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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7637 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7083/2021 r.g. vertente tra
"nella qualità di eredi di Per_1
, Parte_2 Parte_1 e Parte_3
[...], difesi dall' avv. Alessandro Onofri
APPELLANTI
e
Controparte_1 difesa dall'avv. Michele Zei
,
e SE AN (contumace)
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 15/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La signora Persona_2 deceduta in data 28/06/2017, nomina quale unica erede
Controparte_1la figlia con testamento olografo del 29/04/2007, pubblicato con atto del
Per 3 di Roma il 07/07/2017. notaio "Persona_1 altro figlio della de cuius, A seguito dell'apertura della successione, deduce di essere stato pretermesso dalla madre e, con atto di citazione ritualmente notificato, adisce il Tribunale di Roma chiedendo, in via principale, l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della de cuius alla data della redazione dell'atto e la nullità per difetto di forma delle donazioni in denaro effettuate da [...]
Per 2 alla figlia CP_1 per complessivi euro 67.000,00, ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario. In via subordinata, l'attore chiede la riduzione delle disposizioni in favore della sorella, lesive della quota di successione legittima a lui spettante, in modo che il patrimonio della de cuius sia devoluto, nella misura dei due terzi, in parti eguali tra i tre eredi legittimi Controparte_1 e SE AN, quest'ultimo succeduto per Persona_1
,
rappresentazione alla terza figlia della defunta, Persona_4 premorta. "
Controparte_1 si costituisce in giudizio e chiede il rigetto delle La convenuta domande proposte. Si costituisce, altresì, SE AN, aderendo alla domanda della parte attrice.
,A seguito del decesso di Persona_1 il giudizio prosegue con la costituzione di nella qualità di eredi dell'originarioParte_1 Parte_2 e Parte_3 و
attore.
Nel corso del giudizio, viene disposta ed espletata una CTU che esclude l'incapacità di intendere e di volere della disponente al momento della redazione del testamento e una
CTU volta a verificare il valore dell'asse ereditario, della quota disponibile e di quella di legittima.
All'esito dell'attività istruttoria, gli attori, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, esibiscono un testamento olografo del 10/05/2007, pubblicato in data
26/01/2021 con atto del notaio Persona_5 di Roma, redatto da Persona_2 e successivo a quello impugnato, con il quale i tre figli sono designati eredi in parti eguali, e dichiarano di volersene avvalere ai fini della regolazione della successione della de cuius.
Il Tribunale di Roma qualifica tale dichiarazione degli attori come rinuncia all'azione e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere con sentenza n. 16691 del
29/09/2021.
Con riguardo alla regolazione delle spese processuali, il Giudice dispone che le stesse sono poste a carico degli attori, “essendo venuto meno, per volontà dei medesimi, il titolo posto a fondamento dell'originaria domanda", e li condanna a rifondere alla convenuta Controparte_1 le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 16.900,00, di cui euro
6.900,00 per il procedimento cautelare in corso di causa, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge. Sono compensate, invece, le spese nei riguardi di
SE AN, che pur ha aderito alle difese degli attori.
Parte_1Avverso detta sentenza, Parte_2 e Parte_3
propongono appello, concludendo per la condanna di alla refusione delle Controparte_1
spese processuali, ovvero, in subordine, per la compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra le parti in causa.
Al riguardo deducono un unico motivo, con il quale censurano la decisione del
Giudice di primo grado di qualificare il loro comportamento come rinuncia all'azione e, conseguentemente, di condannarli al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta Controparte 1 . Sul punto, gli odierni appellanti osservano che la cessazione della materia del contendere troverebbe la sua fonte nell'emersione di un fatto sopravvenuto, costituito dalla pubblicazione, in data 26/01/2021, del testamento successivamente rinvenuto. Di talché, in assenza di una rinuncia all'azione da parte degli attori, le spese processuali non potrebbero essere poste in capo a questi ultimi;
piuttosto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovrebbero essere poste a carico della parte convenuta Controparte_1 ritenuta responsabile di aver dato causa all'azione
,
giudiziale per aver rifiutato espressamente di aderire alla mediazione obbligatoria sul capo della domanda relativo all'azione di riduzione, ovvero, in subordine, essere compensate tra le parti.
Si costituisce Controparte_1 contestando tutte le deduzioni formulate dagli appellanti e insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte così ragiona.
Il motivo di appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del processo "sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice" (Cass., sez. III, sent.
08/11/2007 n. 23289, Rv. 600241-01). In altre parole, essa costituisce il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale tale da privare la lite della sua ragion d'essere, per cause di natura oggettiva o soggettiva. Tra le cause di natura oggettiva rientra la sopravvenienza di un fatto idoneo a escludere la contestazione tra le parti sul diritto controverso;
tra le cause di natura soggettiva si annoverano tutte quelle situazioni riconducibili alla volontà delle parti, quali l'intervenuta transazione o la rinuncia all'azione.
Ne deriva che la rinuncia all'azione, che si identifica con la rinuncia al diritto sostanziale sottostante, si pone rispetto alla cessazione della materia del contendere in un rapporto di causa-effetto (Cass., sez. I, sent. 10/09/2004, n. 18255). D'altra parte, com'è evidente, essa non esaurisce la casistica che può portare a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, potendo quest'ultima trovare la sua fonte in fatti oggettivi che esulano dalla volontà delle parti.
La distinzione rileva in punto di regolazione delle spese. Infatti, nel caso di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione, in applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, opera la regola ex art. 306, comma 4, c.p.c. prevista per l'ipotesi della rinuncia agli atti, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti (Cass., ord. 06/03/2018, n. 5250). Viceversa, quando la cessazione della materia del contendere trova la sua fonte in una diversa causa, le spese sono liquidate dal giudice in base al criterio della soccombenza virtuale, secondo il quale il giudice deve valutare se la domanda sarebbe stata - in astratto - accolta o meno e porre le spese a carico della parte le cui pretese risultino virtualmente infondate.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha qualificato il comportamento degli attori come una rinuncia all'azione, ascrivendo alla volontà delle parti il venir meno del titolo posto a fondamento dell'originaria domanda. Tuttavia, tale prospettazione è errata, non trovando conforto nelle risultanze processuali.
La pubblicazione in data 26/01/2021,per atto notarile, del secondo testamento costituisce, infatti, un fatto verificatosi in epoca successiva all'instaurazione della lite idoneo a escludere la contestazione del diritto e, quindi, la necessità di una pronuncia giudiziale. In tale atto, i tre figli della de cuius sono designati eredi in parti eguali, circostanza questa che vale a escludere il presupposto oggettivo su cui si fonda la controversia, e cioè la lesione del diritto alla quota di legittima.
In definitiva, la materia del contendere è cessata non già per rinuncia all'azione ascrivibile alla volontà degli attori, bensì per la sopravvenienza di una causa esterna di natura oggettiva. In punto di regolazione delle spese, allora, deve applicarsi il suesposto criterio della soccombenza virtuale, che impone di valutare in astratto e ai soli fini della liquidazione
-
delle spese di giudizio - la fondatezza delle domande originarie.
Quanto alla impugnazione del testamento per asserita incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione dell'atto, all'esito della CTU
appositamente disposta ed espletata, non si riscontrato elementi medico-scientifici idonei a supportare un giudizio di incapacità di intendere e di volere di Persona_2 al momento della redazione del testamento olografo. Tale domanda principale è, dunque, astrattamente infondata.
La domanda, posta in via subordinata, di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione dei diritti dei legittimari risulta, invece, virtualmente fondata. Infatti, il testamento olografo del 29/04/2007, nel designare quale unica erede Controparte_1
,
pregiudica i diritti dei legittimari Persona_1 e SE AN alla quota di eredità di loro spettanza. Ciò avrebbe giustificato la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di
Controparte_1 lesive delle quote riservate ai legittimari pretermessi. Peraltro, la convenuta "
Controparte_1 , pur avendo partecipato al procedimento di mediazione, nel dichiarare che in quella sede non sussistevano i presupposti per l'apertura della fase di negoziazione, ha reso indispensabile la fase contenziosa.
Posto che si configura un'ipotesi di soccombenza virtuale reciproca, la regolazione delle spese di giudizio segue il criterio della compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., applicato con riguardo all'esito globale del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16691/2021: compensa le spese di giudizio tra le parti per entrambi i gradi;
conferma nel resto l'appellata sentenza del Tribunale di Roma n. 16691/2021.
Roma, 16/12/2025
IL PRESIDENTE est.
Minuta depositata con la collaborazione della dott. ssa Giorgia Padua, magistrato in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7083/2021 r.g. vertente tra
"nella qualità di eredi di Per_1
, Parte_2 Parte_1 e Parte_3
[...], difesi dall' avv. Alessandro Onofri
APPELLANTI
e
Controparte_1 difesa dall'avv. Michele Zei
,
e SE AN (contumace)
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 15/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La signora Persona_2 deceduta in data 28/06/2017, nomina quale unica erede
Controparte_1la figlia con testamento olografo del 29/04/2007, pubblicato con atto del
Per 3 di Roma il 07/07/2017. notaio "Persona_1 altro figlio della de cuius, A seguito dell'apertura della successione, deduce di essere stato pretermesso dalla madre e, con atto di citazione ritualmente notificato, adisce il Tribunale di Roma chiedendo, in via principale, l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della de cuius alla data della redazione dell'atto e la nullità per difetto di forma delle donazioni in denaro effettuate da [...]
Per 2 alla figlia CP_1 per complessivi euro 67.000,00, ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario. In via subordinata, l'attore chiede la riduzione delle disposizioni in favore della sorella, lesive della quota di successione legittima a lui spettante, in modo che il patrimonio della de cuius sia devoluto, nella misura dei due terzi, in parti eguali tra i tre eredi legittimi Controparte_1 e SE AN, quest'ultimo succeduto per Persona_1
,
rappresentazione alla terza figlia della defunta, Persona_4 premorta. "
Controparte_1 si costituisce in giudizio e chiede il rigetto delle La convenuta domande proposte. Si costituisce, altresì, SE AN, aderendo alla domanda della parte attrice.
,A seguito del decesso di Persona_1 il giudizio prosegue con la costituzione di nella qualità di eredi dell'originarioParte_1 Parte_2 e Parte_3 و
attore.
Nel corso del giudizio, viene disposta ed espletata una CTU che esclude l'incapacità di intendere e di volere della disponente al momento della redazione del testamento e una
CTU volta a verificare il valore dell'asse ereditario, della quota disponibile e di quella di legittima.
All'esito dell'attività istruttoria, gli attori, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, esibiscono un testamento olografo del 10/05/2007, pubblicato in data
26/01/2021 con atto del notaio Persona_5 di Roma, redatto da Persona_2 e successivo a quello impugnato, con il quale i tre figli sono designati eredi in parti eguali, e dichiarano di volersene avvalere ai fini della regolazione della successione della de cuius.
Il Tribunale di Roma qualifica tale dichiarazione degli attori come rinuncia all'azione e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere con sentenza n. 16691 del
29/09/2021.
Con riguardo alla regolazione delle spese processuali, il Giudice dispone che le stesse sono poste a carico degli attori, “essendo venuto meno, per volontà dei medesimi, il titolo posto a fondamento dell'originaria domanda", e li condanna a rifondere alla convenuta Controparte_1 le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 16.900,00, di cui euro
6.900,00 per il procedimento cautelare in corso di causa, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge. Sono compensate, invece, le spese nei riguardi di
SE AN, che pur ha aderito alle difese degli attori.
Parte_1Avverso detta sentenza, Parte_2 e Parte_3
propongono appello, concludendo per la condanna di alla refusione delle Controparte_1
spese processuali, ovvero, in subordine, per la compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra le parti in causa.
Al riguardo deducono un unico motivo, con il quale censurano la decisione del
Giudice di primo grado di qualificare il loro comportamento come rinuncia all'azione e, conseguentemente, di condannarli al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta Controparte 1 . Sul punto, gli odierni appellanti osservano che la cessazione della materia del contendere troverebbe la sua fonte nell'emersione di un fatto sopravvenuto, costituito dalla pubblicazione, in data 26/01/2021, del testamento successivamente rinvenuto. Di talché, in assenza di una rinuncia all'azione da parte degli attori, le spese processuali non potrebbero essere poste in capo a questi ultimi;
piuttosto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovrebbero essere poste a carico della parte convenuta Controparte_1 ritenuta responsabile di aver dato causa all'azione
,
giudiziale per aver rifiutato espressamente di aderire alla mediazione obbligatoria sul capo della domanda relativo all'azione di riduzione, ovvero, in subordine, essere compensate tra le parti.
Si costituisce Controparte_1 contestando tutte le deduzioni formulate dagli appellanti e insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte così ragiona.
Il motivo di appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del processo "sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice" (Cass., sez. III, sent.
08/11/2007 n. 23289, Rv. 600241-01). In altre parole, essa costituisce il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale tale da privare la lite della sua ragion d'essere, per cause di natura oggettiva o soggettiva. Tra le cause di natura oggettiva rientra la sopravvenienza di un fatto idoneo a escludere la contestazione tra le parti sul diritto controverso;
tra le cause di natura soggettiva si annoverano tutte quelle situazioni riconducibili alla volontà delle parti, quali l'intervenuta transazione o la rinuncia all'azione.
Ne deriva che la rinuncia all'azione, che si identifica con la rinuncia al diritto sostanziale sottostante, si pone rispetto alla cessazione della materia del contendere in un rapporto di causa-effetto (Cass., sez. I, sent. 10/09/2004, n. 18255). D'altra parte, com'è evidente, essa non esaurisce la casistica che può portare a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, potendo quest'ultima trovare la sua fonte in fatti oggettivi che esulano dalla volontà delle parti.
La distinzione rileva in punto di regolazione delle spese. Infatti, nel caso di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione, in applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, opera la regola ex art. 306, comma 4, c.p.c. prevista per l'ipotesi della rinuncia agli atti, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti (Cass., ord. 06/03/2018, n. 5250). Viceversa, quando la cessazione della materia del contendere trova la sua fonte in una diversa causa, le spese sono liquidate dal giudice in base al criterio della soccombenza virtuale, secondo il quale il giudice deve valutare se la domanda sarebbe stata - in astratto - accolta o meno e porre le spese a carico della parte le cui pretese risultino virtualmente infondate.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha qualificato il comportamento degli attori come una rinuncia all'azione, ascrivendo alla volontà delle parti il venir meno del titolo posto a fondamento dell'originaria domanda. Tuttavia, tale prospettazione è errata, non trovando conforto nelle risultanze processuali.
La pubblicazione in data 26/01/2021,per atto notarile, del secondo testamento costituisce, infatti, un fatto verificatosi in epoca successiva all'instaurazione della lite idoneo a escludere la contestazione del diritto e, quindi, la necessità di una pronuncia giudiziale. In tale atto, i tre figli della de cuius sono designati eredi in parti eguali, circostanza questa che vale a escludere il presupposto oggettivo su cui si fonda la controversia, e cioè la lesione del diritto alla quota di legittima.
In definitiva, la materia del contendere è cessata non già per rinuncia all'azione ascrivibile alla volontà degli attori, bensì per la sopravvenienza di una causa esterna di natura oggettiva. In punto di regolazione delle spese, allora, deve applicarsi il suesposto criterio della soccombenza virtuale, che impone di valutare in astratto e ai soli fini della liquidazione
-
delle spese di giudizio - la fondatezza delle domande originarie.
Quanto alla impugnazione del testamento per asserita incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione dell'atto, all'esito della CTU
appositamente disposta ed espletata, non si riscontrato elementi medico-scientifici idonei a supportare un giudizio di incapacità di intendere e di volere di Persona_2 al momento della redazione del testamento olografo. Tale domanda principale è, dunque, astrattamente infondata.
La domanda, posta in via subordinata, di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione dei diritti dei legittimari risulta, invece, virtualmente fondata. Infatti, il testamento olografo del 29/04/2007, nel designare quale unica erede Controparte_1
,
pregiudica i diritti dei legittimari Persona_1 e SE AN alla quota di eredità di loro spettanza. Ciò avrebbe giustificato la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di
Controparte_1 lesive delle quote riservate ai legittimari pretermessi. Peraltro, la convenuta "
Controparte_1 , pur avendo partecipato al procedimento di mediazione, nel dichiarare che in quella sede non sussistevano i presupposti per l'apertura della fase di negoziazione, ha reso indispensabile la fase contenziosa.
Posto che si configura un'ipotesi di soccombenza virtuale reciproca, la regolazione delle spese di giudizio segue il criterio della compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., applicato con riguardo all'esito globale del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16691/2021: compensa le spese di giudizio tra le parti per entrambi i gradi;
conferma nel resto l'appellata sentenza del Tribunale di Roma n. 16691/2021.
Roma, 16/12/2025
IL PRESIDENTE est.
Minuta depositata con la collaborazione della dott. ssa Giorgia Padua, magistrato in tirocinio