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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4296/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravanusa - Via Roma 1 92029 Ravanusa AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 662/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2881 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2245/2025 depositato il 15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 662/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica al Comune.
Con unico motivo di appello rappresenta un errore in procedendo: la Corte avrebbe dovuto emettere ordinanza interlocutoria per consentire la produzione della prova di notifica.
Chiede la riforma totale della sentenza, l'accoglimento del ricorso originario (esenzione IMU 2016 per immobili utilizzati da Associazione_1) e l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna del Comune alle spese.
Resisteva il Comune di Ravanusa con proprie controdeduzioni.
Eccezioni preliminari: Appello inammissibile: l'unico motivo riguarda vizio procedurale, senza riproporre motivi di merito, pefrtanto vi è una rinuncia implicita ex art. 56 D.Lgs. 546/1992.
Nel merito.
Esenzione IMU non applicabile: immobile di proprietà della contribuente (persona fisica), non di ente non commerciale.
Circolare MEF 2/DF/2024: l'agevolazione solo se possesso da ente non commerciale o comodato con rapporto di strumentalità.
Mancata prova dei requisiti per esenzione.
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma avviso di accertamento con vittoria di spese.
La parte appellante depositava memoria integrativa con cui ribadiva l'interesse all'appello e richiamava le doglianze originarie:
Esenzione IMU ex art. 1, comma 759, lett. g) L. 160/2019 per immobili utilizzati da ente non commerciale
(Associazione_1). Soggetto passivo IMU: non la contribuente, ma l'associazione che possiede e utilizza gli immobili.
Richiama giurisprudenza (Cass. 14317/2021) e prassi ministeriale.
Insiste per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni originarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. In via preliminare, si rileva che l'appellante ha comunque fatto richiamo alle conclusioni del ricorso originario, per relationem, ( “….con conseguente accoglimento delle conclusioni, tutte, ritualmente formulate con ricorso/reclamo del 07.03.2022); pertanto esso è ammissibile.
2. Nel merito, comunque la sentenza impugnata appare corretta. Non è stato dimostrato il possesso dell'immobile da parte di un ente non commerciale, requisito essenziale per l'esenzione IMU ex art. 1, comma
759, lett. g) L. 160/2019.L'esenzione IMU pertanto non è applicabile: l'immobile è di proprietà della contribuente (persona fisica), non di ente non commerciale. Con alcune recenti sentenze (29 novembre
2022, n. 35123; 21 dicembre 2022, n. 37385; 14 febbraio 2023, n. 4560), la Corte di Cassazione è tornato a pronunciarsi sull'esenzione IMU prevista in favore degli enti non commerciali. L'art. 1, comma 759, lett.
g), della L. n. 160/2019 prevede che siano esenti dall'IMU gli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e destinati unicamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto.
I requisiti per godere dell'agevolazione sono due:
• uno di tipo soggettivo, in base al quale l'immobile deve essere posseduto da un ente pubblico o privato che non svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale;
• uno di tipo oggettivo, secondo il quale il possessore dell'immobile deve svolgere (nell'immobile per cui intende godere dell'agevolazione) attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto. Nel caso specifico manca il primo dei due requisiti.
Si compensano le spese per effetto della giurisprudenza non univoca sul punto
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4296/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravanusa - Via Roma 1 92029 Ravanusa AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 662/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2881 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2245/2025 depositato il 15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 662/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica al Comune.
Con unico motivo di appello rappresenta un errore in procedendo: la Corte avrebbe dovuto emettere ordinanza interlocutoria per consentire la produzione della prova di notifica.
Chiede la riforma totale della sentenza, l'accoglimento del ricorso originario (esenzione IMU 2016 per immobili utilizzati da Associazione_1) e l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna del Comune alle spese.
Resisteva il Comune di Ravanusa con proprie controdeduzioni.
Eccezioni preliminari: Appello inammissibile: l'unico motivo riguarda vizio procedurale, senza riproporre motivi di merito, pefrtanto vi è una rinuncia implicita ex art. 56 D.Lgs. 546/1992.
Nel merito.
Esenzione IMU non applicabile: immobile di proprietà della contribuente (persona fisica), non di ente non commerciale.
Circolare MEF 2/DF/2024: l'agevolazione solo se possesso da ente non commerciale o comodato con rapporto di strumentalità.
Mancata prova dei requisiti per esenzione.
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma avviso di accertamento con vittoria di spese.
La parte appellante depositava memoria integrativa con cui ribadiva l'interesse all'appello e richiamava le doglianze originarie:
Esenzione IMU ex art. 1, comma 759, lett. g) L. 160/2019 per immobili utilizzati da ente non commerciale
(Associazione_1). Soggetto passivo IMU: non la contribuente, ma l'associazione che possiede e utilizza gli immobili.
Richiama giurisprudenza (Cass. 14317/2021) e prassi ministeriale.
Insiste per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni originarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. In via preliminare, si rileva che l'appellante ha comunque fatto richiamo alle conclusioni del ricorso originario, per relationem, ( “….con conseguente accoglimento delle conclusioni, tutte, ritualmente formulate con ricorso/reclamo del 07.03.2022); pertanto esso è ammissibile.
2. Nel merito, comunque la sentenza impugnata appare corretta. Non è stato dimostrato il possesso dell'immobile da parte di un ente non commerciale, requisito essenziale per l'esenzione IMU ex art. 1, comma
759, lett. g) L. 160/2019.L'esenzione IMU pertanto non è applicabile: l'immobile è di proprietà della contribuente (persona fisica), non di ente non commerciale. Con alcune recenti sentenze (29 novembre
2022, n. 35123; 21 dicembre 2022, n. 37385; 14 febbraio 2023, n. 4560), la Corte di Cassazione è tornato a pronunciarsi sull'esenzione IMU prevista in favore degli enti non commerciali. L'art. 1, comma 759, lett.
g), della L. n. 160/2019 prevede che siano esenti dall'IMU gli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e destinati unicamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto.
I requisiti per godere dell'agevolazione sono due:
• uno di tipo soggettivo, in base al quale l'immobile deve essere posseduto da un ente pubblico o privato che non svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale;
• uno di tipo oggettivo, secondo il quale il possessore dell'immobile deve svolgere (nell'immobile per cui intende godere dell'agevolazione) attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto. Nel caso specifico manca il primo dei due requisiti.
Si compensano le spese per effetto della giurisprudenza non univoca sul punto
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.