Versione
28 dicembre 1971
28 dicembre 1971
Art. 15.
Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di idoneita'.
Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneita' provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di idoneita'.
Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneita' provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2021, n. 2398Provvedimento: […] In primo luogo, le suddette Amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto, a loro dire, il Collegio arbitrale, in violazione di quanto stabilito dall'art. 15 della legge n. 1034/1971, nonché dell'art. 6 della legge n. 205/2000, aveva pronunziato su una controversia in cui la l'Agenzia di scommesse vantava “un mero interesse di fatto”, comune alla generalità dei cittadini, senza tenere conto dell'orientamento delleLeggi di più...
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