Articolo 4 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
Articolo 3Articolo 5
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9 settembre 1973
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28 dicembre 1978
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7 agosto 2012
Art. 4. (Ripartizione dell'istituto - Laboratori)

L'Istituto e' costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.
La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalita' previste dall' articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519 .
I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012
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