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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.2804, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 21.03.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 29.03.1953 in PIANO di SORRENTO, residente in Parte_1
SORRENTO, C.F.: , elettivamente domiciliato in PIANO di SORRENTO CodiceFiscale_1 al Corso ITALIA n. avv. Danilo ESPOSITO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti OPPONENTE
E
Controparte_1
PISACANE n.1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe MAZZARELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in SALERNO alla via CASARSE n.1 presso lo studio dell'avv. Armando PISTOLESE che la rappresenta e difense come da mandato in atti versato
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n.65/24 emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, pubblicato il giorno 9.3.2024 e ritualmente notificato.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive finali l'opposta e la terza chiamata in causa si riportavano alle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso veicolato telematicamente ed iscritto al R.G. il 13 maggio 2024 il geometra si rivolgeva al Tribunale di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la revoca della Parte_1
Ingiunzione di Pagamento emessa dalla competente A.G. in favore della
[...]
il giorno 9.3.2024, con Controparte_1
declaratoria di non debenza della somma ingiunta.
La ricorrente in fase monitoria aveva sollecitato il provvedimento in questa sede
“impugnato” sulla base di un credito complessivo di euro 91.830,66 asseritamente vantato nei confronti del geometra a titolo di mancato versamento dei contributi dovuti Parte_1
alla con relativi interessi e sanzioni, inerenti il periodo dal 2008 al 2021. CP_1
Con l'iniziativa giudiziale ora al vaglio del G.U.L. l'opponente indirizza le proprie censure verso la illegittimità della pretesa azionata dalla che vuolsi prescritta. CP_1
Di qui la sollecitazione finale di revoca del Decreto Ingiuntivo n.65/24.
Si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza della avversa iniziativa in CP_1
opposizione di cui chiede il rigetto.
A sostegno delle proprie tesi la ha, fra l'altro, allegato che le poste azionate riferite al CP_1
periodo 2008/2017 erano state oggetto di pedissequa iscrizione a ruolo esattoriale e, di conseguenza, lavorate dall'agente della riscossione attraverso una serie di cartelle di pagamento, individuate nei loro estremi identificativi. Ha chiesto, pertanto, la chiamata in causa di onde immettere nel contenzioso i dati concernenti la valida e tempestiva CP_3
notifica degli atti impositivi.
Giusta mirato provvedimento del G.U.L. la ha esteso il contraddittorio nei CP_1
termini sollecitati.
Si è, quindi, costituito il concessionario allegando e documentando la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento indicate dall'ente impositore.
Ritenutane la decidibilità su base documentale, la controversia approdava a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 21 marzo
2025.
= = =
(2)
L'opposizione non può essere accolta. Per le ragioni di seguito esposte.
2 Va segnalato che il geometra fonda l'iniziativa giudiziale in scrutinio sulla sola Parte_1
questione prescrizionale, agitata, tuttavia, in maniera estremamente astratta e generica a fronte di una denunciata esposizione debitoria che si estende dal 2008 al 2021.
Ed invero, per come facilmente desumibile dall'estratto già valorizzato nella fase monitoria, e correttamente riproposto in quella della opposizione a D.I., la allega, e attraverso il CP_1
citato estratto documenta, il mancato versamento dei contributi “soggettivo”, integrativo” e di “maternità”, oltre ai vari oneri connessi, in riferimento ad un arco temporale molto esteso, che copre in pratica 14 anni.
Consegue che la questione prescrizionale andava posta nel dettaglio delle singole annualità, atteso che l'esposizione inerente il quinquennio antecedente il deposito del ricorso in monitoria ben difficilmente può ritenersi coperto da prescrizione.
Ciò nonostante l'opponente ha limitato le sue doglianze alla seguente, testuale prospettazione:
I crediti vantati dalla sono ampiamente prescritti, essendo decorso il termine CP_1
quinquennale di prescrizione. Infatti le somme ingiunte vengono richieste quale pagamento del contributo soggettivo ed integrativo in relazione alle annualità di contribuzione 2002-
2020.>
Ora, in disparte l'errata indicazione del periodo in rivendicazione, a decorrenza 2008 e non 2002, è del tutto evidente che una tale “sommaria” denuncia di prescrizione resta ai limiti del “processualmente apprezzabile”.
Specularmente, deve segnalarsi che la ha versato in atti numerose CP_1
sollecitazioni, a vario titolo trasmesse al geometra con le quali si prospettava la Parte_1
situazione debitoria dell'odierno opponente, senza attardarsi a spiegare a quali intendesse annettere efficacia interruttiva della prescrizione e in riferimento a quali annualità in rivendicazione. Compito, evidentemente, … lasciato al Giudice.
(3)
Va, in premessa, precisata la perimetrazione del contenzioso, ineludibilmente data dalla natura della vertenza e, di conseguenza, dallo scacchiere processuale valorizzabile.
La parte sostanzialmente attrice ha allegato e documentato l'origine della posta azionata, il suo ammontare, complessivo e per singole annualità, la causa petendi della pretesa, il mancato versamento dei contributi ai quali il geometra era tenuto nella veste di Parte_1
iscritto all'ente.
3 La parte sostanzialmente convenuta nulla ha ritenuto di eccepire, limitando, per come anticipato, le sue contestazioni alla questione prescrizionale. Nei termini di cui si è data contezza.
Consegue che non residuano margini per una esplorazione processuale che vada al di là della verifica dell'unico rilievo mosso dall'opponente, dovendosi ritenere obiettivamente esaustivo lo sforzo espositivo e dimostrativo di cui era onerato il “creditore”, anche a fronte della totale assenza di obiezioni ad opera del “debitore”.
(4)
La stessa analisi della questione prescrizionale non può che restare “segnata” dall'articolazione dell'eccezione formulata dal geometra e dalla mancata contestazione della documentazione in atti versata. Ancorchè valorizzabile nel suo contenuto minimo.
Vuol dirsi, cioè, che le verifiche non possono che restare circoscritte al periodo oggettivamente sensibile alla prescrizione e, quindi, agli anni che vanno dal 2008 al 6 febbraio 2019, il quinquennio coperto decorrendo dalla iscrizione al R.G. della domanda monitoria (6 febbraio 2024).
Ragione per la quale, tutte le poste concernenti l'arco temporale 6 febbraio 2019/2021 devono ritenersi impermeabili all'eccezione in scrutinio per mancata decorrenza del relativo termine.
(5)
Le poste inerenti l'ultimo periodo “sensibile” in rivendicazione, dal 2018 al febbraio
2019, risultano compulsate, insieme ad altre che non rilevano in questo contesto motivazionale, con missiva, in atti versata dalla notificata a mezzo “pec” il 9 CP_1
novembre 2021.
Per esse, quindi, nessuna prescrizione è maturata, avuto riguardo al tenore letterale della comunicazione, obiettivamente “recuperatoria” ed esplicitamente interruttiva del corso prescrizionale.
(6)
In riferimento alle poste concernenti il periodo 2008/2017 la allega, ed in parte CP_1
documenta, l'intervenuta iscrizione a ruolo esattoriale delle stesse, sostenendo che l'interruzione dei termini prescrizionali deve essere verificata anche attraverso l'analisi delle date di notifica delle relative cartelle di pagamento.
4 Di qui, l'estensione del contraddittorio all'agente della riscossione, formalmente contrastata dall'opponente che, tuttavia, nulla ha replicato sulla origine “sostanziale” della iniziativa procedurale, id est sulla riconducibilità delle poste 2008/2017 alle cartelle di pagamento indicate dall'opposta.
nel costituirsi in giudizio ha allegato: CP_3
-- l'esistenza in rerum natura delle nove cartelle di pagamento evocate dalla CP_1
-- la loro notifica;
-- la mancanza di opposizione alle stesse;
-- l'esistenza di almeno due intimazioni di pagamento e di un pignoramento presso terzi, validamente notificati al destinatario, che “riprendono” ed attualizzano tutte le nove cartelle e relative poste a credito della CP_1
Ragione per la quale si ha che:
-- le poste portate dalle singole cartelle non sono suscettibili di verifica prescrizionale per il periodo antecedente la formazione del ruolo esattoriale in quanto non opposte;
-- la prescrizione successiva va analizzata alla luce del pignoramento presso terzi e delle due intimazioni di pagamento.
Orbene.
Il pignoramento presso terzi, notificata a mezzo “pec” il 30 settembre 2016, interrompe efficacemente il termine prescrizionale delle cartelle del 2011 e del 2014, rispettivamente notificate il 24 marzo 2012 e il 20 giugno 2014.
L'intimazione del 2019, validamente notificata il 12 marzo 2019, interrompe efficacemente il termine prescrizionale delle cartelle del 2010 (notifica del 24 dicembre
2015), del 2015 (notifica del 15 giugno 2015), del 2016 (notifica del 2 maggio 2016), del 2017
(notifica del 24 marzo 2017).
L'intimazione del 2023, validamente notificata il 14 febbraio 2023, interrompe efficacemente il termine prescrizionale delle cartelle del 2018 (notifica del 16 marzo 2018), del 2019 (notifica del 20 marzo 2020), del 2020 (notifica del 15 settembre 2021).
A margine è appena il caso di ribadire che nessuna obiezione l'opponente ha ritenuto di veicolare all'indomani della costituzione della terza chiamata e della relativa produzione documentale. Rimasta, pertanto, incontestata.
5 (6)
Deve, pertanto, concludersi che nessuna prescrizione è maturata in riferimento a nessuna delle poste azionate con il ricorso in monitoria.
Questo “arresto” rende superflua l'analisi approfondita della prospettazione giuridica veicolata dalla secondo cui in realtà la questione prescrizionale non sarebbe CP_1
proponibile nella fattispecie de qua per difetto dell'elemento indispensabile alla sua decorrenza. E cioè la trasmissione all'ente, da parte del geometra iscritto, della dichiarazione reddituale.
L'assunto, per vero, va condiviso nella sua perimetrazione astratta alla luce di un tracciato ermeneutico costante.
<< Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 -
01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre
1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del CP_1
volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L,
Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008,
Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi decorre dalla Controparte_1
trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.>>
Così, in termini, da ultimo Cass. Ord. n.15787/23.
(7)
L'iniziativa giudiziale in opposizione va, in conclusione, disattesa con conferma del
Decreto Ingiuntivo n.65/24 da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente, in una perimetrazione comprensiva della posizione della terza chiamata in causa che a tutti gli effetti concorre a delineare lo scenario decisionale.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione a Decreto ingiuntivo proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento per chiamata in causa Controparte_1
di così provvede: CP_3
1. rigetta il ricorso in opposizione proposto;
2. per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.65/24, pubblicato il 9 marzo 2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente delle spese di lite della presente fase che si liquidano in complessivi € 3.000,00 in favore di ciascun ente convenuto-intervenuto oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 7/4/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.2804, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 21.03.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 29.03.1953 in PIANO di SORRENTO, residente in Parte_1
SORRENTO, C.F.: , elettivamente domiciliato in PIANO di SORRENTO CodiceFiscale_1 al Corso ITALIA n. avv. Danilo ESPOSITO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti OPPONENTE
E
Controparte_1
PISACANE n.1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe MAZZARELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in SALERNO alla via CASARSE n.1 presso lo studio dell'avv. Armando PISTOLESE che la rappresenta e difense come da mandato in atti versato
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n.65/24 emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, pubblicato il giorno 9.3.2024 e ritualmente notificato.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive finali l'opposta e la terza chiamata in causa si riportavano alle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso veicolato telematicamente ed iscritto al R.G. il 13 maggio 2024 il geometra si rivolgeva al Tribunale di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la revoca della Parte_1
Ingiunzione di Pagamento emessa dalla competente A.G. in favore della
[...]
il giorno 9.3.2024, con Controparte_1
declaratoria di non debenza della somma ingiunta.
La ricorrente in fase monitoria aveva sollecitato il provvedimento in questa sede
“impugnato” sulla base di un credito complessivo di euro 91.830,66 asseritamente vantato nei confronti del geometra a titolo di mancato versamento dei contributi dovuti Parte_1
alla con relativi interessi e sanzioni, inerenti il periodo dal 2008 al 2021. CP_1
Con l'iniziativa giudiziale ora al vaglio del G.U.L. l'opponente indirizza le proprie censure verso la illegittimità della pretesa azionata dalla che vuolsi prescritta. CP_1
Di qui la sollecitazione finale di revoca del Decreto Ingiuntivo n.65/24.
Si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza della avversa iniziativa in CP_1
opposizione di cui chiede il rigetto.
A sostegno delle proprie tesi la ha, fra l'altro, allegato che le poste azionate riferite al CP_1
periodo 2008/2017 erano state oggetto di pedissequa iscrizione a ruolo esattoriale e, di conseguenza, lavorate dall'agente della riscossione attraverso una serie di cartelle di pagamento, individuate nei loro estremi identificativi. Ha chiesto, pertanto, la chiamata in causa di onde immettere nel contenzioso i dati concernenti la valida e tempestiva CP_3
notifica degli atti impositivi.
Giusta mirato provvedimento del G.U.L. la ha esteso il contraddittorio nei CP_1
termini sollecitati.
Si è, quindi, costituito il concessionario allegando e documentando la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento indicate dall'ente impositore.
Ritenutane la decidibilità su base documentale, la controversia approdava a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 21 marzo
2025.
= = =
(2)
L'opposizione non può essere accolta. Per le ragioni di seguito esposte.
2 Va segnalato che il geometra fonda l'iniziativa giudiziale in scrutinio sulla sola Parte_1
questione prescrizionale, agitata, tuttavia, in maniera estremamente astratta e generica a fronte di una denunciata esposizione debitoria che si estende dal 2008 al 2021.
Ed invero, per come facilmente desumibile dall'estratto già valorizzato nella fase monitoria, e correttamente riproposto in quella della opposizione a D.I., la allega, e attraverso il CP_1
citato estratto documenta, il mancato versamento dei contributi “soggettivo”, integrativo” e di “maternità”, oltre ai vari oneri connessi, in riferimento ad un arco temporale molto esteso, che copre in pratica 14 anni.
Consegue che la questione prescrizionale andava posta nel dettaglio delle singole annualità, atteso che l'esposizione inerente il quinquennio antecedente il deposito del ricorso in monitoria ben difficilmente può ritenersi coperto da prescrizione.
Ciò nonostante l'opponente ha limitato le sue doglianze alla seguente, testuale prospettazione:
I crediti vantati dalla sono ampiamente prescritti, essendo decorso il termine CP_1
quinquennale di prescrizione. Infatti le somme ingiunte vengono richieste quale pagamento del contributo soggettivo ed integrativo in relazione alle annualità di contribuzione 2002-
2020.>
Ora, in disparte l'errata indicazione del periodo in rivendicazione, a decorrenza 2008 e non 2002, è del tutto evidente che una tale “sommaria” denuncia di prescrizione resta ai limiti del “processualmente apprezzabile”.
Specularmente, deve segnalarsi che la ha versato in atti numerose CP_1
sollecitazioni, a vario titolo trasmesse al geometra con le quali si prospettava la Parte_1
situazione debitoria dell'odierno opponente, senza attardarsi a spiegare a quali intendesse annettere efficacia interruttiva della prescrizione e in riferimento a quali annualità in rivendicazione. Compito, evidentemente, … lasciato al Giudice.
(3)
Va, in premessa, precisata la perimetrazione del contenzioso, ineludibilmente data dalla natura della vertenza e, di conseguenza, dallo scacchiere processuale valorizzabile.
La parte sostanzialmente attrice ha allegato e documentato l'origine della posta azionata, il suo ammontare, complessivo e per singole annualità, la causa petendi della pretesa, il mancato versamento dei contributi ai quali il geometra era tenuto nella veste di Parte_1
iscritto all'ente.
3 La parte sostanzialmente convenuta nulla ha ritenuto di eccepire, limitando, per come anticipato, le sue contestazioni alla questione prescrizionale. Nei termini di cui si è data contezza.
Consegue che non residuano margini per una esplorazione processuale che vada al di là della verifica dell'unico rilievo mosso dall'opponente, dovendosi ritenere obiettivamente esaustivo lo sforzo espositivo e dimostrativo di cui era onerato il “creditore”, anche a fronte della totale assenza di obiezioni ad opera del “debitore”.
(4)
La stessa analisi della questione prescrizionale non può che restare “segnata” dall'articolazione dell'eccezione formulata dal geometra e dalla mancata contestazione della documentazione in atti versata. Ancorchè valorizzabile nel suo contenuto minimo.
Vuol dirsi, cioè, che le verifiche non possono che restare circoscritte al periodo oggettivamente sensibile alla prescrizione e, quindi, agli anni che vanno dal 2008 al 6 febbraio 2019, il quinquennio coperto decorrendo dalla iscrizione al R.G. della domanda monitoria (6 febbraio 2024).
Ragione per la quale, tutte le poste concernenti l'arco temporale 6 febbraio 2019/2021 devono ritenersi impermeabili all'eccezione in scrutinio per mancata decorrenza del relativo termine.
(5)
Le poste inerenti l'ultimo periodo “sensibile” in rivendicazione, dal 2018 al febbraio
2019, risultano compulsate, insieme ad altre che non rilevano in questo contesto motivazionale, con missiva, in atti versata dalla notificata a mezzo “pec” il 9 CP_1
novembre 2021.
Per esse, quindi, nessuna prescrizione è maturata, avuto riguardo al tenore letterale della comunicazione, obiettivamente “recuperatoria” ed esplicitamente interruttiva del corso prescrizionale.
(6)
In riferimento alle poste concernenti il periodo 2008/2017 la allega, ed in parte CP_1
documenta, l'intervenuta iscrizione a ruolo esattoriale delle stesse, sostenendo che l'interruzione dei termini prescrizionali deve essere verificata anche attraverso l'analisi delle date di notifica delle relative cartelle di pagamento.
4 Di qui, l'estensione del contraddittorio all'agente della riscossione, formalmente contrastata dall'opponente che, tuttavia, nulla ha replicato sulla origine “sostanziale” della iniziativa procedurale, id est sulla riconducibilità delle poste 2008/2017 alle cartelle di pagamento indicate dall'opposta.
nel costituirsi in giudizio ha allegato: CP_3
-- l'esistenza in rerum natura delle nove cartelle di pagamento evocate dalla CP_1
-- la loro notifica;
-- la mancanza di opposizione alle stesse;
-- l'esistenza di almeno due intimazioni di pagamento e di un pignoramento presso terzi, validamente notificati al destinatario, che “riprendono” ed attualizzano tutte le nove cartelle e relative poste a credito della CP_1
Ragione per la quale si ha che:
-- le poste portate dalle singole cartelle non sono suscettibili di verifica prescrizionale per il periodo antecedente la formazione del ruolo esattoriale in quanto non opposte;
-- la prescrizione successiva va analizzata alla luce del pignoramento presso terzi e delle due intimazioni di pagamento.
Orbene.
Il pignoramento presso terzi, notificata a mezzo “pec” il 30 settembre 2016, interrompe efficacemente il termine prescrizionale delle cartelle del 2011 e del 2014, rispettivamente notificate il 24 marzo 2012 e il 20 giugno 2014.
L'intimazione del 2019, validamente notificata il 12 marzo 2019, interrompe efficacemente il termine prescrizionale delle cartelle del 2010 (notifica del 24 dicembre
2015), del 2015 (notifica del 15 giugno 2015), del 2016 (notifica del 2 maggio 2016), del 2017
(notifica del 24 marzo 2017).
L'intimazione del 2023, validamente notificata il 14 febbraio 2023, interrompe efficacemente il termine prescrizionale delle cartelle del 2018 (notifica del 16 marzo 2018), del 2019 (notifica del 20 marzo 2020), del 2020 (notifica del 15 settembre 2021).
A margine è appena il caso di ribadire che nessuna obiezione l'opponente ha ritenuto di veicolare all'indomani della costituzione della terza chiamata e della relativa produzione documentale. Rimasta, pertanto, incontestata.
5 (6)
Deve, pertanto, concludersi che nessuna prescrizione è maturata in riferimento a nessuna delle poste azionate con il ricorso in monitoria.
Questo “arresto” rende superflua l'analisi approfondita della prospettazione giuridica veicolata dalla secondo cui in realtà la questione prescrizionale non sarebbe CP_1
proponibile nella fattispecie de qua per difetto dell'elemento indispensabile alla sua decorrenza. E cioè la trasmissione all'ente, da parte del geometra iscritto, della dichiarazione reddituale.
L'assunto, per vero, va condiviso nella sua perimetrazione astratta alla luce di un tracciato ermeneutico costante.
<< Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 -
01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre
1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del CP_1
volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L,
Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008,
Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi decorre dalla Controparte_1
trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.>>
Così, in termini, da ultimo Cass. Ord. n.15787/23.
(7)
L'iniziativa giudiziale in opposizione va, in conclusione, disattesa con conferma del
Decreto Ingiuntivo n.65/24 da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente, in una perimetrazione comprensiva della posizione della terza chiamata in causa che a tutti gli effetti concorre a delineare lo scenario decisionale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione a Decreto ingiuntivo proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento per chiamata in causa Controparte_1
di così provvede: CP_3
1. rigetta il ricorso in opposizione proposto;
2. per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.65/24, pubblicato il 9 marzo 2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente delle spese di lite della presente fase che si liquidano in complessivi € 3.000,00 in favore di ciascun ente convenuto-intervenuto oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 7/4/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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