TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5153/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/04/2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 28/06/1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Vicolo Leopardi, 12 con l'Avv. Davide Giuseppe Ruggiero presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 03/07/1971
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 6 residente in [...] con l'Avv. Davide Giuseppe Ruggiero presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RE in data 24/02/2001, in regime di separazione dei beni:
(anno 2001, atto n. 7, parte II, serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 14/03/2023 e provvedimento del PM del
31/03/2023; con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
- nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24 febbraio 2001 trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di RE al n. 7, anno 2001, parte II, serie A, in regime di separazione dei beni;
- ordinare al Comune di RE (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in RE, vicolo Leopardi, 12, di proprietà del sig. rimane assegnata Pt_2
alla sig.ra con i beni ivi contenuti;
Pt_1
2) Il figlio maggiorenne , non economicamente autosufficiente, proseguirà a vivere Persona_1 prevalentemente presso la madre e così anche il figlio minore , quest'ultimo in regime di Persona_2
affidamento condiviso;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, della Pt_2 Pt_1 somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat con prima rivalutazione al 2026;
pagina 2 di 6 4) Il sig. e la sig.ra concorreranno ciascuno per il 50% delle spese extra assegno Pt_2 Pt_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
pagina 3 di 6 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) il padre potrà trascorrere con il minore fine settimana alternati dal venerdì dopo il termine degli impegni scolastici alla domenica sera ore 21.00 nonché il mercoledì sera delle settimane di spettanza e il martedì e giovedì delle settimane di non spettanza dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
6) il minore, in occasione delle festività natalizie, trascorrerà con il padre il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandoli annualmente con la madre;
7) in occasione delle festività pasquali, dell'Immacolata Concezione e dei lavoratori il minore trascorrerà con il padre l'intero periodo, alternandolo con la madre;
8) il minore trascorrerà con la madre le festività della liberazione, della Repubblica ed ognissanti per l'intero periodo, alternandoli con il padre;
9) durante le ferie estive, il figlio trascorrerà col padre un periodo di quindici giorni, previo accordo con la madre, precisando che, qualora le ferie dei genitori coincidessero, a ciascuno spetterà metà del periodo;
10) per il periodo di ferie estive, natalizie, pasquali, i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località di villeggiatura, con indicazione di indirizzo e recapiti telefonici di reperibilità, consentendo all'altro genitore regolari contatti col minore;
11) le parti danno atto che le quote del fondo Eurizon, azioni strategia flessibile, di cui al punto 13) delle condizioni di separazione, sono state liquidate in data 28/03/2025 e versate su fondi pensioni intestati ai propri figli, per l'importo di €1.800,00 cadauno;
12) le parti danno, altresì, atto che il figlio minore è tuttora percipiente della Per_2
pensione di invalidità scolastica per 9 (nove) mensilità annuali (di cui al punto 14 delle condizioni di separazione e ad oggi, per rivalutazione, dell'importo mensile di € 346,00) su un conto corrente a lui intestato, con delega ai genitori, i quali si impegnano a proseguire nell'utilizzo delle relative somme esclusivamente a copertura delle spese scolastiche ed extrascolastiche dello stesso;
(vedi allegato)
13) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa contributiva e a titolo di assegno divorzile;
14) le parti dichiarano, inoltre, di non avere alcuna pendenza economica in atto tra loro e nei confronti di terzi, e pertanto dichiarano di non avere altro a pretendere per nessuno titolo o ragione.
pagina 4 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE (MI), in data
24/02/2001 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 5 di 6
IL PM IL PG pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/04/2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 28/06/1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Vicolo Leopardi, 12 con l'Avv. Davide Giuseppe Ruggiero presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 03/07/1971
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 6 residente in [...] con l'Avv. Davide Giuseppe Ruggiero presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RE in data 24/02/2001, in regime di separazione dei beni:
(anno 2001, atto n. 7, parte II, serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 14/03/2023 e provvedimento del PM del
31/03/2023; con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
- nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24 febbraio 2001 trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di RE al n. 7, anno 2001, parte II, serie A, in regime di separazione dei beni;
- ordinare al Comune di RE (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in RE, vicolo Leopardi, 12, di proprietà del sig. rimane assegnata Pt_2
alla sig.ra con i beni ivi contenuti;
Pt_1
2) Il figlio maggiorenne , non economicamente autosufficiente, proseguirà a vivere Persona_1 prevalentemente presso la madre e così anche il figlio minore , quest'ultimo in regime di Persona_2
affidamento condiviso;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, della Pt_2 Pt_1 somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat con prima rivalutazione al 2026;
pagina 2 di 6 4) Il sig. e la sig.ra concorreranno ciascuno per il 50% delle spese extra assegno Pt_2 Pt_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
pagina 3 di 6 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) il padre potrà trascorrere con il minore fine settimana alternati dal venerdì dopo il termine degli impegni scolastici alla domenica sera ore 21.00 nonché il mercoledì sera delle settimane di spettanza e il martedì e giovedì delle settimane di non spettanza dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
6) il minore, in occasione delle festività natalizie, trascorrerà con il padre il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandoli annualmente con la madre;
7) in occasione delle festività pasquali, dell'Immacolata Concezione e dei lavoratori il minore trascorrerà con il padre l'intero periodo, alternandolo con la madre;
8) il minore trascorrerà con la madre le festività della liberazione, della Repubblica ed ognissanti per l'intero periodo, alternandoli con il padre;
9) durante le ferie estive, il figlio trascorrerà col padre un periodo di quindici giorni, previo accordo con la madre, precisando che, qualora le ferie dei genitori coincidessero, a ciascuno spetterà metà del periodo;
10) per il periodo di ferie estive, natalizie, pasquali, i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località di villeggiatura, con indicazione di indirizzo e recapiti telefonici di reperibilità, consentendo all'altro genitore regolari contatti col minore;
11) le parti danno atto che le quote del fondo Eurizon, azioni strategia flessibile, di cui al punto 13) delle condizioni di separazione, sono state liquidate in data 28/03/2025 e versate su fondi pensioni intestati ai propri figli, per l'importo di €1.800,00 cadauno;
12) le parti danno, altresì, atto che il figlio minore è tuttora percipiente della Per_2
pensione di invalidità scolastica per 9 (nove) mensilità annuali (di cui al punto 14 delle condizioni di separazione e ad oggi, per rivalutazione, dell'importo mensile di € 346,00) su un conto corrente a lui intestato, con delega ai genitori, i quali si impegnano a proseguire nell'utilizzo delle relative somme esclusivamente a copertura delle spese scolastiche ed extrascolastiche dello stesso;
(vedi allegato)
13) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa contributiva e a titolo di assegno divorzile;
14) le parti dichiarano, inoltre, di non avere alcuna pendenza economica in atto tra loro e nei confronti di terzi, e pertanto dichiarano di non avere altro a pretendere per nessuno titolo o ragione.
pagina 4 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE (MI), in data
24/02/2001 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 5 di 6
IL PM IL PG pagina 6 di 6