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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3646/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249011516502000 COD DELLA STRAD
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in ricorso e nelle memorie depositate.
Resistente/Appellato: l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo insiste nell'inammissibilità e, in subordine, nel rigetto del ricorso. Il Comune di Palermo si associa alle richieste dell'Agenzia delle Entrate.
Il Comune di Palermo solleva l'inammissibilità del ricorso, eccezione che può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, in relazione alla violazione dell'art. 14 e dell'art. 10, D Lgs. 546/1992. Ed invero, il ricorso verte sull'impugnazione dell'avviso di intimazione e degli atti presupposti, ovvero le cartelle di pagamento. Entrambi gli atti riguardano esclusivamente la competenza dell'Agenzia delle
Entrate ON che non è stata chiamata in giudizio.
Parte ricorrente evidenzia che l'art. 10 e l'art. 14 non prevedono l'inammissibilità eccepita dal Comune di
Palermo ed inoltre precisa che il ricorso non verte sull'impugnazione dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti, ma solo dell'intimazione di pagamento. Il ricorrente si riporta, per il resto, alle memorie illustrative depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.06.2024 all'Agenzia delle Entrate ed al Comune di Palermo, depositato in data 24.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difesa in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n° 29620249011516502/000, notificata in data
08.05.2024.
La ricorrente ha lamentato:
- l'omessa indicazione nell'atto gravato, delle origini del credito asseritamente vantato e comunque la mancata allegazione degli stessi, in violazione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (motivi
1 e 2 del ricorso);
- l'irregolarità del ruolo consegnato all'agente per omessa indicazione di dati essenziali, ivi compresa l'indicazione della specifica partita veicolata in ciascun atto presupposto e l'omessa sottoscrizione degli stessi, in violazione dell'articolo 12 del DPR 602/1973 (motivi 2 e 3);
- l'incompetenza territoriale dell'Agente che ha emesso l'intimazione impugnata, in ragione del domicilio fiscale del contribuente (motivo 4);
- la nullità dell'intimazione di pagamento gravata per omessa notifica delle cartelle presupposte (motivo
5).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate in data 06.09.2024 opponendosi al ricorso con produzione documentale e insistendo per la declaratoria di inammissibilità dello stesso.
Si costituiva il Comune di Palermo in data 29.12.2025, oltre i termini di cui all'art. 23 del d.lgs 546/92, opponendosi al ricorso con produzione documentale.
Il Giudice in data 20.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale prende avvio dall'intimazione di pagamento notificata alla contribuente, nella quale venivano richiamate diverse cartelle riferite sia a tributi erariali sia a tributi comunali. La contribuente ha contestato l'atto sotto molteplici profili: la mancanza di motivazione, l'omessa allegazione degli atti presupposti, l'irregolarità dei ruoli, l'incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione e, soprattutto, l'assenza di prova della notifica delle cartelle richiamate.
Le difese degli enti resistenti si sono mosse su piani diversi. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile perché non rivolto anche all'Agenzia delle Entrate-ON, ritenuta l'unica legittimata a rispondere dei vizi dedotti, e ha chiesto in via subordinata di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agente della riscossione. Il Comune di Palermo, costituitosi tardivamente, ha invece insistito sulla correttezza della propria attività impositiva e sulla regolarità degli avvisi di accertamento
TARI, sostenendo che eventuali vizi della riscossione non lo riguarderebbero.
L'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate non può essere accolta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che il contribuente, quando contesta una cartella o un atto successivo per vizi propri o per omessa notifica degli atti presupposti, possa rivolgersi indifferentemente all'ente impositore o al concessionario, senza che si configuri litisconsorzio necessario. Le Sezioni Unite hanno affermato che «l'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un litisconsorzio necessario». La scelta della ricorrente di evocare in giudizio solo gli enti creditori non determina dunque alcuna inammissibilità.
Quanto alla richiesta di chiamata in causa dell'Agente della riscossione, essa non può essere accolta perché formulata in violazione delle regole processuali. La legge richiede che la parte resistente, se intende chiamare un terzo, lo dichiari nelle controdeduzioni e chieda contestualmente lo spostamento dell'udienza. La Cassazione ha chiarito che «ai fini dell'evitare la decadenza dal potere di chiamata del terzo occorrono sia la formulazione della domanda sia l'istanza di spostamento dell'udienza». Poiché tale istanza non è stata presentata, la richiesta è tardiva e quindi inammissibile.
La posizione del Comune di Palermo richiede un'ulteriore precisazione. Il Comune si è costituito oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 e ha depositato documentazione relativa alle presunte notifiche degli avvisi di accertamento TARI. Tuttavia, proprio in ragione della tardività della costituzione, tale documentazione non può essere tenuta in considerazione ai fini della decisione.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che gli atti e i documenti prodotti oltre il termine di costituzione non possano essere valutati, salvo che si tratti di documenti indispensabili, circostanza che qui non ricorre. Resta dunque il dato processuale essenziale: nessuna prova utilizzabile è stata fornita circa la notifica degli atti presupposti, né da parte dell'Agenzia delle Entrate né da parte dell'Agente della riscossione, e neppure dal Comune, la cui produzione documentale è inutilizzabile.
Il punto centrale della controversia riguarda proprio la notifica delle cartelle presupposte. Nessuna delle parti resistenti ha fornito prova della loro regolare notificazione alla contribuente. La Cassazione ha più volte ribadito che «l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato». Nel caso di specie, tale omissione risulta evidente.
Una volta accertata la mancata notifica delle cartelle, occorre verificare se l'Amministrazione possa rinnovare la procedura. Le Sezioni Unite hanno chiarito che «l'annullamento dell'atto consequenziale comporta la definitiva estinzione della pretesa se i termini decadenziali per la notifica dell'atto presupposto sono ormai spirati». Le cartelle richiamate nell'intimazione risalgono a periodi d'imposta compresi tra il 2012 e il 2016. I termini di decadenza per la loro notifica o rinnovazione risultano ampiamente scaduti e nessuna sospensione o proroga è stata provata dagli enti resistenti. La pretesa tributaria deve quindi ritenersi definitivamente estinta. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità: l'intimazione è stata emessa dall'Agenzia delle
Entrate-ON di Palermo, mentre la contribuente risulta domiciliata fiscalmente in Toscana, precisamente ad Empoli, nel territorio della provincia di Firenze, luogo in cui l'atto impugnato è stato notificato. Non è stata fornita prova di una delega ex art. 46 del DPR 602/73 che consentisse all'Agente siciliano di operare fuori dal proprio ambito territoriale. La Cassazione ha affermato che «è illegittimo l'atto esattivo emesso da un concessionario operante fuori dall'ambito territoriale del domicilio fiscale del contribuente». Anche sotto questo profilo l'intimazione risulta viziata.
Infine, l'atto impugnato non contiene alcuna indicazione del ruolo, né allega le cartelle richiamate. La motivazione per relationem è valida solo se l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente, circostanza che qui non ricorre. La giurisprudenza ha chiarito che «ai fini della validità della motivazione è sufficiente il richiamo all'atto precedente solo se questo sia stato ritualmente notificato». Anche sotto questo profilo l'intimazione è illegittima.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il Giudice monocratico ritiene che il ricorso debba essere accolto,
l'intimazione di pagamento annullata e la pretesa tributaria dichiarata estinta.
Resta da valutare il regime delle spese. Il processo ha presentato una particolare complessità, sia per la pluralità di enti coinvolti, sia per la sovrapposizione di profili impositivi e di riscossione, sia per la necessità di ricostruire una sequenza procedimentale risalente nel tempo e non adeguatamente documentata dalle parti resistenti. Tale complessità induce il Giudice monocratico a ritenere equo compensare integralmente le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
dichiara estinta la pretesa tributaria;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3646/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249011516502000 COD DELLA STRAD
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in ricorso e nelle memorie depositate.
Resistente/Appellato: l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo insiste nell'inammissibilità e, in subordine, nel rigetto del ricorso. Il Comune di Palermo si associa alle richieste dell'Agenzia delle Entrate.
Il Comune di Palermo solleva l'inammissibilità del ricorso, eccezione che può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, in relazione alla violazione dell'art. 14 e dell'art. 10, D Lgs. 546/1992. Ed invero, il ricorso verte sull'impugnazione dell'avviso di intimazione e degli atti presupposti, ovvero le cartelle di pagamento. Entrambi gli atti riguardano esclusivamente la competenza dell'Agenzia delle
Entrate ON che non è stata chiamata in giudizio.
Parte ricorrente evidenzia che l'art. 10 e l'art. 14 non prevedono l'inammissibilità eccepita dal Comune di
Palermo ed inoltre precisa che il ricorso non verte sull'impugnazione dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti, ma solo dell'intimazione di pagamento. Il ricorrente si riporta, per il resto, alle memorie illustrative depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.06.2024 all'Agenzia delle Entrate ed al Comune di Palermo, depositato in data 24.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difesa in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n° 29620249011516502/000, notificata in data
08.05.2024.
La ricorrente ha lamentato:
- l'omessa indicazione nell'atto gravato, delle origini del credito asseritamente vantato e comunque la mancata allegazione degli stessi, in violazione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (motivi
1 e 2 del ricorso);
- l'irregolarità del ruolo consegnato all'agente per omessa indicazione di dati essenziali, ivi compresa l'indicazione della specifica partita veicolata in ciascun atto presupposto e l'omessa sottoscrizione degli stessi, in violazione dell'articolo 12 del DPR 602/1973 (motivi 2 e 3);
- l'incompetenza territoriale dell'Agente che ha emesso l'intimazione impugnata, in ragione del domicilio fiscale del contribuente (motivo 4);
- la nullità dell'intimazione di pagamento gravata per omessa notifica delle cartelle presupposte (motivo
5).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate in data 06.09.2024 opponendosi al ricorso con produzione documentale e insistendo per la declaratoria di inammissibilità dello stesso.
Si costituiva il Comune di Palermo in data 29.12.2025, oltre i termini di cui all'art. 23 del d.lgs 546/92, opponendosi al ricorso con produzione documentale.
Il Giudice in data 20.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale prende avvio dall'intimazione di pagamento notificata alla contribuente, nella quale venivano richiamate diverse cartelle riferite sia a tributi erariali sia a tributi comunali. La contribuente ha contestato l'atto sotto molteplici profili: la mancanza di motivazione, l'omessa allegazione degli atti presupposti, l'irregolarità dei ruoli, l'incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione e, soprattutto, l'assenza di prova della notifica delle cartelle richiamate.
Le difese degli enti resistenti si sono mosse su piani diversi. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile perché non rivolto anche all'Agenzia delle Entrate-ON, ritenuta l'unica legittimata a rispondere dei vizi dedotti, e ha chiesto in via subordinata di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agente della riscossione. Il Comune di Palermo, costituitosi tardivamente, ha invece insistito sulla correttezza della propria attività impositiva e sulla regolarità degli avvisi di accertamento
TARI, sostenendo che eventuali vizi della riscossione non lo riguarderebbero.
L'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate non può essere accolta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che il contribuente, quando contesta una cartella o un atto successivo per vizi propri o per omessa notifica degli atti presupposti, possa rivolgersi indifferentemente all'ente impositore o al concessionario, senza che si configuri litisconsorzio necessario. Le Sezioni Unite hanno affermato che «l'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un litisconsorzio necessario». La scelta della ricorrente di evocare in giudizio solo gli enti creditori non determina dunque alcuna inammissibilità.
Quanto alla richiesta di chiamata in causa dell'Agente della riscossione, essa non può essere accolta perché formulata in violazione delle regole processuali. La legge richiede che la parte resistente, se intende chiamare un terzo, lo dichiari nelle controdeduzioni e chieda contestualmente lo spostamento dell'udienza. La Cassazione ha chiarito che «ai fini dell'evitare la decadenza dal potere di chiamata del terzo occorrono sia la formulazione della domanda sia l'istanza di spostamento dell'udienza». Poiché tale istanza non è stata presentata, la richiesta è tardiva e quindi inammissibile.
La posizione del Comune di Palermo richiede un'ulteriore precisazione. Il Comune si è costituito oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 e ha depositato documentazione relativa alle presunte notifiche degli avvisi di accertamento TARI. Tuttavia, proprio in ragione della tardività della costituzione, tale documentazione non può essere tenuta in considerazione ai fini della decisione.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che gli atti e i documenti prodotti oltre il termine di costituzione non possano essere valutati, salvo che si tratti di documenti indispensabili, circostanza che qui non ricorre. Resta dunque il dato processuale essenziale: nessuna prova utilizzabile è stata fornita circa la notifica degli atti presupposti, né da parte dell'Agenzia delle Entrate né da parte dell'Agente della riscossione, e neppure dal Comune, la cui produzione documentale è inutilizzabile.
Il punto centrale della controversia riguarda proprio la notifica delle cartelle presupposte. Nessuna delle parti resistenti ha fornito prova della loro regolare notificazione alla contribuente. La Cassazione ha più volte ribadito che «l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato». Nel caso di specie, tale omissione risulta evidente.
Una volta accertata la mancata notifica delle cartelle, occorre verificare se l'Amministrazione possa rinnovare la procedura. Le Sezioni Unite hanno chiarito che «l'annullamento dell'atto consequenziale comporta la definitiva estinzione della pretesa se i termini decadenziali per la notifica dell'atto presupposto sono ormai spirati». Le cartelle richiamate nell'intimazione risalgono a periodi d'imposta compresi tra il 2012 e il 2016. I termini di decadenza per la loro notifica o rinnovazione risultano ampiamente scaduti e nessuna sospensione o proroga è stata provata dagli enti resistenti. La pretesa tributaria deve quindi ritenersi definitivamente estinta. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità: l'intimazione è stata emessa dall'Agenzia delle
Entrate-ON di Palermo, mentre la contribuente risulta domiciliata fiscalmente in Toscana, precisamente ad Empoli, nel territorio della provincia di Firenze, luogo in cui l'atto impugnato è stato notificato. Non è stata fornita prova di una delega ex art. 46 del DPR 602/73 che consentisse all'Agente siciliano di operare fuori dal proprio ambito territoriale. La Cassazione ha affermato che «è illegittimo l'atto esattivo emesso da un concessionario operante fuori dall'ambito territoriale del domicilio fiscale del contribuente». Anche sotto questo profilo l'intimazione risulta viziata.
Infine, l'atto impugnato non contiene alcuna indicazione del ruolo, né allega le cartelle richiamate. La motivazione per relationem è valida solo se l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente, circostanza che qui non ricorre. La giurisprudenza ha chiarito che «ai fini della validità della motivazione è sufficiente il richiamo all'atto precedente solo se questo sia stato ritualmente notificato». Anche sotto questo profilo l'intimazione è illegittima.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il Giudice monocratico ritiene che il ricorso debba essere accolto,
l'intimazione di pagamento annullata e la pretesa tributaria dichiarata estinta.
Resta da valutare il regime delle spese. Il processo ha presentato una particolare complessità, sia per la pluralità di enti coinvolti, sia per la sovrapposizione di profili impositivi e di riscossione, sia per la necessità di ricostruire una sequenza procedimentale risalente nel tempo e non adeguatamente documentata dalle parti resistenti. Tale complessità induce il Giudice monocratico a ritenere equo compensare integralmente le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
dichiara estinta la pretesa tributaria;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.