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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9129 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 33515 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
CHECCHI DANIELE con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso N. RG 33515/2024, già titolare di Parte_1 indennità di accompagnamento , riconosciutale dalla Commissione sanitaria in data 4.6.2014 ha dedotto che con nota del 14.3.2024 l' comunicava la sospensione dei CP_1 benefici assistenziali sul presupposto che il ricorrente non si fosse presentato alla visita di revisione del 26.2.2024. Deducendo di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per la visita di revisione, il ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi di cui in narrativa, del provvedimento di sospensione notificato in data 14.03.2024; • accertare e dichiarare nei confronti delle parti resistenti il diritto dell'istante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, nella misura e con decorrenza di legge dal 01.03.2024; • per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente i ratei maturati e maturandi a titolo di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 dal 01.03.2024; • condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
• compensare le spese in caso di soccombenza, in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito familiare imponibile inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 42 comma 11 D.L. 269 convertito in L. 326/03 “
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione l non si è CP_1 costituito;
pertanto, accertata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Documentate le allegazioni attoree, l' non ha provveduto al deposito della CP_1 convocazione dell'assistito alla visita di revisione né a alla prova della relativa comunicazione alla parte. In tale contesto, in assenza della prova della rituale convocazione dell'assistito alla visita di revisione, deve escludersi la legittimità del provvedimento di sospensione dell'indennità di accompagnamento.
Ne segue il diritto del ricorrente al ripristino di tale beneficio assistenziale, sino ad eventuale rituale revisione, ed al pagamento dei ratei nelle more maturati. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente al ripristino della indennità di accompagnamento illegittimamente sospesa con provvedimento del 14.3.2024 e per l'effetto: condanna l' all'erogazione della suddetta prestazione ed alla liquidazione dei ratei maturati CP_1 sino all'effettivo ripristino, maggiorati degli interessi;
condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e Cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Roma 19.9.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 33515 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
CHECCHI DANIELE con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso N. RG 33515/2024, già titolare di Parte_1 indennità di accompagnamento , riconosciutale dalla Commissione sanitaria in data 4.6.2014 ha dedotto che con nota del 14.3.2024 l' comunicava la sospensione dei CP_1 benefici assistenziali sul presupposto che il ricorrente non si fosse presentato alla visita di revisione del 26.2.2024. Deducendo di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per la visita di revisione, il ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi di cui in narrativa, del provvedimento di sospensione notificato in data 14.03.2024; • accertare e dichiarare nei confronti delle parti resistenti il diritto dell'istante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, nella misura e con decorrenza di legge dal 01.03.2024; • per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente i ratei maturati e maturandi a titolo di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 dal 01.03.2024; • condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
• compensare le spese in caso di soccombenza, in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito familiare imponibile inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 42 comma 11 D.L. 269 convertito in L. 326/03 “
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione l non si è CP_1 costituito;
pertanto, accertata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Documentate le allegazioni attoree, l' non ha provveduto al deposito della CP_1 convocazione dell'assistito alla visita di revisione né a alla prova della relativa comunicazione alla parte. In tale contesto, in assenza della prova della rituale convocazione dell'assistito alla visita di revisione, deve escludersi la legittimità del provvedimento di sospensione dell'indennità di accompagnamento.
Ne segue il diritto del ricorrente al ripristino di tale beneficio assistenziale, sino ad eventuale rituale revisione, ed al pagamento dei ratei nelle more maturati. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente al ripristino della indennità di accompagnamento illegittimamente sospesa con provvedimento del 14.3.2024 e per l'effetto: condanna l' all'erogazione della suddetta prestazione ed alla liquidazione dei ratei maturati CP_1 sino all'effettivo ripristino, maggiorati degli interessi;
condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e Cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Roma 19.9.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini