Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 140
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione artt. 7 L. 212/2000 e 42 D.P.R. 600/1973 per mancata allegazione atto società

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato e non richiede l'allegazione dell'atto presupposto, essendo sufficiente la sua corretta redazione secondo il modello approvato.

  • Rigettato
    Doppia imposizione e indeterminatezza della richiesta

    La reiterazione dell'intimazione di pagamento è legittima se include l'aggiornamento degli interessi di mora maturati, trattandosi di atto meramente sollecitatorio.

  • Inammissibile
    Assenza di prova certa della distribuzione di extra-profitti

    Tali doglianze erano proponibili solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, non potendo essere fatte valere in sede di opposizione alle intimazioni di pagamento per vizi propri.

  • Rigettato
    Violazione artt. 7 L. 212/2000 e 42 D.P.R. 600/1973 per mancata allegazione atto società

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato e non richiede l'allegazione dell'atto presupposto, essendo sufficiente la sua corretta redazione secondo il modello approvato.

  • Rigettato
    Doppia imposizione e indeterminatezza della richiesta

    La reiterazione dell'intimazione di pagamento è legittima se include l'aggiornamento degli interessi di mora maturati, trattandosi di atto meramente sollecitatorio.

  • Inammissibile
    Assenza di prova certa della distribuzione di extra-profitti

    Tali doglianze erano proponibili solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, non potendo essere fatte valere in sede di opposizione alle intimazioni di pagamento per vizi propri.

  • Rigettato
    Violazione artt. 7 L. 212/2000 e 42 D.P.R. 600/1973 per mancata allegazione atto società

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato e non richiede l'allegazione dell'atto presupposto, essendo sufficiente la sua corretta redazione secondo il modello approvato.

  • Rigettato
    Doppia imposizione e indeterminatezza della richiesta

    La reiterazione dell'intimazione di pagamento è legittima se include l'aggiornamento degli interessi di mora maturati, trattandosi di atto meramente sollecitatorio.

  • Inammissibile
    Assenza di prova certa della distribuzione di extra-profitti

    Tali doglianze erano proponibili solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, non potendo essere fatte valere in sede di opposizione alle intimazioni di pagamento per vizi propri.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 140
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 140
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo