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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 278/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei magistrati:
Caterina Passarelli Presidente
Martina Gasparini Consigliere
Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Sabina Mincolelli Parte_1 C.F._1
e dall'avv.Alessandra Barana, per procura rilasciata in allegato all'atto di appello, appellante e
(C.F. ), assistita e difesa in proprio ai sensi dell'art.86 CP_1 C.F._2
c.p.c. nonché dall'Avv.Lara Signorini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, per procura in allegato alla comparsa di costituzione in appello, appellata
CONCLUSIONI:
Parte appellante e parte appellata hanno depositato le seguenti conclusioni conformi:
Voglia la Corte d'Appello, preso atto dell'intervenuta rinuncia dell'avv. all'azione revocatoria e agli effetti CP_1 della domanda giudiziale di revocatoria oggetto del giudizio n. 2232/2022 R.G. del Tribunale di
Verona, nonché agli effetti della sentenza n. 3/2024 del 02.01.2024 impugnata, e della relativa accettazione da parte del sig. Parte_1
1. dichiarare cessata la materia del contendere relativa al giudizio n. 278/2024 R.G. a spese di lite compensate, 2. ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data
09.05.2022 al R.G. n. 18941 – R.P. n. 13770 sull'immobile sito in AN NI OT
(VR), via Cesare Battisti, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio
12, m.n. 379, sub 71 e sub 103, nonché della trascrizione della sentenza del Tribunale di
Verona n. 3/2024 trascritta in data 13.02.2024 al R.G. n. 5687 – R.P. n. 707 sul medesimo immobile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3/2024 il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria proposta da e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi CP_1 dell'art.2901 c.c., del contratto stipulato a rogito del Notaio dott.ssa del Persona_1
Collegio di Verona n.2126 rep. N.1807 racc. in data 16 luglio 2021 (doc.7) tra e Parte_1 con il quale il primo ha ceduto a titolo oneroso alla seconda il diritto di Controparte_2 usufrutto sulle unità immobiliari ad uso abitativo disposte sui piani terra e scantinato con annessa corte esclusiva al piano terra (civico n.29/D) e posto auto coperto di pertinenza censite al Catasto
Fabbricati foglio 12 particelle nn.379 sub 71 e 379 sub 103 meglio identificate in atti, ritenendo sussistere i presupposti dell'azione proposta da ed ha autorizzato, ai sensi CP_1 dell'art.2655 c.c., l'annotazione a margine della trascrizione del suddetto contratto.
Nelle more del presente giudizio di appello le parti hanno conseguito un accordo ed hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sia nelle loro conclusioni sia nella nota di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cassazione n. 16886 del 17/08/2015 e n. 11813 del
09/06/2016).
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere vista la seguente documentazione:
pag. 2/4 - la dichiarazione, sottoscritta in data 1 ottobre 2024 dall'avv. (appellata, CP_1 difesa in proprio) di rinuncia all'azione revocatoria promossa avanti al Tribunale di
Verona nei confronti del sig. e della signora con atto Parte_1 Controparte_2 notificato in data 22 marzo 2022 e di conseguente rinunzia agli effetti della domanda giudiziale di revocatoria trascritta in data 9 maggio 2022 sull'immobile sito in AN
NI OT (VR) via Cesare Battisti identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 12 mappale 379 sub.71 e sub 103 nonché agli effetti della sentenza n.3/2024 del 2 gennaio 2024 trascritta sul medesimo immobile in data 13 febbraio 2024;
- la dichiarazione, sottoscritta in data 1 ottobre 2024 dall'avv. (appellata, CP_1 difesa in proprio) di rinuncia nei confronti della signora agli effetti Controparte_2 dell'ordinanza di assegnazione di somme pronunziata in data 12 dicembre 2022 nel giudizio RGE n.2720/2022 Tribunale di Verona, con conseguente rinuncia a darvi ulteriore esecuzione in danno della signora CP_2
- la dichiarazione, sottoscritta dal sig. in data 1 ottobre 2024, di accettare la Parte_1 rinunzia dell'avv. CP_1
- la dichiarazione, sottoscritta dalla signora in data 1 ottobre 2024, di Controparte_2 accettare la rinunzia dell'avv. CP_1
- il deposito delle conclusioni come sopra riportate da parte dell'appellante in data 19 dicembre 2024 e da parte dell'appellata in data 21 dicembre 2024;
- le note di trattazione scritta depositate dalle parti il 13 febbraio 2025 per l'udienza del 25 febbraio 2025, nelle quali le parti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate;
- la procura conferita agli avv.ti Sabina Mincolelli e Alessandra Barana in questa procedura di appello, la quale comprende la facoltà di conciliare e transigere – con speciale procura ex art.185 c.p.c. – rinunziare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio;
Va inoltre accolta la richiesta di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 09.05.2022 al R.G. n. 18941 – R.P. n. 13770 sull'immobile sito in
pag. 3/4 AN NI OT (VR), via Cesare Battisti, nonché della trascrizione della sentenza del
Tribunale di Verona n. 3/2024 trascritta in data 13.02.2024 al R.G. n. 5687 – R.P. n. 707 sul medesimo immobile.
Rilevato che l'art.2668 c.c., primo comma, prevede che La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Dato atto che, come richiesto concordemente dalle parti, le spese di lite del grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 3/2024 così CP_1 provvede:
I. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II. ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data
09.05.2022 al R.G. n. 18941 – R.P. n. 13770 sull'immobile sito in AN NI
OT (VR), via Cesare Battisti, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 12, m.n. 379, sub 71 e sub 103, nonché della trascrizione della sentenza del Tribunale di Verona n. 3/2024 trascritta in data 13.02.2024 al R.G. n. 5687 – R.P. n.
707 sul medesimo immobile.
III. Dichiara compensate le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 278/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei magistrati:
Caterina Passarelli Presidente
Martina Gasparini Consigliere
Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Sabina Mincolelli Parte_1 C.F._1
e dall'avv.Alessandra Barana, per procura rilasciata in allegato all'atto di appello, appellante e
(C.F. ), assistita e difesa in proprio ai sensi dell'art.86 CP_1 C.F._2
c.p.c. nonché dall'Avv.Lara Signorini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, per procura in allegato alla comparsa di costituzione in appello, appellata
CONCLUSIONI:
Parte appellante e parte appellata hanno depositato le seguenti conclusioni conformi:
Voglia la Corte d'Appello, preso atto dell'intervenuta rinuncia dell'avv. all'azione revocatoria e agli effetti CP_1 della domanda giudiziale di revocatoria oggetto del giudizio n. 2232/2022 R.G. del Tribunale di
Verona, nonché agli effetti della sentenza n. 3/2024 del 02.01.2024 impugnata, e della relativa accettazione da parte del sig. Parte_1
1. dichiarare cessata la materia del contendere relativa al giudizio n. 278/2024 R.G. a spese di lite compensate, 2. ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data
09.05.2022 al R.G. n. 18941 – R.P. n. 13770 sull'immobile sito in AN NI OT
(VR), via Cesare Battisti, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio
12, m.n. 379, sub 71 e sub 103, nonché della trascrizione della sentenza del Tribunale di
Verona n. 3/2024 trascritta in data 13.02.2024 al R.G. n. 5687 – R.P. n. 707 sul medesimo immobile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3/2024 il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria proposta da e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi CP_1 dell'art.2901 c.c., del contratto stipulato a rogito del Notaio dott.ssa del Persona_1
Collegio di Verona n.2126 rep. N.1807 racc. in data 16 luglio 2021 (doc.7) tra e Parte_1 con il quale il primo ha ceduto a titolo oneroso alla seconda il diritto di Controparte_2 usufrutto sulle unità immobiliari ad uso abitativo disposte sui piani terra e scantinato con annessa corte esclusiva al piano terra (civico n.29/D) e posto auto coperto di pertinenza censite al Catasto
Fabbricati foglio 12 particelle nn.379 sub 71 e 379 sub 103 meglio identificate in atti, ritenendo sussistere i presupposti dell'azione proposta da ed ha autorizzato, ai sensi CP_1 dell'art.2655 c.c., l'annotazione a margine della trascrizione del suddetto contratto.
Nelle more del presente giudizio di appello le parti hanno conseguito un accordo ed hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sia nelle loro conclusioni sia nella nota di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cassazione n. 16886 del 17/08/2015 e n. 11813 del
09/06/2016).
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere vista la seguente documentazione:
pag. 2/4 - la dichiarazione, sottoscritta in data 1 ottobre 2024 dall'avv. (appellata, CP_1 difesa in proprio) di rinuncia all'azione revocatoria promossa avanti al Tribunale di
Verona nei confronti del sig. e della signora con atto Parte_1 Controparte_2 notificato in data 22 marzo 2022 e di conseguente rinunzia agli effetti della domanda giudiziale di revocatoria trascritta in data 9 maggio 2022 sull'immobile sito in AN
NI OT (VR) via Cesare Battisti identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 12 mappale 379 sub.71 e sub 103 nonché agli effetti della sentenza n.3/2024 del 2 gennaio 2024 trascritta sul medesimo immobile in data 13 febbraio 2024;
- la dichiarazione, sottoscritta in data 1 ottobre 2024 dall'avv. (appellata, CP_1 difesa in proprio) di rinuncia nei confronti della signora agli effetti Controparte_2 dell'ordinanza di assegnazione di somme pronunziata in data 12 dicembre 2022 nel giudizio RGE n.2720/2022 Tribunale di Verona, con conseguente rinuncia a darvi ulteriore esecuzione in danno della signora CP_2
- la dichiarazione, sottoscritta dal sig. in data 1 ottobre 2024, di accettare la Parte_1 rinunzia dell'avv. CP_1
- la dichiarazione, sottoscritta dalla signora in data 1 ottobre 2024, di Controparte_2 accettare la rinunzia dell'avv. CP_1
- il deposito delle conclusioni come sopra riportate da parte dell'appellante in data 19 dicembre 2024 e da parte dell'appellata in data 21 dicembre 2024;
- le note di trattazione scritta depositate dalle parti il 13 febbraio 2025 per l'udienza del 25 febbraio 2025, nelle quali le parti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate;
- la procura conferita agli avv.ti Sabina Mincolelli e Alessandra Barana in questa procedura di appello, la quale comprende la facoltà di conciliare e transigere – con speciale procura ex art.185 c.p.c. – rinunziare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio;
Va inoltre accolta la richiesta di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 09.05.2022 al R.G. n. 18941 – R.P. n. 13770 sull'immobile sito in
pag. 3/4 AN NI OT (VR), via Cesare Battisti, nonché della trascrizione della sentenza del
Tribunale di Verona n. 3/2024 trascritta in data 13.02.2024 al R.G. n. 5687 – R.P. n. 707 sul medesimo immobile.
Rilevato che l'art.2668 c.c., primo comma, prevede che La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Dato atto che, come richiesto concordemente dalle parti, le spese di lite del grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 3/2024 così CP_1 provvede:
I. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II. ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data
09.05.2022 al R.G. n. 18941 – R.P. n. 13770 sull'immobile sito in AN NI
OT (VR), via Cesare Battisti, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 12, m.n. 379, sub 71 e sub 103, nonché della trascrizione della sentenza del Tribunale di Verona n. 3/2024 trascritta in data 13.02.2024 al R.G. n. 5687 – R.P. n.
707 sul medesimo immobile.
III. Dichiara compensate le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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