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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/12/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 593/2025 R.G. e avente ad oggetto: retratto agrario TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 atti, dagli avv.ti. Francesco Monaco e Giuseppe Digena, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Bari alla Via Cognetti n.25; appellante E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1 atti, dagli avv.ti Giuseppe Durante e Salvatore Narciso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Bari alla via della Costituente n.29; appellato
All'udienza collegiale del 26/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note di trattazione scritta del 19/11/2025, in cui si richiama l'atto di appello): – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1312/24 depositata in cancelleria in data 14.3.2024 emessa dal Tribunale di Bari G.U. Dott.ssa Tiziana di Gioia, nell'ambito del giudizio R.G 1300/2020, notificata il 26 marzo 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) accertare in capo all'attrice sig.ra
il valido esercizio del diritto di riscatto del fondo Parte_1 rustico sito in agro di Gravina alla contrada “CAPASA” esteso are 57.67 ed identificato in catasto terreni del comune di Gravina al foglio 156 p.lla 302 seminativo classe 35 are 57.67 rd 25,32 e ra 14.89; 2) per l'effetto e previa declaratoria di inefficacia della vendita effettuata in favore del sig. , Controparte_1 limitatamente al fondo rustico innanzi indicato dichiarare il trasferimento di proprietà in capo alla signora Parte_1 del fondo rustico sito nel comune di Gravina alla contrada CAPASA esteso are 57.67 ed identificato in catasto terreni al foglio 156 p.lla 302 seminativo, classe 35 are 57.67 rd 25.32 e ra 14.89; Con contestuale obbligo in capo alla sig.ra nata Parte_1
a Gravina di Puglia il 02.07.1974 di versare la somma di € 3.000 in favore del sig. nato ad [...] il [...] Controparte_1 cf. somma comprensiva del prezzo di C.F._1 acquisto del fondo rustico e del titolo comunitario corrispondente al detto fondo rustico e contraddistinto con il nr 000005943552 della superficie di riferimento di Ha 0.69 e del valore unitario di € 126.55; 3) dichiarare il trasferimento in favore della sig.ra
del titolo comunitario corrispondente al detto Parte_1 fondo rustico oggetto della domanda giudiziale e contraddistinto con il nr 000005043552 della superficie di Ha 0.69 e del valore unitario di € 126.55; 4) ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione della emananda sentenza in favore della sig. contro il Parte_1 sig. .>. Controparte_1
Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note di precisazione delle conclusioni del 19/11/2025): integralmente al contenuto dei propri atti di causa insistendo per l'integrale rigetto dell'avverso appello atteso che tutti i motivi di gravame si appalesano infondati in fatto, in diritto e sprovvisti di supporto probatorio. Con vittoria di spese e competenze legali.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1312/2024, pubblicata il 14 marzo 2024, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , finalizzata ad (a)
[...] Controparte_1 accertare la violazione del suo diritto di prelazione sul fondo rustico (sito alla Contrada Capasa, esteso are 57,67, indicato al catasto terreni del Comune di Gravina al fg. 156, p.lla 302, seminativo, classe 3 e con r.d. di € 25,32 e r.a. di € 14,89), che aveva ceduto al in assenza della prescritta Persona_1 CP_1 preventiva denuntiatio, e ad (b) ottenere la declaratoria di inefficacia di tale alienazione, con (c) conseguente trasferimento della proprietà e del connesso titolo in suo favore (con obbligo di versare il relativo prezzo di vendita). Il Giudice di prime cure, sulla base della produzione documentale delle parti e alla luce delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa1, ha escluso nella fattispecie i requisiti necessari per l'esercizio del diritto di riscatto agrario, ex artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971, in difetto di prova in ordine al rispetto del limite riferibile alla capacità lavorativa del nucleo familiare dell'attrice2. Quindi, il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea e ha condannato “parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che si liquidano in €1.914,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e iva come per legge”. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1 quale, con unico motivo di gravame, ha lamentato che il Giudice di primo grado, nonostante abbia preso atto delle dichiarazioni attoree in merito al possesso della qualifica di imprenditrice agricola a titolo principale, non avrebbe tenuto conto della differenza intercorrente fra la figura del coltivatore diretto e quella di I.A.P.3. Infatti – secondo l'appellante – a differenza del coltivatore diretto, che “deve, in concreto, provare che la sua capacità lavorativa unitamente a quella della di lui famiglia, sia pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo e del governo del bestiame”4, l' una volta ottenuto CP_2 il riconoscimento da parte della GI (il cui possesso dei requisiti verrebbe operato d'ufficio) e l'iscrizione alla previdenza agricola, non deve fornire prova dell'effettiva attività manuale sul fondo e della conseguente capacità lavorativa. Dunque, sostiene che il primo Giudice avrebbe errato Parte_1 nell'attribuirle la qualifica di coltivatore diretto, in luogo di quella di I.A.P., qualifica che avrebbe reso non necessaria la prova dello specifico requisito della capacità lavorativa, richiesto dalla legge soltanto per il coltivatore diretto. D'altronde – continua l'appellante – l'attrice in primo grado aveva chiesto di provare l'effettiva conduzione e coltivazione dei fondi di sua proprietà, la cui estensione risultava per tabulas dai certificati catastali prodotti in giudizio dal convenuto. Il requisito della capacità lavorativa, pertanto, sarebbe facilmente emerso confrontando i terreni presi in esame e il restante comparto probatorio in atti. Si è costituito in giudizio , il quale, richiamando Controparte_1 gli atti e le prove acquisite in primo grado e precisando la sua qualità di affittuario, coltivatore diretto del fondo oggetto del contratto di compravendita de quo, sostiene che l'avversa domanda, sul riconoscimento dei requisiti della per Parte_1
l'esercizio del retratto agrario, sarebbe rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio idoneo. Al contrario – continua l'appellato – il primo Giudice non si sarebbe pronunciato, proprio per la mancanza di prova a sostegno dell'assunto attoreo, sulla fondatezza del diritto di prelazione agrario in capo all'acquirente del terreno (odierno appellato), che sarebbe risultato assorbente di ogni altra valutazione (come emergerebbe dallo stesso provvedimento impugnato). L'appellato, infine, evidenzia che, nel caso in cui venisse ritenuto sussistente il diritto in capo all'appellante, quest'ultima non potrebbe comunque vantare alcun altro diritto sul fondo, perchè il godrebbe di un diritto prevalente, in quanto conduttore, CP_1 detentore e coltivatore dello stesso terreno da oltre dieci anni, oltreché proprietario di fondo confinante con quello oggetto di causa. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 26/11/2025, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come sopra precisate. Motivi della decisione L'appello non è meritevole di accoglimento. La ragione centrale di doglianza dell'appellante riposa sul presunto mancato riconoscimento, da parte del Giudice di prime cure, della qualifica di “imprenditore agricolo professionale” in capo a titolo che, stante la diversità rispetto a quella di Parte_1
“coltivatore diretto”, avrebbe dovuto portare ad una valutazione positiva sulla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ritenere legittimamente esercitato il diritto di riscatto agrario. A tal fine, l'appellante richiama la disciplina di cui al D.lgs. 99/2004 e il certificato rilasciato dall'INPS (prodotto in corso di causa), che attesterebbe la sua qualifica di I.A.P., da cui deriverebbe, ex se, il requisito di capacità lavorativa normativamente richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto. Orbene, questa Corte ritiene che il primo Giudice abbia correttamente opinato, laddove, alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti, ha rilevato l'assenza di qualsivoglia prova in merito alle “modalità di conduzione dei terreni […] da quali componenti sia composta la sua famiglia e che i famigliari siano in possesso di adeguate competenze professionali nella coltivazione dei terreni”5. D'altronde, il requisito della capacità lavorativa – di seguito specificato – è stato anche contestato dal convenuto in primo grado, odierno appellato, che ha validamente assolto il suo onere ex art. 115 c.p.c., anche alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio, secondo cui “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”6. Ciò posto, come ricordato dalla stessa appellante, il diritto di prelazione e riscatto agrario è disciplinato dall'art. 8, L. 590/1965, il quale richiede, per l'esercizio del retratto agrario, la compresenza di plurimi requisiti, di carattere soggettivo e oggettivo, da leggere in combinato disposto con la modifica di cui all'art. 7, L. 817/1971: 1) la qualità soggettiva di affittuario, mezzadro, colono o compartecipante del fondo, cui si aggiungono la qualifica di coltivatore diretto e la coltivazione del fondo da almeno due anni, ovvero la qualità di proprietario di un fondo confinante, anche in questo caso con qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola;
2) deve trattarsi di trasferimento del fondo a titolo oneroso;
3) il soggetto che intenda esercitare la prelazione non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di un certo imponibile;
4) il medesimo soggetto (e il suo nucleo familiare) deve essere in possesso di idonea capacità lavorativa. In particolare, è onere del retraente provare che il fondo, per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del proprio nucleo famigliare. Giova ricorda, in questa sede, che la disciplina in materia di retratto agrario comporta una limitazione non indifferente dell'autonomia privata, tutelata dall'art. 41 Cost., e al diritto di proprietà, protetto, fra l'altro, dall'art. 1 prot. addizionale 1 CEDU, per cui, sul punto, sussiste uno specifico e rigoroso onere probatorio sulla sussistenza dei relativi requisiti, a carico di chi invochi tale diritto, per evitare strumentalizzazioni dell'istituto per fini non coerenti con la ratio legislativa. La finalità dell'istituto sarebbe quella di promuovere la formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e l'accorpamento dei fondi per migliorare la redditività dei terreni, secondo, però, una prospettiva che operi un corretto bilanciamento tra valori costituzionali in conflitto e, dunque, limitando i poteri di autonomina contrattuale dei proprietari di fondi agricoli oggetto di retratto, solo nella misura funzionalmente idonea al perseguimento dell'obiettivo suddetto7. In merito, il Supremo Collegio ha più volte stabilito che “il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte”8. Nel caso di specie, deve condividersi l'assunto del Giudice di prime cure in ordine all'insussistenza del requisito della capacità lavorativa richiesto dalla legge, essendo, tale elemento, rimasto sul piano della mera allegazione (anche a fronte delle contestazioni della controparte processuale). Detto requisito, peraltro, non è neanche emerso ictu oculi nel giudizio di primo grado, poichè, contrariamente a quanto sostiene la difesa della trattasi di una circostanza non Parte_1 immediatamente derivante dal quadro probatorio in atti e che l'appellante avrebbe dovuto evidenziare e provare specificamente, non tramite una mera e generica allegazione (secondo l'appellante, invero, sarebbe stata sufficiente l'incontestata qualifica soggettiva posseduta). Inoltre, erroneamente l'appellante lamenta che “l'Imprenditore Agricolo Professionale, al contrario, una volta ottenuto dalla GI il riconoscimento del possesso dei requisiti di cui sopra, nonché l'iscrizione alla previdenza agricola (INPS), non [debba (n.d.r.)] dare la prova dell'effettiva attività manuale sul fondo e della conseguente capacità lavorativa”9. Tale ultima asserzione risulta essere del tutto apodittica e priva di ogni riscontro. A tal proposito, non è conferente il richiamo effettuato dall'appellante (nella comparsa conclusionale dell'8/9/2025) ad un recente arresto del Supremo Collegio10, in cui viene evidenziata la distinzione fra la figura del “coltivatore diretto” e quella dell' (“ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il CP_2 legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Ne consegue che lo non è CP_2 tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso “conduca” direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo”). Se, da un lato, non v'è dubbio che le due categorie soggettive presentino rilevanti elementi di diversità, dall'altro lato, la normativa richiamata, in particolare l'art. 7, L. n. 817/1971, che rinvia alla disciplina principale sul diritto di prelazione e riscatto agrario ex art. 8, L. 650/1965, non pone alcuna eccezione rispetto al possesso dei requisiti previsti per legge. Conseguentemente, non è ravvisabile alcuna esenzione di carattere sostanziale e probatorio in favore dell' , che invochi il suo CP_2 diritto di riscatto agrario, data l'assenza di qualsivoglia specifica normativa in tema. Dunque, deve concludersi nel senso che non è in Parte_1 possesso, per non averne fornito adeguata prova, di tutti requisiti necessari per agire in giudizio tramite l'istituto del retratto agrario. Peraltro, recentemente, il Supremo Collegio ha censurato una pronuncia di merito in cui veniva riconosciuto il diritto di prelazione in capo ad un coltivatore diretto del fondo, per il solo fatto di essere proprietario dei terreni confinanti rispetto a quelli offerti in vendita (circostanza, nel caso del presente giudizio, pacifica e incontestata), in quanto ciò “confligge con quanto ritenuto, da tempo, da questa Corte, secondo cui, per il disposto
“dell'art. 7 legge 14 agosto 1971, n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia e quindi, la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto”11. Evidenziata la suddetta assenza di prova, persiste la mancanza di uno dei presupposti per l'esercizio dell'azione di retratto agrario, come già evidenziato dal primo Giudice, sicché ogni altro aspetto della controversia, sia quello relativo alla presenza degli altri requisiti in capo all'appellante (a tal proposito, non va trascurato che l'attrice, ora appellante, non ha neanche specificamente provato l'effettiva coltivazione del terreno di sua proprietà, confinante con quello oggetto di compravendita)12, sia quello attinente alla presenza tout court dei requisiti, in capo all'appellato, per esercitare la prelazione agraria, deve ritenersi assorbito (come precisato anche da una pacifica giurisprudenza13, secondo cui “[…] ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi”). Alla luce delle argomentazioni che precedono, questa Corte condivide integralmente le conclusioni tratte dal Tribunale nella sentenza impugnata e, conseguentemente, l'appello merita pieno rigetto. Visto l'esito del gravame, la regolamentazione delle spese processuali del presente grado segue il principio di soccombenza. Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi, causa dal valore da €1.100 a €5.200), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Al mancato accoglimento dell'appello consegue, nel caso di specie, l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002 (essendo stato superato il precedente orientamento del Supremo Collegio14 dalla Circolare del Ministero della Giustizia n. 232513 del 19/11/2021). P.T.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1312/2024, pubblicata il 14 marzo 2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 3/12/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, i testi , , e . Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Persona_1 Testimone_4 2 L'art. 8, l. 590/1965 recita “[…] il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. […]”. 3 Imprenditore agricolo professionale. 4 Pag. 5 dell'atto di appello. 5 Pag. 4 del provvedimento impugnato. 6 Sez. 3 -, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016 (Rv. 642939 - 01). 7 Sez. 3 -, Ordinanza n. 8338 del 27/03/2024 (Rv. 670626 – 01), che richiama Cass. Sez. 3 -, Sent. 16 aprile 1996, n. 3561, Rv. 497057- 01. 8 Sez. 3 -, Ordinanza n. 537 del 15/01/2020 (Rv. 656571-01), che richiama Sez. 3 -, Sent. 7253 del 22/03/2013 (Rv. 625884 - 01). 9 Pag. 5 dell'atto di appello. 10 Cass., sez. trib., Ord. n. 14915 dep. il 4 giugno 2025. 11 Sez. 3 -, Ordinanza n. 8338 del 27/03/2024 (Rv. 670626 – 01), che richiama Cass. Sez. 3 -, sent. 16 aprile 1996, n. 3561, Rv. 497057- 01. 12 Sul punto, l'appellante non ha neanche insistito, in sede di gravame, nella prova orale, articolata in primo grado e disattesa per genericità dal primo Giudice, omettendo persino di ribadire la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. 13 V. nota n.8 14 Sez. 3 -, Ordinanza n. 537 del 15/01/2020 (Rv. 656571 - 02), secondo cui “l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone il raddoppio del contributo unificato in caso di proposizione di un'impugnazione inammissibile, improcedibile o integralmente infondata, non trova applicazione nelle controversie agrarie”
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 593/2025 R.G. e avente ad oggetto: retratto agrario TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 atti, dagli avv.ti. Francesco Monaco e Giuseppe Digena, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Bari alla Via Cognetti n.25; appellante E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1 atti, dagli avv.ti Giuseppe Durante e Salvatore Narciso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Bari alla via della Costituente n.29; appellato
All'udienza collegiale del 26/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note di trattazione scritta del 19/11/2025, in cui si richiama l'atto di appello): – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1312/24 depositata in cancelleria in data 14.3.2024 emessa dal Tribunale di Bari G.U. Dott.ssa Tiziana di Gioia, nell'ambito del giudizio R.G 1300/2020, notificata il 26 marzo 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) accertare in capo all'attrice sig.ra
il valido esercizio del diritto di riscatto del fondo Parte_1 rustico sito in agro di Gravina alla contrada “CAPASA” esteso are 57.67 ed identificato in catasto terreni del comune di Gravina al foglio 156 p.lla 302 seminativo classe 35 are 57.67 rd 25,32 e ra 14.89; 2) per l'effetto e previa declaratoria di inefficacia della vendita effettuata in favore del sig. , Controparte_1 limitatamente al fondo rustico innanzi indicato dichiarare il trasferimento di proprietà in capo alla signora Parte_1 del fondo rustico sito nel comune di Gravina alla contrada CAPASA esteso are 57.67 ed identificato in catasto terreni al foglio 156 p.lla 302 seminativo, classe 35 are 57.67 rd 25.32 e ra 14.89; Con contestuale obbligo in capo alla sig.ra nata Parte_1
a Gravina di Puglia il 02.07.1974 di versare la somma di € 3.000 in favore del sig. nato ad [...] il [...] Controparte_1 cf. somma comprensiva del prezzo di C.F._1 acquisto del fondo rustico e del titolo comunitario corrispondente al detto fondo rustico e contraddistinto con il nr 000005943552 della superficie di riferimento di Ha 0.69 e del valore unitario di € 126.55; 3) dichiarare il trasferimento in favore della sig.ra
del titolo comunitario corrispondente al detto Parte_1 fondo rustico oggetto della domanda giudiziale e contraddistinto con il nr 000005043552 della superficie di Ha 0.69 e del valore unitario di € 126.55; 4) ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione della emananda sentenza in favore della sig. contro il Parte_1 sig. .>. Controparte_1
Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note di precisazione delle conclusioni del 19/11/2025): integralmente al contenuto dei propri atti di causa insistendo per l'integrale rigetto dell'avverso appello atteso che tutti i motivi di gravame si appalesano infondati in fatto, in diritto e sprovvisti di supporto probatorio. Con vittoria di spese e competenze legali.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1312/2024, pubblicata il 14 marzo 2024, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , finalizzata ad (a)
[...] Controparte_1 accertare la violazione del suo diritto di prelazione sul fondo rustico (sito alla Contrada Capasa, esteso are 57,67, indicato al catasto terreni del Comune di Gravina al fg. 156, p.lla 302, seminativo, classe 3 e con r.d. di € 25,32 e r.a. di € 14,89), che aveva ceduto al in assenza della prescritta Persona_1 CP_1 preventiva denuntiatio, e ad (b) ottenere la declaratoria di inefficacia di tale alienazione, con (c) conseguente trasferimento della proprietà e del connesso titolo in suo favore (con obbligo di versare il relativo prezzo di vendita). Il Giudice di prime cure, sulla base della produzione documentale delle parti e alla luce delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa1, ha escluso nella fattispecie i requisiti necessari per l'esercizio del diritto di riscatto agrario, ex artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971, in difetto di prova in ordine al rispetto del limite riferibile alla capacità lavorativa del nucleo familiare dell'attrice2. Quindi, il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea e ha condannato “parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che si liquidano in €1.914,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e iva come per legge”. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1 quale, con unico motivo di gravame, ha lamentato che il Giudice di primo grado, nonostante abbia preso atto delle dichiarazioni attoree in merito al possesso della qualifica di imprenditrice agricola a titolo principale, non avrebbe tenuto conto della differenza intercorrente fra la figura del coltivatore diretto e quella di I.A.P.3. Infatti – secondo l'appellante – a differenza del coltivatore diretto, che “deve, in concreto, provare che la sua capacità lavorativa unitamente a quella della di lui famiglia, sia pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo e del governo del bestiame”4, l' una volta ottenuto CP_2 il riconoscimento da parte della GI (il cui possesso dei requisiti verrebbe operato d'ufficio) e l'iscrizione alla previdenza agricola, non deve fornire prova dell'effettiva attività manuale sul fondo e della conseguente capacità lavorativa. Dunque, sostiene che il primo Giudice avrebbe errato Parte_1 nell'attribuirle la qualifica di coltivatore diretto, in luogo di quella di I.A.P., qualifica che avrebbe reso non necessaria la prova dello specifico requisito della capacità lavorativa, richiesto dalla legge soltanto per il coltivatore diretto. D'altronde – continua l'appellante – l'attrice in primo grado aveva chiesto di provare l'effettiva conduzione e coltivazione dei fondi di sua proprietà, la cui estensione risultava per tabulas dai certificati catastali prodotti in giudizio dal convenuto. Il requisito della capacità lavorativa, pertanto, sarebbe facilmente emerso confrontando i terreni presi in esame e il restante comparto probatorio in atti. Si è costituito in giudizio , il quale, richiamando Controparte_1 gli atti e le prove acquisite in primo grado e precisando la sua qualità di affittuario, coltivatore diretto del fondo oggetto del contratto di compravendita de quo, sostiene che l'avversa domanda, sul riconoscimento dei requisiti della per Parte_1
l'esercizio del retratto agrario, sarebbe rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio idoneo. Al contrario – continua l'appellato – il primo Giudice non si sarebbe pronunciato, proprio per la mancanza di prova a sostegno dell'assunto attoreo, sulla fondatezza del diritto di prelazione agrario in capo all'acquirente del terreno (odierno appellato), che sarebbe risultato assorbente di ogni altra valutazione (come emergerebbe dallo stesso provvedimento impugnato). L'appellato, infine, evidenzia che, nel caso in cui venisse ritenuto sussistente il diritto in capo all'appellante, quest'ultima non potrebbe comunque vantare alcun altro diritto sul fondo, perchè il godrebbe di un diritto prevalente, in quanto conduttore, CP_1 detentore e coltivatore dello stesso terreno da oltre dieci anni, oltreché proprietario di fondo confinante con quello oggetto di causa. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 26/11/2025, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come sopra precisate. Motivi della decisione L'appello non è meritevole di accoglimento. La ragione centrale di doglianza dell'appellante riposa sul presunto mancato riconoscimento, da parte del Giudice di prime cure, della qualifica di “imprenditore agricolo professionale” in capo a titolo che, stante la diversità rispetto a quella di Parte_1
“coltivatore diretto”, avrebbe dovuto portare ad una valutazione positiva sulla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ritenere legittimamente esercitato il diritto di riscatto agrario. A tal fine, l'appellante richiama la disciplina di cui al D.lgs. 99/2004 e il certificato rilasciato dall'INPS (prodotto in corso di causa), che attesterebbe la sua qualifica di I.A.P., da cui deriverebbe, ex se, il requisito di capacità lavorativa normativamente richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto. Orbene, questa Corte ritiene che il primo Giudice abbia correttamente opinato, laddove, alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti, ha rilevato l'assenza di qualsivoglia prova in merito alle “modalità di conduzione dei terreni […] da quali componenti sia composta la sua famiglia e che i famigliari siano in possesso di adeguate competenze professionali nella coltivazione dei terreni”5. D'altronde, il requisito della capacità lavorativa – di seguito specificato – è stato anche contestato dal convenuto in primo grado, odierno appellato, che ha validamente assolto il suo onere ex art. 115 c.p.c., anche alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio, secondo cui “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”6. Ciò posto, come ricordato dalla stessa appellante, il diritto di prelazione e riscatto agrario è disciplinato dall'art. 8, L. 590/1965, il quale richiede, per l'esercizio del retratto agrario, la compresenza di plurimi requisiti, di carattere soggettivo e oggettivo, da leggere in combinato disposto con la modifica di cui all'art. 7, L. 817/1971: 1) la qualità soggettiva di affittuario, mezzadro, colono o compartecipante del fondo, cui si aggiungono la qualifica di coltivatore diretto e la coltivazione del fondo da almeno due anni, ovvero la qualità di proprietario di un fondo confinante, anche in questo caso con qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola;
2) deve trattarsi di trasferimento del fondo a titolo oneroso;
3) il soggetto che intenda esercitare la prelazione non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di un certo imponibile;
4) il medesimo soggetto (e il suo nucleo familiare) deve essere in possesso di idonea capacità lavorativa. In particolare, è onere del retraente provare che il fondo, per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del proprio nucleo famigliare. Giova ricorda, in questa sede, che la disciplina in materia di retratto agrario comporta una limitazione non indifferente dell'autonomia privata, tutelata dall'art. 41 Cost., e al diritto di proprietà, protetto, fra l'altro, dall'art. 1 prot. addizionale 1 CEDU, per cui, sul punto, sussiste uno specifico e rigoroso onere probatorio sulla sussistenza dei relativi requisiti, a carico di chi invochi tale diritto, per evitare strumentalizzazioni dell'istituto per fini non coerenti con la ratio legislativa. La finalità dell'istituto sarebbe quella di promuovere la formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e l'accorpamento dei fondi per migliorare la redditività dei terreni, secondo, però, una prospettiva che operi un corretto bilanciamento tra valori costituzionali in conflitto e, dunque, limitando i poteri di autonomina contrattuale dei proprietari di fondi agricoli oggetto di retratto, solo nella misura funzionalmente idonea al perseguimento dell'obiettivo suddetto7. In merito, il Supremo Collegio ha più volte stabilito che “il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte”8. Nel caso di specie, deve condividersi l'assunto del Giudice di prime cure in ordine all'insussistenza del requisito della capacità lavorativa richiesto dalla legge, essendo, tale elemento, rimasto sul piano della mera allegazione (anche a fronte delle contestazioni della controparte processuale). Detto requisito, peraltro, non è neanche emerso ictu oculi nel giudizio di primo grado, poichè, contrariamente a quanto sostiene la difesa della trattasi di una circostanza non Parte_1 immediatamente derivante dal quadro probatorio in atti e che l'appellante avrebbe dovuto evidenziare e provare specificamente, non tramite una mera e generica allegazione (secondo l'appellante, invero, sarebbe stata sufficiente l'incontestata qualifica soggettiva posseduta). Inoltre, erroneamente l'appellante lamenta che “l'Imprenditore Agricolo Professionale, al contrario, una volta ottenuto dalla GI il riconoscimento del possesso dei requisiti di cui sopra, nonché l'iscrizione alla previdenza agricola (INPS), non [debba (n.d.r.)] dare la prova dell'effettiva attività manuale sul fondo e della conseguente capacità lavorativa”9. Tale ultima asserzione risulta essere del tutto apodittica e priva di ogni riscontro. A tal proposito, non è conferente il richiamo effettuato dall'appellante (nella comparsa conclusionale dell'8/9/2025) ad un recente arresto del Supremo Collegio10, in cui viene evidenziata la distinzione fra la figura del “coltivatore diretto” e quella dell' (“ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il CP_2 legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Ne consegue che lo non è CP_2 tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso “conduca” direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo”). Se, da un lato, non v'è dubbio che le due categorie soggettive presentino rilevanti elementi di diversità, dall'altro lato, la normativa richiamata, in particolare l'art. 7, L. n. 817/1971, che rinvia alla disciplina principale sul diritto di prelazione e riscatto agrario ex art. 8, L. 650/1965, non pone alcuna eccezione rispetto al possesso dei requisiti previsti per legge. Conseguentemente, non è ravvisabile alcuna esenzione di carattere sostanziale e probatorio in favore dell' , che invochi il suo CP_2 diritto di riscatto agrario, data l'assenza di qualsivoglia specifica normativa in tema. Dunque, deve concludersi nel senso che non è in Parte_1 possesso, per non averne fornito adeguata prova, di tutti requisiti necessari per agire in giudizio tramite l'istituto del retratto agrario. Peraltro, recentemente, il Supremo Collegio ha censurato una pronuncia di merito in cui veniva riconosciuto il diritto di prelazione in capo ad un coltivatore diretto del fondo, per il solo fatto di essere proprietario dei terreni confinanti rispetto a quelli offerti in vendita (circostanza, nel caso del presente giudizio, pacifica e incontestata), in quanto ciò “confligge con quanto ritenuto, da tempo, da questa Corte, secondo cui, per il disposto
“dell'art. 7 legge 14 agosto 1971, n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia e quindi, la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto”11. Evidenziata la suddetta assenza di prova, persiste la mancanza di uno dei presupposti per l'esercizio dell'azione di retratto agrario, come già evidenziato dal primo Giudice, sicché ogni altro aspetto della controversia, sia quello relativo alla presenza degli altri requisiti in capo all'appellante (a tal proposito, non va trascurato che l'attrice, ora appellante, non ha neanche specificamente provato l'effettiva coltivazione del terreno di sua proprietà, confinante con quello oggetto di compravendita)12, sia quello attinente alla presenza tout court dei requisiti, in capo all'appellato, per esercitare la prelazione agraria, deve ritenersi assorbito (come precisato anche da una pacifica giurisprudenza13, secondo cui “[…] ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi”). Alla luce delle argomentazioni che precedono, questa Corte condivide integralmente le conclusioni tratte dal Tribunale nella sentenza impugnata e, conseguentemente, l'appello merita pieno rigetto. Visto l'esito del gravame, la regolamentazione delle spese processuali del presente grado segue il principio di soccombenza. Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi, causa dal valore da €1.100 a €5.200), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Al mancato accoglimento dell'appello consegue, nel caso di specie, l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002 (essendo stato superato il precedente orientamento del Supremo Collegio14 dalla Circolare del Ministero della Giustizia n. 232513 del 19/11/2021). P.T.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1312/2024, pubblicata il 14 marzo 2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 3/12/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, i testi , , e . Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Persona_1 Testimone_4 2 L'art. 8, l. 590/1965 recita “[…] il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. […]”. 3 Imprenditore agricolo professionale. 4 Pag. 5 dell'atto di appello. 5 Pag. 4 del provvedimento impugnato. 6 Sez. 3 -, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016 (Rv. 642939 - 01). 7 Sez. 3 -, Ordinanza n. 8338 del 27/03/2024 (Rv. 670626 – 01), che richiama Cass. Sez. 3 -, Sent. 16 aprile 1996, n. 3561, Rv. 497057- 01. 8 Sez. 3 -, Ordinanza n. 537 del 15/01/2020 (Rv. 656571-01), che richiama Sez. 3 -, Sent. 7253 del 22/03/2013 (Rv. 625884 - 01). 9 Pag. 5 dell'atto di appello. 10 Cass., sez. trib., Ord. n. 14915 dep. il 4 giugno 2025. 11 Sez. 3 -, Ordinanza n. 8338 del 27/03/2024 (Rv. 670626 – 01), che richiama Cass. Sez. 3 -, sent. 16 aprile 1996, n. 3561, Rv. 497057- 01. 12 Sul punto, l'appellante non ha neanche insistito, in sede di gravame, nella prova orale, articolata in primo grado e disattesa per genericità dal primo Giudice, omettendo persino di ribadire la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. 13 V. nota n.8 14 Sez. 3 -, Ordinanza n. 537 del 15/01/2020 (Rv. 656571 - 02), secondo cui “l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone il raddoppio del contributo unificato in caso di proposizione di un'impugnazione inammissibile, improcedibile o integralmente infondata, non trova applicazione nelle controversie agrarie”