Articolo 2 della Legge 20 maggio 1949, n. 330
Articolo 1
Versione
1 luglio 1949
Art. 2.
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 1 luglio 1949
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