Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02070/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2024, proposto da
MA RG, CA EN NI in qualità di procuratore di RG SA, AE IL, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, NI Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marcellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AE Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per la declaratoria
a) della illegittimità/illiceità/abusività della occupazione e della correlata presa di possesso da parte del Comune di San Marcellino dei suoli allibrati nel N.C.T., Sez. A, al foglio n. 04, p.lle nn. 5162, 5165, 5166 e 1034;
nonché per
b) la condanna del Comune di San Marcellino, in persona del Sindaco l.r.p.t., alla restituzione, retrocessione o comunque riconsegna dei fondi di proprietà indicati sub a), previa riduzione allo stato pristino degli stessi per come sussistente all'epoca della immissione in possesso (20.12.2023) da parte dell'ente locale;
c) la condanna al risarcimento del danno del Comune di San Marcellino conseguente alle illecite attività indicate sub a) in relazione ai fondi prima detti ed alla loro modificazione materiale;
d) per l'annullamento, in ogni caso, di: d.1) Decreto definitivo di espropriazione per pubblica utilità n. 07 del 01.12.2023, Reg. Gen. n. 26 del 01.12.2023, emesso dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di San Marcellino (CE), in relazione alla “Realizzazione di una struttura polifunzionale Scuola – Palazzetto dello Sport”, per quanto concerne i suoli in tenimento del Comune di San Marcellino (CE), allibrati nel N.C.T., Sez. A, al foglio n. 04, p.lle nn. 5162, 5165, 5166 e 1034; d.2) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali al Decreto ora detto, tra i quali, quatenus opus, la Nota comunale, a firma del Responsabile p.t. dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici, prot. n. 18567/2023 del 05.12.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marcellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. LU TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Con il presente ricorso i ricorrenti impugnano il decreto definitivo di espropriazione per pubblica utilità n. 07 del 01.12.2023, reg. gen. n. 26 del 01.12.2023, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Marcellino in relazione alla realizzazione di una “struttura polifunzionale Scuola – Palazzetto dello Sport”, nella parte riguardante i suoli siti nel Comune di San Marcellino, censiti al N.C.T., sez. A, foglio 4, particelle 5162, 5165, 5166 e 1034. Essi chiedono, inoltre, l’accertamento della illegittimità della occupazione e della correlata presa di possesso dei medesimi suoli, la loro restituzione o retrocessione previa riduzione in pristino, nonché il risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta illiceità della condotta dell’ente. È altresì gravata, per quanto occorra, la nota comunale prot. n. 18567/2023 del 05.12.2023.
I ricorrenti espongono di essere comproprietari iure hereditatis dei terreni in questione, per una quota complessiva pari a 17/30, e rappresentano che i fondi, della complessiva estensione di mq. 6.264, sono ubicati a ridosso della villa comunale di San Marcellino, confinanti con la Strada Alifana e via La Spezia.
Dalla prospettazione attorea risulta che il Comune, per la realizzazione dell’opera pubblica suddetta, abbia dapprima adottato la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 28.03.2023, recante approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e poi la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 22.09.2023, di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. A tali atti ha fatto seguito il decreto definitivo di espropriazione n. 07 del 01.12.2023.
Parte ricorrente deduce che il decreto sarebbe stato notificato alla sola SA RG, mediante plico raccomandato internazionale, accettato il 21.12.2023, spedito il 29.12.2023 e recapitato negli Stati Uniti il 16.01.2024; quanto agli altri due ricorrenti, il ricorso afferma che essi non avrebbero ricevuto né il decreto né il relativo avviso di esecuzione. Il provvedimento era accompagnato dalla nota prot. n. 18567/2023 del 05.12.2023, con la quale il Comune comunicava che il giorno 20.12.2023 si sarebbe proceduto all’immissione in possesso degli immobili e alla redazione dello stato di consistenza, invitando la ditta proprietaria a intervenire personalmente o mediante rappresentante.
I ricorrenti assumono che, nonostante la mancata o tardiva notifica ai ricorrenti del decreto di esproprio, in data 20.12.2023, il Comune si sia immesso nel possesso dei fondi ed abbia redatto il verbale di stato di consistenza in assenza di contraddittorio con gli interessati, i quali sarebbero stati, a quella data, del tutto ignari sia dell’avvenuta adozione del decreto, sia della programmata esecuzione dello stesso. Essi allegano, inoltre, che l’ente abbia successivamente dato corso alle opere, con integrale trasformazione dello stato dei luoghi.
1.2. A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi.
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 24 DEL D.P.R. 08.06.2001, N. 327 – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO.
Parte ricorrente assume che, in mancanza di una fase di occupazione d’urgenza, la fase esecutiva del decreto di esproprio avrebbe assunto rilievo decisivo, in quanto solo mediante la sua regolare notificazione e la successiva immissione in possesso si determinerebbe lo spossessamento del privato. Deduce, quindi, la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio previste dagli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 327/2001, rilevando che l’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di esecuzione del decreto avrebbe dovuto essere notificato almeno sette giorni prima dell’immissione in possesso. Secondo il ricorso, nel caso di specie SA RG avrebbe ricevuto il plico solo il 16.01.2024, quindi dopo l’immissione in possesso del 20.12.2023; MA RG non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione; quanto a AE IL, la documentazione comunale non proverebbe il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mancando la prova della spedizione della raccomandata informativa. Nelle note illustrative depositate in vista dell’udienza pubblica del 19.03.2026 i ricorrenti aggiungono che, anche a voler valorizzare il mero deposito del plico presso la casa comunale, esso sarebbe avvenuto il 15.12.2023, e dunque solo cinque giorni prima dell’immissione in possesso del 20.12.2023. Su tale base, i ricorrenti sostengono la illegittimità della presa di possesso, chiedono la restituzione dei fondi, la riduzione in pristino e il risarcimento del danno da mancato godimento e da trasformazione dei luoghi.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 24 DEL D.P.R. 06.06.2001, N. 327 – CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA’.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono un ulteriore profilo di illegittimità del decreto n. 07/2023, assumendo che esso sarebbe carente dei contenuti essenziali prescritti dall’art. 23 del d.P.R. n. 327/2001. In particolare, essi evidenziano che il decreto avrebbe dovuto indicare l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisare se essa fosse stata accettata, corrisposta o depositata; secondo la prospettazione attorea, pur emergendo dal provvedimento il riferimento a un deposito delle indennità non accettate, il Comune non avrebbe indicato le quietanze di deposito presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato né la relativa data, sicché mancherebbe certezza circa l’effettività e la tempestività del deposito prima dell’adozione del decreto. Nelle successive note illustrative i ricorrenti ribadiscono tale censura, rilevando che la documentazione prodotta dal Comune in giudizio riguarderebbe soltanto, e per giunta parzialmente, SA RG e AE IL, non MA RG, per importi che, secondo la parte, supererebbero di poco euro 35.000, a fronte di un’indennità autodeterminata dal Comune di importo assai superiore.
1.3. Si è costituito il Comune di San Marcellino, eccependo in via preliminare l’improponibilità, l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso. L’ente deduce che i ricorrenti avrebbero già introdotto, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, il giudizio R.G. n. 1657/2024 di opposizione alla stima, definito con ordinanza n. 1575/2025, ottenendo la rideterminazione dell’indennità di esproprio relativa alla medesima procedura ablativa. Secondo la difesa comunale, la sopravvenuta determinazione giudiziale dell’indennità renderebbe incompatibile la prosecuzione dell’azione di annullamento degli atti espropriativi e della correlata domanda risarcitoria. La memoria comunale richiama, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità sulla conversione della domanda risarcitoria in opposizione alla stima in caso di sopravvenienza del decreto di esproprio, e aggiunge che, a seguito della decisione della Corte di Appello, il Comune avrebbe riconosciuto il debito fuori bilancio con deliberazione consiliare n. 40 del 10.09.2025.
Nel merito, il Comune contesta la fondatezza del primo motivo, sostenendo che la tardiva comunicazione della presa di possesso non determinerebbe l’invalidità dell’atto ablativo, ma inciderebbe soltanto sulla certezza delle operazioni materiali e sulla tutela del proprietario. L’ente afferma che l’art. 24 del d.P.R. n. 327/2001 non subordinerebbe la validità dell’immissione in possesso alla presenza del proprietario, essendo sufficiente la regolare redazione del verbale e la documentazione dello stato dei luoghi, anche con l’intervento di due testimoni. Sostiene, inoltre, che nel caso di specie il decreto definitivo di esproprio e l’avviso di immissione in possesso e di stato di consistenza sarebbero stati notificati il 14.12.2023, e richiama altresì la declaratoria di tardività dell’opposizione proposta da SA RG innanzi alla Corte di Appello.
In vista della decisione di merito, i ricorrenti hanno depositato brevi note illustrative nelle quali hanno insistito per il rigetto delle eccezioni preliminari del Comune, sostenendo che il giudizio civile di opposizione alla stima e quello amministrativo avrebbero oggetti diversi, e che, comunque, l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. 1575 del 02.04.2025 sarebbe stata impugnata per cassazione dal Comune, con conseguente mancanza di giudicato. Nelle stesse note, essi hanno ribadito che la questione centrale del giudizio riguarda la violazione delle garanzie di contraddittorio in sede di esecuzione del decreto, nonché l’assenza di prova dell’integrale e tempestivo deposito dell’indennità.
1.4. All’esito dell’udienza pubblica del 19 marzo 2026, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.1. In apice, occorre rilevare come l’impugnazione e le conseguenti richieste di condanna e restituzione si dipanino esclusivamente dalla asserita illegittimità del decreto di esproprio per le ragioni che di seguito saranno esaminate.
In punto di ricostruzione fattuale della vicenda, è, in tal senso, acclarato che i precedenti atti della procedura espropriativa non sono contestati e che i ricorrenti hanno anche proposto ricorso di opposizione alla stima innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, giudizio che si è concluso con esito sostanzialmente favorevole ai ricorrenti e che, tuttavia, non si è definito in ragione del ricorso per Cassazione proposto dal Comune.
2.2. L’esposizione che precede, invero, dimostra come la vicenda espropriativa si sia, in sostanza, esaurita con l’avvenuto spossessamento, residuando, tuttavia, profili controversi relativi al ‘quantum’ dell’indennità espropriativa.
3.1. Il ricorso rivela, pertanto, la propria peculiarità nell’essere rivolto avverso atti amministrativi che hanno esplicato la propria efficacia e rispetto ai quali i ricorrenti hanno ampiamente interloquito fino a introdurre, come descritto, il giudizio di opposizione alla stima innanzi alla competente Corte d’Appello.
3.2. Passando all’esame della prima censura, l’asserita mancanza o, comunque, illegittimità della notifica non determina l’illegittimità del decreto di esproprio.
È, infatti, consolidato “il principio giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 28-7-2016, n. 3417; IV, 6-3-2015, n.1139; IV, 14-2-2012, n. 702) secondo il quale la mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi lo stesso ad invocare l’illiceità dell’occupazione del fondo, ma comporta soltanto che il proprietario non sia soggetto al termine di decadenza per l’opposizione alla stima, impedendone il decorso; infatti, l’effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua notificazione; inoltre, detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non ne è elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima” (C.d.S., sez. I., parere n. 1729 del 27 ottobre 2022; in senso conforme, v., ex multis : C.d.S., sez. IV, n. 5045/2023; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 24082/2025; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 454/2026).
La prima censura deve, quindi, essere respinta dovendosi ulteriormente rilevare come i ricorrenti abbiano già esercitato il proprio diritto di opporsi alla stima azionandolo innanzi alla Corte d’Appello di Napoli.
4.1. Va parimenti respinta la seconda censura che si appunta sull’asserita carenza dei contenuti essenziali del decreto di esproprio.
Nella prospettazione attorea, pur emergendo dal provvedimento il riferimento a un deposito delle indennità non accettate, il decreto sarebbe comunque manchevole dell’indicazione delle quietanze di deposito presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato, sicché difetterebbe la certezza circa l’effettività e la tempestività del deposito prima dell’adozione del decreto.
4.2. Giova rammentare che il deposito della somma dovuta a titolo di indennità assolve alla funzione di costituire, presso l’ufficio competente, una provvista monetaria in favore del creditore, evitando al contempo che l’Amministrazione sia esposta a ripetizioni di indebito; per tale ragione, il pagamento deve inserirsi in un procedimento amministrativo e non può essere eseguito sino a quando vi siano contestazioni, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 327 del 2001, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa. Tale funzione, peraltro, va letta in relazione alla natura del rapporto concernente l’indennità, che costituisce un rapporto obbligatorio sorto ex lege e collegato alla vicenda ablativa, nel quale si fronteggiano, da un lato, l’obbligo di depositare o pagare l’indennità e, dall’altro, il correlativo diritto del soggetto inciso.
In questa prospettiva, il rapporto indennitario si inserisce in una fattispecie complessa, nella quale confluiscono il decreto di esproprio e il pagamento dell’indennità, ovvero il suo deposito in caso di mancata accettazione. I due momenti risultano tra loro connessi sia sul piano procedimentale, secondo la scansione dettata dal d.P.R. n. 327 del 2001, sia sul piano funzionale, in quanto il deposito non si pone come elemento estraneo o meramente eventuale, ma quale segmento necessario al compimento dell’effetto tipico della procedura ablativa.
Infatti, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 327 del 2001, l’acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione si correla non soltanto all’adozione del decreto di esproprio, ma anche alla sua esecuzione, che si realizza mediante l’immissione in possesso. Ne consegue che il deposito dell’indennità continua a svolgere utilmente la propria funzione purché sia effettuato entro la data di esecuzione del decreto, dovendo la relativa disciplina essere interpretata nel senso che il termine ultimo per completare il deposito coincide con il momento in cui il decreto viene eseguito e si produce l’effetto traslativo.
Tale conclusione trova conferma nell’orientamento della Corte di cassazione (v. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24 marzo 2011, n. 6873), secondo cui l’acquisizione coattiva del diritto reale in favore dell’Amministrazione costituisce l’effetto di una fattispecie complessa che non si perfeziona fino al deposito dell’indennità di esproprio. In questa ricostruzione, il deposito assume rilievo non solo sotto il profilo liberatorio per l’espropriante, ma anche quale momento conclusivo del procedimento acquisitivo, rilevante ai fini della cessazione di ulteriori poste indennitarie e del trasferimento del diritto dell’espropriato sulla somma depositata.
Deve, dunque, ritenersi che il deposito dell’indennità non integri un requisito di validità del decreto di esproprio, ma incida sul prodursi dell’effetto tipico di acquisizione della proprietà da parte dell’Amministrazione. Sotto tale profilo, la disciplina espropriativa si atteggia in termini di maggiore garanzia per il destinatario dell’ablazione, poiché subordina il compimento dell’effetto acquisitivo non alla sola adozione del decreto, ma anche all’effettivo deposito della somma dovuta. Pertanto, ciò che rileva non è la mera previsione del deposito nell’atto, bensì il suo effettivo compimento, che segna il perfezionamento della fattispecie complessa e consente il definitivo trasferimento del bene al patrimonio pubblico (v. C.G.A.R.S. Sent. n. 193 dell’8 marzo 2021).
4.3. In presenza di una simile ricostruzione, persino l’omessa indicazione, nel decreto di esproprio, dell’avvenuto deposito dell’indennità non ne determina l’illegittimità purchè il deposito sia stato effettuato.
Nel caso di specie, la circostanza dell’avvenuto deposito non è contestata o, quanto meno, non vengono forniti elementi idonei a dubitare di quanto specificamente attestato dal Comune nel decreto di esproprio (in atti) che, a pagina 6, precisa che « il Comune di San Marcellino ha già corrisposto, quale indennità di esproprio, il deposito al M.E.F … per un importo complessivo pari ad €. 212.976,00 ». Al di là della formulazione non del tutto perspicua, non è dato dubitare che la dizione – peraltro seguita dalla ripartizione dell’indennità depositata a tutti i proprietari – evidenzi l’avvenuto deposito dell’indennità secondo quanto previsto dagli artt. 20 e ss. del d.P.R. n. 327/2001.
In particolare, risulta senz’altro rispettato l’art. 23 co. 1 lett. c) che si limita a prescrivere che il decreto precisi se l’indennità sia stata o meno depositata presso la Cassa depositi e prestiti (ora, presso il M.E.F.) in caso di mancata accettazione senza prevedere formalità ulteriori.
4.4. Alla luce di quanto precede, la censura deve essere respinta in quanto, per un verso, non è ravvisabile la mancanza di indicazioni prescritte dalla legge quanto alla formulazione del decreto di esproprio e, per altro verso, non è formalmente contestato l’avvenuto deposito dell’indennità secondo quanto attestato nel decreto di esproprio.
5. Le considerazioni che precedono conducono all’integrale rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo respinge;
b) condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune intimato che si liquidano in euro 4.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente
LU TA, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TA | PA OR |
IL SEGRETARIO