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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 3129/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3129 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana c.f. Parte_1
, residente in 38036 San Giovanni di Fassa (TN) – Fraz. C.F._1
Pera – Strada de La Taboca n.25 rappresentata e difesa, giusta mandato separato ma da intendersi materialmente allegato al ricorso, dall'avv. Michela Faustini,
c.f. ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in C.F._2
38016 Mezzocorona, via C. Martini, 1
parte ricorrente
contro , nato a Harlem (Paesi Bassi) in [...] Controparte_1
Codi 05.06.1972, cittadino olandese, c.f. (numero di identificazione di cittadino straniero) , residente in 11205 Algeciras, (Spagna), Av. Campo de Numero_1
Gibraltar n.3
parte resistente contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: all'udienza del 28 novembre
2024, parte ricorrente concludeva come da atti già depositati, insistendo, in particolare, nelle conclusioni indicate nel foglio di precisazioni delle conclusioni di data 28 ottobre 2024 di seguito riportate: “
1. i coniugi vivranno legalmente separati fermi gli obblighi di legge;
2. il signor Controparte_1
provvederà al versamento mensile, direttamente su conto corrente intestato alla figlia maggiorenne , della somma necessaria a quest'ultima per Persona_1
l'alloggio a Malaga (Spagna), sino al termine degli studi universitari ovvero sino al dichiarato raggiungimento da parte della figlia dell'autosufficienza economica, e contribuirà anche al suo mantenimento per l'importo complessivo mensile di €. 600,00. Laddove la figlia dovesse rientrare in Italia, per finire qui il suo percorso universitario e si trasferisse dalla madre, detto importo si ridurrà ad €. 300,00. Il versamento dovrà avvenire entro e non oltre il 5 di ogni mese. Il signor provvederà inoltre al versamento, sempre Parte_2
direttamente sul conto della figlia, di metà della somma necessaria al pagamento delle tasse di iscrizione all'Università e delle spese mediche, ed altre straordinarie necessarie sino al termine degli studi, e dopo un periodo di almeno
6 mesi concesso alla ragazza per trovare lavoro. La signora Parte_1 provvederà anch'ella, in proporzione alle proprie capacità economiche al versamento delle ulteriori somme di necessità alla figlia per il Persona_1
vitto e per quanto correlato alla frequentazione dell'università. Il versamento
Pag. 2 di 11 dovrà avvenire entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intesto alla figlia;
la signora provvederà inoltre al versamento, direttamente sul conto della Pt_1
figlia, di metà della somma necessaria al pagamento delle tasse di iscrizione all'Università e ciò sino al termine degli studi.
4. Il signor dovrà Per_1
contribuire con l'importo di €. 150,00 mensili al mantenimento del proprio cane, che egli ha abbandonato, e che è attualmente interamente curato, mantenuto ed accudito dalla signora a proprie integrali spese.
5. Le parti dichiarano Pt_1
di aver già provveduto a suddividere beni e effetti personali e di non avere nulla reciprocamente a pretendere all'infuori di quanto previsto dalla scrittura privata autenticata sottoscritta dal signor in data 26.09.2019 avanti al Notaio Per_1
notaio del collegio di Andalusia con Persona_2
residenza in Malaga (Spagna), come debitamente tradotta giusta verbale di asseverazione di traduzione dd. 27/10/2022 sub RG 6648/2022 Ufficio del
Giudice di Pace di Legnano, ed avente il seguente contenuto: “Io sottoscritto
, con NIE (numero di identificazione cittadino Parte_2
straniero) , nato il [...] ad [...], Paesi Bassi e Numero_1
domiciliato in calle Estados Unitos 23, località Rincon de la Victoria, Malaga
(Spagna) Dichiaro: che una volta liquidato l'indennizzo associato alla polizza assicurativa numero M4 K15 0001168 stipulata con , Controparte_2
relativamente all'incendio verificatosi il 30 maggio 2017 nei locali adibiti al noleggio di tappeti elastici, tale somma sarà interamente versata a mia moglie, le cui generalità sono riportate di seguito e con la quale ho un debito pregresso.
con , nata il [...] a [...], Italia e Parte_1 C.F._4
domiciliata in calle Estados Unitos 23, località Rincon de la Victoria, Malaga
(Spagna).” Come sopra detto le parti sono ancora in attesa della liquidazione assicurativa e daranno seguito a quanto previsto nella scrittura non appena in possesso della somma liquidata.
6. Le parti dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere rispetto e ulteriormente a quanto sopra
Pag. 3 di 11 pattuito;
7. I coniugi chiedono che si ordini all'Ufficio di stato civile del Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
8. Spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti. In via istruttoria: la ricorrente, anche ai fini di una eventuale impugnazione della emananda sentenza, si richiama integralmente, ai fini istruttori, a tutto quanto richiesto, dedotto e documentato nel proprio ricorso introduttivo dd 7.12.2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07 dicembre 2023, la ricorrente ha premesso di avere contratto matrimonio civile in Pozza di Fassa (ora San Giovanni di
Fassa/Sen Jan) in data 24.05.2007; che, dalla loro unione, erano nati due figli,
, a Cavalese (TN) in data 01.10.1998, e , a Trento Controparte_1 Persona_1
il 28.05.2002; che il figlio maggiore era autosufficiente, mentre la CP_1
secondogenita , che si trovava in Spagna ( domiciliata ad Algeciras), era Per_1
studentessa universitaria iscritta al secondo anno presso la facoltà di psicologia all'Università di Malaga (Spagna); che tale figlia aveva ancora necessità di un aiuto economico da parte dei genitori, tanto è vero che ella aveva provveduto al pagamento delle spese necessarie alla patente, mentre il padre le aveva pagato un'assicurazione sanitaria;
che l'affectio coniugalis era venuta meno ormai da tempo e che, in particolare, il resistente era rimasto in Spagna, mentre la stessa era rientrata in Italia, avendo dovuto, altresì, portare con sé anche il cane del marito - di dieci anni e malato - di cui quest'ultimo non si occupava, anche se ancora di proprietà dello stesso;
che ella lavorava come dipendente stagionale presso l'Hotel Crepi di Pera di Fassa, con inizio della prossima stagione invernale in data 22.12.2023, mentre non era, altresì, a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dal marito in Spagna e dei redditi dallo stesso percepiti.
Pag. 4 di 11 All'udienza del 08 ottobre 2024, è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato: “mia figlia vive in Spagna, torna in Italia in estate o a Natale, però praticamente vive lì. In Spagna lei si mantiene perché fa qualche lavoretto, alcune spese le pago io ed adesso le sono anche arrivati dei soldi da parte del padre che le ha fatto tale bonifico. Quando viene in Italia, le spese le pago io.
Rappresento inoltre che il cane ha bisogno di cure ed ha grave malattia”.
Il resistente, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. Con ordinanza di data 09 ottobre 2024, accertata la regolare instaurazione del contradditorio, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Previo rigetto delle richieste istruttorie avanzate da parte della ricorrente, inoltre, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 27 novembre 2024, poi differita al giorno successivo, con concessione dei termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 28 novembre 2024, parte ricorrente ha concluso richiamandosi ai propri atti e la causa è stata rimessa in decisione.
…………………….
Orbene, tanto premesso, va, anzitutto, dichiarata la contumacia di parte resistente il quale, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio, non si è costituito.
Passando adesso all'esame del merito della causa, si rileva che, alla stregua delle acquisite emergenze processuali, il Tribunale è dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Pag. 5 di 11 Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, le dichiarazioni rese alla prima udienza da parte della ricorrente, nonché tenuto conto della mancata comparizione del resistente a tale udienza e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, comportamento processuale quest'ultimo denotante la presunta volontà dello stesso resistente di non opporsi alla pronuncia di separazione richiesta dalla ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Per quanto, poi, attiene alla domanda di mantenimento per la figlia sopra generalizzata, si rileva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Segnatamente, in punto di legittimazione attiva, si evidenzia che “In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento (e, dunque, in generale l'assegno di mantenimento) del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente
Pag. 6 di 11 economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio” (cfr: Sentenza n. 29977 del
31/12/2020); tal che la legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, “va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata” (cfr: Sentenza
n. 18075 del 25/07/2013).
Si rileva, ancora, che, per costante giurisprudenza, “Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone” (cfr: Sentenza Corte di Cassazione n. 18869 del 08/09/2014).
Dai principi sopra richiamati, discende, dunque, che presupposto per la richiesta di mantenimento, a favore del figlio maggiorenne, da parte di un genitore nei confronti dell'altro, è, a parte lo stato di non indipendenza economica di quest'ultimo, la convivenza dello stesso con il genitore richiedente l'assegno, la
Pag. 7 di 11 quale potrà ritenersi integrata anche nell'ipotesi di allontanamento del figlio per ragioni di studio, qualora, tuttavia, venga mantenuto un collegamento stabile di questi con l'abitazione del suddetto genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, e sempre che il genitore istante sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale, provveda materialmente a tutte le esigenze del figlio, anticipando, dunque, ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha fatto riferimento ad uno stato di coabitazione della figlia con la stessa, anche nei termini sopra Persona_1
indicati, ovvero non di carattere abituale, ma tale da integrare la condizione di cui sopra relativa all'esistenza di un collegamento stabile con l'abitazione materna, essendosi, piuttosto, limitata a rappresentare dei rientri, della figlia presso la di lei abitazione, limitati ai soli periodi di vacanza. Né, ancora, avendo la ricorrente allegato di essere il genitore che, materialmente, si occupa di tutte le esigenze di quest'ultima, ovvero anticipando ogni esborso finalizzato al suo sostentamento presso la sede di studio. La ricorrente ha, infatti, piuttosto rappresentato che entrambi i genitori contribuiscono al pagamento diretto di alcune spese necessarie per la figlia, e, in forza di ciò, ha richiesto il pagamento diretto a quest'ultima, da parte del padre, di una somma a titolo di mantenimento della stessa, e non già il pagamento, a favore di essa medesima, in quanto genitore anticipatario di ogni spesa ed esborso, di una somma destinata al mantenimento di . Per_1
Da ciò, dunque, consegue che va esclusa la legittimazione attiva di Parte_3
ad avanzare le richieste di cui al ricorso introduttivo come sopra
[...]
riportate, spettando, piuttosto, la legittimazione, a proporre la domanda di mantenimento in esame, alla stessa figlia sopra generalizzata, nei riguardi di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche.
Pag. 8 di 11 Per quanto ora attiene alla domanda di contribuzione, da parte del resistente, al mantenimento del proprio cane, tramite il versamento, alla ricorrente, dell'importo di €. 150,00 mensili, si rileva l'inammissibilità di tale richiesta.
Ed invero, in mancanza nel nostro ordinamento di una norma volta a disciplinare l'affidamento degli animali domestici nei procedimenti di separazione o divorzio giudiziali (nonostante, infatti, il disegno di legge n. 1392/2011 relativo alle disposizioni per la tutela degli animali, il disegno di legge n. 795/2013, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi, manca, allo stato, una legge sul punto), ed, in assenza, nel caso di specie, di un accordo tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dell'animale domestico, potendo, difatti, entrambi i coniugi, in assenza di contrasto con alcuna prescrizione di legge, nei procedimenti di separazione e divorzio su base consensuale, disciplinare anche le condizioni relative agli animali domestici, nonché, ancora, in assenza di figli minori e, dunque, della necessità di tutelare l'interesse morale di questi ultimi correlato alla stessa tutela dell'animale di affezione, si ritiene che la superiore domanda vada, in tale sede, dichiarata inammissibile.
Nonostante, infatti, non vi sia dubbio che si debba riconoscere all'animale da compagnia la qualità di essere senziente (come, in particolare, previsto dal
Trattato di Lisbona entrato in vigore in Italia il 13 dicembre 2017 a tenore del quale “gli animali sono esseri senzienti e sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico), ciò, tuttavia, non può giustificare, fuori da una cornice disegnata dal legislatore, l'istituzione di diritti d'azione inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa, tenuto conto del fatto che i poteri dell'organo giudicante sono determinati in modo puntuale dalla legge che, a sua volta, non contempla situazioni relative agli animali di proprietà del nucleo familiare. Né tanto meno, essendo possibile, in assenza di copertura normativa, giungere ad una equiparazione, in diritto, tra i figli minori e gli animali da
Pag. 9 di 11 compagnia, dal momento che solo i primi, e non anche i secondi, sono per legge considerati persone fisiche.
Da ciò, dunque, dovendosi fare derivare l'inammissibilità della richiesta di mantenimento come sopra formulata.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata costituzione del resistente, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare le spese di lite ripetibili dall'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a Parte_1
Trento in data 24.09.1972, e , nato a [...] Controparte_1
(Paesi Bassi) in data 05.06.1972, i quali hanno contratto matrimonio a Pozza di
Fassa in data 24.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 3, parte I, anno 2007;
2) Dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per quanto attiene alla domanda di mantenimento relativa alla figlia;
Per_1
3) Dichiara l'inammissibilità della domanda di mantenimento per l'animale domestico;
4) Dichiara irripetibili dal resistente le spese di lite del presente giudizio;
5) Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Pag. 10 di 11 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 3129/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3129 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana c.f. Parte_1
, residente in 38036 San Giovanni di Fassa (TN) – Fraz. C.F._1
Pera – Strada de La Taboca n.25 rappresentata e difesa, giusta mandato separato ma da intendersi materialmente allegato al ricorso, dall'avv. Michela Faustini,
c.f. ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in C.F._2
38016 Mezzocorona, via C. Martini, 1
parte ricorrente
contro , nato a Harlem (Paesi Bassi) in [...] Controparte_1
Codi 05.06.1972, cittadino olandese, c.f. (numero di identificazione di cittadino straniero) , residente in 11205 Algeciras, (Spagna), Av. Campo de Numero_1
Gibraltar n.3
parte resistente contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: all'udienza del 28 novembre
2024, parte ricorrente concludeva come da atti già depositati, insistendo, in particolare, nelle conclusioni indicate nel foglio di precisazioni delle conclusioni di data 28 ottobre 2024 di seguito riportate: “
1. i coniugi vivranno legalmente separati fermi gli obblighi di legge;
2. il signor Controparte_1
provvederà al versamento mensile, direttamente su conto corrente intestato alla figlia maggiorenne , della somma necessaria a quest'ultima per Persona_1
l'alloggio a Malaga (Spagna), sino al termine degli studi universitari ovvero sino al dichiarato raggiungimento da parte della figlia dell'autosufficienza economica, e contribuirà anche al suo mantenimento per l'importo complessivo mensile di €. 600,00. Laddove la figlia dovesse rientrare in Italia, per finire qui il suo percorso universitario e si trasferisse dalla madre, detto importo si ridurrà ad €. 300,00. Il versamento dovrà avvenire entro e non oltre il 5 di ogni mese. Il signor provvederà inoltre al versamento, sempre Parte_2
direttamente sul conto della figlia, di metà della somma necessaria al pagamento delle tasse di iscrizione all'Università e delle spese mediche, ed altre straordinarie necessarie sino al termine degli studi, e dopo un periodo di almeno
6 mesi concesso alla ragazza per trovare lavoro. La signora Parte_1 provvederà anch'ella, in proporzione alle proprie capacità economiche al versamento delle ulteriori somme di necessità alla figlia per il Persona_1
vitto e per quanto correlato alla frequentazione dell'università. Il versamento
Pag. 2 di 11 dovrà avvenire entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intesto alla figlia;
la signora provvederà inoltre al versamento, direttamente sul conto della Pt_1
figlia, di metà della somma necessaria al pagamento delle tasse di iscrizione all'Università e ciò sino al termine degli studi.
4. Il signor dovrà Per_1
contribuire con l'importo di €. 150,00 mensili al mantenimento del proprio cane, che egli ha abbandonato, e che è attualmente interamente curato, mantenuto ed accudito dalla signora a proprie integrali spese.
5. Le parti dichiarano Pt_1
di aver già provveduto a suddividere beni e effetti personali e di non avere nulla reciprocamente a pretendere all'infuori di quanto previsto dalla scrittura privata autenticata sottoscritta dal signor in data 26.09.2019 avanti al Notaio Per_1
notaio del collegio di Andalusia con Persona_2
residenza in Malaga (Spagna), come debitamente tradotta giusta verbale di asseverazione di traduzione dd. 27/10/2022 sub RG 6648/2022 Ufficio del
Giudice di Pace di Legnano, ed avente il seguente contenuto: “Io sottoscritto
, con NIE (numero di identificazione cittadino Parte_2
straniero) , nato il [...] ad [...], Paesi Bassi e Numero_1
domiciliato in calle Estados Unitos 23, località Rincon de la Victoria, Malaga
(Spagna) Dichiaro: che una volta liquidato l'indennizzo associato alla polizza assicurativa numero M4 K15 0001168 stipulata con , Controparte_2
relativamente all'incendio verificatosi il 30 maggio 2017 nei locali adibiti al noleggio di tappeti elastici, tale somma sarà interamente versata a mia moglie, le cui generalità sono riportate di seguito e con la quale ho un debito pregresso.
con , nata il [...] a [...], Italia e Parte_1 C.F._4
domiciliata in calle Estados Unitos 23, località Rincon de la Victoria, Malaga
(Spagna).” Come sopra detto le parti sono ancora in attesa della liquidazione assicurativa e daranno seguito a quanto previsto nella scrittura non appena in possesso della somma liquidata.
6. Le parti dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere rispetto e ulteriormente a quanto sopra
Pag. 3 di 11 pattuito;
7. I coniugi chiedono che si ordini all'Ufficio di stato civile del Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
8. Spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti. In via istruttoria: la ricorrente, anche ai fini di una eventuale impugnazione della emananda sentenza, si richiama integralmente, ai fini istruttori, a tutto quanto richiesto, dedotto e documentato nel proprio ricorso introduttivo dd 7.12.2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07 dicembre 2023, la ricorrente ha premesso di avere contratto matrimonio civile in Pozza di Fassa (ora San Giovanni di
Fassa/Sen Jan) in data 24.05.2007; che, dalla loro unione, erano nati due figli,
, a Cavalese (TN) in data 01.10.1998, e , a Trento Controparte_1 Persona_1
il 28.05.2002; che il figlio maggiore era autosufficiente, mentre la CP_1
secondogenita , che si trovava in Spagna ( domiciliata ad Algeciras), era Per_1
studentessa universitaria iscritta al secondo anno presso la facoltà di psicologia all'Università di Malaga (Spagna); che tale figlia aveva ancora necessità di un aiuto economico da parte dei genitori, tanto è vero che ella aveva provveduto al pagamento delle spese necessarie alla patente, mentre il padre le aveva pagato un'assicurazione sanitaria;
che l'affectio coniugalis era venuta meno ormai da tempo e che, in particolare, il resistente era rimasto in Spagna, mentre la stessa era rientrata in Italia, avendo dovuto, altresì, portare con sé anche il cane del marito - di dieci anni e malato - di cui quest'ultimo non si occupava, anche se ancora di proprietà dello stesso;
che ella lavorava come dipendente stagionale presso l'Hotel Crepi di Pera di Fassa, con inizio della prossima stagione invernale in data 22.12.2023, mentre non era, altresì, a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dal marito in Spagna e dei redditi dallo stesso percepiti.
Pag. 4 di 11 All'udienza del 08 ottobre 2024, è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato: “mia figlia vive in Spagna, torna in Italia in estate o a Natale, però praticamente vive lì. In Spagna lei si mantiene perché fa qualche lavoretto, alcune spese le pago io ed adesso le sono anche arrivati dei soldi da parte del padre che le ha fatto tale bonifico. Quando viene in Italia, le spese le pago io.
Rappresento inoltre che il cane ha bisogno di cure ed ha grave malattia”.
Il resistente, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. Con ordinanza di data 09 ottobre 2024, accertata la regolare instaurazione del contradditorio, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Previo rigetto delle richieste istruttorie avanzate da parte della ricorrente, inoltre, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 27 novembre 2024, poi differita al giorno successivo, con concessione dei termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 28 novembre 2024, parte ricorrente ha concluso richiamandosi ai propri atti e la causa è stata rimessa in decisione.
…………………….
Orbene, tanto premesso, va, anzitutto, dichiarata la contumacia di parte resistente il quale, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio, non si è costituito.
Passando adesso all'esame del merito della causa, si rileva che, alla stregua delle acquisite emergenze processuali, il Tribunale è dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Pag. 5 di 11 Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, le dichiarazioni rese alla prima udienza da parte della ricorrente, nonché tenuto conto della mancata comparizione del resistente a tale udienza e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, comportamento processuale quest'ultimo denotante la presunta volontà dello stesso resistente di non opporsi alla pronuncia di separazione richiesta dalla ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Per quanto, poi, attiene alla domanda di mantenimento per la figlia sopra generalizzata, si rileva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Segnatamente, in punto di legittimazione attiva, si evidenzia che “In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento (e, dunque, in generale l'assegno di mantenimento) del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente
Pag. 6 di 11 economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio” (cfr: Sentenza n. 29977 del
31/12/2020); tal che la legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, “va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata” (cfr: Sentenza
n. 18075 del 25/07/2013).
Si rileva, ancora, che, per costante giurisprudenza, “Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone” (cfr: Sentenza Corte di Cassazione n. 18869 del 08/09/2014).
Dai principi sopra richiamati, discende, dunque, che presupposto per la richiesta di mantenimento, a favore del figlio maggiorenne, da parte di un genitore nei confronti dell'altro, è, a parte lo stato di non indipendenza economica di quest'ultimo, la convivenza dello stesso con il genitore richiedente l'assegno, la
Pag. 7 di 11 quale potrà ritenersi integrata anche nell'ipotesi di allontanamento del figlio per ragioni di studio, qualora, tuttavia, venga mantenuto un collegamento stabile di questi con l'abitazione del suddetto genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, e sempre che il genitore istante sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale, provveda materialmente a tutte le esigenze del figlio, anticipando, dunque, ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha fatto riferimento ad uno stato di coabitazione della figlia con la stessa, anche nei termini sopra Persona_1
indicati, ovvero non di carattere abituale, ma tale da integrare la condizione di cui sopra relativa all'esistenza di un collegamento stabile con l'abitazione materna, essendosi, piuttosto, limitata a rappresentare dei rientri, della figlia presso la di lei abitazione, limitati ai soli periodi di vacanza. Né, ancora, avendo la ricorrente allegato di essere il genitore che, materialmente, si occupa di tutte le esigenze di quest'ultima, ovvero anticipando ogni esborso finalizzato al suo sostentamento presso la sede di studio. La ricorrente ha, infatti, piuttosto rappresentato che entrambi i genitori contribuiscono al pagamento diretto di alcune spese necessarie per la figlia, e, in forza di ciò, ha richiesto il pagamento diretto a quest'ultima, da parte del padre, di una somma a titolo di mantenimento della stessa, e non già il pagamento, a favore di essa medesima, in quanto genitore anticipatario di ogni spesa ed esborso, di una somma destinata al mantenimento di . Per_1
Da ciò, dunque, consegue che va esclusa la legittimazione attiva di Parte_3
ad avanzare le richieste di cui al ricorso introduttivo come sopra
[...]
riportate, spettando, piuttosto, la legittimazione, a proporre la domanda di mantenimento in esame, alla stessa figlia sopra generalizzata, nei riguardi di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche.
Pag. 8 di 11 Per quanto ora attiene alla domanda di contribuzione, da parte del resistente, al mantenimento del proprio cane, tramite il versamento, alla ricorrente, dell'importo di €. 150,00 mensili, si rileva l'inammissibilità di tale richiesta.
Ed invero, in mancanza nel nostro ordinamento di una norma volta a disciplinare l'affidamento degli animali domestici nei procedimenti di separazione o divorzio giudiziali (nonostante, infatti, il disegno di legge n. 1392/2011 relativo alle disposizioni per la tutela degli animali, il disegno di legge n. 795/2013, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi, manca, allo stato, una legge sul punto), ed, in assenza, nel caso di specie, di un accordo tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dell'animale domestico, potendo, difatti, entrambi i coniugi, in assenza di contrasto con alcuna prescrizione di legge, nei procedimenti di separazione e divorzio su base consensuale, disciplinare anche le condizioni relative agli animali domestici, nonché, ancora, in assenza di figli minori e, dunque, della necessità di tutelare l'interesse morale di questi ultimi correlato alla stessa tutela dell'animale di affezione, si ritiene che la superiore domanda vada, in tale sede, dichiarata inammissibile.
Nonostante, infatti, non vi sia dubbio che si debba riconoscere all'animale da compagnia la qualità di essere senziente (come, in particolare, previsto dal
Trattato di Lisbona entrato in vigore in Italia il 13 dicembre 2017 a tenore del quale “gli animali sono esseri senzienti e sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico), ciò, tuttavia, non può giustificare, fuori da una cornice disegnata dal legislatore, l'istituzione di diritti d'azione inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa, tenuto conto del fatto che i poteri dell'organo giudicante sono determinati in modo puntuale dalla legge che, a sua volta, non contempla situazioni relative agli animali di proprietà del nucleo familiare. Né tanto meno, essendo possibile, in assenza di copertura normativa, giungere ad una equiparazione, in diritto, tra i figli minori e gli animali da
Pag. 9 di 11 compagnia, dal momento che solo i primi, e non anche i secondi, sono per legge considerati persone fisiche.
Da ciò, dunque, dovendosi fare derivare l'inammissibilità della richiesta di mantenimento come sopra formulata.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata costituzione del resistente, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare le spese di lite ripetibili dall'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a Parte_1
Trento in data 24.09.1972, e , nato a [...] Controparte_1
(Paesi Bassi) in data 05.06.1972, i quali hanno contratto matrimonio a Pozza di
Fassa in data 24.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 3, parte I, anno 2007;
2) Dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per quanto attiene alla domanda di mantenimento relativa alla figlia;
Per_1
3) Dichiara l'inammissibilità della domanda di mantenimento per l'animale domestico;
4) Dichiara irripetibili dal resistente le spese di lite del presente giudizio;
5) Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Pag. 10 di 11 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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