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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7577/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.:. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Maria Di Maggio ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Genova n. 45, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 30.07.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 11908/2023
r.g., assumendo, in estrema sintesi, che esse non sono accettabili in quanto la situazione patologica di cui è affetta, per la contestuale presenza della sindrome depressiva, è di gravità tale da rendere necessaria una costante assistenza che legittima il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di “1) dichiarare il (suo) diritto … alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, perché il consulente in sede di ATP ha errato nella valutazione dell'ipotesi concernente l'odierna ricorrente, la quale si trova in una situazione di necessità tale da avere diritto all'indennità di accompagnamento 2) condannare parte resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari professionali della presente fase di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avvocato …”. CP_ In data 6.11.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, con ordinanza del 3.01.2025, parte ricorrente è stata invitata ad interloquire sul proprio interesse a coltivare il presente procedimento anche alla luce di quanto statuito nella fase sommaria con ordinanza del 10.04.2024, comunicata alle parti costituite con provvedimento dell'11.04.2024; quindi, all'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, occorre dare atto che il ricorso introduttivo della presente fase è stato depositato in data 30.07.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma
IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 16.07.2024, a sua volta, resta resa entro il
Pagina 2 termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 25.06.2024.
Sempre sul piano processuale, va rilevato che la fase di opposizione è utilmente incoata ove siano proposti con l'atto di opposizione “specifici” motivi di contestazione restando preclusa l'ammissibilità di censure generiche che, sostanzialmente, si risolvono nella mera duplicazione della fase sommaria (Cass. 17.03.2014 n. 6084; conf., ex multis, Cass. 15.04.2019 n.10515).
Sul punto, il tenore del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. è lapalissiano, affermando testualmente che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare … entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La Suprema Corte ha chiarito che “tale chiara previsione legislativa, e così in particolare l'espressa indicazione della specificità dei motivi di contestazione e la stessa sanzione di inammissibilità, tipici degli atti di impugnazione, consentono, sulla base della giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di appello
(artt. 342 e 434 c.p.c. - cfr. ex multis Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011, 23299; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068-) di escludere che sia possibile per la parte dissenziente limitarsi a contestare genericamente le risultanze dell'accertamento peritale, richiedendosi una chiara esposizione delle ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal consulente in sede di accertamento tecnico non sia corretta” (Cass.
5.04.2017 n.8858).
Nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha proposto il presente giudizio per conseguire l'accertamento del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento e, a tal fine, ha contestato, in maniera del tutto generica, le valutazioni medico legali formulate dal tecnico d'ufficio nominato in fase sommaria che, alla stessa stregua della Commissione
Medica, ha negato la sussistenza del beneficio sanitario relativo alla prestazione in parola, riconoscendo la ricorrente invalida con riduzione della capacità del 34 % al 73 %.
Se non ché, la Suprema Corte ha osservato che le valutazioni della parte divergenti dall'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia svolta dal tecnico d'ufficio assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tali ristretti ambiti, le doglianze mosse dalla difesa della parte sono insufficienti di per sé solo per la rinnovazione dell'accertamento tecnico, proprio perché l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria
Pagina 3 A monte, poi, il fatto che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. per sua natura è rivolto all'accertamento del requisito sanitario, non toglie la verifica giudiziale degli aspetti preliminari nell'ambito dei quali si inserisce il presupposto processuale della previa domanda amministrativa.
In questa prospettiva, va rilevato che a norma dell'art. 7 l.n.553/1973 la richiesta di accertamento tecnico preventivo è subordinata alla preventiva presentazione di una domanda amministrativa all'ente erogatore, la quale integra una condizione di proponibilità dell'iniziativa giudiziaria, “avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio” (v. Cass.
15.01.2007 n.732)
La Suprema Corte ha precisato che, in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali,
l'omessa preventiva presentazione della domanda amministrativa è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, “senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente una prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio (cfr. Cass. 09/08/2017 n. 19767 e 03/03/2017 n.
5453)” (Cass. 18.11.2024 n.29611).
Invero, “La domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità, ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi” (Cass. 11.01.2023 n.447).
In conformità ai richiamati principi di diritto, con ordinanza del 10.04.2024 le pretese avanzate in ricorso riguardo al beneficio dell'accompagnamento sono state dichiarate improponibili, rilevando al riguardo “- che dall'eventuale revisione della permanenza dei requisiti non può derivare un diritto dell'interessato ad ottenere una prestazione diversa rispetto a quella già in godimento, con la conseguenza che allorché all'esito della precedente
Pagina 4 visita l'Istituto non ha attribuito le prestazioni ambite, l'interessato non può pretendere, all'uopo attivando il procedimento per ATP, di ottenere una prestazione ulteriore e diversa da quella già in godimento, essendo decaduto dal diritto di contestare l'accertamento sanitario di cui alla precedente visita medico legale espletata dalla competente Commissione;
- che la parte ricorrente all'esito della visita medica espletata dalla competente Commissione nel 2021 non è stata ritenuta in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma solo di quelli utili a beneficiare dello status di invalido totale, né sussiste in atti prova che parte ricorrente ha successivamente presentato alcuna domanda amministrativa di aggravamento delle sue condizioni di salute al fine di ottenere una diversa e più favorevole valutazione”.
Nel medesimo senso, di recente, la Suprema Corte nell'esaminare una vicenda simile a quella in esame in cui a seguito di un primo accertamento la parte ricorrente era stata riconosciuta invalida totale e, in sede di revisione, era stata confermata tale valutazione proponendo il procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. per beneficiare dell'indennità di accompagnamento senza aver presentato alcuna domanda di aggravamento in sede amministrativa, ha rilevato che “Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, l' indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell' invalidità civile (Cass. 1271/11, Cass. 6941/05, Cass. 12643/98). Il
CP_ fatto che l' in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda, è irrilevante ai presenti fini, poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass. 3688/15), il Tribunale ha correttamente affermato l'improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa.
Né la necessità di previa domanda amministrativa implica alcuna violazione di norme costituzionali, poiché la tutela giurisdizionale è comunque assicurata, ma contemperata con
l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie"
(Cass. S.U. 7269/94)” (Cass. 26.11.2024 n.30436).
Rispetto ai profili in parola, parte ricorrente non ha fornito in questa sede alcun elemento comprovante la proponibilità delle pretese reiterate nel ricorso in opposizione, senza che residuino margini ulteriori per l'esame nel merito del quadro patologico facente capo alla ricorrente atteso che ai fini dell'accertamento della spettanza dell'indennità di accompagnamento, secondo il disposto dell'art. 1 della l. 11.02.1980 n.18, la condizione di
Pagina 5 invalidità totale costituisce una componente per l'attribuzione del beneficio dell'accompagnamento, sicché l'accertamento dello status di invalido può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto (emblematica, Cass. 03.01.2019 n. 22; conf., ex plurimis, Cass. 05.05.2016 n.
9013). In questa prospettiva, per mera completezza, giova sottolineare anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c. che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato né tacitamente insita, per continenza, nella pretesa tesa all'accertamento dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento, la domanda di pensione di inabilità civile ovvero di assegno mensile di invalidità (così, tra le varie, Cass. 24.11.2021 n. 36382).
In ragione di quanto precede, in via assorbente, il ricorso in opposizione de quo va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali della fase sommaria e quelle della fase di opposizione vanno dichiarate irripetibili, in considerazione della decisione in rito adottata in questa sede e delle condizioni reddituali rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e, per quest'ultima ragione, i costi della
CTU della fase sommaria vanno definitivamente posti a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
DICHIARA inammissibile il ricorso e, per l'effetto,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 40 % a far data dalla visita di revisione
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico della parte resistente
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e contenziosa
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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