Articolo 12 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 gennaio 1977
Art. 12.
Ai sensi dell' articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa e' stabilita, per l'anno finanziario 1977, in L. 3.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977