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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1371/2022
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] difesa e rappresentata, giusta delega
27/11/2017 a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv.to Michele Franzosi
(nato a [...] il [...], C.F. ), del foro di Novara, CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, B.do La Marmora n.13
APPELLANTE
CONTRO
(già Controparte_1 [...] in forza di atto di fusione Controparte_2 per incorporazione del 28/10/2021 a rogito Notaio Dott. , n.ro 77.034 Persona_1
Rep.- n.ro 16.706 Racc, registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di , in data CP_2
28/10/2021 al n. 6000 serie 1T), capitale sociale Euro 363.971.167,70, con sede legale ad CP_
Piazza Libertà n. 23, (numero di iscrizione presso il competente registro delle imprese e codice fiscale e Partita Iva iscritta all'Albo dei Gruppi P.IVA_1 P.IVA_2
Bancari al n. 6085, iscritta all'Albo delle Banche Autorizzate al n.5142, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi), in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo MA (c.f.
[...] CP_
) e SC MA (c.f. del Foro di C.F._3 CodiceFiscale_4 CP_ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso Dante n.16, in forza di CP_ procura generale alle liti in data 07.12.2012 a Rogito Notaio di Persona_2 rep.86.255, racc.9.432 (in atti) APPELLATA
NONCHE' CONTRO già con sede in Controparte_3 Controparte_4
Pag. n. 1 di 14 Modena, alla Via San Carlo n. 8/20, cod. fisc. e n.ro registro imprese di Modena
, n.ro REA Modena 222528, P.IVA gruppo , pec P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4
capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario iscritto Email_1 nell'apposito Albo presso la d'Italia al n. 5387.6, quale incorporante di CP_3 [...] giusto atto di fusione del 15 novembre 2019 a rogito Notaio di CP_5 Persona_3
Modena, rep. 47864, racc. 14514, registrato a Modena il 19.11.2019 al nr. 13783 serie 1T, in persona del procuratore speciale sig. , nato a [...] il Controparte_6
01/07/1968 (c.f. ), nella sua qualità di procuratore della società C.F._5
“ , con sede in Via San Carlo n. 8/20, P. Iva autorizzato Controparte_3 P.IVA_4 giuste procure speciali dell'11 marzo 2023 e del 10 maggio 2023, entrambe rilasciate a ministero Notaio (rispettivamente a Repertorio n. 50144/15086 e n. Persona_3
50217/15106), rappresentata e difesa, con poteri reciprocamente disgiunti, dall'avv.
VI LI, c.f. , unitamente all'avv. Alessandro C.F._6
Fontanazza, c.f. , in forza di procura speciale 28/03/2024 in atti C.F._7
APPELLATA
Udienza collegiale del 24.9.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, riformare ed annullare integralmente la sentenza n. 334/2022 emessa dal Tribunale di Biella – Giudice Monocratico Dott.ssa
Garambone in data 22/9/2022, in procedimento R.G. 2816/2017 e per l'effetto esaminata
l'intera documentazione prodotta e visti in particolare gli artt. 1218 e 1176 comma 2° c.c., nonché l'art. 2043 c.c. accertare la responsabilità dell'istituto di credito convenuto
[...]
in qualità di soggetto negoziatore dell'assegno posto all'incasso dall'attrice e CP_7 risultato impagato, per non aver adottato la diligenza professionale esigibile in capo a soggetto qualificato, quale certamente era l'istituto di credito convenuto nella vicenda odierna, in particolare con riferimento alla richiesta di bene emissione e successiva autorizzazione alla negoziazione dell'assegno circolare n.6304944355-08, tratto su
per l'effetto condannarsi (già ), Controparte_5 CP_7 CP_2 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. al risarcimento del danno patito dall'appellante, pari alla somma di € 9.800,00, corrispondente a quella portata dall'assegno, o quell'altra maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e che emergerà in corso di causa, anche ed eventualmente con liquidazione equitativa.
Oltre interessi legali e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
Con il favore di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio e con distrazione
a favore del legale difensore”.
In via istruttoria, ammettersi se del caso e per quanto d'occorrenza, prova per testi sui
Pag. n. 2 di 14 seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la Sig.ra ha ricevuto assegno circolare n. 6304944355-08 emesso Pt_1 da , che mi si rammostra (doc. n.1 attoreo), quale corrispettivo di Controparte_5 pagamento per la vendita di orologio da polso”;
4) “Vero che la Sig.ra procedeva quindi a negoziare presso lo sportello Pt_1 della filiale di Cavaglià l'assegno, che veniva pagato con accredito del Controparte_2 relativo importo sul conto corrente dell'attrice (doc. 2 attoreo);
5) “Vero che nei giorni precedenti il 18.11.2016 la banca anticipava verbalmente alla
Sig.ra che la somma di € 9.800,00, già accreditata sul conto corrente di Pt_1 quest'ultima, sarebbe stata stornata, per problemi relativi alla validità del titolo”;
6) “Vero che la Sig.ra nei giorni successivi alla formale comunicazione Pt_1 dell'istituto di credito, di avvenuto storno dell'assegno si recava personalmente in banca, nuovamente accompagnata dal nipote Sig. e nell'occasione pretendeva Controparte_8 specifici chiarimenti sull'operato dell'istituto”;
7) “Vero che nell'occasione la dipendente di confermava alla Sig.ra CP_2
di aver evaso la richiesta di verifica “bene emissione” avendo contattato e Pt_1 richiesto alla banca traente l'effettiva sussistenza dell'assegno che avrebbe dovuto essere incassato dalla Sig.ra e che quest'ultima poteva pertanto procedere a negoziare Pt_1 il titolo”;
8) “Vero che confermo i contenuti della registrazione che mi viene sottoposta (doc. 10 attoreo) e che riproduce il dialogo intercorso tra l'attrice e la dipendente di CP_2
, filiale di Cavaglià avvenuta in mia presenza”.
[...]
A teste su tutti i capitoli il Sig. residente in [...]. Controparte_8
Con ossequio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Nel merito, in via principale, respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame.
Nel merito, pronunciando ex art. 346 cpc,
- in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame avversario, rigettare la domanda di parte appellante perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per tutti i motivi in atti ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi si accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, previa in ogni caso declaratoria di condotta imprudente di parte attrice e conseguente determinazione in via equitativa del concorso della medesima nella causazione del danno, accertare e dichiarare (già CP_3 CP_5
Pag. n. 3 di 14 ) a manlevare e tenere indenne da qualunque CP_3 Controparte_1 somma risulti dovuta alla sig.ra e che la Parte_1 Controparte_1 sia condannata a corrisponderle, stante il suo ruolo di mera mandataria nella vicenda de quo;
In ogni caso: con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune e necessarie declaratorie del caso, previa revoca della declaratoria di contumacia di integralmente Controparte_3 confermare l'impugnata sentenza Tribunale di Biella, sezione I civile, n. 334/2022 del
22/09/2022, o comunque mandare assolta da ogni domanda, con Controparte_3 favore delle spese di difesa, da porre a carico dell'appellata Controparte_1
.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 davanti al Tribunale di Biella la Controparte_9
(ora rappresentando quanto segue:
[...] Controparte_1
- di aver presentato all'incasso, presso la filiale di Cavaglià di detto istituto di credito,
l'assegno circolare n. 6304944355-08 (cfr. doc. 1 citazione), emesso da CP_5 dell'importo di €. 9.800,00#, consegnatole da un soggetto terzo quale mezzo di
[...] pagamento del prezzo della compravendita di un bene personale (un orologio da polso);
- di aver richiesto all'operatrice di sportello della filiale in questione “di verificare la sussistenza di “bene emissione” sull'assegno circolare in oggetto” onde, poi, concludere la compravendita;
- che “l'operatrice di sportello, dopo aver compiuto le necessarie verifiche ed in particolare dopo aver contattato telefonicamente la banca emittente il titolo, confermava verbalmente alla cliente la correttezza e piena validità dell'assegno, rassicurandola sul fatto che lo stesso poteva essere incassato”;
- di aver, quindi, incassato l'assegno in questione e consegnato la merce all'acquirente;
- che, tuttavia, l'assegno in questione è risultato nei giorni successivi impagato perché risultato falso.
Da qui la contestazione circa la responsabilità contrattuale della banca convenuta per inadempimento e la consequenziale richiesta di risarcimento del danno subito, quantificato nell'importo facciale del titolo.
Si è tempestivamente costituita Controparte_9
(ora che ha integralmente contestato in
[...] Controparte_1 fatto ed in diritto l'avversa prospettazione, escludendo in radice la configurabilità di qualsiasi colpa in capo ad essa quale banca negoziatrice, controdeducendo la sussistenza
Pag. n. 4 di 14 di un concorso di colpa della stessa attrice, la quale, con la propria condotta negligente, avrebbe concorso alla determinazione del danno ex art. 1227 c.c. e, infine, svolgendo domanda di chiamata in garanzia della banca emittente (ora Controparte_5 [...]
per non aver inserito il titolo in questione “tra quelli oggetto di furto o CP_3 contraffazione nell'apposito archivio informatizzato della Centrale Allarme
Interbancaria, inserimento che avrebbe permesso di accertarne immediatamente la falsità”.
Costituitasi in giudizio, la terza chiamata (ora Controparte_5 Controparte_3 ha contestato in radice gli addebiti di responsabilità, sviluppando – in particolare – i seguenti argomenti: a) l'erronea quantificazione del petitum che dovrebbe essere pari al valore del bene compravenduto per errore (valore del quale, comunque, non è stata fornita alcuna allegazione né prova); b) il concorso di colpa dell'attrice, danneggiata;
c) l'integrale falsità dell'assegno per cui è causa (prodotto in copia); d) la sussistenza di anomalie di funzionamento sui numeri di telefono della propria filiale di Avezzano nei giorni precedenti la chiamata del 26.10.2016, segnatamente di intercettazioni da parte di ignoti.
Quindi, contestando in nuce la paternità del “bene emissione”, (ora Controparte_5
ha concluso per il rigetto integrale delle domande attoree, svolgendo, Controparte_3 poi, a sua volta, domanda di chiamata in garanzia nei confronti di TIM S.p.A., fornite e gestore – all'epoca dei fatti – della linea telefonica oggetto d'intercettazione, per asserito inadempimento contrattuale.
Si è, dunque, costituita in giudizio la terza chiamata, TIM S.p.A. deducendo, per un verso,
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico e l'infondatezza della domanda di manleva, stante l'intervento risolutivo eseguito sulla linea telefonica della banca emittente;
e, per altro verso, l'esclusiva (cor)responsabilità della banca negoziatrice e della
Banca emittente per i fatti per cui è causa.
La causa veniva istruita a mezzo di prova per testi.
Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 8.3.2022 il Tribunale tratteneva la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 334/2022, pubblicata in data 22.9.2022, il Tribunale di Biella rigettava le domande, con la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di (ora Controparte_9 [...]
ed in favore di (ora . Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
Condannava (ora al pagamento delle spese di Controparte_5 Controparte_3 lite in favore degli avv.ti Alessandro Spinella e Gabriele Pizzella, difensori della terza chiamata TIM, dichiaratisi antistatari.
La sentenza veniva notificata in data 26.9.2022.
Pag. n. 5 di 14 3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha richiamato il concetto di cd. “danno conseguenza”;
b) laddove non ha considerato che la quantificazione del pregiudizio economico patito non era stata in alcun modo contestata dalla convenuta.
Parte appellante ha poi riproposto l'argomento difensivo già svolto in primo grado, e ritenuto assorbito dal Tribunale, riferito alla responsabilità della banca negoziatrice del titolo poi risultato impagato.
4. Con comparsa depositata in data 9.3.2023 si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della
[...] sentenza impugnata.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva accertare e dichiarare tenuta (già a CP_3 Controparte_5 manlevarla e tenerla indenne.
5. Con ordinanza pubblicata in data 5.4.2023 la Corte
-considerato che non si era costituita nonostante la regolare CP_3 notificazione dell'atto di citazione in appello;
- ritenuto che non fossero ravvisabili gli estremi per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.;
- ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti e le istanze anche istruttorie formulate negli atti introduttivi;
dichiarava la contumacia di e fissava per la precisazione delle CP_3 conclusioni l'udienza del 7 maggio 2024 disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., successivamente differita al 24.9.2024
6. Con comparsa depositata in data 29.4.2024 si costituiva CP_3 chiedendo, previa revoca della declaratoria di contumacia, il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese di difesa a carico di . Controparte_1
7. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 1.10.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 22 novembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In via preliminare, in rito, occorre revocare la dichiarazione di contumacia di pronunciata con ordinanza pubblicata in data 5.4.2023, non avendo la CP_3
Corte provveduto in precedenza.
Pag. n. 6 di 14 Si passa quindi ad esaminare i singoli motivi di gravame.
8.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove avrebbe richiamato non correttamente il concetto di cd. “danno conseguenza”, poichè il pregiudizio economico patito e lamentato dall'attrice, quale effetto del mancato pagamento dell'assegno ed indicato nel valore nominale portato dal titolo di credito, risultato impagato perché falso, non è mai stato in causa contestato dalla convenuta unico Controparte_2 soggetto nei cui confronti erano state rivolte le domande attoree in giudizio.
La convenuta infatti nella propria comparsa di costituzione risposta in primo grado non avrebbe contestato che l'assegno per cui è causa fosse stato tratto per il pagamento e l'acquisto di un orologio, né che il valore economico di tale bene non corrispondesse esattamente all'importo di cui all'assegno, ma si doleva invece ed unicamente del fatto che l'odierna appellante si fosse immediatamente attivata formulando richiesta risarcitoria nei confronti della convenuta, anziché procedere più propriamente con atto di denuncia - querela nei confronti del soggetto acquirente, che l'aveva truffata.
Atteso il tenore delle difese svolte dalla convenuta, il Tribunale avrebbe allora dovuto ritenere, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., provato il danno patito, così come lamentato dall'attrice e da quest'ultima quantificato, nell'intera somma portata dall'assegno, applicando i parametri di cui all'art. 1223 c.c.
Il Tribunale, atteso il tenore delle difese svolte dalla convenuta, avrebbe infatti ed al più potuto ridurre proporzionalmente il lamentato danno, sul presupposto della ritenuta sussistenza di una condotta colposa parzialmente riconducibile anche all'attrice, che non avrebbe comunque potuto qualificarsi come totalmente assorbente ed escludente quella concorrente della banca negoziatrice del titolo.
Il Giudice di prime cure avrebbe quindi errato a ritenere la condotta processuale dell'attrice non in linea con l'onere sulla medesima gravante ex art. 2697 c.c., non dovendosi ritenere onerata quest'ultima della prova relativa all'effettivo valore economico del bene compravenduto e quindi del danno emergente, che non è mai stato espressamente e puntualmente contestato dalla convenuta, risultando quindi il relativo dato economico, acquisito al processo, anche ex art. 115 c.p.c.
8.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove ha ritenuto che, relativamente al cd. danno conseguenza, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare o il costo sostenuto a sua volta per l'acquisto del bene o comunque, qualora detto bene fosse già presente nella sua sfera patrimoniale, il valore dello stesso (cd. danno emergente) e, in ogni caso, l'effettiva consegna del medesimo in favore dell'acquirente.
Deduce l'appellante che così argomentando il Tribunale non avrebbe considerato che la quantificazione del pregiudizio economico patito non era stata in alcun modo contestata dalla convenuta (né potevano assumere rilievo, nei confronti dell'appellante i contenuti
Pag. n. 7 di 14 delle difese della terza chiamata, verso la quale l'esponente non aveva esteso alcuna delle sue domande), che aveva invocato solo un concorso di colpa attoreo nella causazione del danno, che costituisce profilo diverso ed autonomo rispetto a quello relativo alla sua quantificazione.
Anche l'ulteriore argomento trattato in sentenza, e posto a fondamento del decisum, relativo alla mancata prova dell'effettiva avvenuta compravendita dell'orologio, che avrebbe originato la traenza dell'assegno, poi risultato falso, contrasterebbe con le seguenti circostanze processuali:
a) l'aver l'attrice dedotto specifico capitolo di prova – rubricato al n. 1 della memoria 183
c. VI c.p.c. n. 2;
b) il Tribunale non ha ammesso la suddetta capitolazione in quanto relativa a circostanze non contestate, così testualmente il Tribunale a pagina 1 della propria ordinanza 7/12/2020.
Se lo stesso Tribunale ha ritenuto incontestata la circostanza che l'assegno era stato consegnato all'attrice, in pagamento della vendita di un orologio, non potrebbe poi la sentenza rilevare che non vi sarebbe prova dell'effettiva esecuzione del contratto di compravendita.
Quindi il Tribunale, partendo dalla non contestazione da parte della convenuta, sia dell'operazione negoziale che avrebbe dato origine alla consegna del titolo, che del danno quantificato dall'attrice, avrebbe dovuto concludere ritenendo provato il danno conseguenza e quindi accertare se vi fosse stata una responsabilità della banca convenuta nella sua causazione, per negligenza nell'evasione degli obblighi dalla medesima contrattualmente assunti.
Il pregiudizio economico lamentato dall'attrice era dunque costituto ex art. 1223 c.c. dal solo danno emergente, ovvero dal corrispettivo concordato per la vendita del bene come tale non specificamente e tempestivamente contestato, e dunque da intendersi provato sulla base della regola di condotta processuale di cui all'art. 115 c.p.c., omessa puntuale contestazione che rendeva non necessaria e superflua anche la prova sul titolo di provenienza del bene o ancora sul suo effettivo valore economico.
8.2.1. Tali motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi in tema di responsabilità contrattuale, ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse compiutamente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico, non avendo, in particolare, né provato, né ancor prima allegato il cd. danno conseguenza, non avendo allegato ed offerto di provare: i. il titolo in forza del quale poteva disporre del bene oggetto della prospettata compravendita (proprietà o altro diritto); ii. il valore economico dello stesso;
iii. l'effettiva esecuzione del contratto di compravendita e, quindi, la consegna del bene al sedicente acquirente.
Pag. n. 8 di 14 Il Tribunale ha quindi precisato che tutti questi dati risultano imprescindibili ai fini della corretta e puntuale valutazione, e conseguente determinazione, del pregiudizio effettivamente patito entro la sfera patrimoniale del danneggiato alla stregua dei parametri di cui all'art. 1223 c.c., poiché il suddetto pregiudizio non può ritenersi coincidente sic et simpliciter con l'importo facciale del titolo stesso.
Richiamando una pronuncia di merito in una fattispecie analoga a quella per cui è causa, il
Tribunale ha statuito che la riparazione nei termini in cui è stata avanzata dall'odierna appellante (pari, cioè, all'importo facciale del titolo contraffatto) costituisce un cessato lucro, la cui realizzazione era solo in spe creditoris, atteso che laddove le condotte degli intermediari non fossero state macchiate da colpa, l'attrice non avrebbe comunque conseguito l'intera somma oggetto dell'odierna pretesa, poiché il postulato credito trae origine da un contratto invalido, frutto della frode di terzi.
Pertanto, perché potesse ritenersi assolto, da parte dell'attrice, l'onere della prova relativamente al cd. danno conseguenza, la stessa avrebbe dovuto dimostrare (od offrirsi di farlo con idonee istanze istruttorie) o il costo sostenuto a sua volta per l'acquisto del bene o comunque, qualora detto bene fosse già presente nella sua sfera patrimoniale, il valore dello stesso (cd. danno emergente) e, in ogni caso, l'effettiva consegna del medesimo in favore dell'acquirente.
Poiché tali circostanze non erano ricavabili dalle allegazioni della parte né dalla documentazione versata in atti, il Tribunale ha respinto la domanda.
***
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
In sostanza la fonda il gravame, e quindi l'accoglimento della sua domanda, sul Pt_1 fatto che la convenuta non avrebbe contestato che l'odierna appellante fosse CP_2 proprietaria dell'orologio per cui è causa ed il valore dello stesso.
Correttamente il Tribunale ha precisato che il danno subito dalla è pari non al Pt_1 valore nominale dell'assegno, bensì al valore intrinseco – da provare in modo rigoroso – dell'orologio da polso in questione.
In effetti il pregiudizio non può ritenersi coincidente sic et simpliciter con l'importo facciale del titolo stesso, come pretenderebbe la poiché detta somma costituisce Pt_1 un cessato lucro: l'odierna appellante non avrebbe comunque conseguito l'intera somma oggetto della domanda giudiziale, poiché detto credito trae origine da un contratto invalido, frutto della frode di terzi.
Ecco che allora diventa dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria la prova del valore economico del bene, in uno con la prova del titolo per cui la ne Pt_1 poteva disporre e della effettiva esecuzione del contratto di compravendita.
Il Tribunale ha pure precisato che nessuna di tali circostanze risultava allegata, e tantomeno
Pag. n. 9 di 14 provata: l'odierna appellante non ha impugnato specificamente tale statuizione, lamentando invece che le circostanze di cui sopra non sarebbero state specificamente contestate dalla Banca negoziatrice del titolo in sede di comparsa di costituzione, così che la non sarebbe stata onerata, in particolare, della prova relativa all'effettivo Pt_1 valore economico del bene compravenduto, e quindi del danno emergente, risultando il relativo dato economico, acquisito al processo, anche ex art. 115 c.p.c. (cfr. pag. 13 atto di appello).
La censura non coglie nel segno.
Nell'atto di citazione in primo grado si fa esclusivo riferimento alle vicende che hanno originato la domanda risarcitoria, valorizzando in particolare la prospettata negligenza della (che sarebbe consistita nella mancata richiesta di una conferma scritta alla CP_3
Banca traente il titolo circa la correttezza del bene emissione, cfr. pag. 4 atto di citazione in primo grado), e quindi la responsabilità di quest'ultima per inadeguata evasione dell'obbligo contrattuale assunto (cfr. pag. 5 atto di citazione in primo grado).
In tale atto non si fa alcuna allegazione riferita al valore del bene, di cui non vengono nemmeno indicati la marca ed il modello: anche nel capitolo di prova n. 1 si parla genericamente di un orologio da polso.
La ha riferito la domanda risarcitoria facendo generico riferimento all'importo Pt_1 facciale del titolo, dato inconferente ai fini di causa per i motivi bene evidenziati dal
Tribunale, senza alcuna allegazione relativa invece al valore effettivo del bene.
Alla luce di tali evidenze, risulta del tutto improprio il richiamo operato da parte appellante del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc: in effetti, l'art. 167
c.p.c. fa carico al convenuto di “prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una generica contestazione (cfr.
Cass. Civ. n. 19896/2015).
Non risultando alcun riferimento al valore dell'orologio nell'atto di citazione in primo grado, nessun onere di contestazione gravava sulla banca convenuta.
Va infatti evidenziato che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione specifica dei fatti - costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (Cass. 13/09/2016, n. 17966; Cass., 19/08/2019, n. 21460)
-, esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. ex Cass. 17/02/2016, n. 3023; v. pure Cass. 29/09/2020, n.
Pag. n. 10 di 14 20525).
Infatti l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, così che il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi ( Cass. n. 1132/2018; Cass. n. 22055 del 2017).
Dunque in difetto di specifica allegazione sul punto, risulta del tutto inconferente l'affermazione di parte appellante (cfr. pag. 10 atto di appello e pag. 13 comparsa conclusionale in appello) secondo cui la non avrebbe mai contestato che il valore CP_3 dell'orologio non corrispondesse esattamente all'importo di cui all'assegno.
Ancora, a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. Cass. n. 26908/2020; Cass. n. 21075/2016).
Detto ciò, dando per scontata la premessa che oggetto della non contestazione sono solo i fatti (sia storici che processuali) specificamente e rigorosamente allegati dalla controparte, occorre comunque delineare le caratteristiche del fatto su cui vige l'onere di contestazione.
Al riguardo, si ritiene prevalentemente che debba trattarsi di un fatto specifico, conosciuto dalla (o comune alla) parte nei cui confronti lo si allega.
Precisato che la “presa di posizione” di cui all'art. 167 cpc riguarda l'esistenza del fatto, e non la sua valenza giuridica, occorre non solo (come visto) che tale fatto sia stato allegato con una specificità sufficiente a consentire un'altrettanto specifica presa di posizione della controparte, ma anche che sia comune alla (ovvero conosciuto o conoscibile dalla) parte che ne subisce l'allegazione.
In effetti, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità è saldamente approdato ad un'interpretazione dell' art. 115 c.p.c. come norma che impone la contestazione specifica dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte: in altri termini l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti che siano comuni alle parti, in relazione ai quali è configurabile un onere di specifica contestazione della parte contro la quale siano stati allegati, parte che viceversa non sarebbe in grado di prendere posizione su circostanze di fatto affermate dalla controparte che non le sono note (cfr. Cass. n. 8397/2024; Cass.
Pag. n. 11 di 14 23.3.2022 n. 9439 ed in motivazione anche Cass. 25.1.2022 n. 2223; Cass.Civ n.
27015/2020; Cass. Civ. Ord. n. 87/2019; Cass.Civ n. 14652/2016; Cass. Civ. n.
3576/2013), con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione (cfr. Cass. Civ. n. 21024/2024; Cass. Civ. n. 4681/2023).
Dunque nel caso di specie non può dirsi che la sentenza impugnata abbia violato l''art. 115
c.p.c. quanto all'applicazione del principio di non contestazione.
Come detto, tale principio opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti negli atti processuali destinati a contenere le relative allegazioni, e che siano comuni alle parti: la nell'atto di appello non ha indicato in quale parte dell'atto Pt_1 di citazione avrebbe allegato quanto valesse l'orologio oggetto della prospettata compravendita (dagli atti non risulta nemmeno di che orologio si trattasse) mentre sarebbe stato suo onere indicare specificamente in quale atto processuale e in che termini abbia allegato il fatto che assume non contestato (cfr. Cass. n. 22634/2019; Cass. n. 31619/2018;
Cass. n. 22055/2017), e comunque se lo stesso fosse comune, o meno, alle parti.
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Si rileva inoltre che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare (con riferimento al novellato articolo 115 c.p.c.), che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti (Cass., ord., 7/02/2019, n. 36809).
Nella specie la sentenza impugnata va quindi esente da censure: avendo il Tribunale correttamente evidenziato (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado) la mancata allegazione, in particolare, del costo sostenuto per l'acquisto del bene o comunque il valore dello stesso
(cd. danno emergente) non avrebbe potuto dare ingresso al principio di cui all'art. 115 cpc e quindi considerare tale dato acquisito al processo, con la conseguente relevatio ob onere probandi.
Correttamente dunque il Giudice di prime cure ha respinto la domanda, non ritenendo sussistente la prova del danno subito.
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Alla luce di quanto sin qui argomentato, le istanze istruttorie proposte da parte appellante risultano inconferenti, e non possono trovare accoglimento.
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Al rigetto dei due motivi di gravame consegue l'assorbimento di ogni altra questione.
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9. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate
Pag. n. 12 di 14 espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Quanto alle spese processuali sostenute dalla terza chiamata la Corte Controparte_3 condivide le statuizioni del Tribunale sul punto (cfr. pag. 7 sentenza impugnata), peraltro non specificamente impugnate, così che devono porsi a carico dell'appellante anche le spese processuali sostenute dalla terza chiamata la cui chiamata in Controparte_3 causa si è resa necessaria in conseguenza ed in ragione delle domande svolte nei confronti della negoziatrice del titolo. CP_3
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione sia a Controparte_1 he a elle spese di lite del presente grado, che si liquidano
[...] Controparte_3 in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria € 1.911,00# e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- revoca la dichiarazione di contumacia di pronunciata con ordinanza CP_3 pubblicata in data 5.4.2023;
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
334/2022 del Tribunale di Biella, pubblicata in data 22.9.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2186/2017;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 3.966,00# oltre al
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_3 del giudizio di secondo grado liquidate in € 3.966,00# oltre al rimborso forfettario nella
Pag. n. 13 di 14 misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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