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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3336/2020 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tamara Pulciani, per procura congiunta Parte_1 al ricorso;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE contumace nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale, domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge,
[...]
, con addebito a carico di quest'ultimo; in via “preliminare”, di dichiarare la Controparte_1 sospensione della responsabilità genitoriale dello sui figli minori;
in via subordinata, di CP_1 disporre l'affidamento esclusivo dei detti figli minori in favore della madre, con esercizio della responsabilità genitoriale “sia ordinaria che straordinaria” ad essa riservato e sospensione di ogni diritto di visita con il padre fino agli esiti di una CTU per l'accertamento della pericolosità dello stesso;
in via ulteriormente subordinata, di disporre incontri protetti padre-figli; di assegnare la casa coniugale in favore della madre, unitamente a quanto in essa contenuto, con ordine di allontanamento rivolto al marito, qualora vi si ripresentasse;
di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della moglie e dei figli, pari a complessivi euro 1.500,00.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: i coniugi contraevano matrimonio in Haiti il
15.11.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrice;
dalla relazione coniugale nascevano due figli, e , rispettivamente, nelle date del 14.02.2016 Per_1 Persona_2
e dell'11.04.2018; la comunione materiale e spirituale tra i coniugi cessava a causa di gravissimi contrasti insorti tra di essi, sfociati in episodi di violenze e soprusi perpetrati dal marito ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli;
in particolare, in spregio dei doveri coniugali, egli si rendeva responsabile di gravi episodi di aggressione alla moglie, nel periodo compreso tra settembre 2019 e gennaio 2020, in cui percuoteva la moglie anche davanti ai figli, con schiaffi, spinte e strattonamenti, talvolta impedendole di lasciare la casa e di usare il telefono cellulare, le inoltrava innumerevoli messaggi telefonici, anche in orario notturno, rivolgendole minacce, impediva alla stessa, intenta ad allontanarsi da casa, di portare via con sé i figli, diceva al figlio, presente ad uno dei litigi, che la madre, spintonata violentemente fuori casa, era morta;
per tali fatti pendeva processo penale in fase di udienza preliminare;
quanto narrato legittimava la declaratoria di addebito della separazione al marito e la limitazione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni, vittime di violenza assistita;
in ordine alle situazioni economiche dei coniugi, la moglie era disoccupata, essendosi dedicata alla cura della famiglia e dei figli, ed era proprietaria della casa coniugale, mentre il marito svolgeva attività imprenditoriale nel campo degli investimenti online in moneta digitale ed era titolare di quote di partecipazione in diverse società e proprietario di immobili a Dubay e Haiti.
Nell'assenza del resistente, i provvedimenti presidenziali del 28.05.2021 hanno autorizzato i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore della madre, con collocamento degli stessi presso di essa e visite del padre alla presenza dei Servizi Sociali;
disposto l'assegnazione in godimento della casa coniugale, sita in
Torrice, via San Martino n. 50, in favore della madre;
posto a carico dello un contributo per CP_1 il mantenimento della prole, pari a complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
posto a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie d'importo pari ad euro 500,00 mensili. Sicchè la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la ricorrente ha ribadito le domande già formulate con il ricorso introduttivo.
Il resistente ha scelto la contumacia.
La ricorrente ha reiterato le medesime conclusioni di cui al ricorso anche nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 31/2023 del 3.01.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. Separata ordinanza ha rimesso il processo sul ruolo per le ulteriori questioni.
La causa è stata istruita mediante depositi documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa della ricorrente ha insistito nelle richieste articolate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali depositati dalla ricorrente, la stessa, commentati gli esiti dell'istruttoria, ha reiterato le richieste in atti, tranne sostituire quella di sospensione dalla responsabilità genitoriale del resistente con la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello stesso.
2. Meritevole di accoglimento la domanda della moglie di addebito della separazione al marito.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà).
La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale. A proposito, più specificamente, delle violenze fisiche va detto che, secondo giurisprudenza consolidata, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
–, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. ord. 22294/2024; Cass. ord. 31351/2022; Cass. ord. 3925/2018; Cass. ord. 7388/2017; Cass. sent. 433/2016; Cass. sent.
817/2011).
Venendo al caso che occupa, sufficienti elementi danno riscontro dei comportamenti frustranti i doveri coniugali ascritti al marito, tanto da confortare la richiesta di addebito a suo carico della separazione.
La moglie descrive una vita familiare connotata da “violenze e soprusi” posti in essere dal marito ai danni della stessa, aggiungendo di essere stata esposta a minacce, ingiurie, anche di fronte a terzi e ai figli, e di essere stata percossa in numerose occasioni. Segnatamente, deduce specifici episodi in cui era vittima dell'aggressività del marito, verificatisi nei mesi in cui cessava la convivenza coniugale: narra che, in data 29.09.2019, dopo essere rientrata in casa, il marito la colpiva con uno schiaffo al volto, la afferrava per le braccia bloccandola sul divano, la inseguiva dentro l'auto ove la stessa era riuscita a salire, la trascinava fuori dal veicolo e chiudeva a chiave l'auto e il cancello per impedirle di uscire;
che, nella serata del 1°.10.2019, alle ore 21:00, rientrata in casa, la moglie si vedeva strappare di mano le chiavi di casa e dell'auto per impedirle di uscire, la stessa si rifugiava in bagno con la figlia e allertava i carabinieri;
che, nella serata del 5.10.2019, rientrata in casa dopo aver fatto la spesa, si vedeva strappare di mano le chiavi dell'auto e il telefono cellulare, recuperate le chiavi, si vedeva costretta ad allontanarsi da casa, facendovi rientro solo dopo l'arrivo dei propri genitori, davanti ai quali il marito rompeva il telefono della moglie;
la mattina seguente, il marito, pur trasferitosi a vivere a casa dei genitori della moglie dal 1°.10.2019, come si era impegnato a fare davanti ai Carabinieri intervenuti in detta data a sedare una delle liti coniugali, si faceva trovare davanti alla porta della casa coniugale quando la moglie l'apriva per uscire ed essa, spaventata, fuggiva nella propria auto, sicché il marito iniziava a battere le mani contro i vetri del veicolo per impedirle di allontanarsi, costringendola a chiedere l'intervento dei carabinieri;
che, in data
11.10.2019, a partire da un orario successivo alla mezzanotte e fino al giorno seguente, il marito inoltrava innumerevoli messaggi sul telefono cellulare della moglie minacciandola di morte;
che, la mattina del 12.10.2019, il marito, dopo aver chiesto alla moglie di andare a riprendere i bambini presso la casa dei nonni materni per portarli all'asilo, cercava di impedirle di andar via in auto con i figli e, a tal fine, la strattonava;
che, in data, 3.01.2020, dopo averle preso il telefono cellulare che la moglie custodiva nel reggiseno, la spingeva violentemente fuori casa provocandole delle lesioni;
che, in data 27.01.2020, dopo un litigio tra i coniugi occasionato dal fatto che la moglie aveva ceduto l'auto dei coniugi a terzi, la spingeva con violenza fuori casa dinanzi ai figli che piangevano spaventati e si rivolgeva al figlio dicendogli che la madre era morta;
che, a partire dal Per_1
25.10.2019, il marito si ristabiliva nella casa coniugale, nonostante la contrarietà della moglie, la quale era conseguentemente costretta a spostarsi a dormire altrove, e in tale periodo il marito impediva alla moglie di intrattenersi con i figli, se non in casa alla sua presenza.
L'accadimento dei descritti fatti ha trovato riscontro istruttorio.
La teste , madre della ricorrente, ha confermato ognuno degli episodi, chiarendo Testimone_1 che era stata la figlia a raccontarle quanto avveniva tra lei e il marito. Ha aggiunto di aver assistito personalmente ad uno degli episodi di violenza ai danni della figlia e, in particolare, a quello verificatosi il 3.01.2020, riferendo che “E' accaduto a casa loro. era sul divano con i Pt_1 bambini, lui da dietro l'ha presa e le ha preso il cellulare che lei teneva nascosto nel reggiseno.
L'ha presa e l'ha buttata fuori casa, poi lei è andata in pronto soccorso”; ha anche confermato l'episodio del 27.01.2020, in cui lo , dopo aver spintonato fuori casa la moglie con violenza, CP_1 diceva al figlio che la madre era morta e ciò la teste apprendeva sempre dalla propria Per_1 figlia, la quale le riferiva di averlo, a sua volta, saputo direttamente dal bambino e confortava l'accaduto con la narrazione di altre occasioni in cui lo stesso , alla presenza della teste, CP_1 aveva detto al figlio che la madre era morta (vedi verbale dell'udienza del 12.06.2023). Per_1
Per i descritti episodi era avviato procedimento penale nei confronti dello , al quale erano CP_1 imputati il reato di maltrattamenti in famiglia e, con riferimento ai fatti del 1°.10.2019, il reato di lesioni personali aggravate.
Anche gli atti del procedimento penale depongono nella stessa direzione.
Con ordinanza cautelare del 7.02.2020, ravvisando la sussistenza di gravi indizi quanto al reato di maltrattamenti (emersi dall'escussione della persona offesa e della madre a s.i.t., dall'acquisizione delle annotazioni di servizio dei Carabinieri intervenuti in occasione degli episodi di violenza, dai referti di pronto soccorso del 2.10.2019 e del 5.01.2020, dagli screenshot dei messaggi whatsapp rivolti dal marito alla moglie), il Gip presso il Tribunale di Frosinone, applicava la misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e di comunicazione con essi mediante qualunque mezzo (cfr. relativo documento all. al ricorso).
In data 27.12.2022, il Tribunale di Frosinone pronunciava sentenza n. 2402/2022 di condanna per i reati ascrittigli (motivazione del 21.03.2023), nella quale era accertata la penale responsabilità dello per i medesimi episodi richiamati ai fini dell'addebito della separazione, valorizzando non CP_1 soltanto le dichiarazioni della persona offesa, odierna ricorrente, escussa in dibattimento (in detta sede ritenuta “precisa e incline a non enfatizzare i fatti occorsi” e la sua deposizione “lineare e sofferta”, confortata da riscontri esterni), ma anche le testimonianze di altri soggetti, assunte nel corso del processo penale e, nello specifico, la testimonianza della madre della persona offesa,
(la stessa teste sentita anche nel processo di separazione), che, sull'episodio Testimone_2 del 3.01.2020 e su altre circostanze rilevanti, “ha confermato di essere stata coinvolta nella crisi coniugale tra quest'ultimo e la di lui figlia avendo cercato, almeno in un primo momento, di evitare che i due si separassero. La teste ha poi riferito di aver assistito personalmente ad un solo episodio violento, consistito nel tentativo dell'imputato di impossessarsi con la forza del telefono cellulare della . Ha confermato anche che la sig.ra si era allontanata per un breve Pt_1 Pt_1 periodo di tempo dai bambini e che, in tale contesto ella aveva avuto modo di notare un segno sul braccio del nipote corrispondente ad un morso;
ha poi aggiunto che il nipote, alla sua Per_1 richiesta di spiegazioni, le riferiva che era stato il padre a procurarglielo. Ha poi riferito di aver sentito l'imputato raccontare ai bambini che la madre “era morta", rappresentando di aver avuto anche modo di constatare l'interesse dell'imputato per i passaporti dei bambini e di averlo attribuito alla sua intenzione di allontanarsi dall'Italia con loro. Quanto alle confidenze ricevute dalla , ha precisato che, nel periodo in cui quest'ultima si era allontanata dalla casa Pt_1 coniugale, aveva appreso che la stessa era fortemente intimorita dal marito e che non voleva dormire in casa con lui.” (vedi sentenza cit., pagg. 6 e 7); nonché le testimonianze di persone estranee all'ambito familiare, , (della Testimone_3 Testimone_4 Persona_3 quale ultima era acquisito, con il consenso delle parti, il verbale di sommarie informazioni raccolte in fase di indagini), i quali tutti, avendo assistito direttamente all'episodio del 15.10.2019, riferivano che “mentre erano intenti a consumare una colazione in un bar adiacente all'abitazione della
, questa richiamava la loro attenzione gridando a voce alta "aiuto". I testi hanno poi Pt_1 riferito di aver visto l'uomo cingere la donna urlante e forzarla a salire a bordo della vettura, il tutto alla presenza di due minori, già posizionati in auto nei sedili posteriori, che piangevano ed erano visibilmente spaventati. Hanno anche riferito che l'uomo accusava la donna di essere una psicopatica e che questa non replicava a tali accuse” (vedi sentenza cit., pag. 6), e Persona_4 assistente sociale del Comune di Torrice, che pure rappresentava circostanze rilevanti in ordine alla condizione della moglie per effetto dei comportamenti del marito e in ordine alla gestione dei minori da parte dello stesso nel periodo in cui la moglie si era allontanata da casa, temendo per la propria incolumità, infatti “ha riferito di essere stata contattata dall'imputato, il quale le chiedeva di tentare una mediazione volta ad evitare la separazione con la . Ha poi aggiunto che, Pt_1 vista la determinazione della a sperarsi, decideva di organizzare degli incontri Pt_1 protetti nel corso dei quali scopriva che la era fortemente intimorita dall'imputato e Pt_1 che lo aveva anche più volte denunciato. L'imputato le riferiva di aver contattato un sacerdote esorcista, che avrebbe dovuto liberare la moglie da magie che, a suo dire, ella aveva subito”
(sentenza cit., pag. 7).
Ulteriore riscontro degli accadimenti predetti ai fini dell'irrogazione della condanna penale si rinveniva in due referti di pronto soccorso relativi ad accessi della nelle date del 2.10.2019 Pt_1
e del 5.01.2020 e in due annotazioni di servizio dei Carabinieri dell'ottobre 2019. Riporta, infatti, la sentenza penale che “Risultano inoltre acquisiti al dibattimento due referti di Pronto Soccorso, rispettivamente, del 2 ottobre 2019 e del 5 gennaio 2020, da cui emerge che la , Pt_1 recatasi in Ospedale, riferiva in entrambi i casi di essere stata vittima di aggressione da persona nota. In particolare, dal certificato del 2 ottobre 2019 si evince che, dall'esame obiettivo, veniva riscontrata la presenza di ecchimosi e lividi a carico delle braccia e che apprezzava lieve ecchimosi della regione scapolare destra con lieve deficit alla motilità del cingolo scapolare, con giorni 5 di prognosi. Dal certificato del 5 gennaio 2020 emerge, invece, che la riferiva ai sanitari Pt_1 di essere stata vittima di aggressione nella giornata del 3 gennaio;
dall'esame obiettivo emergeva dolorabilità del polso destro ed orbita sinistra, segni come da graffiamento porzione superiore torace solco mammario non deficit acuità visiva. Anche in questo caso le veniva riconosciuta una prognosi di giorni 5.” (vedi sentenza cit, pa. 7); nonché che “Sono state acquisite agli atti del fascicolo dibattimentale due annotazioni di servizio dell'ottobre 2019, dalle quali si evince che in entrambi i casi aveva richiesto l'intervento degli operanti a seguito di liti Parte_1 verbali e fisiche intercorse con l'imputato e, in entrambi i casi, i verbalizzanti avevano riscontrato la presenza di , dei figli minori e in un caso anche del padre della . Persona_5 Pt_1
Inoltre, emergeva la presenza di una situazione di conflitto legata ad una ferma intenzione della donna di separarsi. Dalle ulteriori annotazioni acquisite in atti, redatte sempre su richiesta della
, anche al fine di verificare se i bambini venissero adeguatamente accuditi mentre Pt_1 erano in compagnia dell'imputato, emerge che gli operanti avevano riscontrato una situazione di apparente normalità nel rapporto padre-figli oltre che nel rapporto tra l'imputato e la suocera.”
(vedi sentenza cit., pag. 6).
Irrilevante, in coerenza con i principi di diritto richiamati innanzi sul tema dell'addebito della separazione in caso di violenze, l'emergenza dagli atti del processo penale di una preesistente crisi coniugale, che, però, nel periodo settembre 2019 – gennaio 2020, travalicava nell'escalation di aggressività descritta innanzi, siffatte condotte violente conducendo alla cessazione della convivenza coniugale. Il resistente, pur destinatario di rituale notifica dell'ordinanza ammissiva della prova, non ha presenziato all'udienza per l'assunzione dell'interrogatorio formale deferitogli su capitoli di prova relativi agli episodi di violenza di cui innanzi (vedi verbale dell'udienza dell'8.05.2023). A tale contegno processuale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., deve attribuirsi rilevanza, unitamente all'ulteriore materiale probatorio raccolto e idoneo a dimostrare le condotte ad esso ascritte, nel senso di corroborare gli accadimenti dedotti in ricorso.
3. Va accolta la domanda della moglie di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico del marito.
Afferma la giurisprudenza di legittimità che il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., è la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza (in termini ex multis Cass 12196/2017 per cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; nonché precedenti conformi Cass. 18175/2012;
Cass. 21097/2007; Cass. 4720/1995; Cass. 11523/1990).
Sicché il Giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (in termini Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Il giudice di merito, nel compiere il secondo passaggio del giudizio sull'an come sopra descritto, valutando l'inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, non deve limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, ma deve riscontrare se i suoi mezzi economici gli consentono di mantenere il tenore di vita precedente (Cass. 8862/2012); nonché tenere conto delle concrete attitudini lavorative del coniuge istante in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale e non in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass.
3502/2013; Cass. 18547/2006; Cass. 3975/2002). Infine, nel giudizio comparativo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto al coniuge obbligato, non incidono solo i suoi redditi, ma anche tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito (cass. 6774/1990; Cass. 169/1982; Cass. 6396/1981).
Non è, comunque, necessario accertare i redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, ma sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro situazioni patrimoniali complessive (Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Nel caso sub iudice, la situazione patrimoniale del nucleo durante la convivenza matrimoniale era fondata esclusivamente sui redditi ricavati dall'attività esercitata dal marito di investitore online, mentre la moglie, diplomata al liceo scientifico, pare non essersi mai occupata (vedi prospettazioni della parte ricorrente negli atti del giudizio e dichiarazioni della stessa nell'udienza del 16.05.2021).
Non si hanno riscontri della titolarità di società e di proprietà immobiliari all'estero da parte del resistente.
La moglie è proprietaria della casa familiare e, anche per il periodo successivo alla cessazione della convivenza coniugale, si è dichiarata ancora disoccupata.
Ciò nondimeno, va anche detto che nessuna deduzione e prova sono state offerte per negare l'esistenza di una capacità della di dedicarsi ad attività, eventualmente di tipo materiale, Pt_1 produttive di reddito, considerando anche che i figli hanno raggiunto l'età per l'accesso alla scuola dell'obbligo. Né si è dato conto di eventuali istanze promosse dalla stessa per accedere a benefici pubblici di sostegno al reddito e negate dagli enti a ciò deputati. Peraltro, deve rilevarsi che la condizione di irreperibilità del resistente (vedi notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) conduce a ritenere che lo stesso si sia anche sottratto all'obbligo di corresponsione del mantenimento in favore della moglie, oltre che in favore dei figli, per come disposto in via provvisoria (come d'altronde affermato dalla ricorrente sia pure soltanto nella comparsa conclusionale), sicché la era verosimilmente costretta a provvedere in via autonoma alle Pt_1 proprie esigenze e a quelle dei figli negli anni a partire dalla fine della convivenza familiare.
Va pertanto quantificato l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro
300,00 mensili.
4. Deve essere disattesa la richiesta di ordine di protezione nei confronti del marito.
Si è dato atto, fin dall'inizio del processo, che lo stesso, già allora destinatario della misura cautelare personale dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento e di comunicazioni, aveva lasciato la casa familiare e non si è mai prospettato, nel corso del giudizio, un riavvicinamento dello stesso né alla moglie né ai figli (come detto, persino irreperibile, tanto da ricevere tutte le notifiche effettuate nel giudizio secondo le modalità di cui all'art. 143 c.p.c.).
Pertanto non si ravvisano i presupposti per l'adozione delle misure richieste.
5. Quanto alla disciplina delle figlie minori delle parti deve statuirsi come segue.
5.1. Va dichiara inammissibile la domanda di decadenza o limitazione dalla responsabilità genitoriale, declinandosi la competenza in favore del Tribunale per i Minorenni di
Roma.
In tal senso conduce l'art. 38 disp. att. c.p.c., ratione tempore vigente (e dunque nella versione vigente al tempo dell'introduzione del processo con ricorso depositato il 16.12.2020, in base al principio tempus regit actum, che regola le questioni intertemporali nel diritto processuale), ai sensi del quale le domande ex artt. 330 e 333 c.c. spettano alla cognizione del Tribunale per i Minorenni, tranne che al momento della loro formulazione non siano già pendenti processi di separazione o divorzio.
Nella vicenda processuale che occupa, la domanda è stata formulata contestualmente a quella di separazione, sicché il processo di separazione non pendeva nel momento di proposizione della domanda di provvedimenti de responsabilitate.
In termini si è pronunciato il Tribunale di Milano, sez. IX, 30.12.2016, richiamando pronuncia della
Suprema Corte che ha fatto applicazione dello stesso principio evocato dal giudice meneghino, affermando, in parte motiva “Nel caso di specie, tuttavia, l'applicazione dei sopra estesi principi non è immediata: infatti, da un lato la ricorrente invoca una pronuncia decadenziale ex art. 330
c.c.; dall'altro, richiede assumersi i provvedimenti tipici ex artt. 337 bis e ss. c.c.. Se, dunque, prima facie potrebbe apparire “pendente” un procedimento sulla responsabilità genitoriale che giustificherebbe una “attrazione” della domanda ex art. 330 c.c., d'altro canto, nel caso di specie, la richiesta di decadenza risulta invero pregiudiziale, configurandosi gli “altri” provvedimenti invocati, come conseguenza dell'accoglimento della domanda principale. In una ipotesi del genere, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la competenza del tribunale per i
Minorenni ritenendo che si tratti di una azione di decadenza ex art. 330 c.c. con connessi profili consequenziali in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 12 febbraio 2015 n. 2837 (Pres. Di Palma, rel. nel caso affrontato, il CP_2
Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del T.O.; la Suprema Corte ha invece affermato la competenza del T.M.). Questa soluzione è ritenuta condivisibile dal Collegio: nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art.
330 c.c. richiedendo, al contempo, misure regolative della responsabilità genitoriale (sub specie di affido esclusivo dei minori al genitore non dichiarato decaduto), si registra una pregiudizialità del giudizio decadenziale che rende le successive richieste consequenziali e dipendenti: non si assiste, cioè, a un giudizio ex art. 316 c.c. “pendente” ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti. Ne consegue che la competenza funzionale è del tribunale per i Minorenni.”).
5.2. Anche oltre la domanda attorea, nel superiore interesse delle figlie minori, deve essere disposto l'affidamento esclusivo delle stesse in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato,
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. Con espressa statuizione può prevedersi che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate dal solo genitore a cui il figlio minore sia affidato in via esclusiva.
Al riguardo giova precisare che per giurisprudenza costante si giustifica la deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale “(…) nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini Cass.26587/2009); nonché laddove “(…) la sua applicazione risulti «pregiudizievole per
l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini
Cass. 977/2017); nella giurisprudenza di merito si rinviene una ragione ostativa all'affidamento condiviso nel sostanziale abbandono del figlio minore da parte di uno dei genitori, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (il Trib. Milano 20.06.2018 n. 6910; Trib. Salerno,
31.10.2014 n. 5138 per cui “(…) In particolare, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; Trib. Napoli 23.09.2008; Trib. Bologna 17.04.2008;
Trib. di Trani 4.12.2007).
Nel caso che occupa il Tribunale, dati significativi persuadono della contrarietà all'interesse della prole dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, in considerazione della manifesta inidoneità del padre ad assumere consapevolmente il detto ruolo. Sicché l'affidamento deve essere ristretto in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse per le minori.
Conforta la detta conclusione il rilievo della totale assenza materiale e morale del padre dalla vita dei figli almeno dall'inizio del processo.
E' quanto emerge dalla irreperibilità dello stesso, risultata nel corso del processo di separazione, con conseguente notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. degli atti del giudizio;
dalla mancanza di una reazione giudiziale a fronte dell'avversaria richiesta di escluderlo dal coesercizio della genitorialità sui figli minori, accusandolo di aver esposto i figli a violenza assistita, essendone diretta vittima la madre alla loro presenza;
dall'omesso versamento del mantenimento per i figli (ciò che la ricorrente rileva solo nella comparsa conclusionale, senza che la deduzione possa però ritenersi tardiva, quanto ai figli minori, tenuto conto dell'esigenza pubblicistica di tutela dell'interesse superiore dei minori, anche oltre l'ordinario operare delle regole processuali); dalla omessa frequentazione dei figli (ciò che sembra potersi desumere dalla irreperibilità del resistente, dalla mancanza di qualunque deduzione attorea o relazione dei Servizi Sociali di Torrice, incaricati con il provvedimento presidenziale di presidiare agli incontri protetti, circa l'andamento degli incontri padre-figli e la compatibilità o meno delle modalità di visita con le restrizioni cautelari disposte con la misura penale).
Non può trascurarsi neppure che, a quanto si apprende dalla sentenza penale di condanna, dalle testimonianze assunte nel detto processo, è emerso un comportamento del padre incline a perpetrare atti aggressivi ai danni della alla presenza dei figli, persino propalando loro, ad uno di essi Pt_1 in particolare, , la morte della madre, nonché ad usare i figli contro la madre, trattenendoli Per_1 presso di sé quando la stessa si allontanava dalla casa familiare per timore del marito e impedendole di vederli, se non in presenza dello stesso, proprio all'interno della casa coniugale.
5.3. Gli elementi innanzi sintetizzati per statuire sull'affidamento dei minori in favore della madre confortano anche la decisione di confermare il regime di collocamento dei minori presso la stessa madre, dovendosi ravvisare in essa il genitore di riferimento per i figli e quello più idoneo a provvedere al loro accudimento.
5.4. Va accolta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore della . Pt_1
Il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Sicché è il collocamento dei figli minori presso la madre e la coabitazione con essa e, dunque,
l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare, a giustificare il provvedimento di attribuzione dell'immobile in godimento alla madre, che ne è, peraltro, esclusiva proprietaria.
5.5. In ordine al diritto dei figli minori alla bigenitorialità, in considerazione della assenza di una relazione tra il padre e i figli, allorché esso dovesse ripresentarsi nelle loro vite e i minori manifestare la volontà di incontrarlo, deve rimettersi ai Servizi Sociali del Comune di Torrice di prevedere e presidiare agli incontri protetti padre-figli.
5.6. Quanto al contributo del genitore non allocatario al mantenimento della prole, in via astratta, deve osservarsi che l'obbligo dei genitori di mantenimento dei figli assurge al rango costituzionale in forza del disposto dell'art. 30 Cost., che trova esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché ai sensi degli artt. 315 bis, 316 bis c.c., nella disciplina sui diritti dei figli, infine negli artt. 337 bis ss., recanti norme sulla responsabilità genitoriale in caso di crisi coniugale o di coppia di fatto.
In base al disposto dell'art. 316 bis c.p.c. il contributo di ognuno dei genitori al mantenimento dei figli deve essere proporzionale alle rispettive sostanze patrimoniali, nonché alla capacità lavorativa da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro.
La quantificazione di tale contributo va declinata secondo i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
Va detto anche che, secondo consolidato orientamento della Cassazione, l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione (vedi Cass. 8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I, 16.04.2020, n. 637).
Nel caso di specie, pare congrua la misura di complessivi euro 400,00 mensili, pari ad euro 200,00 per figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie per la quota del 70%.
Devono valorizzarsi a tal fine, anzitutto, - come sopra detto - le presumibili disponibilità economiche e, comunque, la capacità lavorativa di entrambi i genitori, quanto al padre, tenuto conto, da un lato, dell'attività che è risultato svolgere di investitore online, ma anche dell'età dello stesso (nato nel 1986) e della mancanza in atti di elementi che facciano ritenere una inidoneità fisica a svolgere attività, anche di tipo materiale, produttive di reddito, quanto alla madre, della condizione di disoccupazione della stessa, ma anche della presumibile capacità lavorativa da riconoscerle, per le ragioni innanzi evidenziate;
nonché le esigenze connesse all'età dei figli minori delle parti e la valenza economica dei compiti di cura assolti in via esclusiva dalla madre. Ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, del
15.12.2017, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario (in termini Cass ord. 4672/2025, che ha statuito in un caso di coaffidamento, prevedendo l'attribuzione del detto beneficio pubblico al genitore collocatario prevalente), con decorrenza dal deposito del ricorso (essendosi sempre occupata la madre in via esclusiva delle figlie). Tale statuizione va resa anche a prescindere da una domanda, nell'interesse delle figlie minori.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c.. Esse vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− addebita la separazione al marito;
− rigetta la domanda di ordine di protezione nei confronti del marito, Controparte_1
;
[...]
− dispone che , versi, in favore della moglie, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, da aggiornarsi agli indici Istat dal 2026;
− dichiara l'incompetenza del Tribunale adito sui provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in favore del Tribunale per i Minorenni di Roma;
− dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , in favore della Per_1 Persona_2 madre anche per le questioni di maggiore interesse;
− dispone il collocamento dei figli minori presso la madre;
− dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare, sita in Torrice, alla via San Martino
n. 50;
− regolamenta le visite paterne con i figli minori come in parte motiva;
− dispone che corrisponda in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, e , la somma mensile di complessivi euro Per_1 Persona_2
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2022, oltre al 70% delle spese straordinarie;
− dispone che l'assegno unico universale sia percepito dalla madre in via esclusiva per entrambe le figlie;
− condanna , alla rifusione in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre euro 125,00 per esborsi, 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Frosinone, 8.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3336/2020 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tamara Pulciani, per procura congiunta Parte_1 al ricorso;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE contumace nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale, domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge,
[...]
, con addebito a carico di quest'ultimo; in via “preliminare”, di dichiarare la Controparte_1 sospensione della responsabilità genitoriale dello sui figli minori;
in via subordinata, di CP_1 disporre l'affidamento esclusivo dei detti figli minori in favore della madre, con esercizio della responsabilità genitoriale “sia ordinaria che straordinaria” ad essa riservato e sospensione di ogni diritto di visita con il padre fino agli esiti di una CTU per l'accertamento della pericolosità dello stesso;
in via ulteriormente subordinata, di disporre incontri protetti padre-figli; di assegnare la casa coniugale in favore della madre, unitamente a quanto in essa contenuto, con ordine di allontanamento rivolto al marito, qualora vi si ripresentasse;
di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della moglie e dei figli, pari a complessivi euro 1.500,00.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: i coniugi contraevano matrimonio in Haiti il
15.11.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrice;
dalla relazione coniugale nascevano due figli, e , rispettivamente, nelle date del 14.02.2016 Per_1 Persona_2
e dell'11.04.2018; la comunione materiale e spirituale tra i coniugi cessava a causa di gravissimi contrasti insorti tra di essi, sfociati in episodi di violenze e soprusi perpetrati dal marito ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli;
in particolare, in spregio dei doveri coniugali, egli si rendeva responsabile di gravi episodi di aggressione alla moglie, nel periodo compreso tra settembre 2019 e gennaio 2020, in cui percuoteva la moglie anche davanti ai figli, con schiaffi, spinte e strattonamenti, talvolta impedendole di lasciare la casa e di usare il telefono cellulare, le inoltrava innumerevoli messaggi telefonici, anche in orario notturno, rivolgendole minacce, impediva alla stessa, intenta ad allontanarsi da casa, di portare via con sé i figli, diceva al figlio, presente ad uno dei litigi, che la madre, spintonata violentemente fuori casa, era morta;
per tali fatti pendeva processo penale in fase di udienza preliminare;
quanto narrato legittimava la declaratoria di addebito della separazione al marito e la limitazione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni, vittime di violenza assistita;
in ordine alle situazioni economiche dei coniugi, la moglie era disoccupata, essendosi dedicata alla cura della famiglia e dei figli, ed era proprietaria della casa coniugale, mentre il marito svolgeva attività imprenditoriale nel campo degli investimenti online in moneta digitale ed era titolare di quote di partecipazione in diverse società e proprietario di immobili a Dubay e Haiti.
Nell'assenza del resistente, i provvedimenti presidenziali del 28.05.2021 hanno autorizzato i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore della madre, con collocamento degli stessi presso di essa e visite del padre alla presenza dei Servizi Sociali;
disposto l'assegnazione in godimento della casa coniugale, sita in
Torrice, via San Martino n. 50, in favore della madre;
posto a carico dello un contributo per CP_1 il mantenimento della prole, pari a complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
posto a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie d'importo pari ad euro 500,00 mensili. Sicchè la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la ricorrente ha ribadito le domande già formulate con il ricorso introduttivo.
Il resistente ha scelto la contumacia.
La ricorrente ha reiterato le medesime conclusioni di cui al ricorso anche nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 31/2023 del 3.01.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. Separata ordinanza ha rimesso il processo sul ruolo per le ulteriori questioni.
La causa è stata istruita mediante depositi documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa della ricorrente ha insistito nelle richieste articolate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali depositati dalla ricorrente, la stessa, commentati gli esiti dell'istruttoria, ha reiterato le richieste in atti, tranne sostituire quella di sospensione dalla responsabilità genitoriale del resistente con la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale dello stesso.
2. Meritevole di accoglimento la domanda della moglie di addebito della separazione al marito.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà).
La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale. A proposito, più specificamente, delle violenze fisiche va detto che, secondo giurisprudenza consolidata, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
–, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. ord. 22294/2024; Cass. ord. 31351/2022; Cass. ord. 3925/2018; Cass. ord. 7388/2017; Cass. sent. 433/2016; Cass. sent.
817/2011).
Venendo al caso che occupa, sufficienti elementi danno riscontro dei comportamenti frustranti i doveri coniugali ascritti al marito, tanto da confortare la richiesta di addebito a suo carico della separazione.
La moglie descrive una vita familiare connotata da “violenze e soprusi” posti in essere dal marito ai danni della stessa, aggiungendo di essere stata esposta a minacce, ingiurie, anche di fronte a terzi e ai figli, e di essere stata percossa in numerose occasioni. Segnatamente, deduce specifici episodi in cui era vittima dell'aggressività del marito, verificatisi nei mesi in cui cessava la convivenza coniugale: narra che, in data 29.09.2019, dopo essere rientrata in casa, il marito la colpiva con uno schiaffo al volto, la afferrava per le braccia bloccandola sul divano, la inseguiva dentro l'auto ove la stessa era riuscita a salire, la trascinava fuori dal veicolo e chiudeva a chiave l'auto e il cancello per impedirle di uscire;
che, nella serata del 1°.10.2019, alle ore 21:00, rientrata in casa, la moglie si vedeva strappare di mano le chiavi di casa e dell'auto per impedirle di uscire, la stessa si rifugiava in bagno con la figlia e allertava i carabinieri;
che, nella serata del 5.10.2019, rientrata in casa dopo aver fatto la spesa, si vedeva strappare di mano le chiavi dell'auto e il telefono cellulare, recuperate le chiavi, si vedeva costretta ad allontanarsi da casa, facendovi rientro solo dopo l'arrivo dei propri genitori, davanti ai quali il marito rompeva il telefono della moglie;
la mattina seguente, il marito, pur trasferitosi a vivere a casa dei genitori della moglie dal 1°.10.2019, come si era impegnato a fare davanti ai Carabinieri intervenuti in detta data a sedare una delle liti coniugali, si faceva trovare davanti alla porta della casa coniugale quando la moglie l'apriva per uscire ed essa, spaventata, fuggiva nella propria auto, sicché il marito iniziava a battere le mani contro i vetri del veicolo per impedirle di allontanarsi, costringendola a chiedere l'intervento dei carabinieri;
che, in data
11.10.2019, a partire da un orario successivo alla mezzanotte e fino al giorno seguente, il marito inoltrava innumerevoli messaggi sul telefono cellulare della moglie minacciandola di morte;
che, la mattina del 12.10.2019, il marito, dopo aver chiesto alla moglie di andare a riprendere i bambini presso la casa dei nonni materni per portarli all'asilo, cercava di impedirle di andar via in auto con i figli e, a tal fine, la strattonava;
che, in data, 3.01.2020, dopo averle preso il telefono cellulare che la moglie custodiva nel reggiseno, la spingeva violentemente fuori casa provocandole delle lesioni;
che, in data 27.01.2020, dopo un litigio tra i coniugi occasionato dal fatto che la moglie aveva ceduto l'auto dei coniugi a terzi, la spingeva con violenza fuori casa dinanzi ai figli che piangevano spaventati e si rivolgeva al figlio dicendogli che la madre era morta;
che, a partire dal Per_1
25.10.2019, il marito si ristabiliva nella casa coniugale, nonostante la contrarietà della moglie, la quale era conseguentemente costretta a spostarsi a dormire altrove, e in tale periodo il marito impediva alla moglie di intrattenersi con i figli, se non in casa alla sua presenza.
L'accadimento dei descritti fatti ha trovato riscontro istruttorio.
La teste , madre della ricorrente, ha confermato ognuno degli episodi, chiarendo Testimone_1 che era stata la figlia a raccontarle quanto avveniva tra lei e il marito. Ha aggiunto di aver assistito personalmente ad uno degli episodi di violenza ai danni della figlia e, in particolare, a quello verificatosi il 3.01.2020, riferendo che “E' accaduto a casa loro. era sul divano con i Pt_1 bambini, lui da dietro l'ha presa e le ha preso il cellulare che lei teneva nascosto nel reggiseno.
L'ha presa e l'ha buttata fuori casa, poi lei è andata in pronto soccorso”; ha anche confermato l'episodio del 27.01.2020, in cui lo , dopo aver spintonato fuori casa la moglie con violenza, CP_1 diceva al figlio che la madre era morta e ciò la teste apprendeva sempre dalla propria Per_1 figlia, la quale le riferiva di averlo, a sua volta, saputo direttamente dal bambino e confortava l'accaduto con la narrazione di altre occasioni in cui lo stesso , alla presenza della teste, CP_1 aveva detto al figlio che la madre era morta (vedi verbale dell'udienza del 12.06.2023). Per_1
Per i descritti episodi era avviato procedimento penale nei confronti dello , al quale erano CP_1 imputati il reato di maltrattamenti in famiglia e, con riferimento ai fatti del 1°.10.2019, il reato di lesioni personali aggravate.
Anche gli atti del procedimento penale depongono nella stessa direzione.
Con ordinanza cautelare del 7.02.2020, ravvisando la sussistenza di gravi indizi quanto al reato di maltrattamenti (emersi dall'escussione della persona offesa e della madre a s.i.t., dall'acquisizione delle annotazioni di servizio dei Carabinieri intervenuti in occasione degli episodi di violenza, dai referti di pronto soccorso del 2.10.2019 e del 5.01.2020, dagli screenshot dei messaggi whatsapp rivolti dal marito alla moglie), il Gip presso il Tribunale di Frosinone, applicava la misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e di comunicazione con essi mediante qualunque mezzo (cfr. relativo documento all. al ricorso).
In data 27.12.2022, il Tribunale di Frosinone pronunciava sentenza n. 2402/2022 di condanna per i reati ascrittigli (motivazione del 21.03.2023), nella quale era accertata la penale responsabilità dello per i medesimi episodi richiamati ai fini dell'addebito della separazione, valorizzando non CP_1 soltanto le dichiarazioni della persona offesa, odierna ricorrente, escussa in dibattimento (in detta sede ritenuta “precisa e incline a non enfatizzare i fatti occorsi” e la sua deposizione “lineare e sofferta”, confortata da riscontri esterni), ma anche le testimonianze di altri soggetti, assunte nel corso del processo penale e, nello specifico, la testimonianza della madre della persona offesa,
(la stessa teste sentita anche nel processo di separazione), che, sull'episodio Testimone_2 del 3.01.2020 e su altre circostanze rilevanti, “ha confermato di essere stata coinvolta nella crisi coniugale tra quest'ultimo e la di lui figlia avendo cercato, almeno in un primo momento, di evitare che i due si separassero. La teste ha poi riferito di aver assistito personalmente ad un solo episodio violento, consistito nel tentativo dell'imputato di impossessarsi con la forza del telefono cellulare della . Ha confermato anche che la sig.ra si era allontanata per un breve Pt_1 Pt_1 periodo di tempo dai bambini e che, in tale contesto ella aveva avuto modo di notare un segno sul braccio del nipote corrispondente ad un morso;
ha poi aggiunto che il nipote, alla sua Per_1 richiesta di spiegazioni, le riferiva che era stato il padre a procurarglielo. Ha poi riferito di aver sentito l'imputato raccontare ai bambini che la madre “era morta", rappresentando di aver avuto anche modo di constatare l'interesse dell'imputato per i passaporti dei bambini e di averlo attribuito alla sua intenzione di allontanarsi dall'Italia con loro. Quanto alle confidenze ricevute dalla , ha precisato che, nel periodo in cui quest'ultima si era allontanata dalla casa Pt_1 coniugale, aveva appreso che la stessa era fortemente intimorita dal marito e che non voleva dormire in casa con lui.” (vedi sentenza cit., pagg. 6 e 7); nonché le testimonianze di persone estranee all'ambito familiare, , (della Testimone_3 Testimone_4 Persona_3 quale ultima era acquisito, con il consenso delle parti, il verbale di sommarie informazioni raccolte in fase di indagini), i quali tutti, avendo assistito direttamente all'episodio del 15.10.2019, riferivano che “mentre erano intenti a consumare una colazione in un bar adiacente all'abitazione della
, questa richiamava la loro attenzione gridando a voce alta "aiuto". I testi hanno poi Pt_1 riferito di aver visto l'uomo cingere la donna urlante e forzarla a salire a bordo della vettura, il tutto alla presenza di due minori, già posizionati in auto nei sedili posteriori, che piangevano ed erano visibilmente spaventati. Hanno anche riferito che l'uomo accusava la donna di essere una psicopatica e che questa non replicava a tali accuse” (vedi sentenza cit., pag. 6), e Persona_4 assistente sociale del Comune di Torrice, che pure rappresentava circostanze rilevanti in ordine alla condizione della moglie per effetto dei comportamenti del marito e in ordine alla gestione dei minori da parte dello stesso nel periodo in cui la moglie si era allontanata da casa, temendo per la propria incolumità, infatti “ha riferito di essere stata contattata dall'imputato, il quale le chiedeva di tentare una mediazione volta ad evitare la separazione con la . Ha poi aggiunto che, Pt_1 vista la determinazione della a sperarsi, decideva di organizzare degli incontri Pt_1 protetti nel corso dei quali scopriva che la era fortemente intimorita dall'imputato e Pt_1 che lo aveva anche più volte denunciato. L'imputato le riferiva di aver contattato un sacerdote esorcista, che avrebbe dovuto liberare la moglie da magie che, a suo dire, ella aveva subito”
(sentenza cit., pag. 7).
Ulteriore riscontro degli accadimenti predetti ai fini dell'irrogazione della condanna penale si rinveniva in due referti di pronto soccorso relativi ad accessi della nelle date del 2.10.2019 Pt_1
e del 5.01.2020 e in due annotazioni di servizio dei Carabinieri dell'ottobre 2019. Riporta, infatti, la sentenza penale che “Risultano inoltre acquisiti al dibattimento due referti di Pronto Soccorso, rispettivamente, del 2 ottobre 2019 e del 5 gennaio 2020, da cui emerge che la , Pt_1 recatasi in Ospedale, riferiva in entrambi i casi di essere stata vittima di aggressione da persona nota. In particolare, dal certificato del 2 ottobre 2019 si evince che, dall'esame obiettivo, veniva riscontrata la presenza di ecchimosi e lividi a carico delle braccia e che apprezzava lieve ecchimosi della regione scapolare destra con lieve deficit alla motilità del cingolo scapolare, con giorni 5 di prognosi. Dal certificato del 5 gennaio 2020 emerge, invece, che la riferiva ai sanitari Pt_1 di essere stata vittima di aggressione nella giornata del 3 gennaio;
dall'esame obiettivo emergeva dolorabilità del polso destro ed orbita sinistra, segni come da graffiamento porzione superiore torace solco mammario non deficit acuità visiva. Anche in questo caso le veniva riconosciuta una prognosi di giorni 5.” (vedi sentenza cit, pa. 7); nonché che “Sono state acquisite agli atti del fascicolo dibattimentale due annotazioni di servizio dell'ottobre 2019, dalle quali si evince che in entrambi i casi aveva richiesto l'intervento degli operanti a seguito di liti Parte_1 verbali e fisiche intercorse con l'imputato e, in entrambi i casi, i verbalizzanti avevano riscontrato la presenza di , dei figli minori e in un caso anche del padre della . Persona_5 Pt_1
Inoltre, emergeva la presenza di una situazione di conflitto legata ad una ferma intenzione della donna di separarsi. Dalle ulteriori annotazioni acquisite in atti, redatte sempre su richiesta della
, anche al fine di verificare se i bambini venissero adeguatamente accuditi mentre Pt_1 erano in compagnia dell'imputato, emerge che gli operanti avevano riscontrato una situazione di apparente normalità nel rapporto padre-figli oltre che nel rapporto tra l'imputato e la suocera.”
(vedi sentenza cit., pag. 6).
Irrilevante, in coerenza con i principi di diritto richiamati innanzi sul tema dell'addebito della separazione in caso di violenze, l'emergenza dagli atti del processo penale di una preesistente crisi coniugale, che, però, nel periodo settembre 2019 – gennaio 2020, travalicava nell'escalation di aggressività descritta innanzi, siffatte condotte violente conducendo alla cessazione della convivenza coniugale. Il resistente, pur destinatario di rituale notifica dell'ordinanza ammissiva della prova, non ha presenziato all'udienza per l'assunzione dell'interrogatorio formale deferitogli su capitoli di prova relativi agli episodi di violenza di cui innanzi (vedi verbale dell'udienza dell'8.05.2023). A tale contegno processuale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., deve attribuirsi rilevanza, unitamente all'ulteriore materiale probatorio raccolto e idoneo a dimostrare le condotte ad esso ascritte, nel senso di corroborare gli accadimenti dedotti in ricorso.
3. Va accolta la domanda della moglie di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico del marito.
Afferma la giurisprudenza di legittimità che il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., è la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza (in termini ex multis Cass 12196/2017 per cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; nonché precedenti conformi Cass. 18175/2012;
Cass. 21097/2007; Cass. 4720/1995; Cass. 11523/1990).
Sicché il Giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (in termini Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Il giudice di merito, nel compiere il secondo passaggio del giudizio sull'an come sopra descritto, valutando l'inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, non deve limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, ma deve riscontrare se i suoi mezzi economici gli consentono di mantenere il tenore di vita precedente (Cass. 8862/2012); nonché tenere conto delle concrete attitudini lavorative del coniuge istante in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale e non in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass.
3502/2013; Cass. 18547/2006; Cass. 3975/2002). Infine, nel giudizio comparativo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto al coniuge obbligato, non incidono solo i suoi redditi, ma anche tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito (cass. 6774/1990; Cass. 169/1982; Cass. 6396/1981).
Non è, comunque, necessario accertare i redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, ma sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro situazioni patrimoniali complessive (Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Nel caso sub iudice, la situazione patrimoniale del nucleo durante la convivenza matrimoniale era fondata esclusivamente sui redditi ricavati dall'attività esercitata dal marito di investitore online, mentre la moglie, diplomata al liceo scientifico, pare non essersi mai occupata (vedi prospettazioni della parte ricorrente negli atti del giudizio e dichiarazioni della stessa nell'udienza del 16.05.2021).
Non si hanno riscontri della titolarità di società e di proprietà immobiliari all'estero da parte del resistente.
La moglie è proprietaria della casa familiare e, anche per il periodo successivo alla cessazione della convivenza coniugale, si è dichiarata ancora disoccupata.
Ciò nondimeno, va anche detto che nessuna deduzione e prova sono state offerte per negare l'esistenza di una capacità della di dedicarsi ad attività, eventualmente di tipo materiale, Pt_1 produttive di reddito, considerando anche che i figli hanno raggiunto l'età per l'accesso alla scuola dell'obbligo. Né si è dato conto di eventuali istanze promosse dalla stessa per accedere a benefici pubblici di sostegno al reddito e negate dagli enti a ciò deputati. Peraltro, deve rilevarsi che la condizione di irreperibilità del resistente (vedi notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) conduce a ritenere che lo stesso si sia anche sottratto all'obbligo di corresponsione del mantenimento in favore della moglie, oltre che in favore dei figli, per come disposto in via provvisoria (come d'altronde affermato dalla ricorrente sia pure soltanto nella comparsa conclusionale), sicché la era verosimilmente costretta a provvedere in via autonoma alle Pt_1 proprie esigenze e a quelle dei figli negli anni a partire dalla fine della convivenza familiare.
Va pertanto quantificato l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro
300,00 mensili.
4. Deve essere disattesa la richiesta di ordine di protezione nei confronti del marito.
Si è dato atto, fin dall'inizio del processo, che lo stesso, già allora destinatario della misura cautelare personale dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento e di comunicazioni, aveva lasciato la casa familiare e non si è mai prospettato, nel corso del giudizio, un riavvicinamento dello stesso né alla moglie né ai figli (come detto, persino irreperibile, tanto da ricevere tutte le notifiche effettuate nel giudizio secondo le modalità di cui all'art. 143 c.p.c.).
Pertanto non si ravvisano i presupposti per l'adozione delle misure richieste.
5. Quanto alla disciplina delle figlie minori delle parti deve statuirsi come segue.
5.1. Va dichiara inammissibile la domanda di decadenza o limitazione dalla responsabilità genitoriale, declinandosi la competenza in favore del Tribunale per i Minorenni di
Roma.
In tal senso conduce l'art. 38 disp. att. c.p.c., ratione tempore vigente (e dunque nella versione vigente al tempo dell'introduzione del processo con ricorso depositato il 16.12.2020, in base al principio tempus regit actum, che regola le questioni intertemporali nel diritto processuale), ai sensi del quale le domande ex artt. 330 e 333 c.c. spettano alla cognizione del Tribunale per i Minorenni, tranne che al momento della loro formulazione non siano già pendenti processi di separazione o divorzio.
Nella vicenda processuale che occupa, la domanda è stata formulata contestualmente a quella di separazione, sicché il processo di separazione non pendeva nel momento di proposizione della domanda di provvedimenti de responsabilitate.
In termini si è pronunciato il Tribunale di Milano, sez. IX, 30.12.2016, richiamando pronuncia della
Suprema Corte che ha fatto applicazione dello stesso principio evocato dal giudice meneghino, affermando, in parte motiva “Nel caso di specie, tuttavia, l'applicazione dei sopra estesi principi non è immediata: infatti, da un lato la ricorrente invoca una pronuncia decadenziale ex art. 330
c.c.; dall'altro, richiede assumersi i provvedimenti tipici ex artt. 337 bis e ss. c.c.. Se, dunque, prima facie potrebbe apparire “pendente” un procedimento sulla responsabilità genitoriale che giustificherebbe una “attrazione” della domanda ex art. 330 c.c., d'altro canto, nel caso di specie, la richiesta di decadenza risulta invero pregiudiziale, configurandosi gli “altri” provvedimenti invocati, come conseguenza dell'accoglimento della domanda principale. In una ipotesi del genere, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la competenza del tribunale per i
Minorenni ritenendo che si tratti di una azione di decadenza ex art. 330 c.c. con connessi profili consequenziali in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 12 febbraio 2015 n. 2837 (Pres. Di Palma, rel. nel caso affrontato, il CP_2
Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del T.O.; la Suprema Corte ha invece affermato la competenza del T.M.). Questa soluzione è ritenuta condivisibile dal Collegio: nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art.
330 c.c. richiedendo, al contempo, misure regolative della responsabilità genitoriale (sub specie di affido esclusivo dei minori al genitore non dichiarato decaduto), si registra una pregiudizialità del giudizio decadenziale che rende le successive richieste consequenziali e dipendenti: non si assiste, cioè, a un giudizio ex art. 316 c.c. “pendente” ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti. Ne consegue che la competenza funzionale è del tribunale per i Minorenni.”).
5.2. Anche oltre la domanda attorea, nel superiore interesse delle figlie minori, deve essere disposto l'affidamento esclusivo delle stesse in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato,
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. Con espressa statuizione può prevedersi che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate dal solo genitore a cui il figlio minore sia affidato in via esclusiva.
Al riguardo giova precisare che per giurisprudenza costante si giustifica la deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale “(…) nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini Cass.26587/2009); nonché laddove “(…) la sua applicazione risulti «pregiudizievole per
l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini
Cass. 977/2017); nella giurisprudenza di merito si rinviene una ragione ostativa all'affidamento condiviso nel sostanziale abbandono del figlio minore da parte di uno dei genitori, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (il Trib. Milano 20.06.2018 n. 6910; Trib. Salerno,
31.10.2014 n. 5138 per cui “(…) In particolare, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; Trib. Napoli 23.09.2008; Trib. Bologna 17.04.2008;
Trib. di Trani 4.12.2007).
Nel caso che occupa il Tribunale, dati significativi persuadono della contrarietà all'interesse della prole dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, in considerazione della manifesta inidoneità del padre ad assumere consapevolmente il detto ruolo. Sicché l'affidamento deve essere ristretto in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse per le minori.
Conforta la detta conclusione il rilievo della totale assenza materiale e morale del padre dalla vita dei figli almeno dall'inizio del processo.
E' quanto emerge dalla irreperibilità dello stesso, risultata nel corso del processo di separazione, con conseguente notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. degli atti del giudizio;
dalla mancanza di una reazione giudiziale a fronte dell'avversaria richiesta di escluderlo dal coesercizio della genitorialità sui figli minori, accusandolo di aver esposto i figli a violenza assistita, essendone diretta vittima la madre alla loro presenza;
dall'omesso versamento del mantenimento per i figli (ciò che la ricorrente rileva solo nella comparsa conclusionale, senza che la deduzione possa però ritenersi tardiva, quanto ai figli minori, tenuto conto dell'esigenza pubblicistica di tutela dell'interesse superiore dei minori, anche oltre l'ordinario operare delle regole processuali); dalla omessa frequentazione dei figli (ciò che sembra potersi desumere dalla irreperibilità del resistente, dalla mancanza di qualunque deduzione attorea o relazione dei Servizi Sociali di Torrice, incaricati con il provvedimento presidenziale di presidiare agli incontri protetti, circa l'andamento degli incontri padre-figli e la compatibilità o meno delle modalità di visita con le restrizioni cautelari disposte con la misura penale).
Non può trascurarsi neppure che, a quanto si apprende dalla sentenza penale di condanna, dalle testimonianze assunte nel detto processo, è emerso un comportamento del padre incline a perpetrare atti aggressivi ai danni della alla presenza dei figli, persino propalando loro, ad uno di essi Pt_1 in particolare, , la morte della madre, nonché ad usare i figli contro la madre, trattenendoli Per_1 presso di sé quando la stessa si allontanava dalla casa familiare per timore del marito e impedendole di vederli, se non in presenza dello stesso, proprio all'interno della casa coniugale.
5.3. Gli elementi innanzi sintetizzati per statuire sull'affidamento dei minori in favore della madre confortano anche la decisione di confermare il regime di collocamento dei minori presso la stessa madre, dovendosi ravvisare in essa il genitore di riferimento per i figli e quello più idoneo a provvedere al loro accudimento.
5.4. Va accolta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore della . Pt_1
Il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Sicché è il collocamento dei figli minori presso la madre e la coabitazione con essa e, dunque,
l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare, a giustificare il provvedimento di attribuzione dell'immobile in godimento alla madre, che ne è, peraltro, esclusiva proprietaria.
5.5. In ordine al diritto dei figli minori alla bigenitorialità, in considerazione della assenza di una relazione tra il padre e i figli, allorché esso dovesse ripresentarsi nelle loro vite e i minori manifestare la volontà di incontrarlo, deve rimettersi ai Servizi Sociali del Comune di Torrice di prevedere e presidiare agli incontri protetti padre-figli.
5.6. Quanto al contributo del genitore non allocatario al mantenimento della prole, in via astratta, deve osservarsi che l'obbligo dei genitori di mantenimento dei figli assurge al rango costituzionale in forza del disposto dell'art. 30 Cost., che trova esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché ai sensi degli artt. 315 bis, 316 bis c.c., nella disciplina sui diritti dei figli, infine negli artt. 337 bis ss., recanti norme sulla responsabilità genitoriale in caso di crisi coniugale o di coppia di fatto.
In base al disposto dell'art. 316 bis c.p.c. il contributo di ognuno dei genitori al mantenimento dei figli deve essere proporzionale alle rispettive sostanze patrimoniali, nonché alla capacità lavorativa da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro.
La quantificazione di tale contributo va declinata secondo i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
Va detto anche che, secondo consolidato orientamento della Cassazione, l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione (vedi Cass. 8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I, 16.04.2020, n. 637).
Nel caso di specie, pare congrua la misura di complessivi euro 400,00 mensili, pari ad euro 200,00 per figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie per la quota del 70%.
Devono valorizzarsi a tal fine, anzitutto, - come sopra detto - le presumibili disponibilità economiche e, comunque, la capacità lavorativa di entrambi i genitori, quanto al padre, tenuto conto, da un lato, dell'attività che è risultato svolgere di investitore online, ma anche dell'età dello stesso (nato nel 1986) e della mancanza in atti di elementi che facciano ritenere una inidoneità fisica a svolgere attività, anche di tipo materiale, produttive di reddito, quanto alla madre, della condizione di disoccupazione della stessa, ma anche della presumibile capacità lavorativa da riconoscerle, per le ragioni innanzi evidenziate;
nonché le esigenze connesse all'età dei figli minori delle parti e la valenza economica dei compiti di cura assolti in via esclusiva dalla madre. Ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, del
15.12.2017, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario (in termini Cass ord. 4672/2025, che ha statuito in un caso di coaffidamento, prevedendo l'attribuzione del detto beneficio pubblico al genitore collocatario prevalente), con decorrenza dal deposito del ricorso (essendosi sempre occupata la madre in via esclusiva delle figlie). Tale statuizione va resa anche a prescindere da una domanda, nell'interesse delle figlie minori.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c.. Esse vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− addebita la separazione al marito;
− rigetta la domanda di ordine di protezione nei confronti del marito, Controparte_1
;
[...]
− dispone che , versi, in favore della moglie, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, da aggiornarsi agli indici Istat dal 2026;
− dichiara l'incompetenza del Tribunale adito sui provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in favore del Tribunale per i Minorenni di Roma;
− dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , in favore della Per_1 Persona_2 madre anche per le questioni di maggiore interesse;
− dispone il collocamento dei figli minori presso la madre;
− dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare, sita in Torrice, alla via San Martino
n. 50;
− regolamenta le visite paterne con i figli minori come in parte motiva;
− dispone che corrisponda in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, e , la somma mensile di complessivi euro Per_1 Persona_2
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2022, oltre al 70% delle spese straordinarie;
− dispone che l'assegno unico universale sia percepito dalla madre in via esclusiva per entrambe le figlie;
− condanna , alla rifusione in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre euro 125,00 per esborsi, 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Frosinone, 8.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema