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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere istr./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 81/2025, riservata in decisione il
9.7.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli nord n.
2647/2024, pubblicata il 28.5.2024, vertente
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Monica Traversa (c.f.: ), domiciliataria in Milano al C.F._1
C.so Europa n. 13;
Appellante
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. Stefano Puca (c.f.: ), domiciliatario in (NA), al Viale C.F._3 della Repubblica n. 47
Appellato
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli nord n. 2647/2024, pubblicata il 28.5.2024, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da , è stato revocato il Controparte_1
1 decreto ingiuntivo n. 3012/2022 ed è stata condannata la odierna appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione alla difesa.
All'udienza del 2.7.2025, che si è tenuta dinanzi al consigliere istruttore nominato, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 9.7.2025, dinanzi al collegio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 350 - bis c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 9.7.2025.
Il consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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