della fase rescindente e rescissoria della sentenza
pagina 3 di 23 impugnata soprattutto per quanto concerne le eccezioni di decadenza e soluti ed
in ogni caso essendo infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi già
esposti in atti.
- Spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio integralmente rifusi.
In Via Istruttoria:
- disporsi C.T.U. contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi
dall'inizio dei rapporti di conto corrente di cui è causa, il TEG applicato e la
sua comparazione con quello previsto ex lege, evidenziando se il tasso applicato
dalla banca abbia superato il c.d. tasso soglia usura ex legge 108/96, la
conformità delle modalità di applicazione della commissione di massimo
scoperto, commissioni e spese di gestione conto, ulteriori commissioni e spese
anche per l'affidamento, alle condizioni contrattuali e la rideterminazione dei
saldi effettivi dei conti corrente per cui è causa con conseguente quantificazione
delle somme illegittimamente addebitate a parte attrice per tutte le causali in atti
esposte, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. ed
applicando il tasso previsto dall'articolo 117, n. 7, T.U.B. e con eliminazione
delle CMS, le commissioni di sconfinamento e/o di disponibilità, le commissioni
e spese anche per l'affidamento, nonché di tutte le somme e competenze di
gestione conto e/o a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non
contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di addebito ed accredito
titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata
dalla banca, con esclusione, altresì, di ogni capitalizzazione degli interessi per
l'intera durata del rapporto e di ogni addebito a titolo di interessi in caso di
superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96;
pagina 4 di 23 - disporsi quantomeno integrazione alla esperita CTU nel senso di effettuare un
ulteriore conteggio per l'applicazione del c.d. saldo rettificato per tutti i motivi
esposti nei precedenti scritti difensivi, nonché per l'applicazione del c.d. saldo di
raccordo ossia qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali,
l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo
documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti
nel periodo nel quale risultano prodotto gli estratti conto.
- ordinarsi alla banca appellata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il deposito degli
estratti conto mensili relativi al c/c n. 50282 relativamente al periodo dal
17/03/78 al 17/03/85.
Con richiesta di distrazione delle spese legali in favore del procuratore
dell'appellante che se ne dichiara antistatario.”
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Cont
La convenuta si riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come
segue:
1. rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 224/2020 Parte_1
del Tribunale di Venezia.
2. a conferma delle conclusioni e richieste svolte in primo grado:
a) dichiararsi prescritte, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, tutte le
domande di ripetizione, di rettifica e di condanna. Dichiararsi altresì decaduti
gli attori dal diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.;
b) respingersi ogni domanda avversaria perché inammissibile, infondata e non
provata.
pagina 5 di 23 In ogni caso rigettarsi le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in
quanto adempimenti di obbligazioni naturali.
c) ridursi le pretese dell'attrice a quanto di diritto.
d) condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese legali.
3. in ogni caso, condannarsi parte attrice a rifondere interamente le spese di lite
di entrambi i gradi di giudizio.
Chiede la concessione di termini per comparse conclusionali e memorie di
replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 31.8.2017 conveniva in Parte_1
giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Controparte_1
chiedendo l'accertamento della nullità delle condizioni economiche relative ai rapporti di conto corrente n. 50282 e 280870 intrattenuti con l'istituto di credito per usurarietà dei tassi e comunque per violazione degli articoli 1418, 1325 c.c. e
117 TUB e la rideterminazione del saldo del conto con condanna della ad CP_1
operare le relative rettifiche.
Contr
1.2 Si costituiva che eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione per il periodo anteriore al decennio dall'instaurazione del giudizio e comunque sollecitava il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza n. 224/2020
pronunciata il 3.2.2020, che rigettava le domande attoree.
Il Tribunale rilevava la genericità e l'ambiguità delle difese attoree, posto che si era comportato come se fosse un terzo estraneo al rapporto, agendo Pt_1
sulla base della mera presunzione dell'assenza e invalidità di patti sottostanti “il
pagina 6 di 23 tutto come se spettasse alla banca offrire prova dei contratti e del loro
contenuto”. Inoltre, non era chiaro se per l'attore fossero stati o meno stipulati contratti e, in caso positivo, quali fossero i profili di invalidità, avendo comunque il correntista formulato domande – la declaratoria di invalidità di talune clausole – così riconoscendo implicitamente l'avvenuta stipula dei contratti, non prodotti in causa.
Riteneva comunque offerta la prova della legittimità degli interessi anatocistici,
attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento ai contenuti della delibera CICR 9.2.2000.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha innanzitutto negato che le domande proposte fossero generiche, avendo poi egli con la perizia di parte analiticamente indicato gli addebiti e conseguentemente gli importi da restituire a titolo di interessi, C.M.S.
e competenze varie. Inoltre, ha sempre contestato l'esistenza di validi contratti scritti e ciò in conseguenza del fatto che non gli era mai stata consegnata copia di alcun contratto che regolasse le condizioni economiche oggetto di causa, non avendone pertanto contezza.
Spettava, quindi, alla provare l'avvenuta stipulazione. CP_1
2.2. Nella seconda parte del motivo ha criticato la decisione di non considerare affidato il rapporto in ragione dell'applicazione della commissione di massimo scoperto che rappresenta la remunerazione degli istituti di credito per la messa a pagina 7 di 23 disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo, a titolo di affidamento, ciò che costituisce prova presuntiva che avrebbe dovuto essere valorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 2727 c.c.
2.3 Ha, infine, preso posizione sull'eccezione di prescrizione della CP_1
ritenuta almeno parzialmente infondata in quanto il termine prescrizionale è stato interrotto con la raccomandata ex art. 119 TUB del 20.6.2016 con cui era stata chiesta anche la restituzione delle somme illegittimamente addebitate a vario titolo alla correntista.
2.2. Con quello che può essere qualificato come secondo motivo, ha Pt_1
criticato la sentenza per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dalla legittimità degli interessi anatocistici, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR 9.2.2000, essendo,
invece, richiesta una specifica pattuizione.
2.3. ha, quindi, preso posizione sull'eccezione di decadenza pure Pt_1
Contr formulata in primo grado da – rimasta assorbita – ritenendola infondata in quanto la convenuta non aveva adempiuto all'onere, posto a suo carico, di provare l'invio e l'avvenuta ricezione degli estratti conto
2.4. ulteriormente, ha preso posizione sull'eccezione, anch'essa rimasta Pt_1
assorbita, di irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2034 c.c., escludendo che i pagamenti siano avvenuti in adempimento di un'obbligazione naturale.
2.5. L'appellante, infine, ha riproposto le istanze istruttorie formulate in primo grado.
*****
pagina 8 di 23 Contr
3. Si è costituita anche in appello chiedendo il rigetto del gravame.
L'appellata, oltre a ribadire l'ambiguità della prospettazione attorea, ha osservato di avere sin dalla comparsa del primo grado evidenziato che il rapporto era regolato da un valido contratto scritto sottoscritto da in data 17.3.1978, Pt_1
spettando, pertanto, a controparte l'onere di produrre il documento, non avendo poi il cliente neppure chiesto l'ordine di esibizione in giudizio dei contratti. In
ogni caso, la forma scritta non era necessaria per il conto speciale anticipi n.
280870 – acceso nel 2012 – nel quale venivano annotate le operazioni equiparabili allo sconto bancario.
La ha quindi riproposto l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di CP_1
decadenza del diritto di impugnare per decorso del termine di cui all'art. 1832
cod. civ.; ha altresì ribadito la legittima applicazione degli interessi anatocistici in forza della citata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alle prescrizioni della delibera CICR 9.2.2000 ed escluso per i rapporti di cui è lite la pattuizione ed applicazione di interessi usurari, rilevando che le contestazioni di controparte attengono alla c.d. usura sopravvenuta, irrilevante per le considerazioni esposte dalle SS.UU. con sentenza n. 24655/2017, e sono comunque erronee in quanto l'appellante ha computato la commissione di massimo scoperto in contrasto con quanto evidenziato da Cass. 12965/2016.
L'appellata ha altresì riproposto l'eccezione di irripetibilità ex art. 2034 c.c.,
chiedendo, per l'ipotesi di condanna alla restituzione, che gli interessi decorrano ex art. 2033 c.c. dalla domanda, attesa la sua buona fede.
pagina 9 di 23 4.1 La causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del
19.07.2023, che ha disposto consulenza tecnica, con incarico affidato alla dott.ssa , sulla base del seguente quesito: Persona_1
“Il C.T.U. letti gli atti di causa, ridetermini il saldo del conto corrente n. 50282
riconoscendo solamente il tasso legale ed eliminando tutti gli altri interessi ed
oneri applicati a partire dal 20.06.2006 ovvero dal 31.08.2007;
Tale alternativa è stata prospettata posto che non era apprezzabile il contenuto della lettera di costituzione in mora del 20.6.2016, non risultando il documento riversato nel presente grado.
4.2 Parte appellante in data 20.09.2023 ha formulato istanza di ricostituzione del proprio fascicolo, chiedendo di dimettere i documenti già depositati in primo grado in forma cartacea.
4.3. Accolta, con ordinanza del 14.9.2023 del Consigliere Delegato, la predetta istanza (sia pure rimandando alle valutazioni del Collego per la decisione definitiva sull'ammissibilità della documentazione) e differita l'udienza per il conferimento dell'incarico dal 21.9.2023 al 5.10.2023, con l'ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta a quest'ultima udienza il
Consigliere Delegato ha disposto, ad integrazione del quesito, che il C.T.U.
sviluppasse anche le seguenti ipotesi di ricalcolo:
a) ricalcolo del saldo del conto corrente n. 50282 come da quesito posto con
ordinanza collegiale del 19.7.2023 sulla base della documentazione sino a quel
momento depositata nel grado d'appello;
pagina 10 di 23 b) ricalcolo del saldo del conto corrente n. 50282 come da quesito posto con
ordinanza collegiale del 19.7.2023 sulla base anche della documentazione
cartacea depositata dall'appellante il 20.9.2023;
c) ricalcolo del saldo del conto corrente n. 280870 sulla base anche della
documentazione cartacea depositata dall'appellante il 20.9.2023, tenuto conto
dell'assenza di contratti e, quindi, riconoscendo anche per tale rapporto solo il
saggio legale ed eliminando tutti gli altri interessi ed oneri;
ferma, per ciascuna delle predette ipotesi, la rideterminazione dei saldi
dapprima considerando il periodo dal 20.6.2006 (invio della lettera di messa in
mora del il 20.6.2016) e, quindi, il periodo dal 31.8.2007 (notifica Pt_1
dell'atto di citazione di primo grado il 31.8.2017) e con i chiarimenti richiesti in
motivazione relativamente alle verifiche con il c.d. saldo rettificato”.
4.4. L'elaborato peritale è stato depositato in data 29.2.2024.
4.5 Con ordinanza del 23.5.2024 il Consigliere Relatore ha invitato il C.T.U. a fornire chiarimenti in ordine alla mancata disamina degli estratti conto depositati sub doc. 9) del fascicolo di primo grado di e nel caso ad integrare Pt_1
l'elaborato depositato
4.6 Il C.T.U., che non aveva in effetti considerato la predetta documentazione pur presente nel fascicolo telematico depositato con la costituzione nel presente grado, ha depositato l'integrazione richiesta in data 28.6.2024.
4.7. Con ordinanza del 24.9.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.4.2025, tenutasi secondo modalità cartolari,
seguita dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
pagina 11 di 23 5. La decisione di accogliere l'istanza di ricostituzione del fascicolo formulata dall'appellante al fine di consentire al C.T.U. la disamina della documentazione prodotta in primo grado in formato cartaceo è senz'altro corretta, risultando in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è, infatti, in evidenziato (cfr. sez. U, sentenza n. 4835 del 16/02/2023) che la teorizzazione del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”
porta a considerare che, una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento, lo stesso, in quanto “conosciuto” e perciò
definitivamente acquisito alla causa, se sia successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che se ne fosse originariamente avvalsa o da altra parte, non può considerarsi “nuovo”, né in primo grado, agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., né
nel giudizio in cassazione, con riguardo al divieto di cui all'art. 372 c.p.c.
Si è altresì ritenuto che “Se l'acquisizione della valenza probatoria del
documento esibito (ovvero la sua natura di fonte di conoscenza per il giudice e
di fissazione formale della verità legale circa l'esistenza o l'inesistenza dei fatti
controversi) non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, essa neppure può
dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia
inizialmente prodotto.” e ribadito che “il giudice d'appello ha il potere-dovere
di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la
parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante
richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande
ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per
le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni.”.
pagina 12 di 23 Quindi, i documenti ai quali ha fatto riferimento per motivare Pt_1
l'accoglimento dei motivi d'appello, volti alla rideterminazione del saldo dei conti sulla base degli addebiti effettuati anche nel periodo coperto dagli estratti depositati in forma cartacea ed a beneficiare degli effetti per lui favorevoli in punto prescrizione ed onere della prova - documenti tutti oggetto dell'istanza di ricostituzione del fascicolo di primo grado - vanno sicuramente considerati ai fini della decisione.
*****
6.1 La disamina delle difese di in primo grado non consente di Pt_1
condividere le conclusioni cui è giunto il primo Giudice, il quale ha ravvisato un'ambiguità che va, invece, esclusa. Invero, con l'atto di citazione del giudizio di primo grado l'appellante aveva dedotto:
- di avere verificato, per i due rapporti oggetto di causa, l'addebito “operato
negli anni, di interessi anatocistici, di interessi debitori non dovuti e comunque
non contrattualmente pattuiti” nonché l'applicazione “di tassi ultralegali e di
tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117 n. 7 lettt. A) del T.U.B.”;
- di avere altresì verificato l'addebito di C.M.S., commissioni per la messa a disposizione dei fondi, ulteriori spese di gestione conto ed altri oneri “non
dovute perché non contrattualmente pattuite, ma emergenti a vario titolo dagli
estratti conto dimessi”;
Contr
- il mancato riscontro, da parte di alla richiesta, effettuata in data
20.6.2016, di avere copia dei contratti (oltre che degli estratti conto mensili).
Egli poi:
pagina 13 di 23 - a pagina 4 della citazione aveva evidenziato che “giusta previsione di cui
all'art. 117, n. 3 e 4, T.U.I.B. le pattuizioni regolanti i rapporti bancari non
risultanti per iscritto sono nulle” e che “Le condizioni economiche da applicare
al rapporto bancario di conto corrente controverso non furono mai convenute
per iscritto dalle parti, ma furono sempre determinate ed applicate
unilateralmente dal convenuto istituto di credito”.
- sempre a pagina 4 aveva eccepito che “non vi è alcuna valida convenzione
scritta circa l'applicabilità di Commissioni di massimo scoperto o di tassi di
interesse ultralegali così come relativamente ai giorni valuta”;
- a pagina 5 aveva ribadito che “sono stati addebitati interessi ultralegali e CMS
non convenute per iscritto”.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto aveva eccepito la loro Pt_1
nullità “oltre che perché non formalizzata per iscritto anche per
indeterminatezza dell'oggetto”, pur ribadendo, a pagina 7, “Come abbiamo
detto, si contesta in ogni caso che vi fosse previsione contrattuale delle
Commissioni di Massimo scoperto, così come che vi fosse pattuizione di un tasso
di interesse convenzionale”.
Va ulteriormente evidenziato che aveva dedotto che il rapporto era sorto Pt_1
nel 1984, venendo al riguardo smentito dalla che aveva allegato (ma non CP_1
prodotto) la stipula di un contratto di apertura del rapporto avvenuta nel 1978; la richiesta attorea di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riferita agli estratti conto a partire da quest'ultima annualità, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, non contraddice le precedenti difese, posto che ha dato atto Pt_1
pagina 14 di 23 di avere formulato tale istanza alla luce delle precisazioni effettuate dalla CP_1
con la comparsa di costituzione del primo grado.
Quindi, posto che l'attore aveva chiaramente affermato l'inesistenza di pattuizioni scritte (coerentemente con gli esiti negativi sul punto dell'istanza ex art. 119 TUB formulata ante causam), il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della mancata produzione del contratto e della conseguente necessità di rideterminare il saldo dei rapporti applicando il saggio legale.
6.2 La sin dalle osservazioni alla prima bozza di C.T.U., ha ritenuto che CP_1
dovrebbero comunque essere salvaguardate le commissioni circuito TopCard
Visa/MasterCard, le commissioni mensili PagoBancomat e gli addebiti
Contr preautorizzati a favore di per commissioni su incassi pagamenti eseguiti da
POS e per recupero spese di bollo. Ciò in quanto dette commissioni “sono
riferibili a servizi erogati da soggetti autorizzati che provvedono alla gestione
delle transazioni con carte di pagamento, appartenenti a circuiti di credito e
debito nazionali e internazionali, in virtù di un rapporto (contratto) di
convenzionamento in essere con l'esercente. L'utilizzo del servizio POS è
disciplinato da un accordo contrattuale distinto dal contratto di conto corrente e
regolato da condizioni economiche proprie del servizio offerto.”.
Tali rilievi vanno respinti innanzitutto in quanto le commissioni POS sono state addebitate sulla base di un rapporto contrattuale che intercorre con l'istituto di credito (per il quale è richiesta comunque la forma scritta ex art. 117 TUB),
venendo i relativi addebiti ed accrediti regolati in conto corrente, mentre è
irrilevante che la eventualmente si sia appoggiata ad altre società per la CP_1
fornitura di tali servizi riversandone i costi sul cliente.
pagina 15 di 23 Contr non ha comunque svolto (ed avrebbe dovuto farlo in primo grado) alcuna allegazione in merito a tali servizi (ad esempio, non ha indicato data di stipula e condizioni economiche degli accordi né ha individuato i soggetti terzi che avrebbero fornito i servizi di cui si discute).
Inoltre, il C.T.U. ha condivisibilmente osservato come “le “altre” commissioni
espunte non siano rappresentate esclusivamente dalla “famiglia” dei costi
connessi al POS, ma anche da spese per invio documenti per la trasparenza,
spese invio estratti conto, canoni mensili, commissioni su bonifici, commissioni
ritiro effetti, spese certamente da disciplinare nel contratto di conto corrente,
non essendo state disciplinate contrattualmente. Quanto alla contestazione
sollevata dal consulente in merito all'errato storno delle spese bolli, occorre
precisare come l'istituto bancario con un'unica operazione addebiti “spese per
recupero bollo, invio estratto conto e documenti di trasparenza”, senza alcuna
specifica indicazione della tipologia di spesa.”.
6.3 Il saggio legale si applica anche con riferimento al c.d. conto anticipi, posto che non vi è alcuna pattuizione che disciplini gli interessi e gli altri oneri che la ha applicato per le operazioni sbf, che vanno conseguentemente espunti. CP_1
6.4 Quanto sin qui detto assorbe il secondo motivo di gravame in quanto la mancanza di un contratto rende non dovuti tutti gli interessi, inclusi quelli anatocistici, addebitati dalla (che comunque non si sarebbero potuti CP_1
considerare legittimi sulla base della consolidata giurisprudenza che richiede,
anche per i rapporti sorti anteriormente alla delibera CICR 9.2.2000, una specifica pattuizione).
pagina 16 di 23 6.5. Inoltre, la mancanza di pattuizioni esclude di per sé l'usurarietà dei tassi applicati sicché non è necessario compiere verifiche in ordine al rispetto della legge n. 108 del 1996.
*****
7.1 Il precedente Collegio, come prima evidenziato, ha chiesto al C.T.U. di non considerare ai fini del ricalcolo del saldo dei rapporti il periodo precedente il
20.6.2006 ovvero il 31.8.2007 sul presupposto della mancanza di affidamenti e della conseguente natura solutoria di tutte le rimesse intervenute.
L'appellante ha criticato tale decisione, evidenziando la possibilità di provare l'affidamento anche sulla base di indici presuntivi.
È condivisibile l'assunto secondo cui la prova della sussistenza e dell'entità
dell'affidamento non richiede la produzione del contratto scritto, potendo tali pattuizioni essere provate anche in via presuntiva. Tuttavia, la parte interessata
(vale a dire il correntista) ha l'onere di dedurre specificamente, nelle memorie dedicate al thema decidendum, l'esistenza e, almeno in via indicativa, il limite dell'affidamento dei contratti di apertura di credito stipulati, in forma verbale,
nel periodo oggetto dell'eccezione di prescrizione della Banca, dovendo altresì
subire le conseguenze negative della inidoneità degli indici presuntivi ad integrare la prova della stipula del fido che rimane pur sempre suo onere fornire.
con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., in replica Pt_1
all'eccezione di prescrizione, ha dedicato poche righe alla disamina degli indici rilevatori dell'affidamento, facendo generico richiamo a “l'addebito di spese di
gestione di affidamenti, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, la
pagina 17 di 23 costante passività del conto, la previsione di differenti tassi debitori con il
medesimo periodo di decorrenza”.
Osserva sul punto il Collegio innanzitutto che la costante passività del conto, in mancanza di ulteriori deduzioni, non costituisce di per sé prova dell'affidamento,
potendo essere dovuta alla mera tolleranza dello scoperto da parte dell'istituto di credito. L'attore non ha poi indicato, neppure in via esemplificativa, le asserite spese di gestione di affidamenti, fermo restando che l'addebito degli oneri dallo stesso (si ripete genericamente) richiamati non può, proprio per quanto in precedenza osservato, essere considerato come rilevatore della pattuizione di un fido in forma verbale. In altri termini, esclusa la sussistenza di contratti scritti, gli oneri in questione sono stati addebitati sulla base di una unilaterale iniziativa della e, quindi, non costituiscono la prova dell'esistenza di un accordo CP_1
avente ad oggetto un'apertura di credito di cui, peraltro, l'attore non ha neppure indicato le condizioni (es. durata, natura a revoca o a tempo determinato,
importo).
Va comunque dato atto che, anche a prescindere da quanto sin qui osservato, il ricalcolo del saldo non sarebbe comunque stato possibile in ragione dell'insufficienza della documentazione prodotta da Invero, ha Pt_1
evidenziato la dott.ssa : Per_1
“ (..) il conto corrente 50282 risulta caratterizzato da una significativa assenza
di movimenti e di prospetti di liquidazione per il calcolo delle competenze che
non permetterebbe un ricalcolo continuativo e coerente del conto corrente
antecedentemente al 30.06.2006. Le competenze sono assenti dal 1985 al 1996 e
dal 2003 al 2006 e sono assenti anche quelle relative al terzo trimestre 1997, al
pagina 18 di 23 primo trimestre 1998, al primo, secondo, terzo e quarto trimestre 1999, al
secondo trimestre 2000, al primo trimestre 2001. Anche i movimenti necessari
per la rielaborazione del conto sono frammentari per il periodo antecedente al
30.06.2006.”
A tale mancanza non è possibile supplire con l'ordine di esibizione chiesto in giudizio in quanto la non ha l'obbligo di conservare gli estratti conto nel CP_1
periodo anteriore al decennio dalla richiesta ex art. 119 TUB (quindi, nel caso di specie quelli anteriori al mese di giugno 2006).
Tale deficit probatorio rende irrilevante la questione inerente all'applicazione del c.d. saldo rettificato, che comunque non avrebbe potuto portare ad esiti diversi in ragione della natura solutoria di tutte le rimesse intervenute prima del mese di giugno 2006.
7.2 Il termine di prescrizione è stato interrotto dalla raccomandata inviata in data
20.6.2016 con cui l'odierno appellante, oltre a richiedere copia degli estratti conto e dei contratti, ha lamentato che erano stati applicati interessi anatocistici a tassi ultralegali e/o usurari ed altre voci di spesa non contrattualmente previste,
ha dedotto circa l'illegittimità di tali pratiche sulla base della giurisprudenza ivi richiamata ed ha, quindi così concluso “Alla luce di tali considerazioni, pertanto,
Vi intimo formalmente di restituire al mio cliente, entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della presente, tutte le somme da Voi illegittimamente trattenute sin
dall'inizio dei rapporti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, di
commissioni di massimo scoperto ed a qualunque altro titolo non dovute”
Nella missiva è chiaramente espressa la volontà del correntista di esercitare il suo diritto alla rideterminazione del saldo mediante l'eliminazione di tutte le pagina 19 di 23 competenze illegittimamente addebitate, sicché l'eccezione di prescrizione della risulta fondata solo con riferimento alle rimesse che hanno pagato indebiti CP_1
nel periodo antecedente il 20.06.2006.
*****
8. Le eccezioni di decadenza e di irripetibilità ex art. 2034 c.c. riproposte in
Contr appello da sono prive di pregio.
Contr
8.1 In ordine alla prima, in disparte il fatto che non ha fornito la prova dell'invio degli estratti conto, è costante l'orientamento (cfr. Cass Sez. 1,
Sentenza n. 11626 del 26/05/201), da cui non si ha ragione di discostarsi,
secondo cui ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale,
nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
8.2. L'irrepetibilità va esclusa già in quanto, come osservato da Cass. sez. 1, con ordinanza n. 30114 del 14/12/2017, il principio sancito dall'art. 2034 cod. civ.
non opera in difetto di una pattuizione che determini la misura degli interessi, in tal caso, non essendo invero argomentabile, ove pure lo fosse, un dovere morale o sociale che possa legittimare un adempimento spontaneo non ripetibile.
In ogni caso, non può di certo dirsi sussistente il requisito della spontaneità posto che in un rapporto bancario i versamenti vengono effettuati per evitare il pagamento dei più onerosi interessi di mora applicati nel caso di conto in passivo e per non subire le ancor più gravi conseguenze derivanti dal persistente pagina 20 di 23 inadempimento (es. recesso, segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia) da parte dell'istituto di credito.
*****
9. Sulla base di quanto sopra esposto tra le varie ipotesi di ricalcolo elaborate dal
C.T.U. va data preferenza a quella che ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 50282, nel quale vengono addebitate le competenze del conto n.
280870, in Euro 36.845,34 a credito dell'appellante alla data del 30.06.2017.
Conseguentemente, in riforma della pronuncia impugnata, va accertato
Contr l'effettivo saldo a credito di ordinandone a la rettifica. Pt_1
Contr I rilievi in ordine alla decorrenza degli interessi effettuati da sono irrilevanti giacché, trattandosi di conto aperto, la fermo l'obbligo di CP_1
rettifica nei termini di cui sopra, dovrà per il periodo successivo al 30.6.2017
applicare il saggio legale o quello previsto nei contratti eventualmente stipulati.
*****
10. L'esito del giudizio determina la soccombenza dell'appellata sulla base della misura del credito accertato e, quindi, facendo applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00.
Quindi, le spese del primo grado di vengono liquidate in Euro 7.254,00 Pt_1
per compenso ed Euro 545,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e quelle dell'appello in Euro 9.991,00 per compenso ed
Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Ajese, che si è
dichiarata procuratore antistatario.
pagina 21 di 23 Atteso l'accoglimento della soluzione più favorevole al cliente tra quelle elaborate dalla dott.ssa , le spese della consulenza tecnica, liquidate Per_1
come da decreto contestualmente emesso, vengono poste definitivamente
Contr integralmente, nei rapporti interni, a carico di
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 224/2020 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 23.01.2020, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
- ridetermina il saldo del conto corrente nr. 50282, nel quale vengono addebitate le competenze del conto n. 280870, in Euro 36.845,34 a credito dell'appellante alla data del 30.06.2017 ed ordina all'appellata di operare la conseguente rettifica;
- condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
distratte in favore dell'avv. Daniela Ajese, liquidate per il Parte_1
primo grado in Euro 7.254,00 per compenso ed Euro 545,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro
9.991,00 per compenso ed Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
- pone le spese della C.T.U. svolta nel presente grado di giudizio definitivamente a carico di Controparte_1
Venezia, 5 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 22 di 23 dott. Luca Marani
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 23 di 23