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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 23527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 19.2.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio Muzzì (C.F.:
, Norma Cecconi (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
e Monica Muzzì (C.F. ), ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Tuscolana 954
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Controparte_2
Gozzi (cod. fisc. ) presso il cui studio in Roma, CodiceFiscale_4
Via Montello 30, elettivamente domiciliata
OPPOSTO
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.7.2023 e ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 3508/2023, emesso in data 14.6.2023 dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 17.972,16, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, a titolo di TFR in favore di
, chiedendo al Tribunale di volere “… 1) in via Controparte_2
preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché la causa non è di pronta soluzione e l'opposizione è basata su prova scritta (doc.
6,7,8,9,10); 2) revocare l'opposto decreto, stante la nullità dello stesso per difetto di notifica, Riforma Cartabia, per non essere avvenuta a mezzo pec;
3) revocare l'opposto decreto, stante la nullità dello stesso per difetto di legittimazione passiva del soggetto a cui è stato notificato, Sig. , CF ”, Controparte_1 C.F._5
persona estranea al rapporto di lavoro di causa, che si è instaurato solo tra
[...]
e la , CF;
4) nel CP_2 Controparte_1 P.IVA_1
merito dichiarare che il ricorso per ingiunzione è qualificabile come domanda giudiziale
e su di essa si costituisce un rapporto processuale, dove il Giudice adito provveda in sede contenziosa ordinaria su ogni aspetto della vicenda sollevato dalle parti, nelle preliminari e nel merito e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutto quanto in premessa esposto;
5) accertare e dichiarare la condotta gravemente negligente, violativa dei canoni di correttezza e diligenza, ex artt.
2104, 2105 c.c. e 86 CCNL Farmacie private di nello Controparte_2
svolgimento del suo lavoro, come in premessa specificato;
6) per l'effetto, condannare
2 al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_1
, CF , della somma di € 206.904,46, per il procurato
[...] P.IVA_1
danno economico-finanziario, come da Bilancio anno 2021, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche previa CTU, dall'analisi dei libri contabili prodotti….”.
Nel merito, in sintesi, deduceva in particolare che la mancata corresponsione delle somme dovute alla lavoratrice doveva attribuirsi a gravi mancanze della stessa nel corso del rapporto lavorativo, ed in particolare nella negligente gestione del magazzino affidatale e della inesatta compilazione dell'inventario, con il risultato di ammanchi e perdite in denaro causalmente riconducibili al suo operato - a causa delle quali aveva sospeso cautelarmente dal servizio la dipendente a seguito dell'azione disciplinare intrapresa nei suoi riguardi - per il risarcimento dei quali - quantificati in € 206.904,46 - spendeva in ricorso domanda riconvenzionale.
La costituendosi in giudizio, respinto ogni addebito Controparte_2
in ordine alle asserite negligenze e ai danni imputatile e dedotta l'illegittimità del provvedimento della sospensione dal servizio irrogatole - senza tuttavia coltivare il procedimento disciplinare, mai portato a termine
- chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento delle somme indebitamente non corrispostele nel periodo di sospensione, oltre che al risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte illecite del datore di lavoro, da liquidarsi in via equitativa.
3 Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di voler “…nel merito: - rigettare il ricorso in opposizione proposto dalla
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 3508/2023 del
14.06.2023 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nella persona del Dott.
Mario De Ioris, avente r.g.n. 17286/2023, in quanto inammissibile e nel merito infondato;
- confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3508/2023 del 14.06.2023 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nella persona del Dott. Mario De Ioris, avente r.g.n. 17286/2023; - munire ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il precitato decreto ingiuntivo n. 3508/2023 del Tribunale di Roma di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla nei confronti della Controparte_1
sig.ra perché inammissibile e del tutto infondata in fatto ed in Controparte_2
diritto; - condannare inoltre, in relazione a detta domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la , in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni subiti dalla opposta
[...]
da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia;
in CP_2
accoglimento della domanda riconvenzionale in via di reconventio reconventionis proposta dalla sig.ra fissata la nuova udienza di discussione ai Controparte_2
sensi dell'art. 418 c.p.c.: - accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere il pagamento di quanto dovuto a titolo di T.F.R. residuo, di CP_2
retribuzione lorda del mese di febbraio 2022, di retribuzione lorda del mese di marzo
2022, di liquidazione ratei 13ma e 14ma 2022, di liquidazione 14ma 2021, di
4 indennità mancato preavviso;
e conseguentemente condannare la CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle relative somme in
[...]
favore della sig.ra oltre interessi legali e rivalutazione sulle stesse Controparte_2
dal dì della maturazione al saldo;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al risarcimento del danno subito a causa delle condotte illecite e Controparte_2
violative della contrattazione collettiva poste in essere nei suoi confronti dalla datrice di lavoro per, come sopra descritte, e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento di una somma in favore della stessa, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario…”.
La causa subiva numerosi rinvii richiesti dalle parti - ed in particolare da parte opponente - per il perfezionamento dell'accordo conciliativo - che le stesse avevano dichiarato aver raggiunto - e per la costituzione del nuovo difensore dell'opponente.
Dato atto del fallimento della conciliazione, ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 17.10.2024 la stessa era rinviata per la decisione: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino al 19.2.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società odierna ricorrente fonda l'opposizione al decreto ingiuntivo sull'asserito proprio controcredito nei confronti della lavoratrice a titolo di risarcimento dei danni che la stessa avrebbe arrecato con il proprio negligente operato nella gestione del magazzino, nella redazione
5 dell'inventario - con mancata registrazione dei prodotti - e nel concreto monitoraggio delle giacenze, che all'esito di una verifica erano risultate composte da “numerosa merce invenduta e prodotti scaduti”: le discrasie e le criticità emerse dall'inventario nuovamente redatto, riportate nel bilancio anno 2021, avevano asseritamente evidenziato “un'enorme differenza fra il valore contabile del magazzino indicato alla voce
Immobilizzazioni materiali di E 441.006,71…ed il valore dei prodotti realmente riscontrati nel magazzino, secondo l'inventario stesso, ammontante a soli E 234.904,46…” (cfr. pag. 6 del ricorso) da imputarsi alle negligenze della . CP_2
L'assunto, tuttavia, è risultato privo di fondamento all'esito del giudizio.
E invero la difesa dell'opponente fonda l'assunto di cui al CP_1
ricorso su affermazioni affatto generiche, in ordine alle quali non sono rinvenibili conferme documentali in atti e non è stata coltivata adeguata attività istruttoria.
A sostegno delle proprie deduzioni, infatti, parte opponente si limita a produrre un lungo elenco di giacenze di magazzino (doc. 6) dal quale si evince che la fosse “operatore”: non deduce, tuttavia, cosa CP_2
esattamente sarebbe risultato mancante all'esito delle verifiche, pur producendo un elenco (inventario, doc. 7), tuttavia redatto - come fondatamente e incontestabilmente eccepito dalla lavoratrice - senza il contraddittorio con la . CP_2
Manca altresì in ricorso qualsiasi riferimento al periodo in cui concretamente sarebbero collocabili le discrepanze asseritamente
6 riscontrate, nonché, ancor prima, qualsiasi allegazione in ordine alle mansioni concretamente assegnate alla lavoratrice ed all'affidamento alla medesima in via esclusiva della gestione del magazzino (in relazione al quale - oltre che sul software “gestionale” - la sostiene, CP_2
invece, che vi fossero più persone - ad operare e che nell'ultimo mese era rimesso alla gestione della dott.ssa su delega del dott. , Pt_1 CP_1
cfr. pag. 30 memoria).
Altresì emerge dall'inventario prodotto che lo stesso si riferisca ad un periodo di dieci anni antecedenti gli addebiti mossi alla , senza CP_2
tuttavia la specificazione, da parte della opponente, della CP_1
collocazione specifica dei presunti inadempimenti della lavoratrice, in ordine alle mansioni svolte in precedenza dalla quale non è stato capitolato alcun mezzo di prova orale.
Orbene, fatto pacifico e incontestato tra le parti è che la nuova gestione della IA (da parte del dott. ) era subentrata da pochi mesi, e CP_1
precisamente dal settembre 2021, al momento delle contestazioni disciplinari mosse alla in data 31.1.2022 per fatti emersi a fine CP_2
dicembre 2022 (cfr. doc. 12 ricorso).
Non si vede, pertanto, come, in assenza della dimostrazione dell'operato pregresso e ancor prima delle mansioni concretamente assegnate alla stessa dalla precedente gestione della possa essere imputato alla CP_1
un inadempimento alle proprie obbligazioni, neppure CP_2
specificate in ricorso o dedotte in un capitolato di prova che - ove confermato - avrebbe consentito di apprezzare la natura dei concreti
7 compiti alla stessa affidati, in precedenza e nel corso del “nuovo” rapporto.
In assenza, pertanto, della allegazione, ancor prima che di prova, di circostanze idonee a configurare una qualsivoglia inadempienza della lavoratrice causativa di danno al datore di lavoro, ogni pretesa svolta in via riconvenzionale dalla opponente deve essere respinta. CP_1
Il credito azionato dalla con il decreto ingiuntivo oggi CP_2
opposto, ed avente ad oggetto le somme spettantile a titolo di TFR, non è stato invece affatto contestato - quanto alla sua spettanza ed al suo ammontare - da parte della difesa della opponente. CP_1
Neppure alcun riscontro ha trovato l'asserito raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine ad una rinuncia reciproca - il datore di lavoro al risarcimento dei danni da un lato e la lavoratrice alle somme dovutele a titolo di TFR dall'altro (cfr. pag. 32 ricorso) -, tanto non essendo stato documentato dalla difesa opponente ed avendo la negato CP_2
fermamente la circostanza.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere confermato e dichiarato esecutivo.
Passando all'esame delle domande spese in via riconvenzionale dalla
, le stesse sono fondate sulla dovutezza, nei suoi confronti, CP_2
delle somme relative alle retribuzioni non corrispostele nel periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a seguito delle contestazioni disciplinari rivoltele a fine del gennaio 2022, con le quali veniva imputata alla “una gestione del magazzino inadeguata e superficiale, CP_2
8 resa senza prestare la dovuta cura…. non avendo ella utilizzato la diligenza dovuta per le sue mansioni” e che avrebbe generato “…un valore contabile di magazzino del tutto differente da quello reale, senza una concreta e motivata spiegazione di tale discrasia” (cfr. all. 12 ricorso).
All'esito di tali contestazioni il datore di lavoro ebbe a sospendere dal lavoro e dalla retribuzione la dipendente. Tuttavia, il procedimento disciplinare non vide, poi, alcun prosieguo e a seguito delle giustificazioni della (rese in data 4.2.2022, cfr. all. 13 ricorso) non seguì alcun CP_2
provvedimento disciplinare, quanto piuttosto, il solo protrarsi del tutto ingiustificato della irrogata sospensione dal servizio, in ragione del quale la lavoratrice ebbe a dimettersi per giusta causa.
E' ben noto che nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'onere della prova grava sul datore di lavoro. Nella specie, pur potendosi ritenere illegittima il protrarsi della sospensione già per il sol fatto ella mancata conclusione del procedimento disciplinare - che ha lasciato la dipendente in una sorta di “limbo” - gli addebiti mossi alla CP_2
non hanno trovato neppure nella sede odierna un concreto riscontro, tale da giustificare la sospensione stessa (così come, del resto, ogni pretesa risarcitoria fondata sui medesimi).
La appurata illegittimità della irrogata sospensione dal servizio e dalla retribuzione integra pertanto la sussistenza della giusta causa delle dimissioni della - che pertanto ha diritto alla relativa indennità CP_2
di preavviso - in una con il diritto della medesima a vedersi corrispondere quanto spettantele a titolo di retribuzione per il detto periodo (a titolo di
9 TFR, retribuzione lorda mesi di febbraio e marzo 2022, ratei 13^ e 14^
2022, indennità mancato preavviso, 14^ anno 2021, cfr. pag. 39 memoria e conteggio all. 4 memoria).
Quanto all'ammontare delle somme dovute, ritiene il Tribunale di poter fare affidamento sui conteggi allegati dalla difesa della , CP_2
sviluppati secondo una chiara ricostruzione del complessivo ammontare dovuto, con evidenziazione degli importi in relazione ai singoli periodi presi in considerazione, sulla scorta di esatte poste contabili riferite al rapporto di lavoro e, in ogni caso, della chiara verificabilità dei medesimi in forza del confronto con gli importi ricevuti - e riscontrabili dalle buste paga - e quelli di cui alle tabelle allegate al CCNL, peraltro non contestati, neppure genericamente, dalla difesa della società resistente.
In accoglimento della riconvenzionale della lavoratrice, pertanto, la deve essere condannata alla Controparte_3
corresponsione dell'ammontare di € 25.682,47, già detratto l'acconto ricevuto in via stragiudiziale, così come dedotto dalla stessa , CP_2
nonché le somme ricevute nel corso dell'odierna fase di giudizio.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda della volta CP_2
ad ottenere il “risarcimento del danno subito a causa delle condotte illecite e violative della contrattazione collettiva poste in essere nei suoi confronti dalla datrice di lavoro”, genericamente dedotto nella memoria di costituzione quale pregiudizio “morale, biologico, esistenziale” senza, tuttavia, alcuna diversa o migliore specificazione delle concrete mortificazioni della sfera non patrimoniale della lavoratrice nelle quali si
10 sia manifestato.
Deve rammentarsi che, come noto, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente deriva dal comportamento datoriale, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e le caratteristiche del pregiudizio medesimo. Alla luce di quanto precede è evidente che, secondo l'ormai consolidato principio della circolarità tra oneri assertivi e probatori, il procedimento logico attraverso il quale si può ritenere raggiunta la prova del danno presuppone necessariamente, abbandonata definitivamente la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento” (cfr. Cass. sez. un. 8827 e 8828 del
2003), l'adempimento a carico della parte istante della puntuale deduzione dei fatti costitutivi del danno che si assume aver patito. In sostanza, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento: tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua liquidazione anche equitativa (Cass., 6.12.2005 n.
26666).
Nella specie, essendo mancata financo la chiara e completa allegazione - ancor prima che la prova, ancorché presuntiva - del lamentato danno, la domanda non può trovare accoglimento.
11 La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la sostanzialmente totale soccombenza dell'opposta, resasi nondimeno responsabile del protrarsi della lite per il mancato rispetto dell'accordo raggiunto in corso di giudizio tra le parti (cfr. verbale
18.4.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna la , Controparte_4
in persona del l.r.p.t., al pagamento, per i titoli di cui in premessa, dell'ammontare di € 25.682,47, detratti eventuali acconti ricevuti nelle more del giudizio;
- condanna la rifusione delle Controparte_3
spese di giudizio - liquidate in complessivi € 4.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, nei confronti di e da distrarsi. Controparte_2
Roma, 20.2.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 19.2.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio Muzzì (C.F.:
, Norma Cecconi (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
e Monica Muzzì (C.F. ), ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Tuscolana 954
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Controparte_2
Gozzi (cod. fisc. ) presso il cui studio in Roma, CodiceFiscale_4
Via Montello 30, elettivamente domiciliata
OPPOSTO
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.7.2023 e ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 3508/2023, emesso in data 14.6.2023 dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 17.972,16, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, a titolo di TFR in favore di
, chiedendo al Tribunale di volere “… 1) in via Controparte_2
preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché la causa non è di pronta soluzione e l'opposizione è basata su prova scritta (doc.
6,7,8,9,10); 2) revocare l'opposto decreto, stante la nullità dello stesso per difetto di notifica, Riforma Cartabia, per non essere avvenuta a mezzo pec;
3) revocare l'opposto decreto, stante la nullità dello stesso per difetto di legittimazione passiva del soggetto a cui è stato notificato, Sig. , CF ”, Controparte_1 C.F._5
persona estranea al rapporto di lavoro di causa, che si è instaurato solo tra
[...]
e la , CF;
4) nel CP_2 Controparte_1 P.IVA_1
merito dichiarare che il ricorso per ingiunzione è qualificabile come domanda giudiziale
e su di essa si costituisce un rapporto processuale, dove il Giudice adito provveda in sede contenziosa ordinaria su ogni aspetto della vicenda sollevato dalle parti, nelle preliminari e nel merito e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutto quanto in premessa esposto;
5) accertare e dichiarare la condotta gravemente negligente, violativa dei canoni di correttezza e diligenza, ex artt.
2104, 2105 c.c. e 86 CCNL Farmacie private di nello Controparte_2
svolgimento del suo lavoro, come in premessa specificato;
6) per l'effetto, condannare
2 al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_1
, CF , della somma di € 206.904,46, per il procurato
[...] P.IVA_1
danno economico-finanziario, come da Bilancio anno 2021, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche previa CTU, dall'analisi dei libri contabili prodotti….”.
Nel merito, in sintesi, deduceva in particolare che la mancata corresponsione delle somme dovute alla lavoratrice doveva attribuirsi a gravi mancanze della stessa nel corso del rapporto lavorativo, ed in particolare nella negligente gestione del magazzino affidatale e della inesatta compilazione dell'inventario, con il risultato di ammanchi e perdite in denaro causalmente riconducibili al suo operato - a causa delle quali aveva sospeso cautelarmente dal servizio la dipendente a seguito dell'azione disciplinare intrapresa nei suoi riguardi - per il risarcimento dei quali - quantificati in € 206.904,46 - spendeva in ricorso domanda riconvenzionale.
La costituendosi in giudizio, respinto ogni addebito Controparte_2
in ordine alle asserite negligenze e ai danni imputatile e dedotta l'illegittimità del provvedimento della sospensione dal servizio irrogatole - senza tuttavia coltivare il procedimento disciplinare, mai portato a termine
- chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento delle somme indebitamente non corrispostele nel periodo di sospensione, oltre che al risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte illecite del datore di lavoro, da liquidarsi in via equitativa.
3 Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di voler “…nel merito: - rigettare il ricorso in opposizione proposto dalla
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 3508/2023 del
14.06.2023 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nella persona del Dott.
Mario De Ioris, avente r.g.n. 17286/2023, in quanto inammissibile e nel merito infondato;
- confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3508/2023 del 14.06.2023 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nella persona del Dott. Mario De Ioris, avente r.g.n. 17286/2023; - munire ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il precitato decreto ingiuntivo n. 3508/2023 del Tribunale di Roma di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla nei confronti della Controparte_1
sig.ra perché inammissibile e del tutto infondata in fatto ed in Controparte_2
diritto; - condannare inoltre, in relazione a detta domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la , in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni subiti dalla opposta
[...]
da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia;
in CP_2
accoglimento della domanda riconvenzionale in via di reconventio reconventionis proposta dalla sig.ra fissata la nuova udienza di discussione ai Controparte_2
sensi dell'art. 418 c.p.c.: - accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere il pagamento di quanto dovuto a titolo di T.F.R. residuo, di CP_2
retribuzione lorda del mese di febbraio 2022, di retribuzione lorda del mese di marzo
2022, di liquidazione ratei 13ma e 14ma 2022, di liquidazione 14ma 2021, di
4 indennità mancato preavviso;
e conseguentemente condannare la CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle relative somme in
[...]
favore della sig.ra oltre interessi legali e rivalutazione sulle stesse Controparte_2
dal dì della maturazione al saldo;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al risarcimento del danno subito a causa delle condotte illecite e Controparte_2
violative della contrattazione collettiva poste in essere nei suoi confronti dalla datrice di lavoro per, come sopra descritte, e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento di una somma in favore della stessa, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario…”.
La causa subiva numerosi rinvii richiesti dalle parti - ed in particolare da parte opponente - per il perfezionamento dell'accordo conciliativo - che le stesse avevano dichiarato aver raggiunto - e per la costituzione del nuovo difensore dell'opponente.
Dato atto del fallimento della conciliazione, ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 17.10.2024 la stessa era rinviata per la decisione: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino al 19.2.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società odierna ricorrente fonda l'opposizione al decreto ingiuntivo sull'asserito proprio controcredito nei confronti della lavoratrice a titolo di risarcimento dei danni che la stessa avrebbe arrecato con il proprio negligente operato nella gestione del magazzino, nella redazione
5 dell'inventario - con mancata registrazione dei prodotti - e nel concreto monitoraggio delle giacenze, che all'esito di una verifica erano risultate composte da “numerosa merce invenduta e prodotti scaduti”: le discrasie e le criticità emerse dall'inventario nuovamente redatto, riportate nel bilancio anno 2021, avevano asseritamente evidenziato “un'enorme differenza fra il valore contabile del magazzino indicato alla voce
Immobilizzazioni materiali di E 441.006,71…ed il valore dei prodotti realmente riscontrati nel magazzino, secondo l'inventario stesso, ammontante a soli E 234.904,46…” (cfr. pag. 6 del ricorso) da imputarsi alle negligenze della . CP_2
L'assunto, tuttavia, è risultato privo di fondamento all'esito del giudizio.
E invero la difesa dell'opponente fonda l'assunto di cui al CP_1
ricorso su affermazioni affatto generiche, in ordine alle quali non sono rinvenibili conferme documentali in atti e non è stata coltivata adeguata attività istruttoria.
A sostegno delle proprie deduzioni, infatti, parte opponente si limita a produrre un lungo elenco di giacenze di magazzino (doc. 6) dal quale si evince che la fosse “operatore”: non deduce, tuttavia, cosa CP_2
esattamente sarebbe risultato mancante all'esito delle verifiche, pur producendo un elenco (inventario, doc. 7), tuttavia redatto - come fondatamente e incontestabilmente eccepito dalla lavoratrice - senza il contraddittorio con la . CP_2
Manca altresì in ricorso qualsiasi riferimento al periodo in cui concretamente sarebbero collocabili le discrepanze asseritamente
6 riscontrate, nonché, ancor prima, qualsiasi allegazione in ordine alle mansioni concretamente assegnate alla lavoratrice ed all'affidamento alla medesima in via esclusiva della gestione del magazzino (in relazione al quale - oltre che sul software “gestionale” - la sostiene, CP_2
invece, che vi fossero più persone - ad operare e che nell'ultimo mese era rimesso alla gestione della dott.ssa su delega del dott. , Pt_1 CP_1
cfr. pag. 30 memoria).
Altresì emerge dall'inventario prodotto che lo stesso si riferisca ad un periodo di dieci anni antecedenti gli addebiti mossi alla , senza CP_2
tuttavia la specificazione, da parte della opponente, della CP_1
collocazione specifica dei presunti inadempimenti della lavoratrice, in ordine alle mansioni svolte in precedenza dalla quale non è stato capitolato alcun mezzo di prova orale.
Orbene, fatto pacifico e incontestato tra le parti è che la nuova gestione della IA (da parte del dott. ) era subentrata da pochi mesi, e CP_1
precisamente dal settembre 2021, al momento delle contestazioni disciplinari mosse alla in data 31.1.2022 per fatti emersi a fine CP_2
dicembre 2022 (cfr. doc. 12 ricorso).
Non si vede, pertanto, come, in assenza della dimostrazione dell'operato pregresso e ancor prima delle mansioni concretamente assegnate alla stessa dalla precedente gestione della possa essere imputato alla CP_1
un inadempimento alle proprie obbligazioni, neppure CP_2
specificate in ricorso o dedotte in un capitolato di prova che - ove confermato - avrebbe consentito di apprezzare la natura dei concreti
7 compiti alla stessa affidati, in precedenza e nel corso del “nuovo” rapporto.
In assenza, pertanto, della allegazione, ancor prima che di prova, di circostanze idonee a configurare una qualsivoglia inadempienza della lavoratrice causativa di danno al datore di lavoro, ogni pretesa svolta in via riconvenzionale dalla opponente deve essere respinta. CP_1
Il credito azionato dalla con il decreto ingiuntivo oggi CP_2
opposto, ed avente ad oggetto le somme spettantile a titolo di TFR, non è stato invece affatto contestato - quanto alla sua spettanza ed al suo ammontare - da parte della difesa della opponente. CP_1
Neppure alcun riscontro ha trovato l'asserito raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine ad una rinuncia reciproca - il datore di lavoro al risarcimento dei danni da un lato e la lavoratrice alle somme dovutele a titolo di TFR dall'altro (cfr. pag. 32 ricorso) -, tanto non essendo stato documentato dalla difesa opponente ed avendo la negato CP_2
fermamente la circostanza.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere confermato e dichiarato esecutivo.
Passando all'esame delle domande spese in via riconvenzionale dalla
, le stesse sono fondate sulla dovutezza, nei suoi confronti, CP_2
delle somme relative alle retribuzioni non corrispostele nel periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a seguito delle contestazioni disciplinari rivoltele a fine del gennaio 2022, con le quali veniva imputata alla “una gestione del magazzino inadeguata e superficiale, CP_2
8 resa senza prestare la dovuta cura…. non avendo ella utilizzato la diligenza dovuta per le sue mansioni” e che avrebbe generato “…un valore contabile di magazzino del tutto differente da quello reale, senza una concreta e motivata spiegazione di tale discrasia” (cfr. all. 12 ricorso).
All'esito di tali contestazioni il datore di lavoro ebbe a sospendere dal lavoro e dalla retribuzione la dipendente. Tuttavia, il procedimento disciplinare non vide, poi, alcun prosieguo e a seguito delle giustificazioni della (rese in data 4.2.2022, cfr. all. 13 ricorso) non seguì alcun CP_2
provvedimento disciplinare, quanto piuttosto, il solo protrarsi del tutto ingiustificato della irrogata sospensione dal servizio, in ragione del quale la lavoratrice ebbe a dimettersi per giusta causa.
E' ben noto che nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'onere della prova grava sul datore di lavoro. Nella specie, pur potendosi ritenere illegittima il protrarsi della sospensione già per il sol fatto ella mancata conclusione del procedimento disciplinare - che ha lasciato la dipendente in una sorta di “limbo” - gli addebiti mossi alla CP_2
non hanno trovato neppure nella sede odierna un concreto riscontro, tale da giustificare la sospensione stessa (così come, del resto, ogni pretesa risarcitoria fondata sui medesimi).
La appurata illegittimità della irrogata sospensione dal servizio e dalla retribuzione integra pertanto la sussistenza della giusta causa delle dimissioni della - che pertanto ha diritto alla relativa indennità CP_2
di preavviso - in una con il diritto della medesima a vedersi corrispondere quanto spettantele a titolo di retribuzione per il detto periodo (a titolo di
9 TFR, retribuzione lorda mesi di febbraio e marzo 2022, ratei 13^ e 14^
2022, indennità mancato preavviso, 14^ anno 2021, cfr. pag. 39 memoria e conteggio all. 4 memoria).
Quanto all'ammontare delle somme dovute, ritiene il Tribunale di poter fare affidamento sui conteggi allegati dalla difesa della , CP_2
sviluppati secondo una chiara ricostruzione del complessivo ammontare dovuto, con evidenziazione degli importi in relazione ai singoli periodi presi in considerazione, sulla scorta di esatte poste contabili riferite al rapporto di lavoro e, in ogni caso, della chiara verificabilità dei medesimi in forza del confronto con gli importi ricevuti - e riscontrabili dalle buste paga - e quelli di cui alle tabelle allegate al CCNL, peraltro non contestati, neppure genericamente, dalla difesa della società resistente.
In accoglimento della riconvenzionale della lavoratrice, pertanto, la deve essere condannata alla Controparte_3
corresponsione dell'ammontare di € 25.682,47, già detratto l'acconto ricevuto in via stragiudiziale, così come dedotto dalla stessa , CP_2
nonché le somme ricevute nel corso dell'odierna fase di giudizio.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda della volta CP_2
ad ottenere il “risarcimento del danno subito a causa delle condotte illecite e violative della contrattazione collettiva poste in essere nei suoi confronti dalla datrice di lavoro”, genericamente dedotto nella memoria di costituzione quale pregiudizio “morale, biologico, esistenziale” senza, tuttavia, alcuna diversa o migliore specificazione delle concrete mortificazioni della sfera non patrimoniale della lavoratrice nelle quali si
10 sia manifestato.
Deve rammentarsi che, come noto, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente deriva dal comportamento datoriale, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e le caratteristiche del pregiudizio medesimo. Alla luce di quanto precede è evidente che, secondo l'ormai consolidato principio della circolarità tra oneri assertivi e probatori, il procedimento logico attraverso il quale si può ritenere raggiunta la prova del danno presuppone necessariamente, abbandonata definitivamente la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento” (cfr. Cass. sez. un. 8827 e 8828 del
2003), l'adempimento a carico della parte istante della puntuale deduzione dei fatti costitutivi del danno che si assume aver patito. In sostanza, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento: tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua liquidazione anche equitativa (Cass., 6.12.2005 n.
26666).
Nella specie, essendo mancata financo la chiara e completa allegazione - ancor prima che la prova, ancorché presuntiva - del lamentato danno, la domanda non può trovare accoglimento.
11 La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la sostanzialmente totale soccombenza dell'opposta, resasi nondimeno responsabile del protrarsi della lite per il mancato rispetto dell'accordo raggiunto in corso di giudizio tra le parti (cfr. verbale
18.4.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna la , Controparte_4
in persona del l.r.p.t., al pagamento, per i titoli di cui in premessa, dell'ammontare di € 25.682,47, detratti eventuali acconti ricevuti nelle more del giudizio;
- condanna la rifusione delle Controparte_3
spese di giudizio - liquidate in complessivi € 4.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, nei confronti di e da distrarsi. Controparte_2
Roma, 20.2.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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