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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto
SENTENZA ingiuntivo
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4665/25 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale ter cpc nel termine del giorno 16.12.2025, avente ad oggetto: N. 4665/25
“Opposizione a decreto ingiuntivo”;
e vertente CRONOLOGICO
N. _______________ tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Parte_1 REPERTORIO
RO e D. RO del Foro di Salerno in virtù di mandato N. _______________
n. 178/2025 R.B. Prev. allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Eboli (Sa), Via U. Nobile, n. 14;
Discusso nel termine
Opponente del 16.12.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
, in persona Controparte_1
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale in data 22.03.2024 per Notar di
Per_1 _________________ Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Opposto Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4665/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 25/26.06.2025, n. 585/25 D.I., notificato in data 15/19.07.2025, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva a , quale titolare della ditta individuale Parte_1
cancellata “Le Mille Voglie”, di pagare in favore dell' la somma di CP_1
euro 6.854,45, per avvenuto pagamento del Tfr alla dipendente Parte_2
ex art. 2 della legge n. 297/1982, oltre accessori di legge, con la
[...]
condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta Parte_3
proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 01.08.2025,
e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 585/25; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 585/25 D.I., emesso in data
25/26.06.2025 e notificato in data 15/19.07.2025, proposta da
[...]
è infondata e, pertanto, va rigettata, con conseguente Parte_1
Giudizio n. 4665/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, del tutto infondate sono le doglianze sollevate all'opponente. Invero, come fondatamente e compiutamente argomentato dall (alle cui difese non v'è nulla da Controparte_2
aggiungere), “La causa petendi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto risultava ben individuata nel testo dell'atto atteso che l' gestore del Fondo di Garanzia istituito ex art. 2 L. 297/1982, CP_1
chiariva e documentava che l'emissione del decreto ingiuntivo era stata richiesta a seguito di sostituzione alla società, su domanda della lavoratrice interessata sig.ra , nel pagamento del TFR Parte_2
spettante ex art. 2120 c.c. e non corrisposto dalla ditta individuale della
Giudizio n. 4665/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 , sussistendone i presupposti. Pt_1
Nella fase monitoria era stata, altresì, compiutamente documentata e provata la liquidita, attualità e esigibilità del credito mediante le contabili ed i prospetti di pagamento, l'elenco e l'attestazione del credito sottoscritto dal Dirigente, emesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 635 comma 2 c.p.c. (Allegati nuovamente per comodità di lettura all. 3).
Il fondo, infatti, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ex art. 2 L. 297/1982.
Come chiarito da univoca Giurisprudenza di legittimità (Cfr.,
Cassazione Civile sentenza n. 25682 del 11.10.2019) inoltre, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, seconda parte, "(...) Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., per le somme da esso pagate", cosicché è evidente che tale surrogazione consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.f.r. a causa della propria insolvenza, e ciò secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c.; da ciò “deriva che in sede di azione surrogatoria il Fondo non deve dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma deve provare l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il diritto al t.f.r. in capo ai lavoratori cui il Fondo e cioè l' è surrogato per CP_1
legge”.
Tutto ciò premesso è pacifica, e ben nota alla , l'esistenza del Pt_1
titolo esecutivo, ovvero della sentenza emessa nei suoi confronti a seguito di giudizio attivato dalla ex lavoratrice (All.4).
E' altrettanto incontestabile che la opponente sia stata destinataria di una procedura esecutiva e di tutti gli accertamenti in tema di solvibilità
Giudizio n. 4665/25 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1 con esito negativo (all.ti 5-6-7-8-9) di tal che, del tutto legittimamente, la ex lavoratrice ha avanzato richiesta di accesso al fondo (all.10).
Essendo, infine, pacifica l'avvenuta erogazione delle somme ingiunte già dimostrata in fase monitoria, che rappresenta l'unica circostanza che deve essere provata nell'azione surrogatoria, come anche recentemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione Civile sentenza n. 25682 del 11.10.2019), non sussiste alcun dubbio sulla legittimità dell'azione intrapresa dall'Istituto, quale surrogato di diritto nel credito e nel privilegio del lavoratore.
La vaga eccezione di prescrizione, infine, oltre ad essere completamente inopponibile all , è del tutto infondata alla luce della sentenza CP_1
pronunciata il 6.11.2014 nei confronti della ed in ragione di Pt_1
tutti i successivi atti interruttivi posti in essere, come documentati.
In merito agli importi ingiunti si segnala per mera completezza che il
Fondo, subentrando nella medesima posizione del datore di lavoro, sopporta anche le imposte relative al rapporto cui il suo intervento si riferisce, agendo come sostituto d'imposta (da ultimo, Cass. n.
2637/2025).
In tal senso si ribadisce l'orientamento consolidato in forza del quale i crediti del lavoratore a carico del Fondo di Garanzia vanno sempre calcolati al lordo;
essi sono pagati al netto al lavoratore, ma il datore è tenuto a rimborsare all' l'intero importo lordo. CP_1
Correttamente, dunque, è stato calcolato l'importo ingiunto, in quanto l'Istituto è creditore della per la somma totale di 6.854,45E (di Pt_1
cui 4.312,76E per sorte e 2.541,69E per interessi e rivalutazione monetaria), avendo erogato alla l'importo di 5.530,72E e Pt_2
versato direttamente all'erario quello di 1.323,73E (Cfr., all.3)” (cfr. memoria di costituzione, pagg. 2-5).
In proposito, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel
Giudizio n. 4665/25 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_1 contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da risulta infondata e, quindi, va Parte_1
rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte opponente al rimborso delle stesse in favore dell'opposto le quali CP_1
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
Giudizio n. 4665/25 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
585/25 D.I., emesso in data 25/26.06.2025 e notificato in data
15/19.07.2025, proposta da nei confronti Parte_1
dell' con ricorso depositato in data 01.08.2025 e ritualmente CP_1
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 585/25 D.I., che dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.750,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4665/25 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 CP_1