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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5939 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21893/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale ex art. 281 decies c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Cuoco del foro di Monza, presso C.F._1 il cui studio in Monza, via San Martino 2 elegge domicilio, giusta procura alle liti allegata ex art. 83, III co., c.p.c.
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Controparte_2
Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lg. 150/2011 avverso provvedimento del Questore della Provincia di con il quale è stata rigettata l'istanza di Controparte_2 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2., D.lgs. 286/1998
IN FATTO In data 22.06.2022, il ricorrente presentava alla Questore della Provincia di
[...]
domanda volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per CP_2
“protezione speciale” ex art. 32 c.3 del D.lgs 25/2008 (ex motivi umanitari) scaduto pagina 1 di 7 il 16.06.2022 ed ottenuto a seguito della decisione della Corte di Appello di Milano in data 20.09.2018. In data 06.04.2023, la commissione territoriale di Milano emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto non essendo stata riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. del d.lgs. 286/1998. Con provvedimento del 04.05.2023, notificato il 09.05.2023, il Questore della provincia di rigettava l'istanza di rilascio del permesso di Controparte_2 soggiorno per protezione speciale e contestualmente notificava al ricorrente il decreto di espulsione (impugnato dal ricorrente innanzi al giudice di pace di Monza). Con ricorso tempestivamente depositato il 01.06.2023, la difesa del ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto del signor ad Parte_1 ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali. La difesa ha rilevato che l'odierno ricorrente:
• è giunto in Italia l'08.06.2014, anno in cui ha formalizzato la domanda di protezione internazionale, la quale è stata tuttavia rigettata dalla Commissione territoriale in data 07.05.2015;
• avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato tempestivo ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/08 innanzi al Tribunale di Milano e veniva incardinata la procedura n. 61931/2015, definita con ordinanza di rigetto del 18.3.2016;
• ha presentato appello avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e veniva incardinata la procedura n. 1797/2016 innanzi alla Corte d'Appello di Milano;
• nell'ambito del procedimento di appello veniva depositata documentazione attinente al percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia e la Corte d'Appello, con la Sentenza n. 1690/2019, riconosceva il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
• la Questura di Milano ha rilasciato pertanto il permesso di soggiorno n. con la Numero_1 dicitura “casi speciali” con validità dal 17.6.2020 al 16.6.2022;
• il ricorrente chiedeva il rinnovo del predetto permesso di soggiorno e la Questura di
[...]
, fissava gli appuntamenti del 22.6.2022, del 17.10.2022 e del 26.1.2023; CP_2
• In data 2.5.2023, la Questura di , previo parere negativo della Controparte_2 competente commissione territoriale, peraltro mai notificato all'istante, rigettava l'istanza
• di rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente notificava al ricorrente il Decreto
• di espulsione n. 289607/2023;
• avverso il decreto di espulsione è stata presentata opposizione davanti al giudice di pace di Monza. La difesa, inoltre, ha dato atto che il ricorrente ha avviato un proficuo percorso di integrazione: è stato inserito nel progetto SAI volto a coadiuvare l'integrazione e l'inserimento lavorativo, come si evince dal contratto Progetto SAI. Dapprima era domiciliato in Monza Via Brembo n. 3 e poi in Monza, Via Pesa del Lino n. 17. Quanto, invece, al percorso lavorativo, il sig. ha sempre lavorato per rendersi autonomo (come si Pt_1 evince dalla documentazione prodotta). Infine, la difesa ha evidenziato la posizione penale del ricorrente affermando che ad oggi non sussiste alcun giudizio di pericolosità sociale nei confronti del Sig. Nel caso in Pt_1 esame il Sig. ha maturato due condanne definitive (indebito utilizzo di carte di Pt_1 credito e furto) per le quali è stato emesso ordine di carcerazione per un anno, ordine pagina 2 di 7 sospeso in attesa della fissazione di udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza d Milano a seguito dell'istanza di applicazione di misura alternativa, come si evince dall'ordine di esecuzione prodotto.
➢ Con decreto del 04.09.2024, il giudice ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il girono 11.11.2024.
➢ Con atto del 30.10.2024 si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1 depositando la documentazione amministrativa.
➢ All'udienza del giorno 11.11.2024, è comparso il difensore per il ricorrente. La difesa ha dato atto che soltanto in data 9 maggio 2023 la Questura ha notificato al ricorrente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ed ha contestualmente eseguito l'espulsione, ragione per la quale è stato impugnato il parere negativo della CT. Inoltre, ha chiesto termine per poter depositare le sentenze penali di condanna, precisando che si tratta di fatti (come emerge dall'ordine di esecuzione in atti) risalenti nel tempo (anni 2017-2018), antecedenti dunque al primo rilascio del permesso di soggiorno (di talché la PA già all'epoca non li aveva ritenuti ostativi) e che fino all'espulsione del ricorrente aveva in essere un contratto lavorativo. Infine, ha chiesto termine per poter esplicitare in apposita nota le ragioni per le quali non si può addebitare al ricorrente la sua assenza dal territorio nazionale, i.e. la sua espulsione. Il giudice ha concesso termine di giorni sessanta per il deposito delle pronunce penali e della documentazione penale accompagnata dalla nota integrativa. Infine, si è riservato di riferire al Collegio alla scadenza dei termini concessi.
➢ La difesa, con nota del 10.01.2025, ha dato atto che in data 2.5.2023 la Questura di Monza notificava il decreto di espulsione, tempestivamente impugnato innanzi al Giudice di Pace di Monza (Rg 3698/2023) e che l'udienza di discussione veniva fissata al 28.6.2023. Nelle more, in data 9.5.2023, la Questura di Monza eseguiva l'espulsione accompagnando il cittadino straniero alla frontiera e provvedendo alla restituzione del passaporto, come si evince dalla comunicazione di rimpatrio e dal verbale di restituzione passaporto. La difesa evidenzia che nonostante la pendenza del giudizio azionato avverso il decreto di espulsione, la Questura eseguiva comunque l'espulsione e solo in quell'occasione (ossia in data 9.5.2023) veniva notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo (la data del provvedimento è 4.5.2023). Dunque, l'assenza dal territorio nazionale non dipende da fatto e colpa del Sig. il quale invece si era tempestivamente attivato per tutelare i propri Pt_1 diritti in Italia ed evitare un rientro forzoso in Senegal, ciò in quanto la Questura ha comunque eseguito l'espulsione nonostante In merito ai procedimenti penali, invece, la difesa ha evidenziato che sono antecedenti al rilascio del primo permesso di soggiorno, posto che la Corte d'Appello riconosceva il diritto del Sig. al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari con sentenza Pt_1
n. 1690/2019. Infine, ha prodotto la comunicazione di rimpatrio, il verbale di restituzione del passaporto, il decreto di rigetto dell'istanza del Questore di Monza, il ricorso contro l'espulsione e le sentenze penali relative ai fatti commessi dal ricorrente nonché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato emessa dal COA con delibera del 8.6.2023 (N. 2023/3398). Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la pagina 3 di 7 domanda di protezione speciale in data 22.06.2022, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla precedente normativa rispetto al D.L. n. 50/2023 (i.e. il D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020)1. 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso pagina 4 di 7 Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Ciò premesso, ai fini che qui ci interessano, l'odierno ricorrente, ha dimostrato di avere conseguito un'ottima integrazione sociale. Egli è giunto in Italia undici anni fa, nel giugno del 2014. La difesa ha prodotto documentazione attestante l'attività lavorativa svolta in Italia a partire dal 30.11.2020. In particolare, ha prodotto la
uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 5 di 7 certificazione unica 2021 (redditi 2020) pari ad € 2.926,05 (doc. 12 ricorso) e buste paga dicembre 2020 (doc. 14 ricorso), documenti dai quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso con la Controparte_3 mansione di addetto allo stampaggio e alla verniciatura. Il ricorrente ha prestato attività lavorativa nei confronti della medesima società anche nell'anno 2021, come si evince dalla certificazione unica 2022 (redditi 2021) pari ad € 11.884,12 (doc. 12 ricorso) e dalle buste paga di marzo-agosto 2021, novembre 2021, maggio 2022 (doc. 14 ricorso) prodotte dalla difesa. La difesa ha prodotto, inoltre, una certificazione unica 2023 (redditi 2022) pari ad € 6.077,12 (doc. 12 ricorso) e buste paga febbraio-ottobre 2022 (doc. 15 ricorso) dai quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal 28.2.022 al 8.4.2022 e dal 5.7.2022 al 31.10.2022 ha svolto attività lavorativa presso Oggi Lavoro Spa Agenzia per il lavoro con la mansione di operaio. In relazione all'annualità 2023, la difesa ha prodotto un contratto di assunzione a tempo determinato del 28.10.2022 (doc. 16 ricorso) e buste paga novembre- dicembre 2022 (doc. 16 ricorso) che evidenziano l'attività lavorativa del ricorrente dal 3.11.2022 al 31.1.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato presso Brugola Industriale Spa con la mansione di operatore di magazzino. Infine, la difesa ha prodotto una lettera di assunzione a tempo determinato del 2.2.2023 (doc. 17 ricorso) nonché le buste paga maggio e giugno 2023 (doc. 27 nota del 12.1.2025), documenti dai quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato presso OMC Officina Meccanica Costruzioni con la mansione di operaio. La difesa, in ultimo, con la nota del 12.1.2025, ha dato atto che al momento dell'esecuzione dell'espulsione il Sig. aveva in essere un contratto di lavoro Pt_1
a tempo determinato dal febbraio 2023 a giugno 2023 (cfr doc. 16 Ricorso) e che il datore di lavoro non ha licenziato il ricorrente, nella speranza di un suo celere rientro in modo da poter portare avanti la collaborazione. Infine, ha prodotto i bollettini dai quali si evince che il Sig. è risultato assente al lavoro dal Pt_1
2.5.2023 al 30.6.2023 (sub doc. 27). Con riguardo alla situazione abitativa, il ricorrente risulta essere ospitato dal Consorzio Comunità Brianza in Monza, via Brembo 3 come si evince dalla dichiarazione di ospitalità del 09.01.2023 prodotta dalla difesa con il ricorso (doc. 11). Dal punto di vista formativo, la difesa ha prodotto documentazione relativa al percorso professionale e di apprendimento della lingua italiana. In particolare, ha prodotto un attestato di conoscenza della lingua italiana livello A1 datato 28.5.2015 rilasciato dal C.P.I.A. di Monza (doc. 18 ricorso), un certificato di frequenza al corso di formazione pratica per la manutenzione del verde datato 17.12.2015 organizzato dal Consorzio Desio-Brianza (doc. 18 ricorso), un certificato di frequenza al corso di formazione “percorso di avvicinamento al lavoro” datato 30.7.2015 organizzato da Consorzio Desio-Brianza (doc. 18 ricorso) e un'attestazione di partecipazione al corso pagina 6 di 7 di formazione igienico-sanitaria per alimentaristi della durata di 4 ore organizzato da del 5.102015 (doc. 18 ricorso). CP_4 Controparte_5
In definitiva, il ricorrente, negli undici anni di permanenza in Italia, si è pienamente integrato, formandosi e lavorando con continuità dal 2020, percependo una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa. Il rimpatrio porrebbe fine al radicamento nel nostro Paese e dissolverebbe un significativo percorso di crescita professionale, lavorativa e formativa con lesione del suo diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008 convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sulle spese Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale andrebbe condannata a rifondere a sé stessa le spese ex art. 133 DPR 115/2022, nulla va disposto sulle spese di lite. Non si provvede alla liquidazione dei compensi in assenza di una specifica istanza da parte della difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a nato a [...] il Parte_1
10.5.1990, CUI 04VHYNR il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
- nulla sulle spese;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Elena Masetti Zannini
Il presidente dott.ssa Manuela Comodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale ex art. 281 decies c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Cuoco del foro di Monza, presso C.F._1 il cui studio in Monza, via San Martino 2 elegge domicilio, giusta procura alle liti allegata ex art. 83, III co., c.p.c.
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Controparte_2
Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lg. 150/2011 avverso provvedimento del Questore della Provincia di con il quale è stata rigettata l'istanza di Controparte_2 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2., D.lgs. 286/1998
IN FATTO In data 22.06.2022, il ricorrente presentava alla Questore della Provincia di
[...]
domanda volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per CP_2
“protezione speciale” ex art. 32 c.3 del D.lgs 25/2008 (ex motivi umanitari) scaduto pagina 1 di 7 il 16.06.2022 ed ottenuto a seguito della decisione della Corte di Appello di Milano in data 20.09.2018. In data 06.04.2023, la commissione territoriale di Milano emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto non essendo stata riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. del d.lgs. 286/1998. Con provvedimento del 04.05.2023, notificato il 09.05.2023, il Questore della provincia di rigettava l'istanza di rilascio del permesso di Controparte_2 soggiorno per protezione speciale e contestualmente notificava al ricorrente il decreto di espulsione (impugnato dal ricorrente innanzi al giudice di pace di Monza). Con ricorso tempestivamente depositato il 01.06.2023, la difesa del ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto del signor ad Parte_1 ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali. La difesa ha rilevato che l'odierno ricorrente:
• è giunto in Italia l'08.06.2014, anno in cui ha formalizzato la domanda di protezione internazionale, la quale è stata tuttavia rigettata dalla Commissione territoriale in data 07.05.2015;
• avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato tempestivo ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/08 innanzi al Tribunale di Milano e veniva incardinata la procedura n. 61931/2015, definita con ordinanza di rigetto del 18.3.2016;
• ha presentato appello avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e veniva incardinata la procedura n. 1797/2016 innanzi alla Corte d'Appello di Milano;
• nell'ambito del procedimento di appello veniva depositata documentazione attinente al percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia e la Corte d'Appello, con la Sentenza n. 1690/2019, riconosceva il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
• la Questura di Milano ha rilasciato pertanto il permesso di soggiorno n. con la Numero_1 dicitura “casi speciali” con validità dal 17.6.2020 al 16.6.2022;
• il ricorrente chiedeva il rinnovo del predetto permesso di soggiorno e la Questura di
[...]
, fissava gli appuntamenti del 22.6.2022, del 17.10.2022 e del 26.1.2023; CP_2
• In data 2.5.2023, la Questura di , previo parere negativo della Controparte_2 competente commissione territoriale, peraltro mai notificato all'istante, rigettava l'istanza
• di rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente notificava al ricorrente il Decreto
• di espulsione n. 289607/2023;
• avverso il decreto di espulsione è stata presentata opposizione davanti al giudice di pace di Monza. La difesa, inoltre, ha dato atto che il ricorrente ha avviato un proficuo percorso di integrazione: è stato inserito nel progetto SAI volto a coadiuvare l'integrazione e l'inserimento lavorativo, come si evince dal contratto Progetto SAI. Dapprima era domiciliato in Monza Via Brembo n. 3 e poi in Monza, Via Pesa del Lino n. 17. Quanto, invece, al percorso lavorativo, il sig. ha sempre lavorato per rendersi autonomo (come si Pt_1 evince dalla documentazione prodotta). Infine, la difesa ha evidenziato la posizione penale del ricorrente affermando che ad oggi non sussiste alcun giudizio di pericolosità sociale nei confronti del Sig. Nel caso in Pt_1 esame il Sig. ha maturato due condanne definitive (indebito utilizzo di carte di Pt_1 credito e furto) per le quali è stato emesso ordine di carcerazione per un anno, ordine pagina 2 di 7 sospeso in attesa della fissazione di udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza d Milano a seguito dell'istanza di applicazione di misura alternativa, come si evince dall'ordine di esecuzione prodotto.
➢ Con decreto del 04.09.2024, il giudice ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il girono 11.11.2024.
➢ Con atto del 30.10.2024 si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1 depositando la documentazione amministrativa.
➢ All'udienza del giorno 11.11.2024, è comparso il difensore per il ricorrente. La difesa ha dato atto che soltanto in data 9 maggio 2023 la Questura ha notificato al ricorrente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ed ha contestualmente eseguito l'espulsione, ragione per la quale è stato impugnato il parere negativo della CT. Inoltre, ha chiesto termine per poter depositare le sentenze penali di condanna, precisando che si tratta di fatti (come emerge dall'ordine di esecuzione in atti) risalenti nel tempo (anni 2017-2018), antecedenti dunque al primo rilascio del permesso di soggiorno (di talché la PA già all'epoca non li aveva ritenuti ostativi) e che fino all'espulsione del ricorrente aveva in essere un contratto lavorativo. Infine, ha chiesto termine per poter esplicitare in apposita nota le ragioni per le quali non si può addebitare al ricorrente la sua assenza dal territorio nazionale, i.e. la sua espulsione. Il giudice ha concesso termine di giorni sessanta per il deposito delle pronunce penali e della documentazione penale accompagnata dalla nota integrativa. Infine, si è riservato di riferire al Collegio alla scadenza dei termini concessi.
➢ La difesa, con nota del 10.01.2025, ha dato atto che in data 2.5.2023 la Questura di Monza notificava il decreto di espulsione, tempestivamente impugnato innanzi al Giudice di Pace di Monza (Rg 3698/2023) e che l'udienza di discussione veniva fissata al 28.6.2023. Nelle more, in data 9.5.2023, la Questura di Monza eseguiva l'espulsione accompagnando il cittadino straniero alla frontiera e provvedendo alla restituzione del passaporto, come si evince dalla comunicazione di rimpatrio e dal verbale di restituzione passaporto. La difesa evidenzia che nonostante la pendenza del giudizio azionato avverso il decreto di espulsione, la Questura eseguiva comunque l'espulsione e solo in quell'occasione (ossia in data 9.5.2023) veniva notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo (la data del provvedimento è 4.5.2023). Dunque, l'assenza dal territorio nazionale non dipende da fatto e colpa del Sig. il quale invece si era tempestivamente attivato per tutelare i propri Pt_1 diritti in Italia ed evitare un rientro forzoso in Senegal, ciò in quanto la Questura ha comunque eseguito l'espulsione nonostante In merito ai procedimenti penali, invece, la difesa ha evidenziato che sono antecedenti al rilascio del primo permesso di soggiorno, posto che la Corte d'Appello riconosceva il diritto del Sig. al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari con sentenza Pt_1
n. 1690/2019. Infine, ha prodotto la comunicazione di rimpatrio, il verbale di restituzione del passaporto, il decreto di rigetto dell'istanza del Questore di Monza, il ricorso contro l'espulsione e le sentenze penali relative ai fatti commessi dal ricorrente nonché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato emessa dal COA con delibera del 8.6.2023 (N. 2023/3398). Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la pagina 3 di 7 domanda di protezione speciale in data 22.06.2022, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla precedente normativa rispetto al D.L. n. 50/2023 (i.e. il D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020)1. 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso pagina 4 di 7 Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Ciò premesso, ai fini che qui ci interessano, l'odierno ricorrente, ha dimostrato di avere conseguito un'ottima integrazione sociale. Egli è giunto in Italia undici anni fa, nel giugno del 2014. La difesa ha prodotto documentazione attestante l'attività lavorativa svolta in Italia a partire dal 30.11.2020. In particolare, ha prodotto la
uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 5 di 7 certificazione unica 2021 (redditi 2020) pari ad € 2.926,05 (doc. 12 ricorso) e buste paga dicembre 2020 (doc. 14 ricorso), documenti dai quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso con la Controparte_3 mansione di addetto allo stampaggio e alla verniciatura. Il ricorrente ha prestato attività lavorativa nei confronti della medesima società anche nell'anno 2021, come si evince dalla certificazione unica 2022 (redditi 2021) pari ad € 11.884,12 (doc. 12 ricorso) e dalle buste paga di marzo-agosto 2021, novembre 2021, maggio 2022 (doc. 14 ricorso) prodotte dalla difesa. La difesa ha prodotto, inoltre, una certificazione unica 2023 (redditi 2022) pari ad € 6.077,12 (doc. 12 ricorso) e buste paga febbraio-ottobre 2022 (doc. 15 ricorso) dai quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal 28.2.022 al 8.4.2022 e dal 5.7.2022 al 31.10.2022 ha svolto attività lavorativa presso Oggi Lavoro Spa Agenzia per il lavoro con la mansione di operaio. In relazione all'annualità 2023, la difesa ha prodotto un contratto di assunzione a tempo determinato del 28.10.2022 (doc. 16 ricorso) e buste paga novembre- dicembre 2022 (doc. 16 ricorso) che evidenziano l'attività lavorativa del ricorrente dal 3.11.2022 al 31.1.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato presso Brugola Industriale Spa con la mansione di operatore di magazzino. Infine, la difesa ha prodotto una lettera di assunzione a tempo determinato del 2.2.2023 (doc. 17 ricorso) nonché le buste paga maggio e giugno 2023 (doc. 27 nota del 12.1.2025), documenti dai quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato presso OMC Officina Meccanica Costruzioni con la mansione di operaio. La difesa, in ultimo, con la nota del 12.1.2025, ha dato atto che al momento dell'esecuzione dell'espulsione il Sig. aveva in essere un contratto di lavoro Pt_1
a tempo determinato dal febbraio 2023 a giugno 2023 (cfr doc. 16 Ricorso) e che il datore di lavoro non ha licenziato il ricorrente, nella speranza di un suo celere rientro in modo da poter portare avanti la collaborazione. Infine, ha prodotto i bollettini dai quali si evince che il Sig. è risultato assente al lavoro dal Pt_1
2.5.2023 al 30.6.2023 (sub doc. 27). Con riguardo alla situazione abitativa, il ricorrente risulta essere ospitato dal Consorzio Comunità Brianza in Monza, via Brembo 3 come si evince dalla dichiarazione di ospitalità del 09.01.2023 prodotta dalla difesa con il ricorso (doc. 11). Dal punto di vista formativo, la difesa ha prodotto documentazione relativa al percorso professionale e di apprendimento della lingua italiana. In particolare, ha prodotto un attestato di conoscenza della lingua italiana livello A1 datato 28.5.2015 rilasciato dal C.P.I.A. di Monza (doc. 18 ricorso), un certificato di frequenza al corso di formazione pratica per la manutenzione del verde datato 17.12.2015 organizzato dal Consorzio Desio-Brianza (doc. 18 ricorso), un certificato di frequenza al corso di formazione “percorso di avvicinamento al lavoro” datato 30.7.2015 organizzato da Consorzio Desio-Brianza (doc. 18 ricorso) e un'attestazione di partecipazione al corso pagina 6 di 7 di formazione igienico-sanitaria per alimentaristi della durata di 4 ore organizzato da del 5.102015 (doc. 18 ricorso). CP_4 Controparte_5
In definitiva, il ricorrente, negli undici anni di permanenza in Italia, si è pienamente integrato, formandosi e lavorando con continuità dal 2020, percependo una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa. Il rimpatrio porrebbe fine al radicamento nel nostro Paese e dissolverebbe un significativo percorso di crescita professionale, lavorativa e formativa con lesione del suo diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008 convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sulle spese Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale andrebbe condannata a rifondere a sé stessa le spese ex art. 133 DPR 115/2022, nulla va disposto sulle spese di lite. Non si provvede alla liquidazione dei compensi in assenza di una specifica istanza da parte della difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a nato a [...] il Parte_1
10.5.1990, CUI 04VHYNR il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
- nulla sulle spese;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Elena Masetti Zannini
Il presidente dott.ssa Manuela Comodi
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