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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2725/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19076/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259032528548000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070135313906000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2688/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 20 ottobre 2025 per il mancato pagamento dell'IRPEF relativamente all'annualità 2003; rileva, tra l'altro, la decadenza/prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate che impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente risulta la rituale notifica della cartella di pagamento in data 8 ottobre 2007. Detta cartella è stata impugnata innanzi alla Commissione Tributaria che con sentenza del giorno 8 ottobre 2009 ha rigettato il ricorso. Ne segue che l'atto prodromico è stato ritualmente notificato ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata. Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che l'atto prodromico è stato ritualmente notificato ed anche impugnato.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato, sufficientemente motivato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto l'ente impositore ha operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19076/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259032528548000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070135313906000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2688/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 20 ottobre 2025 per il mancato pagamento dell'IRPEF relativamente all'annualità 2003; rileva, tra l'altro, la decadenza/prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate che impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente risulta la rituale notifica della cartella di pagamento in data 8 ottobre 2007. Detta cartella è stata impugnata innanzi alla Commissione Tributaria che con sentenza del giorno 8 ottobre 2009 ha rigettato il ricorso. Ne segue che l'atto prodromico è stato ritualmente notificato ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata. Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che l'atto prodromico è stato ritualmente notificato ed anche impugnato.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato, sufficientemente motivato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto l'ente impositore ha operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso