Articolo 15 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Articolo 14Articolo 16
Versione
28 dicembre 1971
Art. 15.
Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di idoneita'.
Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneita' provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1971
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