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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1177 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RESTIFO DAVIDE MARIO, come C.F._1
da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPOLONE MARIA C.F._2
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/04/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GIARDINI NAXOS il 02/04/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 1; - che dall'unione erano nati i figli (nata in [...] il Persona_1
20/04/1977), (nata a [...] il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato a [...] il [...]), oggi maggiorenni ed indipendenti economicamente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ovunque voglia.
2. La Sig.ra continuerà ad abitare presso Controparte_1
l'abitazione di sua proprietà, in Gaggi (ME) nella via Ugo La Malfa n.
2. Il Sig. vivrà presso l'immobile sito in Forza D'Agro' (ME) nella Contrada Parte_1
Margi, s.n.c., 3. Non esistono beni in comune.
4. Le parti rinunciano a fare valere contrapposte future domande, richieste e pretese di qualsiasi natura dichiarando la reciproca compensazione ed intervenuta tacitazione di ogni rispettiva pretesa creditoria derivante, a qualsiasi titolo, dai rapporti personali e familiari. Con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere”.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di GIARDINI NAXOS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato
02/04/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1177 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RESTIFO DAVIDE MARIO, come C.F._1
da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPOLONE MARIA C.F._2
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/04/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GIARDINI NAXOS il 02/04/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 1; - che dall'unione erano nati i figli (nata in [...] il Persona_1
20/04/1977), (nata a [...] il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato a [...] il [...]), oggi maggiorenni ed indipendenti economicamente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ovunque voglia.
2. La Sig.ra continuerà ad abitare presso Controparte_1
l'abitazione di sua proprietà, in Gaggi (ME) nella via Ugo La Malfa n.
2. Il Sig. vivrà presso l'immobile sito in Forza D'Agro' (ME) nella Contrada Parte_1
Margi, s.n.c., 3. Non esistono beni in comune.
4. Le parti rinunciano a fare valere contrapposte future domande, richieste e pretese di qualsiasi natura dichiarando la reciproca compensazione ed intervenuta tacitazione di ogni rispettiva pretesa creditoria derivante, a qualsiasi titolo, dai rapporti personali e familiari. Con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere”.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di GIARDINI NAXOS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato
02/04/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.