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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16449/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv.to G. Strambi, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio sito in Torino, via Cibrario n. 6, presso lo studio dell' Avv.to Strambi.
Attore
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Controparte_1
Venezia Mestre, Viale Bianca Maria n. 35, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Seles e L. De Zuani ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima con studio a Torino, Corso Vittorio Emanuele II n.
111.
Convenuto
Conclusioni
Le parti all'udienza del 15.9.2025 hanno richiamate le rispettive memorie di precisazione conclusioni depositate rispettivamente in data 16.6.2025 ( parte opponente ) e il 13.6.2025 ( parte opposta ).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 22 dicembre 2011 l'Istituto Bancario TE AO S.p.A. concedeva alla società UL
OO S.n.c. di e un finanziamento di € 115.000,00; a garanzia del CP_2 Controparte_3 finanziamento, si costituivano in qualità di fideiussori e (socie della CP_2 Controparte_3
UL OO) nonché il conchiudente , estraneo alla compagine societaria. Parte_1
Tale finanziamento disponeva inoltre di una garanzia dell'80% fornita dalla EUROFIDI Società
Consortile d Garanzia Collettiva Fidi s.c.a.r.l. in liquidazione.
pagina 1 di 6 Poichè la società Hula Hoop risultava in ritardo nel pagamento di cinque rate, in data 11.02.2012 TE
AO ne dava notizia al fideiussore . Successivamente, in data 06.12.2012, Banca TE Pt_1
AO comunicava la decadenza dal beneficio del termine ed escuteva la fideiussione (cfr. doc. 3 di parte opponente;
doc. 7 parte opposta).
Seguiva il 27.12.2012 la segnalazione alla Centrale dei rischi il passaggio a sofferenza dell'impresa
Hula Hoop s.n.c.; nel successivo mese di marzo, conformemente alla garanzia prestata, OF versava la somma di 92.000 euro, corrispondente all' 80% del finanziamento;
contestualmente avviava un procedimento monitorio nei confronti del signor , concluso con decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1017/2017 emesso dal Tribunale di Torino.
Il 05.10.2021 TE AO cedeva pro soluto il credito alla (doc.5 Controparte_4 parte opposta), che successivamente lo trasferiva, sempre pro soluto, alla IFIS NPL SERVICING S.P.A
(doc. 6 di parte opposta).
Con decreto ingiuntivo n. 4277/2023 del 28.06.2023 il Tribunale di Torino ingiungeva il pagamento in CP favore di di euro 53.258,29, oltre interessi e spese.
Il promuoveva quindi opposizione rappresentando la propria qualità di consumatore, sollevando Pt_1 altresì l'eccezione di prescrizione ex 2946 c.c., di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e contestando CP infine il calcolo della somma formulato dalla stessa .
CP 2. In data 28.11.2023 si costituiva , contestando il decorso del termine decennale di prescrizione e sostenendo che l'art. 1957 c.c. fosse stato validamente derogato dalle parti.
Infine, con provvedimento del 08.11.2024 veniva disposto rinvio al 15.09.2025 per la rimessione della causa la Collegio concedendo altresì termine alle parti ex 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni.
Le parti hanno concluso all'udienza del 15.09.2025 richiamando i propri scritti conclusivi e la causa veniva pertanto rimessa in decisione.
3. Nel caso di specie, con riguardo agli argomenti difensivi dell'opponente, si rileva quanto segue.
3.1) Circa l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c..
Sulla base della giurisprudenza prevalente, è pacifico che il termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui il debito garantito debba ritenersi esigibile, coincidente con la scadenza dell'ultima rata
(cfr. C.Cass. n. 17798/2011 “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.”) ovvero con la risoluzione del rapporto principale.
pagina 2 di 6 Sulla base del documento n. 7 del fascicolo monitorio, va quindi osservato che il finanziamento, prevedeva il pagamento di 84 rate con decorrenza dal gennaio 2012 e ultima rata dicembre del 2018.
Va poi comunque osservato, sebbene parte opposta non fornisca documentazione in proposito, che il rapporto obbligatorio principale si sarebbe risolto il 06.12.2012.
Da tale data dovrebbe quindi essere parametrato il decorso del termine decennale di prescrizione, il quale risulta peraltro interrotto a seguito di ulteriori pagamenti effettuati fino all'ultimo registrato, risalente al 21.03.2014, e dal documento con cui si notificava l'avvenuta cessione del credito da parte CP di in favore di e la contestuale messa in mora avanzata da quest'ultima, datato Controparte_4 il 10.06.2022 (cfr. doc. 6 di parte opposta nei confronti del debitore principale;
doc. 5 nei confronti dei fideiussori).
Il credito, pertanto, non può quindi ritenersi prescritto.
3.2) Sull'inefficacia della clausola in deroga di cui all'art. 1957 c.c. e sull'asserita vessatorietà di tale clausola.
L'art. 1957 c.c. costituisce norma derogabile nell'esercizio dell'autonomia contrattuale.
Tuttavia, come sostenuto anche da parte opponente, ai fini di una deroga efficace, non assume alcuna rilevanza la doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. di clausole di natura vessatorie, dovendosi ritenere applicabile la disciplina speciale prevista in favore del consumatore.
Secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo, debbono essere ritenute vessatorie quelle clausole che, sebbene specificamente approvate per iscritto, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che sono riconducibili all'elenco di cui all' art. 33 del codice stesso;
all'interno di tale previsione, la giurisprudenza pacificamente riconduce anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con particolare riferimento al contenuto dell'art. 33, comma 2 lettera t).
Ai fini della validità di dette clausole, la disciplina consumeristica all'art. 34, comma 5 del Codice richiede, con onere di prova a carico del professionista, il requisito dell'effettiva negoziazione in forza di una trattativa individuale (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 27558/2023), fase di cui non vi è traccia nell'odierna vicenda. Tale deroga deve quindi considerarsi pertanto nulla a mente di quanto stabilisce l'art. 36 del Codice del consumo, con la conseguente operatività dell'art.1957 c.c.
3.3 Circa il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Entrambe le parti riconoscano, come evidenziato nei rispettivi atti, che la garanzia prestata dal Pt_1 debba essere qualificata quale fideiussione e non invece quale contratto autonomo di garanzia. pagina 3 di 6 Occorre poi ancora osservare che se da un lato risulta pacifico che il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. deve essere interrotto dalla proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del debitore, diverse considerazioni si impongono nel caso, come quello in esame, in cui il fideiussore si è onerato di pagare immediatamente alla Banca “ a semplice richiesta scritta”.
Tale pattuizione negoziale non rientra nel rango delle clausole vessatorie poiché non impone obblighi o limitazioni ulteriori al consumatore, ma al contrario è coerente con la natura del rapporto di garanzia e si atteggia come espressione della rinuncia alle prerogative di cui all'art. 1944 c.c.; avuto riguardo alla complessiva economia del contratto e ai criteri di cui all'art. 34 del Codice al consumo, tale clausola pattizia è quindi valida.
Va comunque osservato che la presenza della clausola a prima richiesta non costituisce una deroga agli oneri di cui all'art. 1957 c.c., di cui si è rilevato nel caso di specie l'indebita rinuncia;
in punto e ancora di recente si è pronunciata la Suprema Corte, laddove ha osservato:“ La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”(C.Cass.
34678/2024).
In presenza di clausole di tale tipo, il creditore non è quindi onerato ad attivarsi in via giudiziale per escutere la garanzia, essendo sufficiente, come pattuito, che provveda ad un'intimazione di pagamento, comunque da esercitare nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
in sostanza la formula
“a semplice richiesta”, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una deroga ammissibile delle modalità con cui l'onere descritto dall'art. 1957 deve essere esercitato dal pagina 4 di 6 creditore, nel caso di specie non necessariamente con un'azione giudiziaria. Si è evidenziato in proposito come “in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine semestrale sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (…), soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (...)l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (…) poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta
( C.Cass. 5179/2025). CP Nel caso in esame, ha fornito prova di aver intimato il pagamento, in via stragiudiziale, in data
06.12.2012 nei confronti dei tre fideiussori e della società garante, ( rispettivamente il , la Pt_1
la ed OF ); tuttavia il documento prodotto dall'opposto ( doc. 7) denominato CP_2 CP_3
“intimazione di pagamento”, non include, come affermato in seconda memoria, alcuna intimazione da parte di TE AO rivolta anche al debitore principale UL OO s.n.c. (cfr. doc. 7 memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc).
Non è stata quindi fornita prova circa l'intimazione al debitore principale in ordine alla scadenza dell'obbligazione principale, necessaria ai fini del decorso del semestre indicato dal 1957 c.c..
Attesa pertanto l'operatività dell'art. 1957 c.c., non derogabile per le ragioni illustrate, la Banca non ha quindi rispettato l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo fornito prova adeguata ai fini dell'accertamento del rispetto del termine semestrale stabilito dalla norma suddetta.
L'opposizione, per i motivi illustrati, è quindi fondata, assorbendo le ulteriori questioni di merito promosse circa l'erroneità del quantum richiesto dalla cessionaria.
**
Le spese processuali debbono essere poste a carico della parte opposta soccombente, parzialmente compensate in ragione della reiezione dell'eccezione di prescrizione del credito, in misura che si reputa equa stabilire nel 20%; la quantificazione delle spese deve tenere conto del valore del DI, dei valori medi dello scaglione di riferimento, con applicazione del valore minimo per la fase istruttoria non celebrata.
Le spese sono poste a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 4277/2023 emesso dal tribunale di Torino in data 29.06.2022.
Compensa tra le parti le spese nella misura del 20%.
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle restanti spese a favore di Controparte_1 [...] che liquida in €. 9.014,40 per onorari, €. 303,60 per esposti, che pone a favore del Pt_1 procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, in data 30.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16449/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv.to G. Strambi, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio sito in Torino, via Cibrario n. 6, presso lo studio dell' Avv.to Strambi.
Attore
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Controparte_1
Venezia Mestre, Viale Bianca Maria n. 35, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Seles e L. De Zuani ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima con studio a Torino, Corso Vittorio Emanuele II n.
111.
Convenuto
Conclusioni
Le parti all'udienza del 15.9.2025 hanno richiamate le rispettive memorie di precisazione conclusioni depositate rispettivamente in data 16.6.2025 ( parte opponente ) e il 13.6.2025 ( parte opposta ).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 22 dicembre 2011 l'Istituto Bancario TE AO S.p.A. concedeva alla società UL
OO S.n.c. di e un finanziamento di € 115.000,00; a garanzia del CP_2 Controparte_3 finanziamento, si costituivano in qualità di fideiussori e (socie della CP_2 Controparte_3
UL OO) nonché il conchiudente , estraneo alla compagine societaria. Parte_1
Tale finanziamento disponeva inoltre di una garanzia dell'80% fornita dalla EUROFIDI Società
Consortile d Garanzia Collettiva Fidi s.c.a.r.l. in liquidazione.
pagina 1 di 6 Poichè la società Hula Hoop risultava in ritardo nel pagamento di cinque rate, in data 11.02.2012 TE
AO ne dava notizia al fideiussore . Successivamente, in data 06.12.2012, Banca TE Pt_1
AO comunicava la decadenza dal beneficio del termine ed escuteva la fideiussione (cfr. doc. 3 di parte opponente;
doc. 7 parte opposta).
Seguiva il 27.12.2012 la segnalazione alla Centrale dei rischi il passaggio a sofferenza dell'impresa
Hula Hoop s.n.c.; nel successivo mese di marzo, conformemente alla garanzia prestata, OF versava la somma di 92.000 euro, corrispondente all' 80% del finanziamento;
contestualmente avviava un procedimento monitorio nei confronti del signor , concluso con decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1017/2017 emesso dal Tribunale di Torino.
Il 05.10.2021 TE AO cedeva pro soluto il credito alla (doc.5 Controparte_4 parte opposta), che successivamente lo trasferiva, sempre pro soluto, alla IFIS NPL SERVICING S.P.A
(doc. 6 di parte opposta).
Con decreto ingiuntivo n. 4277/2023 del 28.06.2023 il Tribunale di Torino ingiungeva il pagamento in CP favore di di euro 53.258,29, oltre interessi e spese.
Il promuoveva quindi opposizione rappresentando la propria qualità di consumatore, sollevando Pt_1 altresì l'eccezione di prescrizione ex 2946 c.c., di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e contestando CP infine il calcolo della somma formulato dalla stessa .
CP 2. In data 28.11.2023 si costituiva , contestando il decorso del termine decennale di prescrizione e sostenendo che l'art. 1957 c.c. fosse stato validamente derogato dalle parti.
Infine, con provvedimento del 08.11.2024 veniva disposto rinvio al 15.09.2025 per la rimessione della causa la Collegio concedendo altresì termine alle parti ex 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni.
Le parti hanno concluso all'udienza del 15.09.2025 richiamando i propri scritti conclusivi e la causa veniva pertanto rimessa in decisione.
3. Nel caso di specie, con riguardo agli argomenti difensivi dell'opponente, si rileva quanto segue.
3.1) Circa l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c..
Sulla base della giurisprudenza prevalente, è pacifico che il termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui il debito garantito debba ritenersi esigibile, coincidente con la scadenza dell'ultima rata
(cfr. C.Cass. n. 17798/2011 “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.”) ovvero con la risoluzione del rapporto principale.
pagina 2 di 6 Sulla base del documento n. 7 del fascicolo monitorio, va quindi osservato che il finanziamento, prevedeva il pagamento di 84 rate con decorrenza dal gennaio 2012 e ultima rata dicembre del 2018.
Va poi comunque osservato, sebbene parte opposta non fornisca documentazione in proposito, che il rapporto obbligatorio principale si sarebbe risolto il 06.12.2012.
Da tale data dovrebbe quindi essere parametrato il decorso del termine decennale di prescrizione, il quale risulta peraltro interrotto a seguito di ulteriori pagamenti effettuati fino all'ultimo registrato, risalente al 21.03.2014, e dal documento con cui si notificava l'avvenuta cessione del credito da parte CP di in favore di e la contestuale messa in mora avanzata da quest'ultima, datato Controparte_4 il 10.06.2022 (cfr. doc. 6 di parte opposta nei confronti del debitore principale;
doc. 5 nei confronti dei fideiussori).
Il credito, pertanto, non può quindi ritenersi prescritto.
3.2) Sull'inefficacia della clausola in deroga di cui all'art. 1957 c.c. e sull'asserita vessatorietà di tale clausola.
L'art. 1957 c.c. costituisce norma derogabile nell'esercizio dell'autonomia contrattuale.
Tuttavia, come sostenuto anche da parte opponente, ai fini di una deroga efficace, non assume alcuna rilevanza la doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. di clausole di natura vessatorie, dovendosi ritenere applicabile la disciplina speciale prevista in favore del consumatore.
Secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo, debbono essere ritenute vessatorie quelle clausole che, sebbene specificamente approvate per iscritto, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che sono riconducibili all'elenco di cui all' art. 33 del codice stesso;
all'interno di tale previsione, la giurisprudenza pacificamente riconduce anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con particolare riferimento al contenuto dell'art. 33, comma 2 lettera t).
Ai fini della validità di dette clausole, la disciplina consumeristica all'art. 34, comma 5 del Codice richiede, con onere di prova a carico del professionista, il requisito dell'effettiva negoziazione in forza di una trattativa individuale (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 27558/2023), fase di cui non vi è traccia nell'odierna vicenda. Tale deroga deve quindi considerarsi pertanto nulla a mente di quanto stabilisce l'art. 36 del Codice del consumo, con la conseguente operatività dell'art.1957 c.c.
3.3 Circa il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Entrambe le parti riconoscano, come evidenziato nei rispettivi atti, che la garanzia prestata dal Pt_1 debba essere qualificata quale fideiussione e non invece quale contratto autonomo di garanzia. pagina 3 di 6 Occorre poi ancora osservare che se da un lato risulta pacifico che il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. deve essere interrotto dalla proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del debitore, diverse considerazioni si impongono nel caso, come quello in esame, in cui il fideiussore si è onerato di pagare immediatamente alla Banca “ a semplice richiesta scritta”.
Tale pattuizione negoziale non rientra nel rango delle clausole vessatorie poiché non impone obblighi o limitazioni ulteriori al consumatore, ma al contrario è coerente con la natura del rapporto di garanzia e si atteggia come espressione della rinuncia alle prerogative di cui all'art. 1944 c.c.; avuto riguardo alla complessiva economia del contratto e ai criteri di cui all'art. 34 del Codice al consumo, tale clausola pattizia è quindi valida.
Va comunque osservato che la presenza della clausola a prima richiesta non costituisce una deroga agli oneri di cui all'art. 1957 c.c., di cui si è rilevato nel caso di specie l'indebita rinuncia;
in punto e ancora di recente si è pronunciata la Suprema Corte, laddove ha osservato:“ La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”(C.Cass.
34678/2024).
In presenza di clausole di tale tipo, il creditore non è quindi onerato ad attivarsi in via giudiziale per escutere la garanzia, essendo sufficiente, come pattuito, che provveda ad un'intimazione di pagamento, comunque da esercitare nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
in sostanza la formula
“a semplice richiesta”, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una deroga ammissibile delle modalità con cui l'onere descritto dall'art. 1957 deve essere esercitato dal pagina 4 di 6 creditore, nel caso di specie non necessariamente con un'azione giudiziaria. Si è evidenziato in proposito come “in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine semestrale sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (…), soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (...)l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (…) poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta
( C.Cass. 5179/2025). CP Nel caso in esame, ha fornito prova di aver intimato il pagamento, in via stragiudiziale, in data
06.12.2012 nei confronti dei tre fideiussori e della società garante, ( rispettivamente il , la Pt_1
la ed OF ); tuttavia il documento prodotto dall'opposto ( doc. 7) denominato CP_2 CP_3
“intimazione di pagamento”, non include, come affermato in seconda memoria, alcuna intimazione da parte di TE AO rivolta anche al debitore principale UL OO s.n.c. (cfr. doc. 7 memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc).
Non è stata quindi fornita prova circa l'intimazione al debitore principale in ordine alla scadenza dell'obbligazione principale, necessaria ai fini del decorso del semestre indicato dal 1957 c.c..
Attesa pertanto l'operatività dell'art. 1957 c.c., non derogabile per le ragioni illustrate, la Banca non ha quindi rispettato l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo fornito prova adeguata ai fini dell'accertamento del rispetto del termine semestrale stabilito dalla norma suddetta.
L'opposizione, per i motivi illustrati, è quindi fondata, assorbendo le ulteriori questioni di merito promosse circa l'erroneità del quantum richiesto dalla cessionaria.
**
Le spese processuali debbono essere poste a carico della parte opposta soccombente, parzialmente compensate in ragione della reiezione dell'eccezione di prescrizione del credito, in misura che si reputa equa stabilire nel 20%; la quantificazione delle spese deve tenere conto del valore del DI, dei valori medi dello scaglione di riferimento, con applicazione del valore minimo per la fase istruttoria non celebrata.
Le spese sono poste a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 4277/2023 emesso dal tribunale di Torino in data 29.06.2022.
Compensa tra le parti le spese nella misura del 20%.
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle restanti spese a favore di Controparte_1 [...] che liquida in €. 9.014,40 per onorari, €. 303,60 per esposti, che pone a favore del Pt_1 procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, in data 30.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6