Articolo 71 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 71.
(Divieto di getto di materiali).

Nei porti e' vietato gettare materiali di qualsiasi specie.

Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali e' esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessita' del traffico e della pesca.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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