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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/06/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 41491 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. PERILLO STEFANIA
PARTE RICORRENTE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. SCALTRITI LUCA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
La ricorrente conferma le conclusioni del ricorso, cioè:
“In via principale: accertare e dichiarare le responsabilità del per Controparte_2 il sinistro di cui è causa e per l'effetto condannare quest'ultimo a risarcire la signora Pt_1
… del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e quantificato nell'importo
[...] complessivo di € 37.175,80 (trentasettemilacentosettantacinque/80), … o di quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia ...”
Il resistente conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito, in via principale: Accertata e dichiarata … la efficacia causale preponderante della condotta della signora nella causazione del danno lamentato dalla Parte_1 medesima a seguito dell'evento verificatosi in data 8 gennaio 2023 determinare l'ammontare del risarcimento dovuto tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. ...”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con ricorso per rito semplificato datato 18.11.2024, esponeva che: Parte_1
• verso le ore 00:15 dell'8 gennaio 2023, la ricorrente era a , nei pressi del civico 13 CP_1 di via della Martinella e stava tornando alla propria automobile allorquando “nell'atto di aprire la portiera di questa, mentre appoggiava il piede a ridosso del manto stradale (che separa autoveicolo da marciapiede) restava vittima di un incidente a cagione della presenza di una buca sul manto stradale”;
• la ricorrente era quindi caduta a terra procurandosi lesioni a entrambi i piedi in presenza di testimoni oculari;
• produceva “la foto scattata al momento del sinistro e anche successivamente, avendo l'Ente poi (purtroppo, solo poi!) eliminato l'insidia”;
• sul posto era intervenuta la Polizia locale di , che aveva composto una relazione di CP_1 servizio;
• a causa del forte dolore, dopo qualche ora la ricorrente si era recata al pronto soccorso dell'ospedale ASST San Paolo e Carlo di ove le era stata diagnosticata frattura CP_1 trimalleolare composta della caviglia sinistra e distorsione alla caviglia destra;
• al termine del successivo percorso terapeutico la perizia di parte del dottore aveva Per_1 stimato postumi permanenti nella misura del 8-9% e inabilità temporanea di giorni trenta al 75%; giorni trenta al 50% e giorni trenta al 25%;
• sussisteva responsabilità del quale custode del luogo ove si era Controparte_1 verificato il sinistro, giacché “all'epoca dei fatti, il manto stradale [era] dissestato. Il proprietario del tratto doveva provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo ben prima del sinistro oggetto del presente ricorso. Infatti, in seguito, l'ente è intervenuto ripristinando la bontà del tratto ma, purtroppo, il danno si era già verificato”;
• in particolare, la ricorrente “perdeva l'equilibrio e cadeva improvvisamente a terra solo ed esclusivamente a causa del manto stradale gravosamente dissestato” e sottolineava che il
“dopo il sinistro, ha provveduto all'eliminazione dell'insidia”, sicché “il sinistro CP_1 non si sarebbe verificato, se l'Ente convenuto si fosse attivato per tempo nella sistemazione del manto stradale”;
• del resto il Comune aveva offerto di risarcire la metà del danno patito, così ammettendo la sua legittimazione passiva;
• la ricorrente era costretta ad adire il tribunale in quanto il Comune aveva formulato un'offerta di € 2.600,00, pari al 30% del danno che lo stesso Comune aveva quantificato in complessivi € 7.702,49, di modo che appariva ingiustificato “il netto rifiuto dell'Ente a volersi assumere la piena e totale responsabilità dell'evento dannoso, ma di insistere nel rivendicare un'asserita colpa imputabile al signor [sic!] nella misura del 70%”; Pt_2
• alla ricorrente, tenendo conto dell'età alla data del sinistro (cinquanta anni) e delle conseguenze stimate dal dott. applicate le tabelle in uso in questo tribunale spettava Per_1 dunque (per invalidità permanente del 9%, con incremento per sofferenza soggettiva del 25% e il periodo di inabilità temporanea, nonché la personalizzazione massima al 50%) il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 2 complessivo importo di 37.175,80 comprese spese mediche. La ricorrente pertanto concludeva chiedendo di “accertare … le responsabilità del CP_1
” e perciò condannarlo a pagare “l'importo complessivo di € 37.175,80”.
[...]
Il resistente si costituiva con comparsa depositata il 3.3.2025 osservando che: CP_1
• “sulla base dello stato dei luoghi, delle modalità dell'occorso e della entità delle lesioni” prima del giudizio il aveva offerto alla danneggiata una somma che la ricorrente CP_1 aveva però rifiutato;
• tale somma era stata “determinata all'esito della visita medico legale effettuata dal dott. e sulla base della preponderante efficacia causale della condotta della ricorrente Per_2 nella causazione dell'evento”;
• infatti, “dalle fotografie prodotte si evince in maniera evidente come la presunta disconnessione del fondo stradale si trovasse a ridosso del marciapiede ed in corrispondenza di una cd “bocca di lupo” per il deflusso delle acque meteoriche. In corrispondenza dell'apertura verticale del cordolo si trova il chiusino in cemento sul piano orizzontale del marciapiede, il fondo stradale in corrispondenza del chiusino e della bocca di lupo presenta necessariamente una inclinazione dal centro della carreggiata verso il marciapiede ed un andamento concavo per agevolare il deflusso delle acque meteoriche. E' fatto di comune esperienza che la ridotta porzione di fondo stradale in corrispondenza della bocca di lupo presenti pendenze e concavità tali da costituire una possibile fonte di pericolo per gli utenti della strada, in particolare pedoni, ciclisti e utilizzatori di monopattini. Quanto sopra a prescindere dalla presenza o meno di sconnessioni dovute a rotture del fondo stradale. La signora quindi avrebbe dovuto certamente tenere una Pt_1 condotta maggiormente prudente e diligente allorchè si accingeva a posare il piede in quel ridotto ambito di carreggiata tra il bordo del marciapiede e la propria autovettura. La medesima avrebbe dovuto e potuto essere edotta dell'esistenza della bocca di lupo sia dalla presenza del chiusino in cemento posto sul marciapiede sia e, soprattutto, per avere esse stessa parcheggiato il veicolo in quel punto”;
• di conseguenza, benché la condotta della danneggiata non bastasse a interromper il nesso causale, tale condotta dimostrava però un rilevante concorso colposo, implicante “un notevole ridimensionamento del danno eventualmente liquidato alla ricorrente in forza del disposto dell'art. 1227 c.c.”;
• il contestava poi l'esistenza e la consistenza delle lesioni lamentate dalla CP_1 ricorrente, poiché la perizia di parte prodotta dalla “non essendo stata redatta in Pt_1 contraddittorio, non è certamente opponibile al convenuto”;
• contestava infine la richiesta di personalizzazione, poiché la danneggiata neppure aveva
“allegato l'esistenza di peculiari conseguenze del sinistro che le lesioni avrebbero provocato” e contestava “la congruità e la necessità delle spese mediche asseritamente sopportate da controparte”. Il resistente quindi concludeva chiedendo che, accertata l'efficacia causale preponderante della condotta della ricorrente, il risarcimento fosse liquidato tenendo conto del concorso di colpa della
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 3 danneggiata ex a. 1227 cc.
All'udienza di prima comparizione, tenuta con trattazione scritta il 14.3.2025, in mancanza di specifiche istanze delle parti veniva disposto rinvio. All'udienza dell'11.6.2025 la ricorrente dichiarava di non avere “nessuna richiesta istruttoria da svolgere” e quindi chiedeva che la causa passasse in decisione. Anche il resistente CP_1 chiedeva che la causa passasse in decisione, sicché le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc. Il giudice pronuncia quindi questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta fondata la prospettazione del che, pur non negando la propria responsabilità, CP_1 eccepisce comunque il concorso di responsabilità della ricorrente. Dalla stessa narrazione della infatti, emerge con chiarezza che essa cadde in quanto Pt_1
“appoggiava il piede a ridosso del manto stradale (che separa autoveicolo da marciapiede)”. La res, cioè la cosa custodita dal da cui la ricorrente fa discendere la responsabilità del suo CP_1 danno, in altri termini, è una cosa inconfutabilmente statica e del tutto priva di dinamismo interno. Peraltro, dalle foto prodotte sub doc. 1 e 2 della ricorrente (a tacer del fatto che esse raffigurano unicamente un dettaglio dello stato dei luoghi, senza consentire di apprezzare la condizione complessiva della strada in discorso) emerge come la “disconnessione” del marciapiede fosse tutt'altro che limitata al punto sotto la portiera dell'automobile che la ricorrente si accingeva ad aprire, sicché doveva apparire sufficientemente riconoscibile. Alla luce di tali circostanze e secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, si deve così rilevare che trattandosi di res completamente priva di dinamismo interno, vale per essa il principio per cui tanto meno la cosa si presenta come intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è prevedibile e superabile coll'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più allora il comportamento imprudente di costui incide nel dinamismo causale, fino a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa e danno, escludendo così la responsabilità del custode (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024). Inoltre la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa esige una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.) di modo che se la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto maggiore si deve allora ritenere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico allorquando quel comportamento costituisca evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, tanto da diventare causa esclusiva del sinistro (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 4 Appare così ragionevole ascrivere la responsabilità del danno per un mezzo al e per un CP_1 mezzo alla ricorrente, posto che essa evidentemente non prestò sufficiente attenzione prima di posare il piede nel punto ove era almeno prevedibile la presenza di una irregolarità, come irregolare appare -dalle fotografie prodotte- anche il resto del marciapiede limitrofo.
Alla ricorrente spetta quindi il risarcimento in misura della metà del suo danno complessivo.
Quanto al danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va intanto ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve cioè accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato alla luce della copiosa documentazione medica ritualmente prodotta dalla ricorrente. Per la quantificazione delle conseguenze lesive in termini di postumi permanenti e inabilità temporanea, mancando specifica richiesta delle parti di espletare una CTU, si può senz'altro tenere conto della relazione di parte a firma del dottore prodotta dalla ricorrente sub doc. 10. Va Per_1 infatti sottolineato che il pur avendo ammesso di aver sottoposto la ricorrente a visita da CP_1 parte del suo perito di parte, si è però astenuto dal produrre la relazione di tale perito, dottore ciò che equivale alla mancanza di specifica contestazione delle valutazioni espresse dal Per_2 perito di parte ricorrente che ora possono perciò fondare questa decisione. Avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le “Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale, che costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, e sono dunque idonee a circoscrivere la
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 5 discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Il danno biologico totale della parte attrice (che aveva CINQUANTA anni al tempo del sinistro) deve essere quindi liquidato nel modo seguente:
• EUR 15.121 per postumi permanenti del 8,5 % (quale media fra 8 e 9);
• EUR 2.588 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 30 giorni;
• EUR 863 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 30 giorni;
• EUR 1.696,00 per le spese ritenute congrue e documentate (dovendosi escludere da tale computo le spese per parafarmaci e quelle per tre certificati “a uso assicurativo”, peraltro non prodotti).
La spesa sostenuta per la consulenza di parte (doc. 31) rientra fra le spese difensive e va pertanto liquidata con esse.
L'importo sopra quantificato per il danno biologico non è suscettibile di aumento per personalizzazione, mancando l'allegazione di circostanze eccezionali e specifiche tali da rendere il danno concreto patito dalla più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti Pt_1 dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018). In altre parole, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle milanesi” può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, ma soltanto quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato. La personalizzazione rimane quindi esclusa quando (come nel caso presente) le conseguenze lamentate siano quelle che derivano normalmente da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.
In conclusione, considerato che il danno complessivo della è pari a EUR 21.993,00, il Pt_1 resistente dev'essere condannato a pagare alla ricorrente la metà di tale cifra, cioè € 10.996, arrotondabile a EUR 11.000,00 oltre interessi legali da oggi al saldo.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi e i medi, tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Il contributo unificato è peraltro rimborsabile unicamente nei limiti di quello dovuto per una causa
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 6 di valore pari a quello oggetto della condanna qui pronunciata.
Colle spese di lite, infine, dev'essere liquidato in favore della ricorrente anche il costo sostenuto per la perizia di parte.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande della ricorrente;
Parte_1
(2) per l'effetto, accertato il paritario concorso di colpa della ricorrente, condanna il resistente a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 11.000,00 oltre agli Controparte_1 interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, liquidate in € 264,00 per spese e € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre a € 854,00 per la perizia di parte.
Così deciso il giorno 21 giugno 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 7
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 41491 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. PERILLO STEFANIA
PARTE RICORRENTE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. SCALTRITI LUCA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
La ricorrente conferma le conclusioni del ricorso, cioè:
“In via principale: accertare e dichiarare le responsabilità del per Controparte_2 il sinistro di cui è causa e per l'effetto condannare quest'ultimo a risarcire la signora Pt_1
… del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e quantificato nell'importo
[...] complessivo di € 37.175,80 (trentasettemilacentosettantacinque/80), … o di quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia ...”
Il resistente conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito, in via principale: Accertata e dichiarata … la efficacia causale preponderante della condotta della signora nella causazione del danno lamentato dalla Parte_1 medesima a seguito dell'evento verificatosi in data 8 gennaio 2023 determinare l'ammontare del risarcimento dovuto tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. ...”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con ricorso per rito semplificato datato 18.11.2024, esponeva che: Parte_1
• verso le ore 00:15 dell'8 gennaio 2023, la ricorrente era a , nei pressi del civico 13 CP_1 di via della Martinella e stava tornando alla propria automobile allorquando “nell'atto di aprire la portiera di questa, mentre appoggiava il piede a ridosso del manto stradale (che separa autoveicolo da marciapiede) restava vittima di un incidente a cagione della presenza di una buca sul manto stradale”;
• la ricorrente era quindi caduta a terra procurandosi lesioni a entrambi i piedi in presenza di testimoni oculari;
• produceva “la foto scattata al momento del sinistro e anche successivamente, avendo l'Ente poi (purtroppo, solo poi!) eliminato l'insidia”;
• sul posto era intervenuta la Polizia locale di , che aveva composto una relazione di CP_1 servizio;
• a causa del forte dolore, dopo qualche ora la ricorrente si era recata al pronto soccorso dell'ospedale ASST San Paolo e Carlo di ove le era stata diagnosticata frattura CP_1 trimalleolare composta della caviglia sinistra e distorsione alla caviglia destra;
• al termine del successivo percorso terapeutico la perizia di parte del dottore aveva Per_1 stimato postumi permanenti nella misura del 8-9% e inabilità temporanea di giorni trenta al 75%; giorni trenta al 50% e giorni trenta al 25%;
• sussisteva responsabilità del quale custode del luogo ove si era Controparte_1 verificato il sinistro, giacché “all'epoca dei fatti, il manto stradale [era] dissestato. Il proprietario del tratto doveva provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo ben prima del sinistro oggetto del presente ricorso. Infatti, in seguito, l'ente è intervenuto ripristinando la bontà del tratto ma, purtroppo, il danno si era già verificato”;
• in particolare, la ricorrente “perdeva l'equilibrio e cadeva improvvisamente a terra solo ed esclusivamente a causa del manto stradale gravosamente dissestato” e sottolineava che il
“dopo il sinistro, ha provveduto all'eliminazione dell'insidia”, sicché “il sinistro CP_1 non si sarebbe verificato, se l'Ente convenuto si fosse attivato per tempo nella sistemazione del manto stradale”;
• del resto il Comune aveva offerto di risarcire la metà del danno patito, così ammettendo la sua legittimazione passiva;
• la ricorrente era costretta ad adire il tribunale in quanto il Comune aveva formulato un'offerta di € 2.600,00, pari al 30% del danno che lo stesso Comune aveva quantificato in complessivi € 7.702,49, di modo che appariva ingiustificato “il netto rifiuto dell'Ente a volersi assumere la piena e totale responsabilità dell'evento dannoso, ma di insistere nel rivendicare un'asserita colpa imputabile al signor [sic!] nella misura del 70%”; Pt_2
• alla ricorrente, tenendo conto dell'età alla data del sinistro (cinquanta anni) e delle conseguenze stimate dal dott. applicate le tabelle in uso in questo tribunale spettava Per_1 dunque (per invalidità permanente del 9%, con incremento per sofferenza soggettiva del 25% e il periodo di inabilità temporanea, nonché la personalizzazione massima al 50%) il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 2 complessivo importo di 37.175,80 comprese spese mediche. La ricorrente pertanto concludeva chiedendo di “accertare … le responsabilità del CP_1
” e perciò condannarlo a pagare “l'importo complessivo di € 37.175,80”.
[...]
Il resistente si costituiva con comparsa depositata il 3.3.2025 osservando che: CP_1
• “sulla base dello stato dei luoghi, delle modalità dell'occorso e della entità delle lesioni” prima del giudizio il aveva offerto alla danneggiata una somma che la ricorrente CP_1 aveva però rifiutato;
• tale somma era stata “determinata all'esito della visita medico legale effettuata dal dott. e sulla base della preponderante efficacia causale della condotta della ricorrente Per_2 nella causazione dell'evento”;
• infatti, “dalle fotografie prodotte si evince in maniera evidente come la presunta disconnessione del fondo stradale si trovasse a ridosso del marciapiede ed in corrispondenza di una cd “bocca di lupo” per il deflusso delle acque meteoriche. In corrispondenza dell'apertura verticale del cordolo si trova il chiusino in cemento sul piano orizzontale del marciapiede, il fondo stradale in corrispondenza del chiusino e della bocca di lupo presenta necessariamente una inclinazione dal centro della carreggiata verso il marciapiede ed un andamento concavo per agevolare il deflusso delle acque meteoriche. E' fatto di comune esperienza che la ridotta porzione di fondo stradale in corrispondenza della bocca di lupo presenti pendenze e concavità tali da costituire una possibile fonte di pericolo per gli utenti della strada, in particolare pedoni, ciclisti e utilizzatori di monopattini. Quanto sopra a prescindere dalla presenza o meno di sconnessioni dovute a rotture del fondo stradale. La signora quindi avrebbe dovuto certamente tenere una Pt_1 condotta maggiormente prudente e diligente allorchè si accingeva a posare il piede in quel ridotto ambito di carreggiata tra il bordo del marciapiede e la propria autovettura. La medesima avrebbe dovuto e potuto essere edotta dell'esistenza della bocca di lupo sia dalla presenza del chiusino in cemento posto sul marciapiede sia e, soprattutto, per avere esse stessa parcheggiato il veicolo in quel punto”;
• di conseguenza, benché la condotta della danneggiata non bastasse a interromper il nesso causale, tale condotta dimostrava però un rilevante concorso colposo, implicante “un notevole ridimensionamento del danno eventualmente liquidato alla ricorrente in forza del disposto dell'art. 1227 c.c.”;
• il contestava poi l'esistenza e la consistenza delle lesioni lamentate dalla CP_1 ricorrente, poiché la perizia di parte prodotta dalla “non essendo stata redatta in Pt_1 contraddittorio, non è certamente opponibile al convenuto”;
• contestava infine la richiesta di personalizzazione, poiché la danneggiata neppure aveva
“allegato l'esistenza di peculiari conseguenze del sinistro che le lesioni avrebbero provocato” e contestava “la congruità e la necessità delle spese mediche asseritamente sopportate da controparte”. Il resistente quindi concludeva chiedendo che, accertata l'efficacia causale preponderante della condotta della ricorrente, il risarcimento fosse liquidato tenendo conto del concorso di colpa della
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 3 danneggiata ex a. 1227 cc.
All'udienza di prima comparizione, tenuta con trattazione scritta il 14.3.2025, in mancanza di specifiche istanze delle parti veniva disposto rinvio. All'udienza dell'11.6.2025 la ricorrente dichiarava di non avere “nessuna richiesta istruttoria da svolgere” e quindi chiedeva che la causa passasse in decisione. Anche il resistente CP_1 chiedeva che la causa passasse in decisione, sicché le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc. Il giudice pronuncia quindi questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta fondata la prospettazione del che, pur non negando la propria responsabilità, CP_1 eccepisce comunque il concorso di responsabilità della ricorrente. Dalla stessa narrazione della infatti, emerge con chiarezza che essa cadde in quanto Pt_1
“appoggiava il piede a ridosso del manto stradale (che separa autoveicolo da marciapiede)”. La res, cioè la cosa custodita dal da cui la ricorrente fa discendere la responsabilità del suo CP_1 danno, in altri termini, è una cosa inconfutabilmente statica e del tutto priva di dinamismo interno. Peraltro, dalle foto prodotte sub doc. 1 e 2 della ricorrente (a tacer del fatto che esse raffigurano unicamente un dettaglio dello stato dei luoghi, senza consentire di apprezzare la condizione complessiva della strada in discorso) emerge come la “disconnessione” del marciapiede fosse tutt'altro che limitata al punto sotto la portiera dell'automobile che la ricorrente si accingeva ad aprire, sicché doveva apparire sufficientemente riconoscibile. Alla luce di tali circostanze e secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, si deve così rilevare che trattandosi di res completamente priva di dinamismo interno, vale per essa il principio per cui tanto meno la cosa si presenta come intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è prevedibile e superabile coll'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più allora il comportamento imprudente di costui incide nel dinamismo causale, fino a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa e danno, escludendo così la responsabilità del custode (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024). Inoltre la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa esige una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.) di modo che se la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto maggiore si deve allora ritenere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico allorquando quel comportamento costituisca evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, tanto da diventare causa esclusiva del sinistro (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 4 Appare così ragionevole ascrivere la responsabilità del danno per un mezzo al e per un CP_1 mezzo alla ricorrente, posto che essa evidentemente non prestò sufficiente attenzione prima di posare il piede nel punto ove era almeno prevedibile la presenza di una irregolarità, come irregolare appare -dalle fotografie prodotte- anche il resto del marciapiede limitrofo.
Alla ricorrente spetta quindi il risarcimento in misura della metà del suo danno complessivo.
Quanto al danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va intanto ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve cioè accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato alla luce della copiosa documentazione medica ritualmente prodotta dalla ricorrente. Per la quantificazione delle conseguenze lesive in termini di postumi permanenti e inabilità temporanea, mancando specifica richiesta delle parti di espletare una CTU, si può senz'altro tenere conto della relazione di parte a firma del dottore prodotta dalla ricorrente sub doc. 10. Va Per_1 infatti sottolineato che il pur avendo ammesso di aver sottoposto la ricorrente a visita da CP_1 parte del suo perito di parte, si è però astenuto dal produrre la relazione di tale perito, dottore ciò che equivale alla mancanza di specifica contestazione delle valutazioni espresse dal Per_2 perito di parte ricorrente che ora possono perciò fondare questa decisione. Avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le “Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale, che costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, e sono dunque idonee a circoscrivere la
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 5 discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Il danno biologico totale della parte attrice (che aveva CINQUANTA anni al tempo del sinistro) deve essere quindi liquidato nel modo seguente:
• EUR 15.121 per postumi permanenti del 8,5 % (quale media fra 8 e 9);
• EUR 2.588 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 30 giorni;
• EUR 863 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 30 giorni;
• EUR 1.696,00 per le spese ritenute congrue e documentate (dovendosi escludere da tale computo le spese per parafarmaci e quelle per tre certificati “a uso assicurativo”, peraltro non prodotti).
La spesa sostenuta per la consulenza di parte (doc. 31) rientra fra le spese difensive e va pertanto liquidata con esse.
L'importo sopra quantificato per il danno biologico non è suscettibile di aumento per personalizzazione, mancando l'allegazione di circostanze eccezionali e specifiche tali da rendere il danno concreto patito dalla più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti Pt_1 dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018). In altre parole, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle milanesi” può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, ma soltanto quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato. La personalizzazione rimane quindi esclusa quando (come nel caso presente) le conseguenze lamentate siano quelle che derivano normalmente da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.
In conclusione, considerato che il danno complessivo della è pari a EUR 21.993,00, il Pt_1 resistente dev'essere condannato a pagare alla ricorrente la metà di tale cifra, cioè € 10.996, arrotondabile a EUR 11.000,00 oltre interessi legali da oggi al saldo.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi e i medi, tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Il contributo unificato è peraltro rimborsabile unicamente nei limiti di quello dovuto per una causa
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41491 / 2024 - pag. 6 di valore pari a quello oggetto della condanna qui pronunciata.
Colle spese di lite, infine, dev'essere liquidato in favore della ricorrente anche il costo sostenuto per la perizia di parte.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande della ricorrente;
Parte_1
(2) per l'effetto, accertato il paritario concorso di colpa della ricorrente, condanna il resistente a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 11.000,00 oltre agli Controparte_1 interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, liquidate in € 264,00 per spese e € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre a € 854,00 per la perizia di parte.
Così deciso il giorno 21 giugno 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
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