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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1028/2022 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANCUSO DANIELE EDOARDO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. FORESTA GIOVANNI e dall'avv.
ARCIDIACONO GIOVANNI
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al 12.3.2025.
Con ricorso depositato in data 27.4.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di godere dall'anno 2010 di una rendita da malattia professionale, attualmente commisurata ad una inabilità lavorativa del 20%, denunciava l'aggravamento della di cui soffre, Pt_2 al fine di conseguire la revisione della rendita che l' gli aveva negato in sede CP_1 amministrativa, respingendo l'istanza avanzata il 9.12.2019.
Le risultanze della consulenza tecnica, disposta per risolvere il contrasto che tra le parti è insorto sul piano squisitamente sanitario della verifica del grado di inabilità che affligge il ricorrente, danno conto dell'effettivo aggravamento del danno denunciato dall'assicurato.
Alla stregua delle argomentazioni congrue che l'ausiliare tecnico interpellato ha esposto, anche a seguito di perizia supplettiva, si deve infatti concludere che il danno biologico riscontrato a carico del ricorrente abbia raggiunto una consistenza pari al 26% in forza
1 della graduale ed armonica evoluzione del danno “Risulta, inoltre che dal 2015 (sentenza di riconoscimento) al 2019 epoca della richiesta della rideterminazione della rendita da malattia professionale l'aggravamento si è effettivamente verificato, FEV 1 del 2015 ridotto del 48% e FEV 1 del 2019 ridotto del 60%. Tali valori comporterebbero un DB superiore sia al 20% assegnato sia al
30% richiesto dalla parte attrice. Per poter meglio comprendere le conclusioni vi sono da fare le considerazioni che seguono. Dall'epoca della concessione del beneficio il periziando non è più stato esposto alla noxa patogena lavorativa, dalla documentazione in comparsa e di parte attrice (certificato del 10.12-
18) risulta essere affetto da altra patologia comportante insufficienza respiratoria sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno (OSAS). Non di meno la fibrosi polmonare può progredire anche dopo l'esposizione al rischio per confluenza delle lesioni e, pur essendo la BPCO una Patologia multifattoriale, nel nostro caso preponderante si deve considerare la componente lavorativa rispetto alle altre cause in particolare la sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno (OSAS) come da sentenza. L'esame che misura l'insufficienza respiratoria è la spirometria. Circa l'interpretazione dell'esame spirometrico, bisogna specificare che se non eseguito a fini medico legali potrebbe facilmente essere falsato dall'atteggiamento del paziente.
Nell'interpretazione dell'esame solo chi l'effettua per fini medico-legale applica dei correttivi atti a evitare discrepanze, ma in atti esistono referti del ricorrente e verifica dell' che coincidono per un deficit di CP_1 grado medio con FEV1 ridotto del 60%. Per il quantum sarà preso in considerazione il danno biologico, come prevede l'attuale normativa D.Lgvo n. 38/00, che al codice n. 334 prevede: “insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A”. In atti è riportato un FEV1 con deficit del 60% con valutazione in tabella del 40%. La richiesta di parte attrice è del 30% e, come già relazionato, bisogna considerare che una quota parte dell'insufficienza riscontrata è da addebitare a patologie non riconducibili all'ambiente lavorativo, quindi si assegna equitativamente 26%” ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 13.5.2024, qui da intendersi integralmente richiamata).
Più in particolare l'approfondimento critico rimesso al vaglio del CTU ha permesso di attribuire che il maggior danno denunciato dal ricorrente sia ascrivibile alla medesima fonte morbigena, trattandosi di patologia che “può progredire anche dopo l'esposizione al rischio”, come ulteriormente chiarito con perizia supplettiva del 22.07.2024, cui si rimanda.
Nei limiti dell'aggravamento del danno così rilevato è dunque possibile accogliere il ricorso. Segue la condanna dell' ad erogare all'assicurato la rendita già in godimento CP_1 nel maggiore importo che gli spetta in base alla maggiore percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge.
2 Le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del richiedente procuratore attoreo, e quelle di consulenza seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1028/2022, così decide:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la rendita CP_1 da malattia professionale di cui gode nella misura superiore del 26% a decorrere dalla domanda amministrativa, con i ratei arretrati aumentati di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo sul maggiore importo dovuto rispetto a quello già percepito;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che, distratte a favore del CP_1
richiedente procuratore attoreo, liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, liquidate con CP_1
separato decreto.
Crotone, 12.3.2025.
Il giudice del lavoro
Alessia Vilei
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