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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA PI NC, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5789/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MODELLO D n. 2024_EQG_GCG_00001875980 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un invito al pagamento di una somma a titolo di integrazione di contributo unificato, in relazione ad un giudizio nei confronti di Equitalia.
Sostiene parte ricorrente di avere regolarmente versato il contributo unificato e precisa che la Corte di Appello ha con la Sentenza n. 130/2020 pubblicata il 15/01/2020 RG n. 2114/2017, ha totalmente accolto l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1, accertando l'annullamento delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata ed ha condannato altresì Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del rigetto dell'appello incidentale da questa proposto, al pagamento del contributo unificato pari a quello già corrisposto, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del DPR 115/02.
Sostiene quindi parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato poiché è principio di diritto consolidato che, in caso di vittoria della parte attrice, le spese del contributo unificato non debbano gravare su quest'ultima, ma vadano recuperate, se dovute, dall'ente soccombente, in virtù del principio della compensazione interna tra enti pubblici e, in particolare, nel fatto che lo Stato, tramite il sistema delle prenotazioni a debito, può evitare inutili richieste di pagamento nei confronti della parte vincitrice, principio più volte affermato dalla giurisprudenza.
L'atto impugnato si appalesa quindi illegittimo, a parere di parte ricorrente sia perché nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Milano ha già provveduto al regolare versamento del contributo unificato e, soprattutto, è risultato parte vittoriosa, sia perché la richiesta di contributo unificato dovrebbe essere gestita tramite prenotazione a debito ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto la parte ha agito vittoriosamente contro la Pubblica Amministrazione.
Con ricorso per motivi aggiunti del 27.11.2024 il ricorrente ha poi integrato i motivi d'impugnazione deducendo l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni, in quanto mai notificata al sig. Ricorrente_1, così come anche eventuali e precedenti atti/provvedimenti, tutti notificati solo presso il domicilio eletto del suo difensore costituito nel giudizio di appello dinanzi la C.d.A. di Milano.
Conclude parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A., precisando che all'esito dell'iscrizione a ruolo del giudizio d'appello con R.G. n. 2114/2017, con comunicazione di Cancelleria del 13/02/2020 sempre al domicilio eletto ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, parte ricorrente veniva invitata al deposito dell'originale del
C.U. di € 355,50 e della marca di € 27,00, risultando in atti la sola copia scannerizzata, non avendo la parte privata ottemperato all'invito, la Corte d'Appello di Milano ha trasmesso, quindi, ad Equitalia Giustizia S.p.
A. la Nota A1 n. 005816/2021 per il recupero dell'omesso versamento del C.U. e della marca di cui sopra e veniva quindi notificato a mezzo pec presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, il Modello C dall'indirizzo pec "Email_3" e regolarmente consegnato alla pec "Email_1". Precisa ancora l'Ufficio che Il Modello C e la conseguente cartella di pagamento n. 07920230011029654000 notificata il 15/06/2024, non risultano oggetto della presente opposizione. Ebbene, non essendo stato pagato l'importo di cui sopra, ai sensi dell'art 16 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Equitalia Giustizia S.p.A. provvedeva all'apertura della successiva partita di credito per la conseguente sanzione n. 010592/2024 ( cfr. all. 5). Seguiva, quindi, la rituale notifica a mezzo pec del 08/10/2024, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, del
Modello D, atto che è oggetto dell'odierno gravame.
L'Ufficio, costituendosi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per non essere stati impugnati gli atti prodromici a quello qui impugnato, con il quale viene irrogata la sanzione, proprio oi considerazione del fatto che quest'ultimo trova la sua ragion d'essere nel mancato pagamento di quanto richiesto con il modello C e nella sua mancata impugnazione: il ricorso in esame è quindi inammissibile atteso che i motivi d'impugnazione non attengono all'illegittimità della sanzione di € 765.00 di cui all'art. 16 comma 1-bis del
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 irrogata appunto con il Modello D, ma afferiscono alla presunta illegittimità della richiesta di versamento del contributo unificato che sarebbe, secondo il ricorrente, stato regolarmente versato ovvero dovrebbe comunque essere versato, ai sensi dell'art. 13, co. I quater del DPR 115/2002, da
A.E. Riscossione.
Ribadisce poi l'Ufficio la infondatezza del ricorso anche in punto di merito, stante il rispetto della procedura seguita, atteso che l'odierno ricorrente era tenuto al versamento di C.U. e marca in originale e non ha ottemperato all'invito a depositare in cancelleria l'originale del C.U. di € 355,50 e della marca di € 27,00, risultando in atti la sola copia scannerizzata e proprio tale inadempienza ha dato il via alla procedura che ha portato alla notifica dell'atto qui gravato, deposito necessario per consentire alla cancelleria di verificare ed attestare il corretto adempimento dell'obbligo di versamento in capo al ricorrente. Per tali motivi, afferma l'Ufficio, è infondato anche il motivo d'impugnazione della sanzione in quanto il contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. I quater del DPR 115/2002, all'esito del rigetto dell'appello incidentale proposto da A.E.
Riscossione, sarebbe posto a carico di quest'ultima e non dell'odierno ricorrente. Tale tributo è dovuto dal ricorrente in forza del principio della domanda o dell'iniziativa di parte previsto dal codice di procedura civile all'art. 10.
Quanto ai motivi aggiunti, l'Ufficio ne contesta la fondatezza precisando la regolarità del proprio comportamento ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avendo notificato gli atti alla pec del difensore.
Conclude l'Ufficio chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la definitività degli atti presupposti notificati e non impugnati nei termini perentori di legge e la tardività delle eccezioni ad essi rivolti;
nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto confermare la piena legittimità dell'opposto Modello D, con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che l'atto impugnato ha ad oggetto l'irrogazione di una sanzione per l'omesso deposito in cancelleria dell'originale del contributo unificato e della marca da bollo da € 27, dunque non hanno alcuna rilevanza le doglianze in ordine all'esito del giudizio di appello.
Rileva altresì che non vi è alcuna contestazione da parte del ricorrente in merito all'inadempimento contestato, di talché la sanzione irrogata appare pienamente legittima.
Quanto infine alla eccezione relativa all'omessa notifica al ricorrente degli atti prodromici, il giudice monocratico ne rileva la infondatezza in considerazione del disposto dell'art.248 DPR 115/2002 il cui secondo comma dispone testualmente “Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio, di talchè la notifica dell'invito e dei successivi atti appare pienamente legittima, alla luce della elezione di domicilio digitale effettuata dal ricorrente presso il di lui legale.
Il ricorso va quindi respinto e, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente, nella misura di euro 250,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA PI NC, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5789/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MODELLO D n. 2024_EQG_GCG_00001875980 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un invito al pagamento di una somma a titolo di integrazione di contributo unificato, in relazione ad un giudizio nei confronti di Equitalia.
Sostiene parte ricorrente di avere regolarmente versato il contributo unificato e precisa che la Corte di Appello ha con la Sentenza n. 130/2020 pubblicata il 15/01/2020 RG n. 2114/2017, ha totalmente accolto l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1, accertando l'annullamento delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata ed ha condannato altresì Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del rigetto dell'appello incidentale da questa proposto, al pagamento del contributo unificato pari a quello già corrisposto, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del DPR 115/02.
Sostiene quindi parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato poiché è principio di diritto consolidato che, in caso di vittoria della parte attrice, le spese del contributo unificato non debbano gravare su quest'ultima, ma vadano recuperate, se dovute, dall'ente soccombente, in virtù del principio della compensazione interna tra enti pubblici e, in particolare, nel fatto che lo Stato, tramite il sistema delle prenotazioni a debito, può evitare inutili richieste di pagamento nei confronti della parte vincitrice, principio più volte affermato dalla giurisprudenza.
L'atto impugnato si appalesa quindi illegittimo, a parere di parte ricorrente sia perché nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Milano ha già provveduto al regolare versamento del contributo unificato e, soprattutto, è risultato parte vittoriosa, sia perché la richiesta di contributo unificato dovrebbe essere gestita tramite prenotazione a debito ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto la parte ha agito vittoriosamente contro la Pubblica Amministrazione.
Con ricorso per motivi aggiunti del 27.11.2024 il ricorrente ha poi integrato i motivi d'impugnazione deducendo l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni, in quanto mai notificata al sig. Ricorrente_1, così come anche eventuali e precedenti atti/provvedimenti, tutti notificati solo presso il domicilio eletto del suo difensore costituito nel giudizio di appello dinanzi la C.d.A. di Milano.
Conclude parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A., precisando che all'esito dell'iscrizione a ruolo del giudizio d'appello con R.G. n. 2114/2017, con comunicazione di Cancelleria del 13/02/2020 sempre al domicilio eletto ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, parte ricorrente veniva invitata al deposito dell'originale del
C.U. di € 355,50 e della marca di € 27,00, risultando in atti la sola copia scannerizzata, non avendo la parte privata ottemperato all'invito, la Corte d'Appello di Milano ha trasmesso, quindi, ad Equitalia Giustizia S.p.
A. la Nota A1 n. 005816/2021 per il recupero dell'omesso versamento del C.U. e della marca di cui sopra e veniva quindi notificato a mezzo pec presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, il Modello C dall'indirizzo pec "Email_3" e regolarmente consegnato alla pec "Email_1". Precisa ancora l'Ufficio che Il Modello C e la conseguente cartella di pagamento n. 07920230011029654000 notificata il 15/06/2024, non risultano oggetto della presente opposizione. Ebbene, non essendo stato pagato l'importo di cui sopra, ai sensi dell'art 16 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Equitalia Giustizia S.p.A. provvedeva all'apertura della successiva partita di credito per la conseguente sanzione n. 010592/2024 ( cfr. all. 5). Seguiva, quindi, la rituale notifica a mezzo pec del 08/10/2024, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, del
Modello D, atto che è oggetto dell'odierno gravame.
L'Ufficio, costituendosi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per non essere stati impugnati gli atti prodromici a quello qui impugnato, con il quale viene irrogata la sanzione, proprio oi considerazione del fatto che quest'ultimo trova la sua ragion d'essere nel mancato pagamento di quanto richiesto con il modello C e nella sua mancata impugnazione: il ricorso in esame è quindi inammissibile atteso che i motivi d'impugnazione non attengono all'illegittimità della sanzione di € 765.00 di cui all'art. 16 comma 1-bis del
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 irrogata appunto con il Modello D, ma afferiscono alla presunta illegittimità della richiesta di versamento del contributo unificato che sarebbe, secondo il ricorrente, stato regolarmente versato ovvero dovrebbe comunque essere versato, ai sensi dell'art. 13, co. I quater del DPR 115/2002, da
A.E. Riscossione.
Ribadisce poi l'Ufficio la infondatezza del ricorso anche in punto di merito, stante il rispetto della procedura seguita, atteso che l'odierno ricorrente era tenuto al versamento di C.U. e marca in originale e non ha ottemperato all'invito a depositare in cancelleria l'originale del C.U. di € 355,50 e della marca di € 27,00, risultando in atti la sola copia scannerizzata e proprio tale inadempienza ha dato il via alla procedura che ha portato alla notifica dell'atto qui gravato, deposito necessario per consentire alla cancelleria di verificare ed attestare il corretto adempimento dell'obbligo di versamento in capo al ricorrente. Per tali motivi, afferma l'Ufficio, è infondato anche il motivo d'impugnazione della sanzione in quanto il contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. I quater del DPR 115/2002, all'esito del rigetto dell'appello incidentale proposto da A.E.
Riscossione, sarebbe posto a carico di quest'ultima e non dell'odierno ricorrente. Tale tributo è dovuto dal ricorrente in forza del principio della domanda o dell'iniziativa di parte previsto dal codice di procedura civile all'art. 10.
Quanto ai motivi aggiunti, l'Ufficio ne contesta la fondatezza precisando la regolarità del proprio comportamento ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avendo notificato gli atti alla pec del difensore.
Conclude l'Ufficio chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la definitività degli atti presupposti notificati e non impugnati nei termini perentori di legge e la tardività delle eccezioni ad essi rivolti;
nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto confermare la piena legittimità dell'opposto Modello D, con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che l'atto impugnato ha ad oggetto l'irrogazione di una sanzione per l'omesso deposito in cancelleria dell'originale del contributo unificato e della marca da bollo da € 27, dunque non hanno alcuna rilevanza le doglianze in ordine all'esito del giudizio di appello.
Rileva altresì che non vi è alcuna contestazione da parte del ricorrente in merito all'inadempimento contestato, di talché la sanzione irrogata appare pienamente legittima.
Quanto infine alla eccezione relativa all'omessa notifica al ricorrente degli atti prodromici, il giudice monocratico ne rileva la infondatezza in considerazione del disposto dell'art.248 DPR 115/2002 il cui secondo comma dispone testualmente “Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio, di talchè la notifica dell'invito e dei successivi atti appare pienamente legittima, alla luce della elezione di domicilio digitale effettuata dal ricorrente presso il di lui legale.
Il ricorso va quindi respinto e, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente, nella misura di euro 250,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge.