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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 865/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10620259000269933000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10620249007841867/000 IRPEF-ALTRO 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP07I2011342022 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/07/2025,
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 10620249007841867/000 del 28/06/2024 e n. 10620259000269933/000 del 10/01/2025, notificategli il 21/05/2025, mediante le quali l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto gli richiedeva il versamento della complessiva somma di euro 10.061,00 con la prima e della complessiva somma di euro 13. 633,23 con la seconda, a titolo di recupero del credito portato dall'avviso di accertamento n. TVP071201134/2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Taranto con il quale gli veniva contestato un utile non dichiarato, nell'anno d'imposta 2019, nella sua qualità di socio al 50% della Società 1 a seguito di controllo eseguito a carico di detta società ai sensi dell'art. 39 – comma 2, lettera a) – del
D. P. R. n. 600/1973.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità dei provvedimenti per: a) violazione degli artt. 7 della legge n.
212/2000 e 42 del D. P. R. n. 600/1973 non risultando allegati agli stessi e al prodromico avviso di cui innanzi a lui notificato, l'atto emesso nei confronti della predetta società onde rendere conoscibile al socio le motivazioni dell'accertamento; b) doppia imposizione relativa al medesimo avviso di accertamento e indeterminatezza della richiesta riferibile alle due intimazioni recanti numeri e importi differenti;
c) assenza di prova certa in ordine alla presunta distribuzione al socio di extra-profitti realizzati dalla suindicata società, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro esecutorietà, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Allegava al ricorso copia: delle intimazioni opposte;
della sentenza di questa Corte n. 28/2024; del suo certificato di pensione;
di estratti conto relativi alle annualità 2018 e 2019 e della sentenza dichiarativa di fallimento n. 15/2023.
Il 13/06/2025 si costituiva l'agente della riscossione mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava che non vi sarebbe stata alcuna duplicazione della pretesa atteso che la seconda intimazione, che non sostituiva o annullava la prima, riportava un ammontare aggiornato del credito mediante l'aggiunta degli interessi di mora nel frattempo maturati;
eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze del contribuente relative al merito della pretesa in quanto attinenti all'attività dell'ufficio impositore, concludendo per il rigetto del ricorso in via principale e per l'esclusione di qualsivoglia sua responsabilità in caso di accoglimento dell'avversa domanda con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia delle medesime due intimazioni.
Il 30/06/2025, si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali rappresentava la violazione da parte del ricorrente del principio del “ne bis in idem” in quanto i motivi di ricorso di cui sub a) – (limitatamente alla mancata allegazione dell'atto emesso nei confronti della società all'avviso di accertamento) - e sub c) coincidevano esattamente con quelli già dallo stesso proposto in sede di opposizione avverso l'avviso suddetto
(proc. n. 1212/2023 di R. G.), definito con sentenza di questa Corte del 28/02/2024, divenuta irrevocabile nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle ulteriori doglianze in quanto riferibili all'attività dell'agente della riscossione e, comunque, l'infondatezza, nel merito, delle stesse, concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia: dei due avvisi di cui sopra e dell'istanza di accertamento con adesione della controparte.
Con ordinanza n. 714 del 21/10/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, in parte inammissibile e, in parte, infondato. In ordine al motivo di cui sub a), va considerato che l'intimazione di pagamento trova disciplina nell'art. 50 – commi 2 e 3 – del D. P.
R. n. 602/1973, ma, per la sua validità, è previsto solo che venga redatta in conformità al modello approvato con decreto del M.E.F.
Attualmente, con provvedimento del 30/11/2022, è stato approvato il nuovo modello di avviso di intimazione che modifica quello precedente mediante la sostituzione del riferimento alle
Commissioni Tributarie, con quello alle Corti di Giustizia Tributarie, adeguando anche il logo dell'agente della riscossione. Nella fattispecie, le intimazioni impugnate risultano correttamente e validamente redatte in conformità al nuovo modello atteso che riportano l'indicazione, non solo dell'atto prodromico (di cui non vi è alcun obbligo di allegazione), ma anche quella delle istruzioni per il pagamento, del responsabile del procedimento e delle modalità di ricorso.
Peraltro, dette intimazioni non sono annullabili per difetto di motivazione in quanto, una volta redatte in conformità al suindicato modello, sono configurabili come atto vincolato e, pertanto, non suscettibili di annullabilità per insufficiente motivazione ex art. 21 octies – comma 2 – della legge n. 241/1990.
Il ricorrente ha lamentato l'indicazione di importi differenti sulle due intimazioni, ritenendo che tale situazione fosse indice di indeterminatezza della pretesa.
L'agente della riscossione ha precisato che l'intimazione di pagamento, quale atto meramente sollecitatorio, può essere reiterata in caso di mancato pagamento, anche con aggiornamento degli accessori. L'assunto è pienamente condivisibile atteso che è senz'altro legittima l'emissione di una successiva intimazione che includa gli interessi di mora maturati dopo la notifica di altra precedente poiché il debito continua a crescere con il decorso del tempo (v. gli artt. 1224 c. c., 30 e segg. del D.
P. R. n. 602/1973).
Le ulteriori doglianze erano proponibili solo mediante impugnativa del prodromico avviso di accertamento in base alla fondamentale regola contenuta nell'art. 19 – comma 3 – del D. L. vo n.
546/1992 atteso che le intimazioni per cui è giudizio potevano essere opposte per vizi propri e non per quelli riferibili ad atti precedenti o presupposti.
Alla soccombenza del ricorrente consegue la condanna dello stesso al pagamento, in favore delle altre parti, delle spese e dei compensi di lite.
Le spese giustificate vanno liquidate in euro 50,00 per ognuna di esse;
tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, i compensi possono determinarsi in euro 1.350.00 per ognuna di esse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le intimazioni di pagamento di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto e dell'Agenzia delle Entrate di Taranto, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi euro 1.400.00 per ognuna di esse.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 865/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10620259000269933000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10620249007841867/000 IRPEF-ALTRO 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP07I2011342022 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/07/2025,
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 10620249007841867/000 del 28/06/2024 e n. 10620259000269933/000 del 10/01/2025, notificategli il 21/05/2025, mediante le quali l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto gli richiedeva il versamento della complessiva somma di euro 10.061,00 con la prima e della complessiva somma di euro 13. 633,23 con la seconda, a titolo di recupero del credito portato dall'avviso di accertamento n. TVP071201134/2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Taranto con il quale gli veniva contestato un utile non dichiarato, nell'anno d'imposta 2019, nella sua qualità di socio al 50% della Società 1 a seguito di controllo eseguito a carico di detta società ai sensi dell'art. 39 – comma 2, lettera a) – del
D. P. R. n. 600/1973.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità dei provvedimenti per: a) violazione degli artt. 7 della legge n.
212/2000 e 42 del D. P. R. n. 600/1973 non risultando allegati agli stessi e al prodromico avviso di cui innanzi a lui notificato, l'atto emesso nei confronti della predetta società onde rendere conoscibile al socio le motivazioni dell'accertamento; b) doppia imposizione relativa al medesimo avviso di accertamento e indeterminatezza della richiesta riferibile alle due intimazioni recanti numeri e importi differenti;
c) assenza di prova certa in ordine alla presunta distribuzione al socio di extra-profitti realizzati dalla suindicata società, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro esecutorietà, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Allegava al ricorso copia: delle intimazioni opposte;
della sentenza di questa Corte n. 28/2024; del suo certificato di pensione;
di estratti conto relativi alle annualità 2018 e 2019 e della sentenza dichiarativa di fallimento n. 15/2023.
Il 13/06/2025 si costituiva l'agente della riscossione mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava che non vi sarebbe stata alcuna duplicazione della pretesa atteso che la seconda intimazione, che non sostituiva o annullava la prima, riportava un ammontare aggiornato del credito mediante l'aggiunta degli interessi di mora nel frattempo maturati;
eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze del contribuente relative al merito della pretesa in quanto attinenti all'attività dell'ufficio impositore, concludendo per il rigetto del ricorso in via principale e per l'esclusione di qualsivoglia sua responsabilità in caso di accoglimento dell'avversa domanda con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia delle medesime due intimazioni.
Il 30/06/2025, si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali rappresentava la violazione da parte del ricorrente del principio del “ne bis in idem” in quanto i motivi di ricorso di cui sub a) – (limitatamente alla mancata allegazione dell'atto emesso nei confronti della società all'avviso di accertamento) - e sub c) coincidevano esattamente con quelli già dallo stesso proposto in sede di opposizione avverso l'avviso suddetto
(proc. n. 1212/2023 di R. G.), definito con sentenza di questa Corte del 28/02/2024, divenuta irrevocabile nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle ulteriori doglianze in quanto riferibili all'attività dell'agente della riscossione e, comunque, l'infondatezza, nel merito, delle stesse, concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia: dei due avvisi di cui sopra e dell'istanza di accertamento con adesione della controparte.
Con ordinanza n. 714 del 21/10/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, in parte inammissibile e, in parte, infondato. In ordine al motivo di cui sub a), va considerato che l'intimazione di pagamento trova disciplina nell'art. 50 – commi 2 e 3 – del D. P.
R. n. 602/1973, ma, per la sua validità, è previsto solo che venga redatta in conformità al modello approvato con decreto del M.E.F.
Attualmente, con provvedimento del 30/11/2022, è stato approvato il nuovo modello di avviso di intimazione che modifica quello precedente mediante la sostituzione del riferimento alle
Commissioni Tributarie, con quello alle Corti di Giustizia Tributarie, adeguando anche il logo dell'agente della riscossione. Nella fattispecie, le intimazioni impugnate risultano correttamente e validamente redatte in conformità al nuovo modello atteso che riportano l'indicazione, non solo dell'atto prodromico (di cui non vi è alcun obbligo di allegazione), ma anche quella delle istruzioni per il pagamento, del responsabile del procedimento e delle modalità di ricorso.
Peraltro, dette intimazioni non sono annullabili per difetto di motivazione in quanto, una volta redatte in conformità al suindicato modello, sono configurabili come atto vincolato e, pertanto, non suscettibili di annullabilità per insufficiente motivazione ex art. 21 octies – comma 2 – della legge n. 241/1990.
Il ricorrente ha lamentato l'indicazione di importi differenti sulle due intimazioni, ritenendo che tale situazione fosse indice di indeterminatezza della pretesa.
L'agente della riscossione ha precisato che l'intimazione di pagamento, quale atto meramente sollecitatorio, può essere reiterata in caso di mancato pagamento, anche con aggiornamento degli accessori. L'assunto è pienamente condivisibile atteso che è senz'altro legittima l'emissione di una successiva intimazione che includa gli interessi di mora maturati dopo la notifica di altra precedente poiché il debito continua a crescere con il decorso del tempo (v. gli artt. 1224 c. c., 30 e segg. del D.
P. R. n. 602/1973).
Le ulteriori doglianze erano proponibili solo mediante impugnativa del prodromico avviso di accertamento in base alla fondamentale regola contenuta nell'art. 19 – comma 3 – del D. L. vo n.
546/1992 atteso che le intimazioni per cui è giudizio potevano essere opposte per vizi propri e non per quelli riferibili ad atti precedenti o presupposti.
Alla soccombenza del ricorrente consegue la condanna dello stesso al pagamento, in favore delle altre parti, delle spese e dei compensi di lite.
Le spese giustificate vanno liquidate in euro 50,00 per ognuna di esse;
tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, i compensi possono determinarsi in euro 1.350.00 per ognuna di esse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le intimazioni di pagamento di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto e dell'Agenzia delle Entrate di Taranto, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi euro 1.400.00 per ognuna di esse.