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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
FRATINI MASSIMO, RE
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 143/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Via Petrarca 52100 Arezzo AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202400000830000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso all'esame della Corte è opposto dal signor Ricorrente_1, residente in [...], assistito come in atti, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Fascicolo n. 2024/33721 notificata in data 3 marzo 2025 dall' Agenzia Entrate - Riscossione Ufficio di Arezzo, accertato il mancato pagamento di una pluralità di cartelle esattoriale, in precedenza asseritamente notificate, per la somma complessiva di €. 118.109,81;
Si oppone il ricorrente con ricorso a questa Corte adducendo i seguenti motivi, illegittimità della comunicazione per violazione degli articoli 76 e 77 del DPR 602/1973, omessa motivazione dell'atto, omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito, conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e la condanna al pagamento delle spese di lite dell'Agenzia;
Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione direzione di Arezzo che conferma la regolarità ed il rispetto normativo del proprio operato, eccepisce in via preliminare parziale difetto di giurisdizione della Corte, in favore del Giudice di Pace, relativamente alle cartelle 00720140018416438000,
00720180001858726000, aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada, conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte:
L'eccezione per difetto di giurisdizione sollevata dall'AdE Riscossione è fondata. Avuto riguardo alla pretesa iscritta a ruolo, contravvenzioni al codice della strada, la competenza per le citate cartelle descritte in premessa è del Giudice di Pace.
Nel merito della controversia le eccezioni opposte da parte ricorrente non appaiono fondate:
Non si rileva violazione degli articoli 76 e 77 del DPR 602/73. La normativa invocata riguarda i limiti per procedere alla espropriazione immobiliare e quindi irrilevante, in questa fase, ai fini dell'iscrizione ipotecaria. Rileva ancora che il provvedimento di iscrizione contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente, come da documentazione in atti e rimaste impagate che costituiscono appunto la motivazione della misura cautelare adottata.
L'eccezione di prescrizione è priva di pregio, constata la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi ricevuti dal contribuente e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Ne consegue che la mancata impugnazione comporta l'effetto di definitività del titolo e di conseguente decadenza dalle eccezioni non tempestivamente sollevate, tra cui l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento in essi richiamate.
A conferma del riconoscimento del debito è opportuno segnalare la richiesta di rateazione presentata dal ricorrente in data 23/02/2017 alla quale hanno fatto in seguito, anche vari pagamenti in conto di quanto dovuto.
Rileva inoltre, che il preavviso di iscrizione ipotecaria, mero atto di misura cautelare e non esecutiva, non costituisce violazione di quanto disposto dall'art.50 DPR 602/73;
Il ricorso è infondato e va rigettato. Ogni altra eccezione è assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Visti gli articoli 15 e 36 del D.Lgs 546 del 31.12.992;
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna alle spese nella misura di € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
FRATINI MASSIMO, RE
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 143/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Via Petrarca 52100 Arezzo AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202400000830000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso all'esame della Corte è opposto dal signor Ricorrente_1, residente in [...], assistito come in atti, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Fascicolo n. 2024/33721 notificata in data 3 marzo 2025 dall' Agenzia Entrate - Riscossione Ufficio di Arezzo, accertato il mancato pagamento di una pluralità di cartelle esattoriale, in precedenza asseritamente notificate, per la somma complessiva di €. 118.109,81;
Si oppone il ricorrente con ricorso a questa Corte adducendo i seguenti motivi, illegittimità della comunicazione per violazione degli articoli 76 e 77 del DPR 602/1973, omessa motivazione dell'atto, omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito, conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e la condanna al pagamento delle spese di lite dell'Agenzia;
Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione direzione di Arezzo che conferma la regolarità ed il rispetto normativo del proprio operato, eccepisce in via preliminare parziale difetto di giurisdizione della Corte, in favore del Giudice di Pace, relativamente alle cartelle 00720140018416438000,
00720180001858726000, aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada, conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte:
L'eccezione per difetto di giurisdizione sollevata dall'AdE Riscossione è fondata. Avuto riguardo alla pretesa iscritta a ruolo, contravvenzioni al codice della strada, la competenza per le citate cartelle descritte in premessa è del Giudice di Pace.
Nel merito della controversia le eccezioni opposte da parte ricorrente non appaiono fondate:
Non si rileva violazione degli articoli 76 e 77 del DPR 602/73. La normativa invocata riguarda i limiti per procedere alla espropriazione immobiliare e quindi irrilevante, in questa fase, ai fini dell'iscrizione ipotecaria. Rileva ancora che il provvedimento di iscrizione contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente, come da documentazione in atti e rimaste impagate che costituiscono appunto la motivazione della misura cautelare adottata.
L'eccezione di prescrizione è priva di pregio, constata la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi ricevuti dal contribuente e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Ne consegue che la mancata impugnazione comporta l'effetto di definitività del titolo e di conseguente decadenza dalle eccezioni non tempestivamente sollevate, tra cui l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento in essi richiamate.
A conferma del riconoscimento del debito è opportuno segnalare la richiesta di rateazione presentata dal ricorrente in data 23/02/2017 alla quale hanno fatto in seguito, anche vari pagamenti in conto di quanto dovuto.
Rileva inoltre, che il preavviso di iscrizione ipotecaria, mero atto di misura cautelare e non esecutiva, non costituisce violazione di quanto disposto dall'art.50 DPR 602/73;
Il ricorso è infondato e va rigettato. Ogni altra eccezione è assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Visti gli articoli 15 e 36 del D.Lgs 546 del 31.12.992;
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna alle spese nella misura di € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.