TAR Torino, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 366
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 475/1968; art. 5 della Legge n. 362/1991; art. 11 del D.L. n. 1/2012; art. 32 Cost.; principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

    Il Tribunale ritiene che il Comune goda di ampia discrezionalità nella dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione degli elementi di fatto. Il provvedimento è motivato dall'esigenza di adeguare la formale attribuzione delle zone all'attuale stato di fatto, caratterizzato dalla collocazione eccentrica della farmacia ricorrente. La censura si risolve in un inammissibile intervento sostitutivo del giudice in ambiti di merito amministrativo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; violazione della libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.; principi di buon andamento, imparzialità e correttezza ex art. 97 Cost.

    La Corte ha ritenuto che la revisione della pianta organica sia legittima in quanto adeguatamente motivata e non affetta da illogicità. La censura sul trasferimento mira a sostituire la perimetrazione delle zone operata dall'amministrazione con una diversa delimitazione. L'affidamento maturato dalla ricorrente non è configurabile, poiché l'originaria attribuzione della zona blu non è mai stata modificata. La censura sull'annessione della zona di Valmala non corrisponde ad un apprezzabile interesse della parte.

  • Rigettato
    Motivazioni connesse alla revisione della pianta organica

    La determinazione è rigettata in quanto parte della revisione della pianta organica, considerata legittima dal Tribunale.

  • Rigettato
    Motivazioni connesse alla revisione della pianta organica

    La determinazione è rigettata in quanto parte della revisione della pianta organica, considerata legittima dal Tribunale.

  • Rigettato
    Motivazioni connesse alla revisione della pianta organica

    La deliberazione è rigettata in quanto parte della revisione della pianta organica, considerata legittima dal Tribunale.

  • Rigettato
    Conseguenzialità rispetto agli atti impugnati

    Gli atti sono rigettati in quanto consequenziali agli atti principali, considerati legittimi dal Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 366
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 366
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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