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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/08/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7197/2019 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Monica Parte_1
Giuliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla Via Briga e Tenda,
n. 8
– attore –
CONTRO
– in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra – rappresentata Controparte_1 Persona_1
e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Salvatore e Nadia Denza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonio Salvatore in Bellizzi (SA) alla Via Nino Bixio, n. 1
– convenuta – attrice in riconvenzionale –
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, CP_2
dall'Avv. Carmela Grieco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla
Via Briga e Tenda, n, 8
, , – contumaci – CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
– convenuti –
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e Controparte_8
risposta, dall'Avv. Vito Lupo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla
Via San Gregorio VII, n. 5
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Monica CP_9
Giuliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla Via Briga e Tenda,
n. 8
– terzi chiamati in causa –
Avente ad oggetto: risoluzione contratto di comodato ed in riconvenzionale declaratoria di usucapione.
Conclusioni delle parti: come da udienza di discussione del 21 Luglio 2025 all'esito della quale la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie. Con ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il Sig. , esponeva: a) di avere stipulato, in data 11 Maggio 1998 con la Parte_1
Sig.ra contratto di comodato precario – registrato in Eboli (SA) in data 19 Maggio Parte_2
1998 al n. 3051 – Serie 3 – avente ad oggetto alcuni locali di un fabbricato sito in Eboli, alla Via S.
Nicola Varco, e precisamente un vano e cucina a piano terra e due vani al primo piano (l'intero fabbricato è censito in catasto Foglio 40 particella 1701 - ex 258 - cat. A/3); b) che, in data 24
Novembre 2018, la comodataria Sig.ra decedeva;
c) che, con racc. a/r del 5 Febbraio Persona_2
2019, l'attore comunicava formalmente agli eredi della predetta che - a seguito della morte della dante causa - il contratto di comodato doveva ritenersi cessato e che non era sua intenzione proseguire il rapporto con i successori, chiedendo, pertanto, di riottenere il possesso dell'immobile libero e vuoto da persone e cose;
d) che detta richiesta rimaneva priva di riscontro;
e) che anche il tentativo di mediazione esperito dal ricorrente si concludeva con verbale negativo redatto in data 15 Maggio
2019.
Conseguentemente conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno i Sigg.ri , CP_3 CP_4
, , , e – tutti nella qualità di Controparte_5 CP_6 Controparte_1 CP_7 CP_2
eredi della Sig.ra – al fine di sentire dichiarare cessato o comunque risolto ai sensi Persona_3
dell'art. 1811 cod. civ. il contratto di comodato intercorso con la dante causa ed ordinare a detti eredi l'immediato rilascio dei locali già oggetto di contratto di comodato, liberi e vuoti da persone e cose.
Chiedeva altresì condannarsi i predetti eredi, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile, da liquidarsi in via equitativa ovvero mediante pagamento della somma, da accertarsi e quantificarsi in corso di causa, a mezzo di Ctu, nonché al pagamento delle spese processuali.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta contestando Controparte_1
preliminarmente la veridicità della firma asseritamente apposta dalla Sig.ra sul Parte_2 contratto di comodato, essendo la dante causa analfabeta, nonché la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Nel merito deduceva che la Sig.ra aveva pacificamente ed ininterrottamente, in Persona_1
maniera pubblica posseduto con animo di proprietaria, in uno a tutta la sua famiglia, sin dal Marzo
dell'anno 1972, l'immobile sito in Eboli alla Via San Nicola Varco n 147, in catasto al foglio 40, p.lla
1701 ex 258, possesso continuato sino ad oggi dagli aventi causa, spiegando domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'intervenuto usucapione dell'immobile in questione.
Si costituiva altresì eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che CP_2
l'immobile in questione era occupato dalla sorella cui doveva imputarsi ogni Controparte_1
responsabilità del mancato rilascio. Instava conseguentemente per il rigetto della domanda nei propri confronti con condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, autorizzata la chiamata in causa di e Controparte_8
da parte della convenuta , si costituivano questi ultimi. In particolare, CP_9 Controparte_1
deduceva che, con atto per notaio del 15/12/2020, registrato a Controparte_8 Persona_4
Salerno il 12.01.2021 al n. 801 e trascritto a Salerno il 12.01.2021 ai nn. 1016/854, aveva ceduto al fratello la quota indivisa, in ragione di un mezzo, della nuda proprietà dell'intera CP_9
consistenza immobiliare sita in Eboli alla località Corno d'oro, su cui insiste il fabbricato rurale per cui è causa. Conseguentemente chiedeva l'estromissione dal giudizio con vittoria delle spese processuali.
, costituitosi a sua volta, si riportava a tutte le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni CP_9
precisate dal ricorrente , instando per l'accoglimento della domanda ed il rigetto della Parte_1
riconvenzionale formulata dalla convenuta con condanna dei convenuti al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio. Ammesse ed espletate ctu grafologica nonché ctu tecnica, ammesso ed espletato interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza di discussione del 21 Luglio 2025 la causa, all'esito delle conclusioni, era decisa dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza, con riserva di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente,
formulata dalla convenuta e fondata sulla circostanza che l'istante avrebbe Controparte_1
depositato una mera visura catastale che non proverebbe i propri diritti sull'immobile per cui è
giudizio. In proposito, ed a confutazione della tesi della predetta convenuta, giova rimarcare il costante e granitico orientamento della Suprema Corte a mente del quale colui che agisce per la restituzione del bene concesso in comodato esercita un'azione contrattuale che non richiede la prova della proprietà del bene stesso, ma solo il titolo della relativa concessione in godimento al convenuto,
né tale natura personale dell'azione è modificata dalla domanda o dall'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto, sicché restano inalterati i rispettivi oneri probatori (cfr.; Cass.
Civ., n. 8326/1990; Cass. Civ., n. 8930/1998; Cass. Civ., n. 13605/2000; Cass. Civ., n. 23086/2004;
Cass. Civ., n. 4416/2007; Cass. Civ., Sez. II, 16 marzo 2011, n. 6183).
Deve poi rigettarsi l'eccezione concernente la veridicità della firma asseritamente apposta dalla Sig.ra sul contratto di comodato stante le conclusioni cui è pervenuta la ctu grafologica Parte_2
espletata nel corso del presente giudizio, dalla qual non c'è motivo di discostarsi apparendo adeguatamente motivata ed immune da vizi logici,
Il Ctu, acquisite le firme autografe della de cuius presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Eboli (SA),
ha provveduto ad eseguire l'esame grafologico e confronto delle sottoscrizioni comparative ed autografe appartenenti alla Sig.ra dal quale è emersa una invarianza delle Persona_1
connotazioni grafomotorie tipiche ed immodificabili delle sottoscrizioni analizzate nelle comparative: le firme esaminate, nell'ambito della loro variabilità grafica naturale, hanno manifestato, infatti, un notevole scadimento grafomotorio attribuibile all'età dello scrivente all'atto della sottoscrizione, ma eguale stentatezze, piccole interruzioni e riprese del tracciato, spasmi e congestioni, un tremore di alcuni gramma, lettere che si snodano in maniera sofferta e improvvise deformazioni dei risvolti curvi che divengono angolosi compatibilità dei segni in ordine alle caratteristiche grafologiche formali e sostanziali (ductus, pressione, tratto, forma, dimensione,
continuità, direzione, etc.) agli automatismi, e alle costanti di valore che - a seguito di analisi e comparazione generale e particolare dei segni –sono risultati COMUNI a quelli rinvenuti su contratto di comodato n° 3051 oggetto di verifica. Il Ctu ha conseguentemente concluso che “La sottoscrizione rinvenuta sul contratto di comodato n°3051 del 18 Maggio 1998, con altissima probabilità prossima alla certezza è stata vergata dalla mano della sig.ra (cfr. ctu pag. 33). Persona_1
Ciò posto, la riconducibilità della sottoscrizione del contratto di comodato alla dante causa – Sig.ra
– comporta il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Parte_2
tendente ad ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuto usucapione Controparte_1
dell'immobile per cui è giudizio. La giurisprudenza di legittimità è infatti granitica nel ritenere che il comodatario, come detentore del bene oggetto del comodato, non può acquistare il possesso “ad usucapionem” senza prima avere mutato, mediante una “interversio possessionis”, la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, 17 maggio 2018, n. 12080; Cass. Civ. , Sez. 3, Sentenza n. 24222
del 17/11/2009; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5854 del 16/03/2006).
In particolare, è stato precisato che la presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario.
Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile “ad usucapionem” in opposizione al proprietario concedente (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005).
Il riconoscimento della sussistenza di un contratto di comodato precario intercorso fra l'attore
[...]
e la Sig.ra dante causa degli odierni convenuti, comporta altresì Pt_1 Parte_2
l'accoglimento della domanda di declaratoria di cessazione dello stesso con conseguente ordine di rilascio dell'immobile, posto che, in tema di comodato precario, ovvero laddove, come nella fattispecie, non sia stato convenuto un termine né questo risulti dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
In proposito la Suprema Corte ha infatti statuito che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti
è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 15986 del 7 luglio 2010).
Deve dunque essere dichiarata la risoluzione del contratto di comodato stipulato in data 11 Maggio
1998 fra e la defunta disponendosi conseguentemente l'immediato Parte_1 Parte_2
rilascio in favore del comodante, da parte dei convenuti Controparte_1 CP_3 CP_4
, e dei locali facenti parte del fabbricato sito in
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
Eboli, alla Via S. Nicola Varco, e precisamente un vano e cucina a piano terra e due vani al primo piano (l'intero fabbricato è censito in catasto Foglio 40 particella 1701 - ex 258 - cat. A/3.
Deve invece dichiararsi l'estromissione dal giudizio del convenuto stante la propria CP_2
carenza di legittimazione passiva in merito alla detenzione del predetto immobile.
Egualmente deve disporsi l'estromissione dal giudizio del terzo chiamato in causa Controparte_8
avendo quest'ultimo, con atto per notaio del 15/12/2020, registrato a Salerno il Persona_4 12.01.2021 al n. 801 e trascritto a Salerno il 12.01.2021 ai nn. 1016/854 ceduto al fratello CP_9
la quota indivisa, in ragione di un mezzo, della nuda proprietà dell'intera consistenza immobiliare sita in Eboli alla località Corno d'oro, su cui insiste il fabbricato rurale per cui è causa.
Quanto alla domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile, dalla ctu tecnica espletata nel corso del giudizio, emerge una stima, a titolo di indennità di occupazione (fondata sull'indagine di mercato di beni similari nonché sui valori OMI dell'Agenzia delle Entrate) di € 478,30 mensili, per un importo complessivo di € 31.377,48 dalla richiesta di rilascio dell'immobile al 31 dicembre 2024. A detta somma vanno aggiunti ulteriori € 3.348,10 (pari ad 478,30 per le mensilità da gennaio 2025 a luglio
2025) per un importo complessivo di € 34.725,58. I convenuti , Controparte_1 CP_3 CP_4
, vanno conseguentemente condannati al
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 34.725,58, oltre interessi legali dal Parte_1
dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Restano a carico dei predetti convenuti , Controparte_1
, , le spese di cu tecnica, CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
ponendosi quelle di ctu grafologica a carico della sola convenuta . Controparte_1
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. n. 147 del 13 Agosto 2022.
Spese processuali compensate nei confronti del terzo chiamato . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7197/2019 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA risolto il contratto di comodato stipulato in data 11 Maggio 1998 fra e Parte_1
la Sig.ra Parte_2
2) DISPONE l'immediato rilascio in favore del ricorrente , da parte dei convenuti Parte_1 [...]
, , , dei locali CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
facenti parte del fabbricato sito in Eboli, alla Via S. Nicola Varco, e precisamente un vano e cucina a piano terra e due vani al primo piano (l'intero fabbricato è censito in catasto Foglio 40 particella 1701
- ex 258 - cat. A/3);
3) DICHIARA l'estromissione dal giudizio di;
CP_2
4) CONDANNA i convenuti , , Controparte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_6 CP_7 Parte_1
34.725,58, oltre interessi legali dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
5) COMPENSA le spese di giudizio nei confronti del convenuto;
CP_2
6) CONDANNA i convenuti , , Controparte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
, al pagamento in solido fra loro delle spese di giudizio nei confronti del CP_6 CP_7
ricorrente quantificate complessivamente in € 5.342,00, di cui € 265,00 per esborsi ed Parte_1
€ 5.077,00 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
6) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di giudizio nei confronti Controparte_1
del terzo chiamato in causa quantificate complessivamente in € 2.540,00 per Controparte_8
competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione nei confronti dell'AVV. VITO LUPO;
7) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di giudizio nei confronti Controparte_1
del terzo chiamato in causa quantificate complessivamente in € 2.540,00 per competenze CP_9 professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
8) PONE le spese di ctu grafologica a definitivo carico della convenuta;
9) PONE Controparte_1
le spese di ctu tecnica solidalmente a carico dei convenuti , Controparte_1 CP_3 CP_4
, , .
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
Riserva giorni trenta per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Salerno, lì 21 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.