Art. 5.
Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.
I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 . Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1 marzo 1975, n. 44 , senza alcuna limitazione.
Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, e' tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.
Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.
I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 . Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1 marzo 1975, n. 44 , senza alcuna limitazione.
Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, e' tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.