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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE in persona dei magistrati:
– NA VE Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI MA MI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AI GI ( e dell'avv. LUCCHESI RE C.F._2
( ) C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. AI GI ( e dell'avv. LUCCHESI C.F._2
RE ( ) C.F._3 appellanti
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CANCOGNI JACOPO Controparte_2
( C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._6
LI AE ( ) C.F._7 RAPPRESENTANZA (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), P.IVA_2 appellati
Conclusioni per e «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_2 Parte_1
Firenze Sez. Specializzata in materia d'impresa, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, per i motivi tutti esposti nell'atto di appello, in riforma della sentenza n. 1209/2024 Tribunale di Firenze Sez. Imprese pubbl. il 15/04/2024 RG n. 4971/2020 - Repert. n. 2132/2024
1) dichiarata utile ed ammissibile la chiamata in causa del Dott. e Pt_3 per l'effetto riformare la sentenza n. 1209/2024 Tribunale di Firenze Sez. Imprese nella parte in cui ha condannato i Sig.ri in solido tra loro ex Parte_1 art 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge. Con vittoria di spese del presente grado nei confronti del dott. Parte_3
2) Con riferimento alle domande spiegate nei confronti del
[...]
relative al 2°, 3° e 4° motivo di appello, da intendersi qui Controparte_1 rinunciate, dichiarare cessata la materia del contendere, stante intervenuta transazione tra le parti, con spese legali integralmente compensate»; per «si dichiara di accettare la Controparte_1 rinuncia alle domande comunicata dai Sig.ri e Parte_2 [...] in data odierna, a spese compensate»; Parte_1 per : «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni Parte_3 contraria istanza e eccezione o deduzione respinta, - in via preliminare, qualora la Corte reputasse di revocare l'ordinanza del 24.10.2024 e rimettere la causa sul ruolo per dar corso all'istruttoria, si insiste affinché, Voglia ammettere tutte le prove già dedotte in primo grado dal terzo chiamato, nelle memorie ex articolo 183 co. 6 nr. 2 e nr. 3, così come ritrascritte nella comparsa di costituzione in appello a cui integralmente si rinvia.
Nel merito: - in via principale dichiarare infondati i motivi di appello espressi dalla difesa dei signori e e per Parte_2 Parte_1
l'effetto, rigettato l'appello, confermare integralmente l'appellata sentenza nr. 1209/2024, emessa tra le parti dal Tribunale di Firenze in data 02.04.2024, depositata in cancelleria il 15.04.2024 in esito al procedimento di primo grado iscritto al R. G. 4971/2020 del Tribunale di Firenze;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata responsabilità professionale del dott.
pag. 2/11 dichiarare la terza Assicurazioni tenuta a Pt_3 CP_5 Controparte_3 manlevarlo e, per l'effetto, condannare quest'ultima a corrispondere all'attore la somma dovuta;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata responsabilità professionale del dott. compensare, ex Pt_3 art. 56 L.F., le somme da questi eventualmente dovute con il credito da esso vantato nei confronti del pari ad euro 26.665,12, Controparte_1 così come risultante dallo Stato passivo;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. Iva e C.P.A. come per legge».
Rilevato
SI e hanno proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1209 del 2024 del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia di impresa, con la quale sono stati condannati in solido a risarcire al la somma di euro 466.914,00, oltre a Controparte_1 rivalutazione, interessi e spese processuali, e a pagare a la Parte_3 somma di euro 10.000,00, oltre spese processuali.
Evocati in giudizio dal ai sensi dagli artt. 146 l.f. e 2476, primo CP_1 comma, c.c. per atti di mala gestio compiuti quali amministratori della società in bonis, il Tribunale, alla luce dell'accertamento peritale espletato, ne ha ravvisato la responsabilità, quantificando il danno alla stregua del criterio del differenziale dei patrimoni netti, disattendendo l'eccezione di compensazione sollevata dai fratelli riconoscendo la rivalutazione monetaria ed Parte_1 escludendo gli interessi compensativi, pur accordando quelli legali dalla data della sentenza al saldo.
Il giudice di prime cure, respinta analoga domanda avanzata dal
, ha poi condannato i convenuti in solido ai sensi dell'art. 96, terzo CP_1 comma, c.p.c. nei confronti del terzo chiamato verso il quale non Pt_3 avevano svolto alcuna domanda, senza che, d'altronde, potesse ritenersi automaticamente estesa a esso quella proposta dal , l'addebito CP_1 mossogli risultando peraltro infondato nel merito. A tanto si è accompagnata la condanna alla refusione delle spese di lite.
pag. 3/11 L'appello è stato affidato ai seguenti motivi, riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame:
1. «1° motivo: la chiamata in causa del dott. sua legittimità e Pt_3 conseguente infondatezza della condanna ex art 96 c.p.c.– violazione artt. 106 e 96 c.p.c.»;
2. «2° motivo: la responsabilità del dott. l'assenza di colpa degli Pt_3 amministratori e la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie rigettate in 1° grado»;
3. «3° motivo: quantificazione del danno differenziale ex art. 2486 – violazione dell'art. 2486, III co. c.c.»;
4. «4° motivo: l'eccezione di compensazione – sua ammissibilità – violazione dell'art. 56 l.f.».
Si è costituito in giudizio il , protestando l'infondatezza CP_1 dell'appello.
Si è altresì costituito in giudizio deducendo l'inammissibilità e, Pt_3 comunque, l'infondatezza del gravame.
Non si è costituita Controparte_6
.
[...]
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 29 novembre.
Considerato
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
, non Controparte_6 costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
pag. 4/11 2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata da è assorbita dalla rimessione della causa al Collegio Pt_3 per la decisione.
3. Deve rilevarsi come e abbiano rinunciato Parte_2 Parte_1 all'appello limitatamente al secondo, al terzo e al quarto motivo d'impugnazione, ciò a cui consegue la relativa cessazione della materia del contendere, a prescindere dall'accettazione della controparte, peraltro intervenuta ad opera del , a spese compensate. CP_1
4. La controversia prosegue limitatamente alla condanna solidale dei medesimi appellanti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c., nei confronti di Pt_3
Secondo quanto dedotto con il primo motivo di gravame, a loro avviso il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non fosse stata avanzata contro di lui alcuna domanda, in quanto, esclusa la chiamata in garanzia propria o impropria, essi avevano assunto di non essere responsabili del danno, da ascrivere unicamente al terzo chiamato, con ciò provocando l'estensione a questi della domanda svolta nei loro confronti da parte del . CP_1
Il motivo è destituito di fondamento.
Risulta evidente dalla lettura degli atti di chiamata in causa notificati a da ciascuno dei fratelli singolarmente come verso di lui essi Pt_3 Parte_1 non abbiano svolto alcuna domanda, come peraltro emerge anche dalla precisazione delle conclusioni in primo grado, riportate nell'epigrafe della sentenza gravata.
Sono peraltro gli stessi ad affermare (pag. 12 dell'atto Parte_1
d'impugnazione) di non aver inteso azionare alcuna pretesa di garanzia propria o impropria – quest'ultima esclusa dallo stesso Tribunale, con affermazione, quindi, condivisa dagli appellanti – rammentandosi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra pag. 5/11 una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto» (Cass. n. 1515 del 2007, in massima).
Nella specie, onde giustificare la chiamata del terzo e quindi elidere la condanna per lite temeraria correlata a un allargamento del contraddittorio senza alcun possibile costrutto, gli appellanti sostengono l'automatica estensione al terzo chiamato della domanda originaria, che, per inciso, non si sarebbe verificata nel caso di chiamata in garanzia impropria, atteso che «[i]l principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti» (Cass. n. 8411 del 2016, in massima).
Come evidenziato nella massima poc'anzi richiamata e in coerenza con altre del medesimo tenore («La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio»: Cass. n. 25559 del 2008, in massima;
più di recente, Cass. n. 4204 del 2024, in motivazione: «l'ammissione
o, al contrario, l'esclusione dell'estensione automatica della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del terzo deve individuarsi nell'eventuale identità o, rispettivamente, nell'eventuale diversità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dal convenuto nei confronti del terzo rispetto al pag. 6/11 rapporto sostanziale invocato dall'attore nei confronti del convenuto»),
l'estensione automatica al terzo dell'originaria domanda postula che la sua evocazione in giudizio da parte del convenuto sia stata effettuata per ottenere la propria liberazione a discapito del chiamato, indicato come unico responsabile in posizione alternativa a sé in relazione a un unico rapporto.
Nella specie mancano entrambi i presupposti per l'estensione.
Il rapporto contrattuale che legava gli amministratori alla società e che è stato azionato al fine di farne valere la responsabilità sociale (cfr. pagg. 12 e seguenti dell'atto di citazione in primo grado) ai sensi dell'art. 2476, primo comma, c.c. («L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale»: Cass. n.
2975 del 2020, in massima) è distinto da quello, verosimilmente di prestazione d'opera intellettuale, intercorso tra la società e (nella memoria di replica Pt_3 depositata in questo giudizio si parla espressamente di sua «responsabilità professionale»); dunque, si esula dall'«unico rapporto», così come evidenziato dal Tribunale: «affinché operi tale estensione il titolo sul quale si fonda la domanda deve essere il medesimo (in particolare l'estensione automatica presuppone l'identità di petitum e di causa petendi); ma nel caso di specie la domanda verso si fonda sul rapporto di opera professionale, mentre Pt_3
l'azione del poggia sul diverso presupposto della responsabilità per CP_1 mala gestio nei confronti della società e dei suoi creditori».
Al contempo, costituendosi in giudizio in primo grado, i fratelli Parte_1 non hanno affatto declinato la loro legittimazione, individuando in Pt_3
l'unico obbligato nei confronti della società, ma hanno affermato che l'errore contabile in cui questi sarebbe incorso avrebbe avuto riverbero sulla loro responsabilità, incidendo sull'imputabilità dell'inadempimento loro ascritto e sul nesso eziologico (si vedano le comparse ci costituzione in primo grado, pagg. 6-10), ritenendo che fosse opportuna l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti quando, in realtà, la tesi sostenuta, al di là della sua fondatezza pag. 7/11 nel merito, non avrebbe posto alcuna esigenza in tal senso, ben potendo essere coltivata a prescindere.
Nulla hanno aggiunto, poi, gli atti di chiamata in causa, che si sono riferiti alle contestazioni e alle argomentazioni sviluppate nelle comparse di costituzione e risposta.
Alla luce di detti rilievi, si deve concludere che la chiamata in causa di sia stata inutile, e per difetto di domanda nei suoi confronti – né diretta Pt_3 né per estensione di quella originaria – e perché non necessaria al fine di assecondare la strategia processuale prescelta e sostenere la tesi difensiva in cui essa si è tradotta.
Pertanto, può senz'altro condividersi il giudizio del Tribunale di sussistenza della colpa grave in cui sono incorsi i convenuti, che, nell'assumere l'iniziativa di chiamata del terzo e per come essa è stata impostata, non hanno usato l'ordinaria diligenza nell'acquisizione della consapevolezza che il suo coinvolgimento non avrebbe mai potuto condurre ad alcun vantaggio pratico a loro beneficio, al contempo inevitabilmente costringendo a profondere energie economiche e processuali per Pt_3 difendersi in giudizio.
Da tanto consegue l'infondatezza del primo motivo di gravame, con conferma, sul punto, di quanto statuito dalla sentenza impugnata.
5. Per le stesse ragioni fin qui illustrate deve disporsi, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la condanna solidale degli appellanti per colpa grave anche con riferimento al giudizio d'appello; ciò nei confronti di – così Pt_3 come da egli sollecitato nella comparsa conclusionale – limitatamente al primo motivo d'impugnazione.
Si rammenta al riguardo che «[n]el giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza pag. 8/11 impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame» (Cass. n. 34693 del 2022, in massima;
analogamente, Cass. n. 24546 del 2014, in massima).
La tesi sostenuta in sede di gravame è stata disattesa dal Tribunale con dovizia di argomentazioni, sostanzialmente condivise in questa sede, mentre alcuni degli arresti giurisprudenziali richiamati dagli appellanti a suffragio dell'estensione automatica della domanda originaria – su cui si focalizza l'impugnazione – evidenziavano già in massima la necessaria unicità del rapporto (Cass. n. 8411 del 2016, cit., ma anche Cass. n. 31066 del 2019, in massima, evocata in comparsa conclusionale: «In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore [nella specie mancata] è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto), esigenza che, peraltro, avrebbe dovuto apparire ineludibile agli appellanti anche a prescindere da detta segnalazione, essendo palese che mai la domanda proposta dal e fondata sul rapporto CP_1 contrattuale intercorso con gli amministratori e sull'inadempimento alle obbligazioni su di essi gravanti – dunque, così connotata quanto a causa petendi – avrebbe potuto utilmente estendersi a (e potenzialmente condurre alla condanna di) un soggetto che a detto rapporto contrattuale era chiaramente estraneo, essendo astretto alla società da diverso vincolo negoziale, astrattamente deducibile sotto una diversa causa petendi e, quindi,
a fondamento di una diversa domanda.
pag. 9/11 In ordine al quantum della condanna, il Collegio stima equo determinarlo in euro 2.000,00, considerata la ridotta attività processuale espletata nel presente grado di giudizio e la sua durata temporale limitata.
6. Le spese di lite relativamente al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e il sono integralmente compensate tra le parti, così CP_1 come tra le stesse concordato.
Le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e vanno poste a carico dei primi, che hanno rinunciato Pt_3 all'impugnazione quanto agli ultimi tre motivi – si rammenta che, «[n]el giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. n.
5250 del 2018, in massima) – e risultano soccombenti sul primo. Le spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro 260.001,00 – euro 520.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_6
;
[...]
2. rigetta il primo motivo dell'appello proposto da e Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 1209 del 2024 del Tribunale di Parte_1
Firenze - sezione specializzata in materia di impresa, che per l'effetto conferma;
pag. 10/11 3. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al secondo, al terzo e al quarto motivo d'impugnazione;
4. condanna e in solido tra loro, a pagare Parte_2 Parte_1
a la somma di euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo Parte_3 comma, c.p.c.;
5. condanna e in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 rifondere a le spese di lite relative al presente grado di Parte_3 giudizio e afferenti al rapporto processuale tra essi intercorso, liquidate in euro 7.120,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6. compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio e afferenti al rapporto processuale intercorso tra Parte_2
e da un lato, e il Parte_1 Controparte_1 dall'altro.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione imprese, in data
12 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI MA MI NA VE
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE in persona dei magistrati:
– NA VE Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI MA MI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AI GI ( e dell'avv. LUCCHESI RE C.F._2
( ) C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. AI GI ( e dell'avv. LUCCHESI C.F._2
RE ( ) C.F._3 appellanti
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CANCOGNI JACOPO Controparte_2
( C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._6
LI AE ( ) C.F._7 RAPPRESENTANZA (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), P.IVA_2 appellati
Conclusioni per e «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_2 Parte_1
Firenze Sez. Specializzata in materia d'impresa, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, per i motivi tutti esposti nell'atto di appello, in riforma della sentenza n. 1209/2024 Tribunale di Firenze Sez. Imprese pubbl. il 15/04/2024 RG n. 4971/2020 - Repert. n. 2132/2024
1) dichiarata utile ed ammissibile la chiamata in causa del Dott. e Pt_3 per l'effetto riformare la sentenza n. 1209/2024 Tribunale di Firenze Sez. Imprese nella parte in cui ha condannato i Sig.ri in solido tra loro ex Parte_1 art 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge. Con vittoria di spese del presente grado nei confronti del dott. Parte_3
2) Con riferimento alle domande spiegate nei confronti del
[...]
relative al 2°, 3° e 4° motivo di appello, da intendersi qui Controparte_1 rinunciate, dichiarare cessata la materia del contendere, stante intervenuta transazione tra le parti, con spese legali integralmente compensate»; per «si dichiara di accettare la Controparte_1 rinuncia alle domande comunicata dai Sig.ri e Parte_2 [...] in data odierna, a spese compensate»; Parte_1 per : «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni Parte_3 contraria istanza e eccezione o deduzione respinta, - in via preliminare, qualora la Corte reputasse di revocare l'ordinanza del 24.10.2024 e rimettere la causa sul ruolo per dar corso all'istruttoria, si insiste affinché, Voglia ammettere tutte le prove già dedotte in primo grado dal terzo chiamato, nelle memorie ex articolo 183 co. 6 nr. 2 e nr. 3, così come ritrascritte nella comparsa di costituzione in appello a cui integralmente si rinvia.
Nel merito: - in via principale dichiarare infondati i motivi di appello espressi dalla difesa dei signori e e per Parte_2 Parte_1
l'effetto, rigettato l'appello, confermare integralmente l'appellata sentenza nr. 1209/2024, emessa tra le parti dal Tribunale di Firenze in data 02.04.2024, depositata in cancelleria il 15.04.2024 in esito al procedimento di primo grado iscritto al R. G. 4971/2020 del Tribunale di Firenze;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata responsabilità professionale del dott.
pag. 2/11 dichiarare la terza Assicurazioni tenuta a Pt_3 CP_5 Controparte_3 manlevarlo e, per l'effetto, condannare quest'ultima a corrispondere all'attore la somma dovuta;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata responsabilità professionale del dott. compensare, ex Pt_3 art. 56 L.F., le somme da questi eventualmente dovute con il credito da esso vantato nei confronti del pari ad euro 26.665,12, Controparte_1 così come risultante dallo Stato passivo;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. Iva e C.P.A. come per legge».
Rilevato
SI e hanno proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1209 del 2024 del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia di impresa, con la quale sono stati condannati in solido a risarcire al la somma di euro 466.914,00, oltre a Controparte_1 rivalutazione, interessi e spese processuali, e a pagare a la Parte_3 somma di euro 10.000,00, oltre spese processuali.
Evocati in giudizio dal ai sensi dagli artt. 146 l.f. e 2476, primo CP_1 comma, c.c. per atti di mala gestio compiuti quali amministratori della società in bonis, il Tribunale, alla luce dell'accertamento peritale espletato, ne ha ravvisato la responsabilità, quantificando il danno alla stregua del criterio del differenziale dei patrimoni netti, disattendendo l'eccezione di compensazione sollevata dai fratelli riconoscendo la rivalutazione monetaria ed Parte_1 escludendo gli interessi compensativi, pur accordando quelli legali dalla data della sentenza al saldo.
Il giudice di prime cure, respinta analoga domanda avanzata dal
, ha poi condannato i convenuti in solido ai sensi dell'art. 96, terzo CP_1 comma, c.p.c. nei confronti del terzo chiamato verso il quale non Pt_3 avevano svolto alcuna domanda, senza che, d'altronde, potesse ritenersi automaticamente estesa a esso quella proposta dal , l'addebito CP_1 mossogli risultando peraltro infondato nel merito. A tanto si è accompagnata la condanna alla refusione delle spese di lite.
pag. 3/11 L'appello è stato affidato ai seguenti motivi, riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame:
1. «1° motivo: la chiamata in causa del dott. sua legittimità e Pt_3 conseguente infondatezza della condanna ex art 96 c.p.c.– violazione artt. 106 e 96 c.p.c.»;
2. «2° motivo: la responsabilità del dott. l'assenza di colpa degli Pt_3 amministratori e la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie rigettate in 1° grado»;
3. «3° motivo: quantificazione del danno differenziale ex art. 2486 – violazione dell'art. 2486, III co. c.c.»;
4. «4° motivo: l'eccezione di compensazione – sua ammissibilità – violazione dell'art. 56 l.f.».
Si è costituito in giudizio il , protestando l'infondatezza CP_1 dell'appello.
Si è altresì costituito in giudizio deducendo l'inammissibilità e, Pt_3 comunque, l'infondatezza del gravame.
Non si è costituita Controparte_6
.
[...]
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 29 novembre.
Considerato
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
, non Controparte_6 costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
pag. 4/11 2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata da è assorbita dalla rimessione della causa al Collegio Pt_3 per la decisione.
3. Deve rilevarsi come e abbiano rinunciato Parte_2 Parte_1 all'appello limitatamente al secondo, al terzo e al quarto motivo d'impugnazione, ciò a cui consegue la relativa cessazione della materia del contendere, a prescindere dall'accettazione della controparte, peraltro intervenuta ad opera del , a spese compensate. CP_1
4. La controversia prosegue limitatamente alla condanna solidale dei medesimi appellanti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c., nei confronti di Pt_3
Secondo quanto dedotto con il primo motivo di gravame, a loro avviso il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non fosse stata avanzata contro di lui alcuna domanda, in quanto, esclusa la chiamata in garanzia propria o impropria, essi avevano assunto di non essere responsabili del danno, da ascrivere unicamente al terzo chiamato, con ciò provocando l'estensione a questi della domanda svolta nei loro confronti da parte del . CP_1
Il motivo è destituito di fondamento.
Risulta evidente dalla lettura degli atti di chiamata in causa notificati a da ciascuno dei fratelli singolarmente come verso di lui essi Pt_3 Parte_1 non abbiano svolto alcuna domanda, come peraltro emerge anche dalla precisazione delle conclusioni in primo grado, riportate nell'epigrafe della sentenza gravata.
Sono peraltro gli stessi ad affermare (pag. 12 dell'atto Parte_1
d'impugnazione) di non aver inteso azionare alcuna pretesa di garanzia propria o impropria – quest'ultima esclusa dallo stesso Tribunale, con affermazione, quindi, condivisa dagli appellanti – rammentandosi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra pag. 5/11 una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto» (Cass. n. 1515 del 2007, in massima).
Nella specie, onde giustificare la chiamata del terzo e quindi elidere la condanna per lite temeraria correlata a un allargamento del contraddittorio senza alcun possibile costrutto, gli appellanti sostengono l'automatica estensione al terzo chiamato della domanda originaria, che, per inciso, non si sarebbe verificata nel caso di chiamata in garanzia impropria, atteso che «[i]l principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti» (Cass. n. 8411 del 2016, in massima).
Come evidenziato nella massima poc'anzi richiamata e in coerenza con altre del medesimo tenore («La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio»: Cass. n. 25559 del 2008, in massima;
più di recente, Cass. n. 4204 del 2024, in motivazione: «l'ammissione
o, al contrario, l'esclusione dell'estensione automatica della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del terzo deve individuarsi nell'eventuale identità o, rispettivamente, nell'eventuale diversità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dal convenuto nei confronti del terzo rispetto al pag. 6/11 rapporto sostanziale invocato dall'attore nei confronti del convenuto»),
l'estensione automatica al terzo dell'originaria domanda postula che la sua evocazione in giudizio da parte del convenuto sia stata effettuata per ottenere la propria liberazione a discapito del chiamato, indicato come unico responsabile in posizione alternativa a sé in relazione a un unico rapporto.
Nella specie mancano entrambi i presupposti per l'estensione.
Il rapporto contrattuale che legava gli amministratori alla società e che è stato azionato al fine di farne valere la responsabilità sociale (cfr. pagg. 12 e seguenti dell'atto di citazione in primo grado) ai sensi dell'art. 2476, primo comma, c.c. («L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale»: Cass. n.
2975 del 2020, in massima) è distinto da quello, verosimilmente di prestazione d'opera intellettuale, intercorso tra la società e (nella memoria di replica Pt_3 depositata in questo giudizio si parla espressamente di sua «responsabilità professionale»); dunque, si esula dall'«unico rapporto», così come evidenziato dal Tribunale: «affinché operi tale estensione il titolo sul quale si fonda la domanda deve essere il medesimo (in particolare l'estensione automatica presuppone l'identità di petitum e di causa petendi); ma nel caso di specie la domanda verso si fonda sul rapporto di opera professionale, mentre Pt_3
l'azione del poggia sul diverso presupposto della responsabilità per CP_1 mala gestio nei confronti della società e dei suoi creditori».
Al contempo, costituendosi in giudizio in primo grado, i fratelli Parte_1 non hanno affatto declinato la loro legittimazione, individuando in Pt_3
l'unico obbligato nei confronti della società, ma hanno affermato che l'errore contabile in cui questi sarebbe incorso avrebbe avuto riverbero sulla loro responsabilità, incidendo sull'imputabilità dell'inadempimento loro ascritto e sul nesso eziologico (si vedano le comparse ci costituzione in primo grado, pagg. 6-10), ritenendo che fosse opportuna l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti quando, in realtà, la tesi sostenuta, al di là della sua fondatezza pag. 7/11 nel merito, non avrebbe posto alcuna esigenza in tal senso, ben potendo essere coltivata a prescindere.
Nulla hanno aggiunto, poi, gli atti di chiamata in causa, che si sono riferiti alle contestazioni e alle argomentazioni sviluppate nelle comparse di costituzione e risposta.
Alla luce di detti rilievi, si deve concludere che la chiamata in causa di sia stata inutile, e per difetto di domanda nei suoi confronti – né diretta Pt_3 né per estensione di quella originaria – e perché non necessaria al fine di assecondare la strategia processuale prescelta e sostenere la tesi difensiva in cui essa si è tradotta.
Pertanto, può senz'altro condividersi il giudizio del Tribunale di sussistenza della colpa grave in cui sono incorsi i convenuti, che, nell'assumere l'iniziativa di chiamata del terzo e per come essa è stata impostata, non hanno usato l'ordinaria diligenza nell'acquisizione della consapevolezza che il suo coinvolgimento non avrebbe mai potuto condurre ad alcun vantaggio pratico a loro beneficio, al contempo inevitabilmente costringendo a profondere energie economiche e processuali per Pt_3 difendersi in giudizio.
Da tanto consegue l'infondatezza del primo motivo di gravame, con conferma, sul punto, di quanto statuito dalla sentenza impugnata.
5. Per le stesse ragioni fin qui illustrate deve disporsi, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la condanna solidale degli appellanti per colpa grave anche con riferimento al giudizio d'appello; ciò nei confronti di – così Pt_3 come da egli sollecitato nella comparsa conclusionale – limitatamente al primo motivo d'impugnazione.
Si rammenta al riguardo che «[n]el giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza pag. 8/11 impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame» (Cass. n. 34693 del 2022, in massima;
analogamente, Cass. n. 24546 del 2014, in massima).
La tesi sostenuta in sede di gravame è stata disattesa dal Tribunale con dovizia di argomentazioni, sostanzialmente condivise in questa sede, mentre alcuni degli arresti giurisprudenziali richiamati dagli appellanti a suffragio dell'estensione automatica della domanda originaria – su cui si focalizza l'impugnazione – evidenziavano già in massima la necessaria unicità del rapporto (Cass. n. 8411 del 2016, cit., ma anche Cass. n. 31066 del 2019, in massima, evocata in comparsa conclusionale: «In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore [nella specie mancata] è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto), esigenza che, peraltro, avrebbe dovuto apparire ineludibile agli appellanti anche a prescindere da detta segnalazione, essendo palese che mai la domanda proposta dal e fondata sul rapporto CP_1 contrattuale intercorso con gli amministratori e sull'inadempimento alle obbligazioni su di essi gravanti – dunque, così connotata quanto a causa petendi – avrebbe potuto utilmente estendersi a (e potenzialmente condurre alla condanna di) un soggetto che a detto rapporto contrattuale era chiaramente estraneo, essendo astretto alla società da diverso vincolo negoziale, astrattamente deducibile sotto una diversa causa petendi e, quindi,
a fondamento di una diversa domanda.
pag. 9/11 In ordine al quantum della condanna, il Collegio stima equo determinarlo in euro 2.000,00, considerata la ridotta attività processuale espletata nel presente grado di giudizio e la sua durata temporale limitata.
6. Le spese di lite relativamente al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e il sono integralmente compensate tra le parti, così CP_1 come tra le stesse concordato.
Le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e vanno poste a carico dei primi, che hanno rinunciato Pt_3 all'impugnazione quanto agli ultimi tre motivi – si rammenta che, «[n]el giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. n.
5250 del 2018, in massima) – e risultano soccombenti sul primo. Le spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro 260.001,00 – euro 520.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_6
;
[...]
2. rigetta il primo motivo dell'appello proposto da e Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 1209 del 2024 del Tribunale di Parte_1
Firenze - sezione specializzata in materia di impresa, che per l'effetto conferma;
pag. 10/11 3. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al secondo, al terzo e al quarto motivo d'impugnazione;
4. condanna e in solido tra loro, a pagare Parte_2 Parte_1
a la somma di euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo Parte_3 comma, c.p.c.;
5. condanna e in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 rifondere a le spese di lite relative al presente grado di Parte_3 giudizio e afferenti al rapporto processuale tra essi intercorso, liquidate in euro 7.120,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6. compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio e afferenti al rapporto processuale intercorso tra Parte_2
e da un lato, e il Parte_1 Controparte_1 dall'altro.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione imprese, in data
12 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI MA MI NA VE
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