Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità richiesta contributo unificato

    Il giudice rileva che l'atto impugnato riguarda l'irrogazione di una sanzione per l'omesso deposito dell'originale del contributo unificato e della marca da bollo, e non ha rilevanza l'esito del giudizio di appello. Non vi è contestazione da parte del ricorrente in merito all'inadempimento contestato.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    Il giudice rileva l'infondatezza dell'eccezione in considerazione dell'art. 248 DPR 115/2002, che prevede la notifica a mezzo PEC nel domicilio eletto.

  • Rigettato
    Illegittimità irrogazione sanzioni

    Il giudice rileva che l'atto impugnato riguarda l'irrogazione di una sanzione per l'omesso deposito dell'originale del contributo unificato e della marca da bollo, e non vi è contestazione da parte del ricorrente in merito all'inadempimento contestato. La notifica degli atti è ritenuta legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 59
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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