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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/11/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott. Bonifacio Rossi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio iscritto al n. 1683/2025 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Lucia Aglietti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Vicchio e Paterno 38, Bagno a Ripoli (FI),
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Pietro Milazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via del Ponte all'Asse, 5 Firenze
PARTE RICORRENTE
1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) Affidamento dei figli minori
I figli minori di anni 16 e di anni 14 sono affidati alla Per_1 Persona_2 responsabilità condivisa dei genitori e domiciliati presso il domicilio materno, già casa coniugale, in Poggibonsi (SI), Via Monte Cervino 130.
2) Frequentazione con i genitori
La visita del padre con i figli sarà nel primo, il terzo e l'ultimo weekend di ogni mese, il primo e il terzo dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 22.00 della domenica, recandosi presso la casa familiare per prendere i figli con sé e per poi lasciarli al rientro alla madre;
quanto alle vacanze i figli trascorreranno nelle vacanze di Natale ad anni alterni con un genitore il periodo cha va dall'inizio delle vacanze al 30.12, con l'altro genitore il periodo successivo;
trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore e trascorreranno un periodo di vacanze estive di almeno 20 giorni, anche non consecutivi con il padre a scelta di quest'ultimo da comunicare entro il 30.5. alla madre per scritto anche a mezzo mail
3) Mantenimento dei figli e spese straordinarie
Il padre continuerà a corrispondere alla madre assegno di contributo al mantenimento di entrambi i figli nella misura stabilita dal Tribunale di Siena in sentenza di separazione ed in vigore, pari all'importo mensile attuale di €
1.315,00 (assegno stabilito in sentenza di separazione rivalutato al mese di aprile 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2025 e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite fra i genitori nella misura paritaria del 50% ciascuno. Per la regolamentazione di dette spese, le parti fanno espresso riferimento alla “Linee Guida CNF 2017” che entrambi dichiarano di ben conoscere e che si allegano al presente atto (doc. 8). In
2 aggiunta i genitori concordano che, qualora si renda necessario effettuare una spesa straordinaria particolare per uno dei figli legata al percorso scolastico del medesimo – come, ad esempio, un viaggio di istruzione di carattere eccezionale – si renderanno disponibili a consentire anche all'altro figlio di poter avere accesso ad esperienze analoghe di importo comparabile.
Per le spese straordinarie prossime più rilevanti relative all'acquisto di motorino/autovettura e per l'università, i genitori si impegnano sin d'ora a far riferimento alla relativa dottrina e giurisprudenza più recente ove non potessero trovare un accordo contingente.
4) Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale posta in Poggibonsi (SI), Via Monte Cervino, 130 di proprietà del Signor per quanto occorrer possa e fermo restando CP_1 il trasferimento patrimoniale che segue, viene assegnata alla moglie, domiciliataria dei figli minori e e con la casa Per_1 Persona_2 rimangano in uso i mobili che l'arredano di proprietà comune fra i coniugi.
5) Casa coniugale e sistemazione patrimoniale – Trasferimento diritti reali al coniuge ed ai figli minori
Nell'ambito della regolamentazione patrimoniale definitiva conseguente alla separazione, anche nell'interesse dei figli e della loro continuità abitativa, i
Signori e intendono regolare con le Controparte_1 Parte_1 presenti condizioni di separazione, i reciproci rapporti patrimoniali, con accordo che riguarda la casa ex familiare che si è appalesato quale funzionale e necessario ai fini della risoluzione definitiva della crisi coniugale nonché strumento di risoluzione di ogni altra controversia inerente la separazione o i diritti vantati sull'immobile nonché le conseguenze applicative della sentenza di separazione.
Con tale accordo viene disposto da parte del Signor il Controparte_1 trasferimento sull'intero immobile, del diritto di nuda proprietà ai figli Per_1
e in parti uguali fra loro e di usufrutto vita natural durante alla Persona_2 moglie, Signora Parte_1
3 I genitori hanno previamente richiesto ed ottenuto dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Siena, l'autorizzazione ex art. 320 c.c. al trasferimento della suddetta nuda proprietà ai figli minori, giusto decreto autorizzatorio del
27.11.2024 (doc. 9).
Il Signor dichiara pertanto di trasferire, assegnare e Controparte_1 attribuire, come trasferisce, assegna ed attribuisce ai figli , nato a [...]
Londra il 25.9.2008 (C.F. e , nato a [...]_2
Firenze il 6.4.2010 (C.F. ), il diritto di nuda proprietà CodiceFiscale_4 in parti uguali fra loro dell'intero immobile sotto descritto nonché alla moglie,
Signora nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._5
) il diritto di usufrutto generale vita natural durante sul detto
[...] immobile. La Signora accetta per sé e per i figli allo scopo Parte_1 autorizzata ex art. 320 c.c. dal Giudice Tutelare del Tribunale di Siena, giusta decreto 27.11.2024.
5 a - Descrizione dell'immobile oggetto del trasferimento e dichiarazioni di conformità L'immobile oggetto del trasferimento è l'unità immobiliare di esclusiva proprietà del Signor costituente la casa Controparte_1 familiare, posta in Poggibonsi (SI), Via Monte Cervino n.c. 130 (doc. 10 visura storica UTE, planimetrie), più precisamente:
- appartamento ad uso abitazione con ingresso indipendente dal resede esclusivo, al piano terreno, composto da: soggiorno - cucina, disimpegno, due bagni-w.c., due camere e ripostiglio, con annesso resede esclusivo della superficie di circa metri quadrati 42 (quarantadue), con pergolato e scala per raggiungere il sottostante locale garage;
è di compendio al descritto appartamento, e pertinenziale allo stesso, un locale ad uso garage, posto al piano seminterrato, della superficie di circa metri quadrati 23 (ventitré), con accesso sia da corsia di manovra comune esterna, che da scala dipartentesi dal resede esclusivo.
Confini: detta via, parti condominiali, Cerone, s.s.a. .-.
4 Provenienza: quanto sopra è pervenuto al Signor per Controparte_1 atto di compravendita ai rogiti del Notaio del 5.4.2007, rep. Persona_3
60566 racc. 18012 (doc. 11)-. All'Agenzia del Territorio di Siena, Catasto
Urbano del Comune di Poggibonsi, i beni oggetto del presente trasferimento sono così rappresentati e identificati:
APPARTAMENTO CON RESEDE ESCLUSIVO
Foglio di mappa n. 9, particella 948 e subalterni graffati 13 e 19, Via Monte
Cervino, piano T, Cat. A/3, Cl. 3, vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86;
Parte_2
Foglio di mappa n. 9, particella 948, subalterno 8, Via Monte Cervino, piano
S1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 23, rendita catastale Euro 51,08;
Gli immobili sono meglio descritti nell'atto di provenienza ai rogiti del Notaio del 5.4.2007 Rep. n. 60566 Racc. n. 18012. Persona_3
In ordine alla commerciabilità e conformità urbanistica dei beni il Signor dichiara che il fabbricato di cui le unità immobiliari in Controparte_1 oggetto sono porzione, è stato edificato in conformità alla normativa urbanistica, alle prescrizioni di piano e a quelle del Permesso di Costruire n.
34 rilasciato dal Comune di Poggibonsi in data 16.3.2005 (Pratica Edilizia n.
05/0106) e successivamente variante in corso d'opera di cui al Permesso di
Costruire n. 07/P001 in data 12.1.2007 (Pratica Edilizia n. 06/0993). Il cedente dichiara altresì che l'immobile non ha subiti ulteriori interventi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenze, concessioni permessi, denunce o autorizzazioni e pertanto ne garantisce la conformità urbanistica e garantisce altresì che le planimetrie corrispondono allo stato dei luoghi (Doc. 13 attestazione di conformità urbanistico catastale Geom. Pt_3 giurata il 10.12.2024).
I lavori relativi alla costruzione del fabbricato medesimo hanno avuto inizio il
21 aprile 2005 e sono terminati in data 22 febbraio 2007, come da comunicazione protocollata dal suddetto Comune al n. 006429 del 22 febbraio 2007. Unitamente alla suddetta comunicazione di fine lavori
5 protocollata il 22 febbraio 2007 al n. 006429, è stata presentata anche la
Certificazione di abitabilità/agibilità, resa dal direttore dei lavori, corredata dalla prescritta documentazione (attestazione di abitabilità n. 6429 del
22.2.2007 - doc. 12).
In ogni caso oggetto del presente trasferimento ed attribuzione è il diritto di nuda proprietà e usufrutto generale vita natural durante di ciò che costituì oggetto di acquisto da parte del Signor con il già Controparte_1 menzionato atto di acquisto ai rogiti del Notaio del Persona_3
5.4.2007, rep. 60566 racc. 18012.
I diritti sopra descritti vengono trasferiti ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano gli immobili, ben noto alla parte che acquista, con ogni accessorio, inerenza, pertinenza, servitù attive e passive e con ogni diritto relativo e meglio descritto nell'atto di provenienza sopra menzionato. Il Signor garantisce la libera ed Controparte_1 incondizionata disponibilità del diritto che trasferisce, assegna ed attribuisce e la sua libertà da oneri reali, da privilegi anche fiscali, da censi, livelli, ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli salvo quanto in appresso.
5 b – Iscrizioni e trascrizioni
Sull'immobile grava la seguente iscrizione e trascrizione:
- Iscrizione ipotecaria volontaria a Siena del 10 aprile 2007 al r.p. n. 1287 di
Euro 400.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per l'importo di € 200.000,00, contratto in data 5.4.2007 Notaio
[...]
(Rep. 60567 Racc. 18013 – doc. 14), con parte mutuataria il Per_3
Signori tuttora in corso ed il cui relativo onere residuo Controparte_1 rimane a carico, sino all'estinzione, del cedente, quale onere divorzile e partecipazione al mantenimento e sistemazione patrimoniale familiare.
- Trascrizione di atto giudiziario a Siena del 27.7.2017 al r.p. n. 4732 (doc.
15) derivante da ordinanza presidenziale con provvedimento di assegnazione di casa coniugale del 21.1.2015 (R.G. n. 767/2015) la cui cancellazione
6 rimane a carico dei Signori e a semplice richiesta di CP_1 Parte_1 uno di loro, prestando sin d'ora entrambi il relativo consenso.
5 c - Attestazione di Prestazione Energetica
L'immobile è dotato di Attestazione di Prestazione Energetica che il tecnico ha trasmesso telematicamente corredata dal contributo per attività di monitoraggio e controllo ex art. 23 octies L.R. n. 39/2005 relativamente all'unita catastale identificata con il codice: G752.0.9.948.13 (doc. 16).
5 d - Dichiarazione di funzionamento e conformità degli impianti
Il Signor dichiara che gli impianti a servizio del bene in Controparte_1 oggetto, sono funzionanti e conformi alle normative vigenti all'epoca della loro installazione ai sensi di quanto prescritto dal D. Lgs 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni (doc. 17) -.
5 e - Dichiarazione di esenzione fiscale
Ai fini fiscali della piana attuazione degli impegni assunti e ai fini fiscali, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo e dovrà godere dei benefici fiscali di esenzione da qualunque imposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 e sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 in quanto effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
5 f - Rinuncia all'ipoteca legale
La parte alienante rinunzia all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
5 g - Dichiarazione di esonero di responsabilità del Tribunale di Siena
Per quel che riguarda l'effetto traslativo del bene immobile, le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Giudice e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento,
7 all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. Con esonero quindi di ogni relativa responsabilità da parte del Giudice e del Cancelliere del Tribunale di Siena.
5 h - Dichiarazione di impegno alle formalità di trasferimento
Le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse nonché a restituire al Cancelliere la copia della nota di trascrizione e relativa voltura catastale entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta trascrizione. Ai fine della trascrizione si impegnano ad estrarre dal fascicolo telematico la copia conforme, munita dell'attestazione di conformità, del ricorso, del verbale dell'udienza di comparizione e della sentenza conclusiva del giudizio dal fascicolo telematico e ad allegarli alla nota da depositare in Conservatoria.
6 – Ulteriori pattuizioni
Le eventuali spese notarili e tecniche necessarie per il trasferimento dei diritti reali concordato, faranno carico al Signor le spese di Controparte_1 straordinaria manutenzione dell'immobile faranno carico alla Signora
[...]
Parte_1
La moglie nell'ambito dell'accordo funzionale alla risoluzione di ogni controversia familiare e del trasferimento operato a suo favore del diritto di usufrutto, rinuncia ad ogni eventuale rivendicazione e ad ogni relativa azione in ordine alla proprietà su un terzo dell'immobile casa coniugale. oggetto del sovraesposto accordo. Nello stesso ambito la moglie rinuncia all'assegno divorzile ed a far valere la irripetibilità degli arretrati dell'assegno coniugale corrisposto durante il giudizio di divorzio e sino alla sentenza di separazione.
Ella rinuncia inoltre ad azioni risarcitorie nei confronti del marito per tutte le situazioni intercorse. Il Signor a sua volta rinuncia a far valere CP_1 eventuale proprio credito per arretrati di mutuo e continuerà a pagare il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile oggetto del trasferimento sino all'estinzione. La Signora restituirà al Signor un terzo Parte_1 CP_1
8 delle rate del detto mutuo a partire dalla I rata del 2025 da valere quale sistemazione patrimoniale familiare. Le parti infine concordano di verificare le rispettive poste di debito e credito imputabili rispettivamente al rimborso delle spese straordinarie per i figli e all'estinzione del conto corrente cointestato a suo tempo acceso presso Banca Intesa, provvedendo alle relative compensazioni.
Con l'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni, null'altro i coniugi dichiarano di avere o pretendere fra sé in ragione dell'intercorso matrimonio, nulla escluso o eccettuato.
Spese del giudizio compensate fra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate e sono comparsi all'udienza innanzi al giudice istruttore ed hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nel verbale di udienza contenente atto di trasferimento di diritti reali;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 22/03/2008, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi al numero 4, parte I, anno 2008 e che si sono separati giudiziale con sentenza non definitiva n. 768/2015 pubblicata il 26.8.2015 del Tribunale Ordinario di
Siena; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli (25.9.2008) e (6.4.2010) e ritenuto che le Per_1 Persona_2 condizioni pattuite non contrastino con l'interesse degli stessi, risultando
9 altresì, alla luce del contenuto dell'accordo, manifestamente superfluo l'ascolto della prole;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22/03/2008 tra i coniugi nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] ad [...], atto trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi al numero 4, parte
I, anno 2008 alle condizioni in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Poggibonsi in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso oggi in Siena, 20/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
10 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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