Articolo 1113 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 1113.
(Omissione di soccorso).

Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall'autorita' competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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