Decreto presidenziale 10 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6552 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2025, proposto da AN NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Eurialo, 72;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, EZ Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL MA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della valutazione dei titoli operata dalla Commissione, conosciuta dal ricorrente in data 13.05.2025, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso n. 0 punti, anziché n. 4 punti, per il servizio svolto presso le FF.AA. di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, e conferito il punteggio totale di 48.625, e, conseguentemente, collocato in graduatoria alla posizione non utile n. 543 e, per quel che occorrer possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, di tutti gli atti e i verbali della Commissione dagli estremi non noti;
- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area
Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) pubblicata in data 30.04.2025;
- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di EZ Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, collocandosi tra gli idonei alla posizione n. 543, con il punteggio di 48,625.
A seguito di istanza di accesso agli atti, egli ha appreso del mancato riconoscimento del titolo di servizio presso le Forze Armate (Esercito Italiano) dichiarato nella domanda di partecipazione a norma degli artt. 3, lett. d) e 9, comma 5 del bando, che prevede l’attribuzione di " 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre ".
In particolare, deduce il ricorrente di essere in servizio presso il “Centro Nazionale Amministrativo” ed inquadrato, a far data dal 21 gennaio 2020, nella “Specializzazione tecnici” con l’incarico principale di “Contabile”, asseritamente riferibile, specificamente, come prevede la lex specialis , al profilo per il quale ha concorso (assistente amministrativo, contabile e consolare), con diritto all’attribuzione di ulteriori 4 punti.
2. Rimasta inevasa la richiesta all’amministrazione di intervenire in autotutela, il ricorrente ha proposto ricorso per i seguenti motivi di diritto:
2.1. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ARTT. 3, LETT. D) E 9, COMMA 5) DELLA PROCEDURA CONCORSUALE -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER GRAVE TRAVISAMENTO ED ERRONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL RICORRENTE – PERPLESSITÀ MANIFESTA - ILLOGICITÀ –DIFETTO DI ISTRUTTORIA–VIOLAZIONE DELL’AUTOVINCOLO REGOLAMENTARE ”.
Ad avviso del ricorrente, sarebbe del tutto pacifico che le mansioni svolte di contabile, con particolare riferimento al “trattamento economico” (“verifica e liquidazione indennità varie”), siano riferibili al profilo concorsuale di assistente amministrativo, contabile e consolare, sicché la valutazione operata dalla commissione sarebbe manifestamente erronea.
2.2. “ VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E DELL’OBBLIGO DI PROMUOVERE LE CONDIZIONI DELLA SUA EFFETTIVITA’ (art. 4 COST.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITA’ -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (art. 3 COST.) ”.
Per effetto dell’asserita erronea valutazione dei titoli, risulterebbero violati i precetti costituzionali indicati in rubrica e, in particolare, frustrato il diritto al lavoro del ricorrente.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con decreto presidenziale del 10 novembre 2025 è stata autorizzata l’integrazione del contradditorio mediante notifica per pubblici proclami (ritualmente effettuata) e richiesta all’amministrazione “ una dettagliata relazione in ordine alle modalità di valutazione (ed attribuzione del relativo punteggio) dei titoli di servizio, avuto particolare riguardo a quelli in possesso del ricorrente ”.
5. All’udienza pubblica del 9 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
6.1. Va premesso che, in tema di pubblici concorsi, “ Le commissioni esaminatrici non esercitano una ponderazione di interessi e la loro attività costituisce espressione di un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato alla sussistenza della manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. In tale ambito ricadono le valutazioni sul valore dei titoli (…)” (Cons. St., sez. I, 11 novembre 2024, n. 1360).
6.2. Tanto premesso, dalla relazione di valutazione richiesta dal Tribunale non emerge alcuna manifesta arbitrarietà o illogicità nello scrutinio dell’esperienza professionale del ricorrente.
Nella stessa si legge che “ tale verifica non è stata limitata ad una meramente formale ed esclusivamente incentrata sulla qualifica dichiarata o sull’ente di appartenenza, ma si è tradotta in un accertamento sostanziale (…) avente ad oggetto la natura delle mansioni svolte e la pertinenza delle stesse al profilo di Assistente amministrativo, contabile e consolare (avuto anche riguardo a quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del MAECI applicabile ) (…). “(…) l’attività della commissione esaminatrice è stata diretta ad accertare se le esperienze dichiarate dai candidati nella domanda di partecipazione facessero emergere il possesso dell’insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche e comportamentali previste (…) tra cui :
- “ comunicazione efficace all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, anche per iscritto ed in modo appropriato rispetto alle esigenze dei destinatari;
- “ traduzione di atti e documenti non complessi ”;
- “ rapporti diretti con l’utenza e con il pubblico ”;
- “ gestione dell’archivio ”;
- “ capacità di utilizzo di macchine cifranti, centri radio e conferenze ”;
- “ istruzione, erogazione e gestione dei servizi consolari ”.
6.3. Quanto alla posizione del ricorrente, la commissione ha chiarito che:
- le attività svolte risultano afferenti ad un contesto tecnico-militare, caratterizzato da compiti prevalentemente interni e non correlati alle funzioni amministrativo-consolari tipiche del profilo;
- soprattutto, le mansioni in ambito contabile costituiscono soltanto una minima parte delle mansioni svolte da un assistente amministrativo-consolare;
- il profilo posto a concorso implica attività direttamente riferibili al ciclo documentale consolare (atti di stato civile, rilascio di passaporti e visti, atti notarili), non dichiarate nella domanda di partecipazione;
- analogamente, non emerge che il candidato abbia svolto attività che denotino la capacità di intrattenere rapporti con l’utenza e con il pubblico, né quella di utilizzo di macchine cifranti, centri radio e conferenze;
- infine, non risulta che le esperienze dichiarate abbiano incluso attività connesse all’istruzione, all’erogazione e alla gestione dei servizi consolari.
6.4. Dalla relazione della commissione, intrinsecamente coerente, pertanto, emerge ictu oculi come il titolo di servizio dichiarato dal ricorrente non sia (o non sia pienamente) riferibile al profilo concorsuale di assistente amministrativo, contabile e consolare.
7. Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato.
In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
ER LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LO | RI RI |
IL SEGRETARIO