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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4748/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giulia Paolini Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4748/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIREDDA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari (CA), Via Logudoro n.
3/B, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FEDELI CP_1 C.F._2
GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccardo Amadei sito in Latina
(LT), L.go Filippo Salvatori n. 10, giusta procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta contro
(c.f. ), in persona del suo Presidente e l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARCHETTI MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il suo pagina 1 di 15 studio sito in Castelraimondo (MC), Via XX Settembre n. 3, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta contro
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CANÉ MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO), Via delle Belle Arti n. 12, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in 24.10.2024; convenuta nonché contro
(c.f. ), (c.f. , CP_4 C.F._3 CP_5 C.F._4
(c.f. , (c.f. CP_6 C.F._5 CP_7
, c.f. ); C.F._6 Controparte_8 C.F._7
convenuti - contumaci
Oggetto: impugnazione di testamento olografo;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 30/01/2025 per l'attore: “voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza con la quale i mezzi di prova dedotti da parte attrice sono stati ammessi parzialmente, ammettere le prove richieste e nello specifico: interrogatorio formale ai convenuti, nonché prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la signora non si era mai sposata né aveva CP_6
avuto figli ma aveva maturato un forte sentimento di affetto verso i nipoti e in modo particolare nei confronti di , odierno attore, figlio del fratello , e nei confronti di Pt_1 Per_1 Persona_2
figlio della sorella maggiore . 2) Vero che nonostante avesse il centro dei propri interessi in Per_3
Sardegna dove svolgeva l'attività di Ispettore Capo presso la Polizia di Stato sino al pensionamento avvenuto il 2014, soprattutto negli ultimi tre o quattro anni precedenti al decesso di Pt_1 [...]
intratteneva quotidiani contatti telefonici con e si recava con cadenza mensile in CP_6 CP_6
pagina 2 di 15 San Felice Circeo – dove la signora viveva da sola – per trovarla, e trascorrere del tempo con CP_6
lei; 3) Vero che negli ultimi suoi tre/quattro anni di vita la condizione di salute della signora si è CP_6 aggravata, con l'insorgenza di patologie che rendevano necessario una presenza più costante del nipote;
4) Vero che dal 2015 circa, su incarico della zia si occupava per Pt_1 Parte_1 CP_6
suo conto della gestione dei due immobili di sua proprietà in Roma e in San Felice Circeo;
5) Vero che il signor era divenuto il referente di teneva i contatti con l'amministratore Parte_1 CP_6 del condominio dell'immobile di Roma e con le imprese che dovevano eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedeva al pagamento delle utenze e dei tributi, si occupava delle locazioni e di qualsiasi ulteriore incombente;
6) Vero che dal 2016 Parte_1
quando vi era la necessità, si recava dalla Sardegna a San Felice Circeo anche per accompagnare la zia ad effettuare le visite mediche specialistiche a Roma o ove ve ne fosse bisogno;
7) Vero che CP_6
dal 2016 aveva la delega per operare sui conti correnti della signora (all. Parte_1 CP_6
27) ed era l'unico tra i nipoti a occuparsi delle incombenze relative alla gestione delle proprietà della zia 8) Vero che aveva interrotto dal 2016 la frequentazione con la zia e CP_6 CP_1 CP_6
l'aveva incontrata solo due volte: nell'estate del 2017 e nel 2019 quando, insieme al compagno, andò a soggiornare a fine luglio a casa della zia in San Felice Circeo per le vacanze;
9) Vero che in concomitanza con la presenza di , alla fine del mese di luglio del 2019, la signora CP_1 CP_6
accusò un peggioramento ulteriore del suo stato di salute, a causa del quale si recò, in data
01.08.2019, al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina;
10) Vero che venne Parte_1
informato del ricovero di zia dalla signora e si mise immediatamente in viaggio CP_6 Persona_4
dalla Sardegna verso l'ospedale di Terracina dove giunse nel tardo pomeriggio del 01.08.2019; 11)
Vero che fece immediato rientro nella sua abitazione nelle Marche, lasciando ad CP_1 Pt_1 occuparsi delle esigenze della zia ricoverata, con l'accordo che sarebbe tornata dopo Ferragosto, ma con una telefonata del 07.08.2019 informava del suo anticipato ritorno a San Felice Circeo;
Pt_1
12) Vero che in tale situazione , contrariato per il mancato rispetto degli accordi da parte di Pt_1
, tornava in Sardegna dalla famiglia, non essendo in quel momento necessaria la presenza di CP_1 entrambi presso l'ospedale di Terracina;
13) Vero che il giorno 08.08.2019, proprio il giorno pagina 3 di 15 successivo alla partenza di , senza informare , convocava nei locali Pt_1 CP_1 Pt_1 dell'ospedale di Terracina il notaio che raccoglieva la volontà di di Persona_5 CP_6
voler revocare ogni procura conferita ad;
14) Vero che si attivava per far Pt_1 CP_1 trasferire la signora dall'Ospedale di Terracina all'ospedale di San Severino Marche in CP_6
prossimità di Camerino distante circa 350 km, trasferimento avvenuto in data 16.08.2019; 15) Vero che il trasferimento venne operato da senza consultarsi né con e CP_1 Parte_1
neanche con e germani della signora che venivano a sapere del Per_6 Persona_7 CP_6
trasferimento solo la sera del 16.08.2019, a cose già fatte;
16) Vero che quando era CP_6 ricoverata presso l'ospedale di San Severino Marche, per le visite specialistiche o per la radioterapia veniva trasportata presso l'ospedale di Ancona, con un viaggio che richiedeva circa quattro ore d'auto tra andata e ritorno, o presso altre strutture;
16 bis) Vero che aveva rappresentato alla Parte_1
zia la possibilità di farla visitare dal professor di Roma, medico chirurgo che aveva già CP_6 Per_8
operato il figlio per un tumore al cervello;
17) Vero che durante i trasferimenti ad Ancona per la radioterapia, la signora veniva accompagnata alternativamente da e da CP_6 Parte_1 CP_7
18) Vero che già in pensione, si era reso disponibile sin dal primo ricovero del
[...] Parte_1
01.08.2019 a trasferirsi con la moglie a Terracina per prestare tutta l'assistenza necessaria alla zia e si erano già presi contatti con delle infermiere supplementari da assumere all'occorrenza; 19) Vero che durante la degenza della signora nell'ospedale di Terracina, e il suo CP_6 CP_1
compagno dissero alla signora che la procura generale rilasciata ad era per lei CP_6 Parte_1
rischiosa perché le avrebbe potuto portare via ogni bene;
19bis) vero che il 23 di settembre, di Pt_1
fronte alla stanza in cui era ricoverata il signor disse ad CP_6 Parte_2 Parte_1
“Adesso hai finito di fare quello che ti pare”; 20) Vero che il 24 settembre 2019 CP_1
contattò il notaio perché sosteneva che la signora aveva manifestato Controparte_9 CP_6
l'intenzione di fare testamento pubblico;
21) Vero che in data 26.09.2019 il notaio
[...] si presentò presso l'ospedale di San Severino Marche insieme a e due CP_9 CP_1
testimoni esterni per raccogliere le volontà della signora 22) Vero che il notaio CP_6
non raccolse le volontà della signora perché era in palese stato di incapacità di CP_9 CP_6
pagina 4 di 15 intendere e di volere e si lamentò con per essere stato convocato in ospedale CP_1 nonostante l'evidente stato di salute della signora 23) Vero che dal 26.09.2019 CP_6 CP_1
ha di fatto smesso di frequentare il nosocomio di San Severino Marche, limitandosi a poche
[...]
sporadiche visite, mentre ha continuato a stare vicino alla zia ogni giorno, mattina e sera, sino Pt_1
alla data del decesso, avvenuto il 03.11.2019; 24) Vero che in data 16.08.2019 e CP_1 [...]
pranzavano da sole presso il ristorante Nautirama in San felice Circeo e sul retro della ricevuta CP_6 fiscale annotava i nomi “ ; 25) Vero che in data CP_1 Persona_9
03.09.2019 chiamò , collaboratrice domestica della signora CP_1 Persona_4 [...]
per invitarla a non consegnare ad le chiavi della cassetta di sicurezza custodita CP_6 Parte_1 presso l'Unicredit di Roma. Indicando quali testimoni: • Su tutti i capi la signora Testimone_1
residente in [...]nonché la signora odierna convenuta che avendo
[...] CP_7 rinunciato all'eredità può assumere l'ufficio di testimone;
• Sui capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,24,25 la signora residente in [...]; • Sui capi 4 e 5 il signor Persona_4 Testimone_2
residente in [...]; • Sui capi 1,5,7,8 la signora residente in [...]
[...] Testimone_3
Circeo; • Sui capi 1,2,3,4,6,7,8,9,10,14,15 la signora residente in [...]; • Tes_4
Sui capi 1,2,4,6,7,8 la signora residente in [...]; • Sui capi 21,22 la Testimone_5 dottoressa c/o Ospedale di San Severino Marche;
• Sui capi 20,21,22 il dott. Per_3 Parte_3
notaio in Camerino;
Oltre che sui capi sopraindicati, si deduce a Controparte_9 CP_1 interrogatorio formale anche sui seguenti capi di prova e se ne chiede l'ammissione: 26) Vero che seppur formalmente residente in [...] in Camerino, è domiciliata CP_1
nonché stabilmente dimorante, dal 2018 circa, in località Arcofiato n. 24, dove vi è la sede dell' ; 28) Vero che in data 10.10.2019 la signora incontrava il Controparte_2 CP_1 signor all'esterno dell'ospedale di San Severino Marche e avevano tra di loro una Parte_1
conversazione nella quale parlavano del testamento di zia datato 08.08.2019 della cui esistenza CP_6
non era a conoscenza sino a quel giorno;
29) Vero che in data 10.10.2019, nella stessa Parte_1
occasione di cui al precedente punto, proponeva ad di spartirsi CP_1 Parte_1
l'eredità di zia al 50% evitando quindi di dare pubblicità al testamento olografo dell'08 agosto CP_6
pagina 5 di 15 2019; 30) Vero che ancora nella medesima occasione (10.10.2019) confessò ad CP_1
di aver detto a zia di dare una piccola percentuale della casa di Roma a lei, così Parte_1 CP_6
avrebbe potuto controllare se la vendeva o non la vendeva, come risulta anche dalla Pt_1 registrazione ambientale di cui all'all. 26; 32) Riconosce come fatta da lei la scritta
[...]
presente sul documento n. 20 che le si mostra. Nel merito 1) Accertare che il Persona_9
testamento olografo di deceduta in San Severino Marche il 03.11.2019, recante data CP_6
08.08.2019, pubblicato in data 10.02.2020 dal dott. è stato redatto da soggetto Controparte_9 incapace di intendere e di volere ovvero è stato effetto di errore, violenza o dolo, e per l'effetto dichiararne la nullità; 2) Per effetto delle declaratorie di cui al precedente punto 1 dichiarare che la successione sia regolata dal precedente testamento pubblico del 11.01.2019, redatto dal Notaio in Latina, che vede istituito erede universale l'attore 3) Con Persona_5 Parte_1 condanna dei convenuti alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte attrice.”; per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, disattese tutte le domande CP_1
ed eccezioni avversarie, respingere la domanda attrice in quanto inammissibile, nulla, improcedibile, indimostrata ed infondata sia in fatto che in diritto e dichiarare valido il testamento datato 08.08.2019.
Con vittoria di spese e competenze di causa”; per la convenuta “Piaccia al Tribunale di Latina, ogni domanda ed Controparte_2
eccezione avversaria disattesa e respinta, rigettare integralmente le domande attrici in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare pienamente valido il testamento olografo redatto dalla sig.ra il giorno 08/08/2019 e pubblicato il giorno CP_6
10/02/2020. Il tutto con vittoria di spese di lite”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, ogni diversa domanda, istanza e/o CP_3
eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o tardiva la domanda di annullamento del testamento per falsità in quanto proposta dall'attore in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; in ogni caso, rigettare integralmente le domande proposte dall'attore e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità del testamento olografo redatto dalla de cuius, signora in data 8 agosto 2019 e pubblicato in data 10 febbraio 2020 per atti dr. CP_6 CP_9
pagina 6 di 15 Notaio in Camerino (Rep. n. 38791 – Racc. n. 16623); in ogni caso: con vittoria di spese CP_9
e competenze del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha evocato in giudizio – Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – i convenuti in epigrafe indicati al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) Previo accertamento e declaratoria dei fatti in premessa, annullare il testamento olografo di deceduta in San Severino Marche il CP_6
03.11.2019, recante data 08.08.2019, pubblicato in data 10.02.2020 dal dott. Controparte_9
dichiarando, conseguentemente, che la successione sia regolata dal precedente testamento pubblico del 11.01.2019, redatto dal Notaio in Latina, che vede istituito erede universale Persona_5
l'attore 2) Con condanna dei convenuti alla refusione delle spese legali sostenute dalla Parte_1 parte attrice”.
A fondamento della propria pretesa, l'attore ha dedotto: - che la zia deceduta c/o il CP_6
nosocomio di San Severino Marche (MC) il 03/11/2019, nubile e senza figli, revocando il precedente testamento pubblico del 2016, lo aveva designato suo erede universale, con testamento pubblico datato
11/01/2019 e pubblicato il 26/11/2019, dinanzi al Notaio dott. in Latina (all. doc. 2); - Persona_5
di aver ricevuto dalla testatrice, in data 14/01/2019, con atto del medesimo Notaio, una procura generale, ratificando, in via formale e pubblica, un potere che, di fatto, lo stesso esercitava da almeno quattro anni (all. doc. 3); - che, in data 08/08/2019, l'odierna convenuta nipote della de CP_1
cuius, aveva convocato presso la struttura ospedaliera di Terracina, ove frattanto la testatrice era ricoverata, il Notaio dott. , il quale raccoglieva la volontà della de cuius di revocare ogni Per_5
procura conferita al nipote (all. doc. 4); - che, in pari data, la de cuius avrebbe anche redatto Pt_1
personalmente e di suo pugno il testamento olografo oggi impugnato e pubblicato il 10/02/2020, con le seguenti disposizioni che, per comodità, si riportano “La casa di San Felice Circeo, il contenuto della cassetta di sicurezza Unicredit e il contenuto del container in Roma in favore di;
La casa di CP_1
Roma in favore di e nella misura rispettivamente del 25% e 75%; un importo CP_1 Pt_1 complessivo di € 70.000,00 in favore dei nipoti , , e l'importo di CP_4 Per_10 CP_7 CP_8
pagina 7 di 15 € 10.000,00 in favore della , corrente in Camerino;
l'importo rimanente in Controparte_2 favore di (all. doc. 1); - che la de cuius, in data 23/09/2019, gli aveva conferito una nuova CP_3
procura speciale, ma con poteri più limitati che lo autorizzava a compiere atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio immobiliare (all. doc. 5).
Tanto premesso, l'attore ha, dunque, inteso impugnare il testamento olografo datato 08.08.2019 e pubblicato in data 10.02.2020, in via principale, per essere stato redatto da soggetto incapace di intendere e di volere, in quanto la firma ivi presente non sarebbe stata apposta dalla de cuius
“contestualmente alla redazione dell'atto” e, in via subordinata, per essere il consenso della testatrice stato carpito con dolo e con condotte fraudolente poste in essere dalla nipote con l'intervento CP_1
anche di altri soggetti.
La signora tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata il 22/01/2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria e le perizie mediche e grafologiche di parte, evidenziando altresì come la capacità naturale della testatrice non avrebbe potuto essere messa in discussione, stante la redazione coeva e/o nei mesi subito antecedenti la scheda testamentaria oggi impugnata, di atti pubblici compiuti in presenza di P.U. e testimoni, ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Le convenute e contestando la ricostruzione Controparte_10 Controparte_2 attorea, hanno insistito rispettivamente per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Le altre parti convenute, sigg. , , e regolarmente evocate CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
nel presente giudizio, restavano contumaci.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e tramite l'interpello della convenuta CP_1 all'udienza del 30/01/2025, veniva trattenuta in decisione dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa rimessione al Collegio e concessione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
In via preliminare, come già statuito in via interlocutoria, va dichiarata la novità e, dunque, la consequenziale inammissibilità, anche in ragione della mancata accettazione del contraddittorio sul pagina 8 di 15 punto dalle altre controparti, della domanda formulata dal patrocinio attoreo solamente, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. (v. Cassazione civile sez. II, 18/01/2016, n.698), finalizzata alla declaratoria di annullamento del testamento per falsità, sulla scorta della nuova perizia di parte a firma della dr.ssa redatta il 30/08/2021 (vd. all. 18, attoreo). Persona_11
Dalla lettura dell'atto di citazione si evince come il patrocinio attoreo non abbia, invero, mai insinuato la presunta falsità e/o inesistenza del testamento oggi impugnato, in quanto non redatto e sottoscritto dalla de cuius CP_6
Di contro, si scorge come l'unica richiesta attorea, sulla quale questo Collegio sarà tenuto a statuire, sia la domanda di annullamento del testamento per la presunta “incapacità naturale” o “captazione” della de cuius.
Ciò posto, nel merito, ad avviso di questo Tribunale, la domanda attorea va disattesa per non essere la stessa provata.
L'azione di annullamento per incapacità naturale del testatore al momento di redazione del testamento, ex art. 591, co. 2, n. 3), c.c. appare del tutto infondata, non potendosi ritenere che l'attore abbia ottemperato all'onere, su di lui gravante, di provare lo stato di incapacità naturale del testatore all'epoca di redazione del testamento.
La norma in commento, invero, prescrive l'incapacità di testare per coloro che, «sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento».
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come la prova di un eventuale stato di incapacità naturale del testatore, ai sensi dell'art. 428 c.c., sia a carico della parte che chiede l'annullamento del testamento e non, invece, a carico del convenuto (Cassazione civile sez. VI,
22/01/2019, n.1682; anche Cass. n. 9508/2005).
La capacità naturale si presume, sicché chi intende impugnare un testamento deve dimostrare, con ogni mezzo di prova, in modo rigoroso e specifico, l'assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto il testamento (Cass. 1828/2019; Cass. 3934/2018; Cass. 5527/2014;
Cass. 9081/2010).
pagina 9 di 15 Nel caso di specie, l'attore ritiene di far discendere predetta incapacità naturale della de cuius da una possibile non contestualità della sottoscrizione apposta sulla scheda testamentaria rispetto alla stesura dell'atto mortis causa, evidenziando “l'anomalia rappresentata dal fatto che la testatrice avrebbe preferito vergare un testamento olografo nonostante il giorno 08.08.2019 nell'Ospedale di Terracina fosse presente il notaio per raccogliere la revoca della procura generale (e la signora Per_5 CP_6
ben sapeva che è preferibile redigere un testamento per atto pubblico, avendone già fatti due nel 2016
e nel gennaio 2019).” (vd. pag. 11, citazione).
A supporto della predetta tesi, l'attore ha altresì prodotto una perizia grafologica datata 28/07/2020, a firma della dott.ssa (vd. pag. 19, all. 9, citazione), la quale, ponendo a raffronto le Persona_11
sottoscrizioni apposte in data 08.08.2019 dalla de cuius con le ulteriori apposte durante il ricovero ospedaliero e alle schede dei diversi consensi informati nelle date del 05.09.2019, 11.09.2019,
13.09.2019, 19.09.2019 e 01.10.2019, ancorché non abbia messo in dubbio l'autografia della sottoscrizione della testatrice (vd. punto 1, pag. 19, all. 9, citazione: “la firma a nome « CP_6
apposta in calce alla scrittura testamentaria datata «TERRACINA, 8 AGOSTO 2019», risulta essere autografa della signora identificata attraverso le firme di comparazione disponibili”), ha CP_6 ritenuto che “Detta firma, per le caratteristiche grafomotorie che rileva, non è compatibile con la firma comparativa del medesimo giorno vergata dalla signora in calce all'atto notarile di CP_6
revoca della procura generale, in precedenza rilasciata al nipote , ma si presenta Parte_1 collocabile temporalmente tra le firme comparative relative al periodo dall'11.09.2019 al 19.09.2019”
(vd. punto 2, pag. 19, all. 9, citazione).
Sempre la consulente grafologica di parte, nelle sue conclusioni, avrebbe riscontrato ulteriori anomalie e, segnatamente, “il testo della grafia testamentaria datata 08.08.2019 - non esaminato nell'autografia, ma solamente nella impostazione stilistica - presenta una esposizione eccessivamente dettagliata delle disposizioni testamentarie, non rilevabili nelle precedenti disposizioni testamentarie datate 05.06.2005
e 20.02.2018 e non presente nello stile espressivo individuale della signora per cui si CP_6
deve necessariamente dedurre che la grafia del testo, se autografa, è stata comunque fatta eseguire in maniera assistita da altra persona (vd. punto 3, pag. 19, all. 9, citazione).
pagina 10 di 15 L'attore, a supporto della propria tesi, ha altresì prodotto una relazione medico – legale e psichiatrica a firma del dott. datata 12/09/2020, il quale sarebbe pervenuto alla conclusione che Persona_12
“nell'arco temporale 01.08.2019 - 03.11.2019 (exitus), versava in condizioni cliniche di CP_6
grave patologia, tali da necessitare di una Figura di Supporto, finalizzata al discrimine dei bisogni e delle scelte ed alla supervisione della nella gestione dei propri interessi, in quanto le di Lei Pt_4
precarie condizioni di salute non garantivano una valida capacità di orientarsi correttamente nell'esecuzione degli atti di straordinaria amministrazione, con particolare riferimenti al patrimonio immobiliare, all'esecuzione di operazioni bancarie ed alla stipulazione di qualsiasi tipo di atto.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopraindicate, si ritiene che, nel periodo compreso tra il
10.06.2019 ed il 03.11.2019, si trovava in uno stato d'incapacità naturale tale da inficiare CP_6
le capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi. È pur vero che, nel predetto lasso temporale, anche qualora la si fosse mostrata orientata, Ella avrebbe comunque CP_6
manifestato gravi difficoltà a eseguire in autonomia un qualunque atto di straordinaria amministrazione” (vd. pp. 13 – 14, all. 10, citazione).
Orbene, ad avviso del Collegio, le produzioni documentali in commento, oltre ad essere atti di parte, formatesi al di fuori del contraddittorio, non possono ritenersi bastevoli ai fini che qui occorrono.
Come rammentato poc'anzi, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, la prova dell'incapacità naturale del testatore soggiace a criteri molto rigorosi.
Questa incapacità ricorre quando, per infermità o altra causa che turba il normale processo intellettivo o volitivo, il soggetto risulta privo in modo assoluto della coscienza del significato dei propri atti o dell'attitudine ad autodeterminarsi (ex multis, Cass. 24881/2013; Cass. 2865/1995).
Non si tratta, dunque, di una mera anomalia o alterazione dei processi cognitivi, ma occorre che l'attitudine a determinarsi coscientemente sia del tutto soppressa in modo che se tale stato fosse abituale si dovrebbe pronunciare l'interdizione (Cass. 25155/2010).
Il soggetto deve essere, in pratica, incapace di intendere e di volere.
Orbene, se dalla documentazione medica prodotta in giudizio dall'attore in allegato all'atto di citazione e sostanzialmente coeva al periodo di stesura dell'impugnato testamento (vd. all. 11, cartella clinica pagina 11 di 15 ospedale Terracina;
all. 12. cartella clinica ospedale San Severino Marche;
all. 13. certificazione CIM del giugno 2019), è possibile affermare la sussistenza di un precario quadro di salute della testatrice, affetta da sindrome depressiva e da svariate patologie di natura fisica collegate al fisiologico avanzamento dell'età (79 anni), con impedimento a svolgere ordinarie attività della vita quotidiana e, dunque, indubbiamente necessitante di un ausilio, non è emersa, invero, in maniera chiara e netta l'incapacità d'intendere e di volere della de cuius.
Né tale incapacità può desumersi dalla semplice relazione medica di parte prodotta dall'attore, inattendibile in quanto fondata esclusivamente sulla disamina di una non meglio precisata documentazione sanitaria e, dunque, in assenza di una verifica dal vivo della persona della testatrice.
Ciò posto, il giudice deve valutare il contenuto del testamento in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate (Cass.
230/2011; Cass. 5620/1995; Cass. 14554/2012).
Nel caso di specie, dall'istruttoria documentale è emerso in maniera pacifica ed incontestata come la de cuius avesse manifestato frequenti cambiamenti delle proprie ultime volontà, giungendo a redigere, nella sua vita, ben cinque diversi testamenti, uno olografo nel 2005, uno pubblico nel 2016, uno olografo nel 2018, un altro pubblico nel gennaio 2019 e, infine, uno olografo nell'agosto 2019.
Ciò posto, il fatto che la de cuius, nonostante la presenza, nella clinica dov'era ricoverata, del Notaio dott. , il giorno 8/8/2019, avesse redatto un testamento olografo, anziché uno pubblico, non ex Per_5
se sufficiente, come argomentato dal patrocinio attoreo, a fondare né un'incapacitas della testatrice, né una captazione della voluntas della predetta ad opera della condotta, asseritamente fraudolenta, della cugina CP_1
Tale ultima circostanza risulta vieppiù smentita dalla semplice lettura delle disposizioni testamentarie oggetto di odierna impugnazione contenenti disposizioni anche a favore di altri soggetti, oltre la convenuta la quale, ove avesse veramente voluto coartare la volontà della zia CP_1 CP_6
avrebbe evidentemente fatto in modo di farsi designare unica beneficiaria delle sostanze della disponente.
Dalla scheda testamentaria impugnata si evince poi come tra i beneficiari fossero stati indicati anche gli pagina 12 di 15 altri nipoti, contumaci nell'odierno giudizio, le due persone giuridiche, oltre al medesimo attore, destinatario del 75% della casa di Roma.
Ed invero, con riferimento all'invocata azione di annullamento delle disposizioni testamentarie per captazione (art. 624 c.c.), il costante e consolidato indirizzo dei Giudici della Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito come «in tema di impugnazione di disposizione testamentaria, la captazione, costituendo una forma di dolo, non si concreta in una qualsiasi influenza psicologica esercitata sul testatore attraverso blandizie, sollecitazioni e consigli, ma consiste in veri e propri raggiri o altre manifestazioni fraudolente che, ingenerando una falsa rappresentazione della realtà, siano in grado di ingannare il testatore,», con la conseguenza che «la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e l'influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso.» (ex multis, Cassazione civile sez. II, 22/04/2003, n.6396; Cass. n. 7689/1999; Cass. n.
1260/1987; Cass. n. 5209/1986).
La captazione testamentaria va giudicata con maggior rigore del dolo contrattuale e deve pur sempre assumere il contenuto di un intervento fraudolento sulla volontà del testatore risultante da fatti certi obiettivi.
Ciò posto, ad avviso del Tribunale, non può evincersi dalle frammentate registrazioni acquisite in atti
(vd. all. 26 – 27, attoreo, pennetta usb), - riproducenti un dialogo di appena 2/3 minuti intercorso tra l'attore e la convenuta non disconosciute da quest'ultima (vd. ud. 9/5/23 interpello: CP_1
“sul cap. 33) Riconosco nel file audio che mi viene indicato la mia voce ma dichiaro che si tratta di frasi estrapolate da un discorso molto più ampio che si dovrebbe conoscere nella sua interezza. Faccio presente che si tratta di un registrato di poco più di un minuto a fronte di una conversazione che è durata circa un'ora e quindi si perde il senso di quello che volevo dire con quelle frasi.”) ma, comunque, avulse da un contesto temporale e ambientale definito, così come dalle dichiarazioni confessorie rilasciate in sede di interrogatorio formale dalla convenuta -, l'avvenuta CP_1 captazione della volontà della testatrice da parte di quest'ultima, né tantomeno alcun condizionamento nelle determinazioni della testatrice.
pagina 13 di 15 In particolare, dalle registrazioni risulta, invero, che su richiesta della zia, si fosse CP_1 limitata a suggerirle l'Ente benefico cui destinare parte delle proprie sostanze, identificato poi nella convenuta , che si occupa di bambini oncologici (vd. verbale ud. 9/5/2023, Controparte_2 interpello “non è vero che io abbia suggerito a mia zia di indicare i CP_1 CP_6 bambini dell' , ma solo su sua espressa richiesta dato che lei mi ha detto che Controparte_2 voleva lasciare qualcosa ai bambini malati e io le ho indicato l' ”; “poi voleva Controparte_2 dà ai bambini, allora dico, allora scusami, se devi dà a qualcuno dai ai bambini che so' quelli malati di cancro dell'associazione , che so' contenti, che poi, guarda caso, so' quelli che l'hanno CP_2 aiutata e poi alla ricerca”).
In ragione di quanto sopra, la giurisprudenza di legittimità rammenta come per aversi dolo occorre che vi sia stato un inganno effettuato con mezzi fraudolenti e volto ad indurre il testatore a disporre, avendo riguardo all'età e alla condizione fisica e mentale del testatore (ex multis, Cass. 2448/2014), non essendo sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni (Cass. 9309/2017; Cass. 2448/2014).
Alla luce dell'istruttoria espletata, dunque, non si ritengono raggiunte né la prova dell'asserita incapacità naturale a testare, né la cd. captazione, né dimostrabili attraverso la richiesta escussione testimoniale, posto che, come evincibile dalla lettura della capitolazione riprodotta in epigrafe, alcun capitolo articolato dalla difesa attorea è stato a tal fine destinato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00), tenuto conto della natura sostanzialmente documentale della causa.
Spese integralmente compensate tra l'attore e i convenuti – contumaci, risultate parte vittoriose nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 14 di 15 a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna altresì l'attore a rimborsare le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, in euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) compensa per intero le spese di lite tra l'attore e i convenuti-contumaci.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data
21/05/2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Paolini
Il Presidente
Dott. Pier Luigi De Cinti
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