Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6113 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PENNA CARLO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. MARIANO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili ex art 473 bis 49 e
473 bis 51 cpc, depositato in data 10/04/2024 le parti, e Parte_1 Pt_2
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto
[...]
in Napoli il 24.9.2020 (atto n. 63, P. II, S.C sez. A, anno 2020), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti era nato un figlio:
nato a [...] il [...]. Persona_1
1
Le parti, con note di udienza depositate in data 28.4.25 e 30.4.25 dai rispettivi difensori, dichiaravano che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle condizioni indicate in ricorso.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che tra la parti è intervenuta sentenza n° 161/24 pubblicata in data 21.6.24, passata in giudicato, con la quale veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (14.6.24) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La casa già domicilio coniugale, sita in Napoli alla Via Santa Lucia 39, condotta in locazione, unitamente ai mobili ed agli arredi viene assegnata alla Sig.ra Pt_1 nell'interesse del figlio minore, ivi stabilmente convivente ed il Sig. ha già Per_1 Pt_2 provveduto a prelevare i propri effetti e beni di carattere personale allo stesso appartenenti, nell'interesse del figlio minore, ivi stabilmente convivente. Resta inteso che entro e Per_1 non oltre la data del 30.7.2024 la Sig.ra dovrà effettuare la voltura del contratto di Pt_1 locazione attualmente in essere della casa coniugale in suo favore ovvero sottoscrivere un nuovo contratto di locazione con il proprietario dell'immobile di Via S. Lucia 39, assumendosi sin da questo momento tutti gli oneri connessi al mancato pagamento del canone di locazione a decorrere dal mese di Marzo 2024.
3) Il figlio , di anni tre circa, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si trova al momento della assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica ed in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la madre ed il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di incontro nel seguente modo: il Martedì ed il Giovedì dalla uscita della scuola materna (ore 16) fino alle ore 19.30 A fine settimana alterni il Sabato e la Domenica con pernottamento. Atteso che, allo stato, il sig. non ha ancora reperito una Pt_2
2 collocazione logistica dove accogliere il minore e nel contempo che reperisca una situazione di accoglienza per sé e per , il padre assicurerà al figlio minore nei fine settimana, Per_1 di propria competenza, la collocazione presso i nonni paterni, dalle ore 12.30 del sabato alle ore 19.30 della domenica e ciò in special modo in relazione al pernottamento. Le settimane in cui il padre non trascorre il Sabato e la Domenica con il figlio potrà incontrare lo stesso il Venerdì dalle ore 16 (uscita di scuola) alle ore 19.30. In ipotesi di impegni lavorativi che costringessero il padre a non poter rispettare la predetta tabella di incontri sarà concordata tra le parti la possibilità di un eventuale recupero. Qualsiasi impedimento sopraggiunto prevedibile o imprevedibile limitante il diritto di incontro sarà comunicato da ciascuna parte all' altra in tempo utile, al fine di consentire una organizzazione alternativa. Il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni durante il periodo delle vacanze estive, Per_1 concordando detto periodo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Per il solo primo anno, onde favorire il distacco madrefiglio e agevolare gradualmente una continuità di rapporto padre- figlio sarà limitato a 10 giorni. Per le festività natalizie e pasquali i coniugi alterneranno anno per anno i periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore concordandoli tra di loro, suddividendoli in questo modo: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore o dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro. Pasqua e lunedì in Albis saranno di volta in volta concordate tra i genitori. Per l'anno in corso, il periodo 24- 30 dicembre starà con la madre ed il restante periodo 31 dicembre- 7 gennaio starà con il padre. Per_1
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig,ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre Pt_2 Pt_1 il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari complessivamente ad €.950,00 così determinati €. 350,00 per assegno mantenimento , assegno che sarà Per_1 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dalla omologazione, €. 350,00 quale contributo al canone di locazione, per garantire al minore l'utilizzo di una situazione abitativa idonea, €.250,00 quale quota parte spesa scolastica oltre al 50 % delle spese straordinarie di carattere sanitario e quanto altro come disciplinato dal protocollo vigente presso codesto Tribunale. Resta inteso che il contributo di euro 250,00 per le spese scolastiche del minore sarà corrisposto dal Sig. Per_1 Pt_2 fin quando il minore stesso frequenterà istituti privati e/o paritari e decadrà automaticamente allorquando il piccolo verrà iscritto presso una scuola pubblica. Per_1
6) I coniugi dichiarano di essere ciascuno indipendente economicamente e reciprocamente dichiarano di non richiedere alcun contributo a titolo di assegno di mantenimento. Entrambi
i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio al fine della validità per l'espatrio. Entrambi i coniugi si impegnano a rispettare quanto convenuto e riportato nelle condizioni precedenti dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, e realizzano congruamente il prevalente interesse del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata il [...] e Parte_1
nato il 20/06/1993, a [...] il [...] (atto n. 63, parte II, Serie Parte_2
C, sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2020);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
4