Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
3 9 2 2 N 6 8 O 9 I 1 ee Z / 5 A 4 A 05783 /02 / . R 6 N T 2 S - . I R B G . P E . L T R D L REPUBBLICA ITALIANA U L A A B E . Oggetto: ILOR - Rimborso I D D B R I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S T T A T N I 1 E N R S 3 E 1 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A C T . N A R.G.N. 22108/1998 SEZIONE QUINTA CIVILE M composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 17102 Dott. Pasquale Reale Presidente Rep. Consigliere Ud. 18.01.2002 Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Nino Fico Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto: N. 62293 dal MINISTERO DELLE FINANZE e dalla DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui ope legis domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrenti -
contro
WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL INC., in persona del legale rappresentante Franco Colombo, rappresentato e difeso dagli avvocati A- rianna Sansone e Rinaldo Galimberti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Vittorio Nuzzacci, in Roma, della Giuliana, n. 44, $66 come da procura speciale in calce al ricorso notificato;
– intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 23 a- prile 1998, n. 71/48/98, depositata il 29 maggio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 18 gennaio 2002 del Cons. Achille Meloncelli;
udito, per il Ministero delle finanze, l'avvocato Anna Lidia Caputi Iambren- ghi;
udit, per la società intimata, l'avvocato Nuzzacci, delegato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'assorbimento del secondo motivo di ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Milano 23 aprile 1998, n. 71/48/98, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Intendenza di finanza di Milano contro la sentenza della Commissione tributaria di pri- mo grado di Milano 9 marzo 1993, n. 105/14/93, che aveva accolto il ricor- so della Weight Watchers International Inc. avverso il silenzio rifiuto del- l'amministrazione finanziaria sulla domanda di rimborso ILOR.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 24 gennaio 1986 la Weight Watchers International Inc., società degli - Stati Uniti d'America senza stabile organizzazione in Italia, chiede all'Inten- denza di finanza di Milano il rimborso delle somme versate a titolo di ILOR e addizionale su compensi ricevuti nel 1984 dai licenziatari italiani;
سے 2 il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria è impugnato dalla So- cietà; il ricorso è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Mila- no;
· la sentenza di primo grado è appellata dalla Direzione regionale delle en- - trate per la Lombardia con un ricorso che è dichiarato inammissibile dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che ora è impugnata per cassazione.
1.3. La Commissione tributaria regionale di Milano 3 aprile 1998, n. 71/48/98, è così motivata: -· la stesura dell'atto di appello risulta inficiata da tutta una serie di errori sia formali sia sostanziali;
infatti, non appare errata soltanto l'indicazione della Commissione adita (Commissione tributaria centrale, anziché Commissione tributaria di secondo grado di Milano), circostanza che già di per sé rende- rebbe inammissibile il ricorso, ma risulta sbagliato anche il riferimento al- l'atto impugnato come decisione di secondo grado;
- inoltre, nel contesto dell'appello, si afferma esplicitamente che vi sarebbe stato un precedente appello contro una decisione di primo grado che sarebbe stato respinto dai giudici di secondo grado, proprio con la decisione ora im- pugnata, con conferma del primo deliberato;
ora, tutto questo risulta smenti- to senza possibilità di dubbio dall'esame degli atti, perché esiste un'unica decisione di primo grado, che andava impugnata avanti alla Commissione tributaria regionale di Milano;
" la stesura dell'atto di impugnazione risulta viziata nella sua formulazione da tali e tanti errori, da rendere inevitabile la dichiarazione di inammissibili- सप् 3 tà del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, allora vigente;
appare superfluo entrare nell'esame di merito della vertenza.
2.1. Il Ministero delle finanze sostiene il suo ricorso con due motivi di impugnazione.
2.2. Il Ministero ricorrente conclude chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia cassata la sentenza impugnata con ogni conseguente statui- zione di legge.
3. La società intimata si è costituita in giudizio, senza, peraltro, svolgere ulteriore attività difensiva.
4. La società ha, poi, presentato una memoria, che, in mancanza di controricorso, non può essere presa in considerazione. La società è, quindi, ammessa solo a svolgere atti di difesa in sede di discussione orale nell'u- dienza pubblica. Motivi della decisione 5.1. Con il primo motivo di impugnazione il Ministero delle finanze ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 15 e 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, i o, comunque, dall'art. 53 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, e la violazione e la falsa applicazione dei principi in tema di competenza delle commissioni tributarie, l'omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360.1, n. 3 e n. 5, cpc.
5.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che, affinché l'appello possa essere dichiarato inammissibile sarebbe necessario che vi sia la mancanza totale o l'assoluta incertezza della Commissione tributaria alla quale esso è سلسلے 4 diretto. Nel modulo utilizzato dall'Ufficio, invece, si legge testualmente "al- la Commissione tributaria Centrale Roma per il tramite della Commis- sione Tributaria di 2° Grado - Sez. 14° Milano". Il ricorrente osserva, quin- di, che, se la Commissione tributaria regionale ha trattenuto ed esaminato il gravame, sarebbe evidente che sarebbe da escludere l'assoluta incertezza. Inoltre, nella logica seguita dai giudici tributari, secondo i quali occorrereb- be dare prevalenza alla dicitura iniziale dell'appello e, cioè all'intestazione del gravame come rivolto alla Commissione tributaria centrale, non si com- prenderebbe come mai essi, i giudici di secondo grado, piuttosto che ricono- scersi estranei e tralasciarlo, si siano attribuiti la competenza a decidere su di esso. In ordine agli ulteriori aspetti, cioè al contenuto del gravame e all'in- dicazione come di secondo grado della sentenza impugnata, sarebbe eviden- te che, complessivamente, gli elementi forniti dall'Ufficio, lungi dal confi- gurare una situazione di incertezza giuridica, che è le la sola ad essere san- zionata con l'inammissibilità, non hanno precluso alla Commissione regio- nale di comprendere la questione controversa, tant'è vero che l'hanno corret- tamente riportata nel testo del pronunciato.
5.3. Il motivo è infondato. Poiché si discute se il ricorso, proposto in vigenza della DPR 26 ot- tobre 1972, n. 636, e dichiarato inammissibile dalla sentenza impugnata per cassazione, sia un atto di appello o un ricorso alla Commissione tributaria centrale, le disposizioni normative dalle quali può essere tratta la norma sot- to la quale dev'essere sussunta la fattispecie concreta oggetto di questo giu- dizio sono le seguenti: - art. 22.2 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dall'art. 14.1 DPR 3 novembre 1981, n. 739: L'atto di appello... è proposto me- diante consegna... alla segreteria della commissione che ha emesso la deci- sione impugnata>>; art. 22.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 636: L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata... Si osservano, in quanto applicabili, le disposizione dell'art. 15>>; - art. 15.1 DPR 26 ottobre 1972, n. 636: Il ricorso alla commissio- ne di primo grado deve contenere: a) l'indicazione della Commissione adi- ta;
c) l'indicazione dell'atto cui la controversia si riferisce...>>; *** - art. 15.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dall'art. 6 DPR 3 novembre 1981, n. 739: Il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo com- ma>>; - art. 25.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 636: Il ricorso [alla Commis- sione tributaria centrale]... è presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata>>; art. 25.2 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dall'art. 16.1 DPR 3 novembre 1981, n. 739: Il ricorso [alla Commissione tributa- ria centrale]... deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della Commissione adita... Si applica il terzo comma dell'art. 15>>. Dalla rassegna delle disposizioni normative riprodotte si desume che tanto il ricorso in appello quanto il ricorso alla Commissione tributaria cen- trale dovevano, nel regime del DPR 26 ottobre 1972, n. 636, indicare sia la Commissione tributaria adita sia la decisione impugnata e dovevano indicar- le in modo da non creare una situazione di assoluta incertezza, in ordine a tali oggetti, pena l'inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie è accaduto che il 29 aprile 1994 la Direzione re- gionale delle entrate per la Lombardia ha presentato alla Segreteria della Commissione tributaria regionale di secondo grado di Milano un ricorso co- sì intestato: Alla Commissione tributaria centrale - Roma - per il tramite della Commissione Tributaria di 2° grado - Sez. 14° Milano>>, nel quale, peraltro, si indicava come sentenza impugnata una sentenza di secondo gra- do 9 marzo 1993, n. 105/14/93, i cui dati corrispondevano, in realtà, ad una sentenza di primo grado. La combinazione delle equivoche indicazioni, ope- rata dall'Ufficio ricorrente, dell'oggetto dell'impugnazione e del destinatario del ricorso ha creato per la Commissione tributaria regionale una situazione giuridica oggettiva di incertezza assoluta, che giustifica la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da essa adottata e che va riconosciuta, pertanto, come legittima, ai sensi dell'art. 15.3 DPR 26 ottobre 1972, n. 636. 6. In conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso resta assor- bito quello addotto per secondo, con il quale, con riferimento al merito della controversia, si ipotizza la violazione e la falsa applicazione degli art. 31 e 43 DPR 30 dicembre 1980, n. 897, dell'art.
1.2. c) DPR 29 settembre 1973, n. 599, della L. 6 aprile 1977, n. 233, in relazione all'art. 360.1, n. 3, cpc.
7. Per le ragioni illustrate il ricorso del Ministero delle finanze deve essere rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza sono liquidate nella misura in- dicata nel dispositivo.
PQM
سلسلے la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali rela- tive al giudizio di cassazione per Euro 2.000,00 (duemila), quanto ad onora- ri, e per Euro 100,00 (cento), quanto a spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore M oncell DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio E 6 N 8 O 9 I 1 Z / 5 A 4 / . R 6 T N 2 S A - . I I R . B G R P E . . A L R D L T L A A E U . D D B B I I A E S R T T A N T E I 1 N S 3 R E I 1 S E A . E T N A M