Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità comunicazione per violazione artt. 76 e 77 DPR 602/73

    La Corte ha ritenuto irrilevante la normativa invocata in questa fase, poiché riguarda i limiti per l'espropriazione immobiliare e non l'iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento di iscrizione contiene l'indicazione delle cartelle presupposte, ritualmente notificate e rimaste impagate, costituendo la motivazione della misura cautelare.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento ne comporta la definitività e la decadenza dalle eccezioni non tempestivamente sollevate, inclusa l'omessa o irregolare notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione priva di pregio, constatata la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi, e la definitività dei titoli per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Domanda di condanna alle spese

    Le spese seguono la soccombenza, pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo
    Numero : 9
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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