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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SERRAPICA MARIA ( ) presso cui è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2025 il ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 17/04/2025, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 11/06/1992 dal quale erano nati tre figli, il 10/08/1993, Per_1
il 09/09/1998 e il 06/12/2001, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
Rappresentava che il 24/12/2012 la resistente si era trasferita in un'altra abitazione, sita in Castel
Volturno, con il compagno e la figlia Rappresentava di risiedere a Fossacesia dal maggio Per_3
1 2020, dopo due trasferimenti (prima in Francia e poi a Ortona), e che nel 2024 la figlia e la nipote si erano trasferite presso il suo stesso stabile, successivamente anche il figlio presso la Per_2 medesima città. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
All'esito dell'udienza del 19/12/2025, dichiarata la contumacia della resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
La separazione tra i coniugi va, quindi, pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Attesa la sola pronuncia sullo status, considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 24/02/1968 e , nata a [...] il [...] ex art. 151, I comma, CP_1
c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134
R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 95, parte II, serie A, anno 1992, sez. Z);
3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SERRAPICA MARIA ( ) presso cui è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2025 il ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 17/04/2025, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 11/06/1992 dal quale erano nati tre figli, il 10/08/1993, Per_1
il 09/09/1998 e il 06/12/2001, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
Rappresentava che il 24/12/2012 la resistente si era trasferita in un'altra abitazione, sita in Castel
Volturno, con il compagno e la figlia Rappresentava di risiedere a Fossacesia dal maggio Per_3
1 2020, dopo due trasferimenti (prima in Francia e poi a Ortona), e che nel 2024 la figlia e la nipote si erano trasferite presso il suo stesso stabile, successivamente anche il figlio presso la Per_2 medesima città. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
All'esito dell'udienza del 19/12/2025, dichiarata la contumacia della resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
La separazione tra i coniugi va, quindi, pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Attesa la sola pronuncia sullo status, considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 24/02/1968 e , nata a [...] il [...] ex art. 151, I comma, CP_1
c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134
R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 95, parte II, serie A, anno 1992, sez. Z);
3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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