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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1956/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_1 & C. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polignano A Mare - Via G.r. Del Drago, 13/17 70044 Polignano A Mare BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 767 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2877/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società impugnava l'avviso di accertamento n. 767 notificato dal Comune di Polignano a
Mare a mezzo pec in data 12.5.2025, portante una pretesa di euro 2.553,00, oltre sanzioni di euro
765,90, interessi di euro 73,30 e spese di notifica di euro 2,95, per omesso versamento Tari anno 2020 in riferimento all'immobile sito in Polignano a Mare, Indirizzo_2.
Premetteva e documentava che:
· quale impresa esercente attività di falegnameria, in data 7.1.2020 aveva stipulato un contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali e precisamente: contenitori vuoti contenenti sostanze pericolose, carta, stracci, indumenti protettivi, pitture e vernici di scarto, imballaggi in plastica, plastica, ritagli di legno, segatura con l'impresa Società_1, con sede in Luogo_1 (Ba) Indirizzo_1 CF CF_1;
· a seguito della stipula della convenzione la ditta esterna predisponeva e metteva a disposizione i contenitori appositi e il ricorrente, di conseguenza, conferiva negli appositi contenitori i rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione artigianale di falegnameria;
· in data 31.1.2020 la ditta Società_1 emetteva fattura elettronica n. 664/2020 per la vidimazione del registro di carico/scarico rifiuti e per la fornitura del registro di carico e scarico rifiuti;
· in data 30.11.2020 la ditta Società_1 emetteva fattura elettronica n. 6532/20 per la prima quota di abbonamento contrattuale;
· in data 3.1.2023, mediante corrispondenza, la società ricorrente scriveva al protocollo del Comune di Polignano a Mare Email_2, chiedendo chiarimenti e notizie circa l'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento del servizio pubblico;
· in data 24/1/2023, via e-mail, sollecitava il predetto Comune una risposta in merito alla richiesta fatta in precedenza;
· tale sollecito veniva ripetuto anche nelle date del 16.2.2023, 30.3.2023, 3.4.2023 e infine il
2.5.2023:
· nonostante la richiesta e i continui solleciti inoltrati al Comune tramite e-mail, il Comune e/o il gestore del servizio non aveva mai attivato il servizio di raccolta e/o collocato cassonetti nelle vicinanze per il conferimento e conseguente smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Tanto premesso in punto di fatto, eccepiva:
1. violazione dell'obbligo di motivazione nonché carenza e illogicità di motivazione;
2. violazione dell'articolo 1, comma 649 e comma 682 lett. a) punto 5, della legge 147/2013;
3. carenza e/o assenza del presupposto oggettivo impositivo;
4. assenza totale del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani;
5. violazione degli artt. 7 e 10 L. 212/00 (principi di collaborazione e buona fede);
6. violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost;
7. difetto di delega e di firma non allegata:
8. violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 24 Costituzione.
Previa richiesta di discussione in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o omessa o carente motivazione della pretesa tributaria dell'atto di accertamento impugnato.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Il resistente Comune di Polignano a Mare non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questo giudice rileva che il ricorso non risulta sottoscritto sia in calce allo stesso, sia in calce alla dichiarazione di sua conformità all'originale notificato a controparte, in violazione della previsione di cui all'art. 18, comma 3, D. Lgs. 546/1992.
Da qui, in applicazione della disposizione di cui al comma 4, stesso articolo 18, D. Lgs. 546/1992, consegue la sua inammissibilità.
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio in difetto di attività difensiva della resistente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1956/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_1 & C. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polignano A Mare - Via G.r. Del Drago, 13/17 70044 Polignano A Mare BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 767 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2877/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società impugnava l'avviso di accertamento n. 767 notificato dal Comune di Polignano a
Mare a mezzo pec in data 12.5.2025, portante una pretesa di euro 2.553,00, oltre sanzioni di euro
765,90, interessi di euro 73,30 e spese di notifica di euro 2,95, per omesso versamento Tari anno 2020 in riferimento all'immobile sito in Polignano a Mare, Indirizzo_2.
Premetteva e documentava che:
· quale impresa esercente attività di falegnameria, in data 7.1.2020 aveva stipulato un contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali e precisamente: contenitori vuoti contenenti sostanze pericolose, carta, stracci, indumenti protettivi, pitture e vernici di scarto, imballaggi in plastica, plastica, ritagli di legno, segatura con l'impresa Società_1, con sede in Luogo_1 (Ba) Indirizzo_1 CF CF_1;
· a seguito della stipula della convenzione la ditta esterna predisponeva e metteva a disposizione i contenitori appositi e il ricorrente, di conseguenza, conferiva negli appositi contenitori i rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione artigianale di falegnameria;
· in data 31.1.2020 la ditta Società_1 emetteva fattura elettronica n. 664/2020 per la vidimazione del registro di carico/scarico rifiuti e per la fornitura del registro di carico e scarico rifiuti;
· in data 30.11.2020 la ditta Società_1 emetteva fattura elettronica n. 6532/20 per la prima quota di abbonamento contrattuale;
· in data 3.1.2023, mediante corrispondenza, la società ricorrente scriveva al protocollo del Comune di Polignano a Mare Email_2, chiedendo chiarimenti e notizie circa l'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento del servizio pubblico;
· in data 24/1/2023, via e-mail, sollecitava il predetto Comune una risposta in merito alla richiesta fatta in precedenza;
· tale sollecito veniva ripetuto anche nelle date del 16.2.2023, 30.3.2023, 3.4.2023 e infine il
2.5.2023:
· nonostante la richiesta e i continui solleciti inoltrati al Comune tramite e-mail, il Comune e/o il gestore del servizio non aveva mai attivato il servizio di raccolta e/o collocato cassonetti nelle vicinanze per il conferimento e conseguente smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Tanto premesso in punto di fatto, eccepiva:
1. violazione dell'obbligo di motivazione nonché carenza e illogicità di motivazione;
2. violazione dell'articolo 1, comma 649 e comma 682 lett. a) punto 5, della legge 147/2013;
3. carenza e/o assenza del presupposto oggettivo impositivo;
4. assenza totale del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani;
5. violazione degli artt. 7 e 10 L. 212/00 (principi di collaborazione e buona fede);
6. violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost;
7. difetto di delega e di firma non allegata:
8. violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 24 Costituzione.
Previa richiesta di discussione in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o omessa o carente motivazione della pretesa tributaria dell'atto di accertamento impugnato.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Il resistente Comune di Polignano a Mare non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questo giudice rileva che il ricorso non risulta sottoscritto sia in calce allo stesso, sia in calce alla dichiarazione di sua conformità all'originale notificato a controparte, in violazione della previsione di cui all'art. 18, comma 3, D. Lgs. 546/1992.
Da qui, in applicazione della disposizione di cui al comma 4, stesso articolo 18, D. Lgs. 546/1992, consegue la sua inammissibilità.
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio in difetto di attività difensiva della resistente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.