TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/10/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 1167/2022
promosso da
P.IV : in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IV_1 avv.ti M. Nava e F. Angeloni in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Benevento, Viale Mellusi 95
- Attrice -
contro
Controparte_
C.F. e P.IV – in persona in persona del legale rappresentante p.t., P.IV_2 rappresentata e difesa dall' avv.to G. Motta , in forza di da procura allegata alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzo e con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Genova, Via XII Ottobre 2/132 A.
- convenuta-
e (PI: ), in persona del legale rappresentante pro- tempore- rappresentato e Controparte_2 P.IV_3 difeso dall' avv.to G. Cosulich e P. Sanna, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con elezione di domicilio presso il di loro studio in Genova, Via XX Settembre, 14/17.
- Terzo chiamato-
(PI: ), in persona del suo legale Controparte_3 C.F._1 rappresentante p.t.
e
(CF/PI: ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IV_4 tempore, con sede in Via Ballaydier 7N, Genova,
Terze chiamate non costituite per rinuncia alla chiamata da parte di CP_5
Oggetto: risarcimento danni.
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti parti hanno precisato le conclusioni, qui di seguito riportate.
Per la società attrice: :” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertato il legittimo diritto dell'istante in persona del suo legale rapp.te p.t.: Parte_1
1) accertare e dichiarare che a causa della condotta inadempiente, imperita e negligente
Controparte_ della in persona del suo legale rapp.te p.t., sono derivati danni alla parte attrice di natura patrimoniale e non patrimoniale;
Controparte_ 2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Genova alla via Scarsellini, 171 al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della in persona del suo l.r.p.t., comprensivi della perdita (danno Parte_1
emergente) e del mancato guadagno (lucro cessante), quantificati, sin da ora, in euro
80.000,00 ovvero in subordine 38.867,736 oltre interessi, o in altra misura, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
Controparte 3) condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno da perdita di chance in favore della in persona del suo legale Parte_1
rapp.te p.t., da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
Controparte 4) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali, in favore della in persona del suo l.r.p.t., da Parte_1
liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Controparte 5) condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t., al rimborso delle spese legali sopportate dalla per ottenere il dissequestro dei mezzi di sua Parte_1
proprietà.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie 19.3.24 e di fissazione dell'udienza di p.c. e previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede ammissione delle prove orali di cui all'atto di citazione con i testi ivi indicati e di prova orale per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di cui alle memorie in atti di seguito riportate:
1) Vero che il giorno 26.2.2021 il sig. , dipendente della Persona_1 Parte_1
[... e conducente del mezzo motrice VE RA tg DF007ZA con semirimorchi tg
XA 706 CA e AC 94972 trasportava i due container di cui agli ordini di trasporto della sub docc. 2 CP_1
e 3 di parte attrice a Como presso l'area di proprietà
della asciandoli presso l'area stessa con l'ordine di prelevarli Parte_2
dopo il carico e poi successivamente riportarli nuovamente al Terminal di;
CP_6
2) Vero che il giorno 1° marzo 2021 il sig. ritornava presso l'area Per_1 [...]
n Como ove trovava i due container già chiusi e regolarmente Parte_2
sigillati con sigillo a chiodo e così si avviava verso l'uscita per riportarli presso il sito di;
CP_6
3) Vero che il sig usciva dall'area anzidetta per recarsi verso il casello Per_1
autostradale quando veniva fermato dai Carabinieri che lo invitavano ad aprire i container;
4) vero che il signor faceva rilevare la presenza dei sigilli sul container e che Per_1
egli non era in grado di aprire gli sportelli e pertanto veniva invitato dai militari operanti a ritornare presso il piazzale Di Como Commercio srl a Como 5) Vero che, ritornato presso il piazzale Di Como Commercio srl a Como, veniva eseguito un controllo da parte dei Carabinieri della Regione Carabinieri Forestali di
Appiano Gentile e disposto il sequestro sia del mezzo che dei semirimorchi e dei container come da doc. 4 attrice;
6) Vero che la convalida è stata notificata il 12 marzo 2021 veniva notifica la convalida come da docc. 5;
7) Vero che in data 22 marzo 2021, dopo la nomina del difensore e la raccolta dei documenti necessari, veniva depositata alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Como istanza per il dissequestro sia della motrice che dei due semirimorchi, come da doc. 17;
8) Vero che il provvedimento di dissequestro veniva emesso il 6 maggio 2021 e notificato l'8 maggio 2021 (doc. 6);
9) Vero che l'area ove erano stati collocati i mezzi con i container, era priva di attrezzature di sollevamento al fine di liberare i semirimorchi dai container;
10) Vero che in data 20 maggio 2021, veniva quindi presentata istanza di trasferimento presso la sede di dei mezzi con i rispettivi container in quanto, in quel CP_6
luogo, si trovavano attrezzature idonee alla loro rimozione come da doc. 18;
11) Vero che l'istanza di cui al precedente capitolo 10 rimaneva senza riscontro da parte della Procura di Como;
12) Vero che veniva contattata direttamente dallo spedizioniere he si Parte_1 Per_2
proponeva di sostenere i costi per accelerare le operazioni di restituzione di motrici e semirimorchi individuando la ditta “ ” come da docc. da 19 a 25 di parte attrice;
Parte_3
13) Vero che provvedeva a depositare ulteriore istanza di accesso con i mezzi Parte_1
di sollevamento in data 6 luglio 2021 (doc. 8);
14) vero che l'istanza di cui al capitolo 13 veniva accolta in data 9 luglio 2021 e così si poteva provvedere alla rimozione dei container sganciandoli dai semirimorchi come da doc. 8;
15) vero che per la rimozione dei container dai semirimorchi veniva incaricata la ditta ii di Milano che poi ha provveduto all'operazione il giorno 12 agosto Parte_4
2021 come risulta dai docc. da 19 a 25.
Si indicano a testimoni: 1) di Boffalora S/T via Piave n. 6 ; 2) Testimone_1 Tes_2
c/o “Regione Carabinieri Forestale Lombardia Stazione di Testimone_3 Appiano Gentile;
3) V. Brig. c/o “Regione Carabinieri Forestale Controparte_7
Lombardia Stazione di Appiano Gentile;
4) Sig. c/o Testimone_4 Parte_5
di Napoli (NA)Via Amerigo Vespucci, 9/20; 5) Titolare e legale rappresentante
[...]
I ” di di NZ (MI) via Milano 284 Parte_3 Parte_3 Pt_3
16) Vero che la nei primi giorni di aprile 2021 veniva contattata dalla società Parte_1
Eurocentrans s.r.l. di Napoli chiedendo la disponibilità ad effettuare trasporti in maniera continuativa concordando il costo chilometrico di 2 euro per trasporti giornalieri mediamente di 250 Km:
17) Vero che la comunicava che era stato sequestrato il mezzo ed i container Parte_1
e quindi era impossibilitata ad effettuare quei trasporti;
18) Vero che la nel mese di maggio 2021 veniva contattato dalla società SIAT Parte_1
Autotrasporti di Vittuone (MI) chiedendo la disponibilità della stessa ad effettuare da subito trasporti in maniera continuativa concordando il costo chilometrico di 2
euro per trasporti giornalieri mediamente di 250 Km:
19) Vero che la comunicava alla ditta SIAT Autotrasporti di Vittuone di Parte_1
essere impossibilitata a provvedere all'ordine in quanto il proprio mezzo di trasporto era sottoposto a sequestro.
Si indicano a testi: 6) legale rappresentante della società Eurocentrans s.r.l. di Napoli via
Pisacane 45 ( capp. 16 e 17); 7) legale rappresentante della società SIAT Autotrasporti di
Vittuone (MI) via Campo dei Fiori 3 (capp. 18 e 19); 8) sig. di Boffalora sopra Ticino via Testimone_1
Piave 6 su tutti i capitoli.
Si chiede occorrendo ammissione di CTU contabile al fine di accertare il mancato guadagno subito da in conseguenza dei fatti per cui è causa. Parte_1
Per il convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, rigettare le domande attoree in quanto non dimostrate in fatto ed infondate in diritto;
- in via subordinata, per il denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'attrice, condannare la terza chiamata in causa in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_2 tempore, a pagare direttamente all'attrice le somme che dovessero stessa Parte_6 Parte_7 Controparte_ dovute all'esito del presente giudizio ovvero a pagare in favore dell'esponente per tenerla integralmente indenne, manlevata e garantita, quanto la società odierna convenuta dovesse essere chiamata a pagare all'attrice;
- in ogni caso, con condanna di parte attrice, in casi di rigetto delle domande attoree, o di parte terza chiamata, in caso di accoglimento della domanda subordinata di condanna e/o manleva sopra avanzata nei confronti di questa, o di entrambi, alla refusione dei compensi dovuti al difensore della società odierna convenuta per il presente giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., maggiorati di spese generali, CPA ed IV come per legge;
- in via istruttoria, si confermano le produzioni dell'esponente in atti.
Per la terza chiamata : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: CP_2
1) respingere la domanda dell'attrice nei confronti della convenuta principale in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande spiegate da quest'ultima nei confronti della conchiudente;
2) in subordine, per il denegato caso di accoglimento della domanda di condanna formulata dall'attrice nei confronti della convenuta principale, respingere la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti della conchiudente in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, IV e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
La società in qualità di sub vettore, con atto di citazione del 10.02. 2022, notificato via pec, in Parte_1 pari data, ha convenuto in giudizio la società in qualità di vettore, al fine di sentirla condannare CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, pari alla somma di €. 38.867,736 oltre interessi, a seguito del fermo per 133 giorni della motrice e dei semirimorchi di proprietà, in ragione del sequestro dei contenitori, oggetto del contratto di trasporto tra le parti, da parte dei Carabinieri (corpo della Forestale) di Appiano Gentile, avvenuto in data 1 marzo 2021, nell'ambito di una operazione diretta ad accertare un traffico illecito di rifiuti.
In data 16 giugno 2022 si costituiva in giudizio la che respingeva ogni addebito, per mancanza CP_1 della prova del nesso di causalità. Chiedeva, inoltre di essere autorizzato alla chiamata in manleva della
Controparte_2
In data 15 novembre 2022 si costituiva in giudizio, in qualità di terzo chiamato, la che Controparte_2 contestava quanto ex adverso dedotto, e respingeva ogni responsabilità ed il conseguente nesso di causalità con i lamentati danni.
Attesa la mancata accettazione da parte dell'attrice della proposta giudiziale e la rinuncia da parte la Cont di chiamare in causa la soc e la Compagnia le Navi, venivano concessi i termini, ex art 183 VI CP_2 cpc,
All'esito ritenuta la causa senza necessità di istruttoria la causa, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 11 giugno 2025, la causa, precisata come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, all'esito delle conclusionali e delle relative repliche.
2) PREMESSE IN DIRITTO
Preliminarmente, in punto richiesta ammissione prove.
In ragione della documentazione in atti, consta che le deduzioni istruttorie attoree così come la richiesta di consulenza contabile, risultano superate e superflue dai dati probatori forniti dalle parti convenute.
NEL MERITO
La domanda attorea è infondata, in quanto non provata, e, dunque, non può essere accolta.
La società attrice deduce di aver patito un danno a causa della convalida del sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Como, con provvedimento del 04 marzo 2021 R.G. Gip 832/2021, poi notificato in data 12 marzo 2021 (alleg.nr. 05).
In particolare, sostiene che, a seguito di istanza di revoca del sequestro, il PM adito, in data 06 maggio
2021, disponeva il dissequestro (alleg. 06) dei suindicati mezzi, mantenendo fermo, invece, il sequestro dei containers.
Il dissequestro, formalmente, avveniva in data 08 maggio 2021 (alleg. 07), ma, a causa della oggettiva impossibilità di rimuovere i containers ad essi agganciati, i mezzi rimanevano materialmente presso il luogo di custodia, sito in Como al viale Rimembranza nr. 21. Pertanto, la era costretta ad Parte_1 adoperarsi per individuare una ditta specializzata che disponesse di un adeguato mezzo di sollevamento non presente nel piazzale dove si trovavano i mezzi sequestrati;
individuata la ditta specializzata, l'odierna esponente presentava nuova istanza (alleg. 08) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como per consentire l'accesso alla ditta nel piazzale e procedere al distacco dei semirimorchi e alla Parte_8 definitiva restituzione dei mezzi, avvenuta in data 12 agosto 2021;.
Incombe al danneggiato l'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso, in base ai principi di diritto in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie, affermati dalla suprema Corte, che possono essere sintetizzati come segue:
- sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti, concettualmente, distinti;
la sussistenza della prima non dimostra di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
- l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno, di cui domanda il risarcimento.
- Tale onere va assolto, dimostrando con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del debitore è stata, secondo il criterio “più probabile che non”, la causa del danno;
se al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra la condotta e l'evento, per essere la causa del danno lamentato dal danneggiato rimasta assolutamente incerta, così come la sua attribuibilità, la domanda deve essere rigettata (Cass. civ. 3704/2018). Come affermato dalla Cassazione, 12 settembre 2013, n 20904 e recentemente di nuovo con la sentenza n° 18392 del 6 luglio 2017, “ dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale, quale fatto costitutivo della domanda, intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto contrattuale, si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno”.
Grava quindi al creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione ed il danno, di cui l'attore domanda il risarcimento.
E ciò in ossequio al principio che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo, che incombe all'attore di provare.
Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta, non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione.
Pertanto, le conseguenze sfavorevoli, in termini di onere della prova, gravano quindi sull'attore.
Nella giurisprudenza della suprema Corte, si rinviene, anche, l'enunciazione del principio di diritto, secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del debitore la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass. 30 settembre 2014, n 20547; 12 dicembre 2013, n 27855 e già Cass sez Un 11 gennaio 2008, n 577).
Si tratta di un contrasto solo apparente con il principio di diritto sopra richiamato, in quanto la causa che viene qui in rilievo non è quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante.
Dunque, la prova liberatoria da parte dei convenuti va data, soltanto, nel caso in cui sia stato provato da parte dell'attore, preliminarmente, il nesso fra l'ipotetico inadempimento (nel nostro caso sequestro dei containers e delle mezzi) e l'evento dannoso (danni patrimoniali e non patrimoniali alla società attrice nella sua qualità di sub vettore), secondo il criterio di verosimiglianza.
Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la situazione “patologica” dedotta, è causalmente riconducibile alla condotta del convenuto, sorge a carico di quest'ultimo l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile a lui, in qualità di debitore.
Nella fattispecie in esame, pur non essendo rimasta incerta la reale causa del danno (fermo della motrice e dei semirimorchi a causa del sequestro dei containers nell'ambito di una operazione diretta ad accertare un traffico illecito di rifiuti, compiuto da terzi ), è rimasto non provato, se del sequestro, siano responsabili gli odierni convenuti, atteso che la società assumeva, come si legge nel decreto di restituzione emesso dalla procura di Como, in atti, che la società attrice ha assunto l'incarico del trasporto di containers già noleggiati dal caricatore, sig. e che venivano prelevati già sigillati. Sicché il conducente dei veicoli su cui i Pt_9 container venivano caricati né la società proprietaria degli stessi, erano in grado di conoscere l'illiceità di quanto contenuto all'interno”; tale considerazione esclude la confiscabilità dei veicoli..omissis…
Le risultanze di indagine inducono, pertanto a ritenere non dimostrato (né dimostrabile) il coinvolgimento della nel traffico di rifiuti addebitato. Parte_1 Ad avviso della scrivente Giudice dette risultanze, in assenza di prova contraria, devono valere anche per le società convenute.
Infatti, i containers venivano consegnati già riempiti, chiusi e sigillati dal mittente /caricatore e il cui contenuto non era possibile verificare da parte del sub vettore né del vettore. Parte convenuta CP_1 sottolinea nelle sue difese che i containers, sono risultati, comunque contenere materiale differenti da quello oggetto del trasporto. Sul punto richiama la clausola del contratto no rifiuti)
Quando i container vengono consegnati al vettore già sigillati, significa che il mittente ha completato il carico e la sigillatura del container e li consegna al vettore in questa condizione. Questo metodo di consegna, noto come "Full Container Load" (FCL), implica che il vettore non ha la possibilità di controllare il contenuto del container prima della partenza, in quanto il container viene chiuso e sigillato dal mittente, impedendo al vettore di accedere al contenuto.
In altre parole, il container è considerato un'unica unità di trasporto, e la responsabilità del vettore si limita alla consegna del container sigillato nel suo stato originale al destinatario. Il vettore non è responsabile per il contenuto del container, a meno che non si verifichi una perdita o un danno al container stesso durante il trasporto.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., le circostanze oggetto della controversia portano ad escludere qualsiasi responsabilità in capo alle convenute.
Infatti, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nella fattispecie il sequestro dei container è stato determinato dal fatto illecito di un terzo;
di conseguenza, la (e la terza chiamata, in manleva), non possono essere Parte_10 ritenute responsabili di alcunché, dovendosi viceversa considerare come liberatoria la sua impossibilità incolpevole, in quanto dipendente dal fatto illecito di un soggetto terzo.
Da ciò ne consegue che la ha pienamente adempiuto all'onere probatorio di non aver potuto CP_1 adempiere all'obbligazione per causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c. Infatti Il vettore è sempre responsabile dei danni alle cose trasportate, salvo il caso fortuito, i vizi delle cose trasportate o il fatto del mittente o del destinatario.
Sul punto, la medlog nel proprio ordine di trasporto alla indicava infatti nella casella 'Merce' CP_1 indicava: “COME DA DOC. FISCALE O DOG. EMESSA DAL CARIC.” così chiarendo che le merci sarebbero state individuate dal caricatore nei documenti emessi da quest'ultimo per l'esecuzione del trasporto e le operazioni doganali (cfr. prod. 3 e 4 ; CP_2
Nel dettaglio, l'articolo 1693 del Codice civile – rubricato “Responsabilità per perdita e avaria” – stabilisce che “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”.
Sulla base di quanto affermato dall'articolo 1693 del Codice il vettore risponde dell'avaria o della perdita delle cose per il solo fatto di averle prese in carico per la riconsegna al destinatario, a meno che non riesca a dimostrare che la perdita o i danni alle cose sono da attribuire a fattori a lui non imputabili, quali sono il caso fortuito, la natura o i vizi della cosa, l'imballaggio, il fatto del mittente o il fatto del destinatario.
Vige, in tal senso, una presunzione di responsabilità ex recepto dalla quale il vettore si può liberare soltanto fornendo la prova specifica della derivazione del danno da un evento a lui totalmente estraneo, quale il fatto del terzo, o relativo alle ipotesi del caso fortuito, della forza maggiore, oppure dimostrando le ulteriori circostanze riportate dalla norma citata.
La Convenzione di Ginevra del 19.5.1956, relativa al trasporto internazionale di merci su strada (CMR), resa esecutiva in Italia con legge n.162/1960 ed applicabile alla fattispecie concreta prevede che il vettore sia responsabile della perdita della merce tra il momento del ricevimento a quello della riconsegna e che, per esonerarsi da tale responsabilità, debba fornire la prova che la perdita è derivata da circostanze inevitabili.
Tale principio, consolidato in dottrina e giurisprudenza, prevede infatti che il vettore, per liberarsi da responsabilità, debba fornire la prova liberatoria che il danno è dovuto ad un evento del tutto estraneo e non al medesimo imputabile, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, conformemente alla disciplina nazionale di cui all'art. 1693 c.c. Nel caso di specie, emerge che i danni al sub vettore sono derivati da un evento del tutto estraneo al vettore in quanto ricollegabile alle ipotesi riconducibili al fatto del terzo (altre ipotesi al caso fortuito o alla forza maggiore).
Con sentenza n. 9244 del 4 aprile 2023, la quarta sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità. In particolare, ove vengano in considerazione obblighi di natura contrattuale assunti da una pubblica amministrazione, l'impossibilità di adempiere connessa a sopravvenute esigenze di pubblico interesse va pur sempre apprezzata, anche in relazione all'esercizio di potestà pubblicistiche, alla stregua dell'obbligo della stessa amministrazione di tenere motivatamente presente l'esistenza della convenzione contrattuale di fronte ai sopravvenuti interessi pubblici (Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2018, n. 14915; Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1998, n. 12093). Pertanto, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15712). La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15073). L'accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l'adempimento dell'obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (Cass. civ., sez. III, 19 © Copyright 2025. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Via Campo della Fiera, 4 29121 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 1/2La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione Diritto civile ottobre 2007, n. 21973). Controparte_8
Riferimenti Normativi: • art. 1218 c.c. • art. 1256 c.c.
Nella fattispecie in esame, l'attore, dunque, non ha dimostrato il nesso causale, rispetto alla prova, cui era tenuto, sì da fornire un dato presuntivo apprezzabile circa il nesso de quo.
Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie che ci occupa, la soc e la soc terza chiamata nella CP_1 CP_2 sua qualità, sarebbero stati tenuti a dare la prova liberatoria, a seguito dell'allegazione di parte attrice della dimostrazione preliminare, assente, del nesso fra l'ipotetico inadempimento da parte del vettore a CP_1 seguito del sequestro dei containers oggetto del contratto di trasporto tra la e la e CP_1 Parte_1
l'evento dannoso (danni al sub vettore), secondo il criterio, sopra richiamato, della preponderanza dell'evidenza.
Invero, tale danno - qualificabile in termini di perdita di chance (nella sua accezione di lucro cessante), ossia come perdita di un risultato o di un guadagno futuro che sarebbe senz'altro spettato al danneggiato in assenza del fatto lesivo altrui - è risarcibile solo se il danneggiato provi, attraverso un giudizio prognostico che, in assenza dell'inadempimento, avrebbe raggiunto il risultato sperato. Nella fattispecie, va rilevato che parte attrice, non solo, non ha fornito la prova dell'entità del danno subito (perdita della probabilità di conseguire il vantaggio sperato) in virtù dell'inadempimento dell'altra parte Per tutto quanto precede vanno, dunque, rigettate le domande proposte da parte attrice.
Alla luce di quanto sopra la domanda attorea deve quindi essere integralmente rigettata, per mancanza di prova della responsabilità delle parti convenute, in relazione ai pretesi danni da perdita di chance, di danni non patrimoniali e di rimborso delle spese legali sopportate per ottenere il dissequestro dei mezzi.
Di qui, l'assorbimento delle ulteriori eccezioni e domande sollevate.
3) SULLE SPESE PROCESSUALI
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite., in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda, che ha visto contrapposte le parti in causa, in ragione di condotte illecite di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, g.o.p,., avv. Francesca Ricco, definitivamente, pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge le domande della società attrice;
- Compensa, integralmente, le spese di lite.
Così deciso, in Genova, 13 ottobre 2025 Il GOT
Avv. Francesca Ricco
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 1167/2022
promosso da
P.IV : in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IV_1 avv.ti M. Nava e F. Angeloni in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Benevento, Viale Mellusi 95
- Attrice -
contro
Controparte_
C.F. e P.IV – in persona in persona del legale rappresentante p.t., P.IV_2 rappresentata e difesa dall' avv.to G. Motta , in forza di da procura allegata alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzo e con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Genova, Via XII Ottobre 2/132 A.
- convenuta-
e (PI: ), in persona del legale rappresentante pro- tempore- rappresentato e Controparte_2 P.IV_3 difeso dall' avv.to G. Cosulich e P. Sanna, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con elezione di domicilio presso il di loro studio in Genova, Via XX Settembre, 14/17.
- Terzo chiamato-
(PI: ), in persona del suo legale Controparte_3 C.F._1 rappresentante p.t.
e
(CF/PI: ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IV_4 tempore, con sede in Via Ballaydier 7N, Genova,
Terze chiamate non costituite per rinuncia alla chiamata da parte di CP_5
Oggetto: risarcimento danni.
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti parti hanno precisato le conclusioni, qui di seguito riportate.
Per la società attrice: :” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertato il legittimo diritto dell'istante in persona del suo legale rapp.te p.t.: Parte_1
1) accertare e dichiarare che a causa della condotta inadempiente, imperita e negligente
Controparte_ della in persona del suo legale rapp.te p.t., sono derivati danni alla parte attrice di natura patrimoniale e non patrimoniale;
Controparte_ 2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Genova alla via Scarsellini, 171 al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della in persona del suo l.r.p.t., comprensivi della perdita (danno Parte_1
emergente) e del mancato guadagno (lucro cessante), quantificati, sin da ora, in euro
80.000,00 ovvero in subordine 38.867,736 oltre interessi, o in altra misura, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
Controparte 3) condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno da perdita di chance in favore della in persona del suo legale Parte_1
rapp.te p.t., da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
Controparte 4) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali, in favore della in persona del suo l.r.p.t., da Parte_1
liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Controparte 5) condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t., al rimborso delle spese legali sopportate dalla per ottenere il dissequestro dei mezzi di sua Parte_1
proprietà.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie 19.3.24 e di fissazione dell'udienza di p.c. e previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede ammissione delle prove orali di cui all'atto di citazione con i testi ivi indicati e di prova orale per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di cui alle memorie in atti di seguito riportate:
1) Vero che il giorno 26.2.2021 il sig. , dipendente della Persona_1 Parte_1
[... e conducente del mezzo motrice VE RA tg DF007ZA con semirimorchi tg
XA 706 CA e AC 94972 trasportava i due container di cui agli ordini di trasporto della sub docc. 2 CP_1
e 3 di parte attrice a Como presso l'area di proprietà
della asciandoli presso l'area stessa con l'ordine di prelevarli Parte_2
dopo il carico e poi successivamente riportarli nuovamente al Terminal di;
CP_6
2) Vero che il giorno 1° marzo 2021 il sig. ritornava presso l'area Per_1 [...]
n Como ove trovava i due container già chiusi e regolarmente Parte_2
sigillati con sigillo a chiodo e così si avviava verso l'uscita per riportarli presso il sito di;
CP_6
3) Vero che il sig usciva dall'area anzidetta per recarsi verso il casello Per_1
autostradale quando veniva fermato dai Carabinieri che lo invitavano ad aprire i container;
4) vero che il signor faceva rilevare la presenza dei sigilli sul container e che Per_1
egli non era in grado di aprire gli sportelli e pertanto veniva invitato dai militari operanti a ritornare presso il piazzale Di Como Commercio srl a Como 5) Vero che, ritornato presso il piazzale Di Como Commercio srl a Como, veniva eseguito un controllo da parte dei Carabinieri della Regione Carabinieri Forestali di
Appiano Gentile e disposto il sequestro sia del mezzo che dei semirimorchi e dei container come da doc. 4 attrice;
6) Vero che la convalida è stata notificata il 12 marzo 2021 veniva notifica la convalida come da docc. 5;
7) Vero che in data 22 marzo 2021, dopo la nomina del difensore e la raccolta dei documenti necessari, veniva depositata alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Como istanza per il dissequestro sia della motrice che dei due semirimorchi, come da doc. 17;
8) Vero che il provvedimento di dissequestro veniva emesso il 6 maggio 2021 e notificato l'8 maggio 2021 (doc. 6);
9) Vero che l'area ove erano stati collocati i mezzi con i container, era priva di attrezzature di sollevamento al fine di liberare i semirimorchi dai container;
10) Vero che in data 20 maggio 2021, veniva quindi presentata istanza di trasferimento presso la sede di dei mezzi con i rispettivi container in quanto, in quel CP_6
luogo, si trovavano attrezzature idonee alla loro rimozione come da doc. 18;
11) Vero che l'istanza di cui al precedente capitolo 10 rimaneva senza riscontro da parte della Procura di Como;
12) Vero che veniva contattata direttamente dallo spedizioniere he si Parte_1 Per_2
proponeva di sostenere i costi per accelerare le operazioni di restituzione di motrici e semirimorchi individuando la ditta “ ” come da docc. da 19 a 25 di parte attrice;
Parte_3
13) Vero che provvedeva a depositare ulteriore istanza di accesso con i mezzi Parte_1
di sollevamento in data 6 luglio 2021 (doc. 8);
14) vero che l'istanza di cui al capitolo 13 veniva accolta in data 9 luglio 2021 e così si poteva provvedere alla rimozione dei container sganciandoli dai semirimorchi come da doc. 8;
15) vero che per la rimozione dei container dai semirimorchi veniva incaricata la ditta ii di Milano che poi ha provveduto all'operazione il giorno 12 agosto Parte_4
2021 come risulta dai docc. da 19 a 25.
Si indicano a testimoni: 1) di Boffalora S/T via Piave n. 6 ; 2) Testimone_1 Tes_2
c/o “Regione Carabinieri Forestale Lombardia Stazione di Testimone_3 Appiano Gentile;
3) V. Brig. c/o “Regione Carabinieri Forestale Controparte_7
Lombardia Stazione di Appiano Gentile;
4) Sig. c/o Testimone_4 Parte_5
di Napoli (NA)Via Amerigo Vespucci, 9/20; 5) Titolare e legale rappresentante
[...]
I ” di di NZ (MI) via Milano 284 Parte_3 Parte_3 Pt_3
16) Vero che la nei primi giorni di aprile 2021 veniva contattata dalla società Parte_1
Eurocentrans s.r.l. di Napoli chiedendo la disponibilità ad effettuare trasporti in maniera continuativa concordando il costo chilometrico di 2 euro per trasporti giornalieri mediamente di 250 Km:
17) Vero che la comunicava che era stato sequestrato il mezzo ed i container Parte_1
e quindi era impossibilitata ad effettuare quei trasporti;
18) Vero che la nel mese di maggio 2021 veniva contattato dalla società SIAT Parte_1
Autotrasporti di Vittuone (MI) chiedendo la disponibilità della stessa ad effettuare da subito trasporti in maniera continuativa concordando il costo chilometrico di 2
euro per trasporti giornalieri mediamente di 250 Km:
19) Vero che la comunicava alla ditta SIAT Autotrasporti di Vittuone di Parte_1
essere impossibilitata a provvedere all'ordine in quanto il proprio mezzo di trasporto era sottoposto a sequestro.
Si indicano a testi: 6) legale rappresentante della società Eurocentrans s.r.l. di Napoli via
Pisacane 45 ( capp. 16 e 17); 7) legale rappresentante della società SIAT Autotrasporti di
Vittuone (MI) via Campo dei Fiori 3 (capp. 18 e 19); 8) sig. di Boffalora sopra Ticino via Testimone_1
Piave 6 su tutti i capitoli.
Si chiede occorrendo ammissione di CTU contabile al fine di accertare il mancato guadagno subito da in conseguenza dei fatti per cui è causa. Parte_1
Per il convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, rigettare le domande attoree in quanto non dimostrate in fatto ed infondate in diritto;
- in via subordinata, per il denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'attrice, condannare la terza chiamata in causa in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_2 tempore, a pagare direttamente all'attrice le somme che dovessero stessa Parte_6 Parte_7 Controparte_ dovute all'esito del presente giudizio ovvero a pagare in favore dell'esponente per tenerla integralmente indenne, manlevata e garantita, quanto la società odierna convenuta dovesse essere chiamata a pagare all'attrice;
- in ogni caso, con condanna di parte attrice, in casi di rigetto delle domande attoree, o di parte terza chiamata, in caso di accoglimento della domanda subordinata di condanna e/o manleva sopra avanzata nei confronti di questa, o di entrambi, alla refusione dei compensi dovuti al difensore della società odierna convenuta per il presente giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., maggiorati di spese generali, CPA ed IV come per legge;
- in via istruttoria, si confermano le produzioni dell'esponente in atti.
Per la terza chiamata : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: CP_2
1) respingere la domanda dell'attrice nei confronti della convenuta principale in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande spiegate da quest'ultima nei confronti della conchiudente;
2) in subordine, per il denegato caso di accoglimento della domanda di condanna formulata dall'attrice nei confronti della convenuta principale, respingere la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti della conchiudente in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, IV e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
La società in qualità di sub vettore, con atto di citazione del 10.02. 2022, notificato via pec, in Parte_1 pari data, ha convenuto in giudizio la società in qualità di vettore, al fine di sentirla condannare CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, pari alla somma di €. 38.867,736 oltre interessi, a seguito del fermo per 133 giorni della motrice e dei semirimorchi di proprietà, in ragione del sequestro dei contenitori, oggetto del contratto di trasporto tra le parti, da parte dei Carabinieri (corpo della Forestale) di Appiano Gentile, avvenuto in data 1 marzo 2021, nell'ambito di una operazione diretta ad accertare un traffico illecito di rifiuti.
In data 16 giugno 2022 si costituiva in giudizio la che respingeva ogni addebito, per mancanza CP_1 della prova del nesso di causalità. Chiedeva, inoltre di essere autorizzato alla chiamata in manleva della
Controparte_2
In data 15 novembre 2022 si costituiva in giudizio, in qualità di terzo chiamato, la che Controparte_2 contestava quanto ex adverso dedotto, e respingeva ogni responsabilità ed il conseguente nesso di causalità con i lamentati danni.
Attesa la mancata accettazione da parte dell'attrice della proposta giudiziale e la rinuncia da parte la Cont di chiamare in causa la soc e la Compagnia le Navi, venivano concessi i termini, ex art 183 VI CP_2 cpc,
All'esito ritenuta la causa senza necessità di istruttoria la causa, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 11 giugno 2025, la causa, precisata come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, all'esito delle conclusionali e delle relative repliche.
2) PREMESSE IN DIRITTO
Preliminarmente, in punto richiesta ammissione prove.
In ragione della documentazione in atti, consta che le deduzioni istruttorie attoree così come la richiesta di consulenza contabile, risultano superate e superflue dai dati probatori forniti dalle parti convenute.
NEL MERITO
La domanda attorea è infondata, in quanto non provata, e, dunque, non può essere accolta.
La società attrice deduce di aver patito un danno a causa della convalida del sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Como, con provvedimento del 04 marzo 2021 R.G. Gip 832/2021, poi notificato in data 12 marzo 2021 (alleg.nr. 05).
In particolare, sostiene che, a seguito di istanza di revoca del sequestro, il PM adito, in data 06 maggio
2021, disponeva il dissequestro (alleg. 06) dei suindicati mezzi, mantenendo fermo, invece, il sequestro dei containers.
Il dissequestro, formalmente, avveniva in data 08 maggio 2021 (alleg. 07), ma, a causa della oggettiva impossibilità di rimuovere i containers ad essi agganciati, i mezzi rimanevano materialmente presso il luogo di custodia, sito in Como al viale Rimembranza nr. 21. Pertanto, la era costretta ad Parte_1 adoperarsi per individuare una ditta specializzata che disponesse di un adeguato mezzo di sollevamento non presente nel piazzale dove si trovavano i mezzi sequestrati;
individuata la ditta specializzata, l'odierna esponente presentava nuova istanza (alleg. 08) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como per consentire l'accesso alla ditta nel piazzale e procedere al distacco dei semirimorchi e alla Parte_8 definitiva restituzione dei mezzi, avvenuta in data 12 agosto 2021;.
Incombe al danneggiato l'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso, in base ai principi di diritto in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie, affermati dalla suprema Corte, che possono essere sintetizzati come segue:
- sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti, concettualmente, distinti;
la sussistenza della prima non dimostra di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
- l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno, di cui domanda il risarcimento.
- Tale onere va assolto, dimostrando con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del debitore è stata, secondo il criterio “più probabile che non”, la causa del danno;
se al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra la condotta e l'evento, per essere la causa del danno lamentato dal danneggiato rimasta assolutamente incerta, così come la sua attribuibilità, la domanda deve essere rigettata (Cass. civ. 3704/2018). Come affermato dalla Cassazione, 12 settembre 2013, n 20904 e recentemente di nuovo con la sentenza n° 18392 del 6 luglio 2017, “ dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale, quale fatto costitutivo della domanda, intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto contrattuale, si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno”.
Grava quindi al creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione ed il danno, di cui l'attore domanda il risarcimento.
E ciò in ossequio al principio che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo, che incombe all'attore di provare.
Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta, non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione.
Pertanto, le conseguenze sfavorevoli, in termini di onere della prova, gravano quindi sull'attore.
Nella giurisprudenza della suprema Corte, si rinviene, anche, l'enunciazione del principio di diritto, secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del debitore la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass. 30 settembre 2014, n 20547; 12 dicembre 2013, n 27855 e già Cass sez Un 11 gennaio 2008, n 577).
Si tratta di un contrasto solo apparente con il principio di diritto sopra richiamato, in quanto la causa che viene qui in rilievo non è quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante.
Dunque, la prova liberatoria da parte dei convenuti va data, soltanto, nel caso in cui sia stato provato da parte dell'attore, preliminarmente, il nesso fra l'ipotetico inadempimento (nel nostro caso sequestro dei containers e delle mezzi) e l'evento dannoso (danni patrimoniali e non patrimoniali alla società attrice nella sua qualità di sub vettore), secondo il criterio di verosimiglianza.
Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la situazione “patologica” dedotta, è causalmente riconducibile alla condotta del convenuto, sorge a carico di quest'ultimo l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile a lui, in qualità di debitore.
Nella fattispecie in esame, pur non essendo rimasta incerta la reale causa del danno (fermo della motrice e dei semirimorchi a causa del sequestro dei containers nell'ambito di una operazione diretta ad accertare un traffico illecito di rifiuti, compiuto da terzi ), è rimasto non provato, se del sequestro, siano responsabili gli odierni convenuti, atteso che la società assumeva, come si legge nel decreto di restituzione emesso dalla procura di Como, in atti, che la società attrice ha assunto l'incarico del trasporto di containers già noleggiati dal caricatore, sig. e che venivano prelevati già sigillati. Sicché il conducente dei veicoli su cui i Pt_9 container venivano caricati né la società proprietaria degli stessi, erano in grado di conoscere l'illiceità di quanto contenuto all'interno”; tale considerazione esclude la confiscabilità dei veicoli..omissis…
Le risultanze di indagine inducono, pertanto a ritenere non dimostrato (né dimostrabile) il coinvolgimento della nel traffico di rifiuti addebitato. Parte_1 Ad avviso della scrivente Giudice dette risultanze, in assenza di prova contraria, devono valere anche per le società convenute.
Infatti, i containers venivano consegnati già riempiti, chiusi e sigillati dal mittente /caricatore e il cui contenuto non era possibile verificare da parte del sub vettore né del vettore. Parte convenuta CP_1 sottolinea nelle sue difese che i containers, sono risultati, comunque contenere materiale differenti da quello oggetto del trasporto. Sul punto richiama la clausola del contratto no rifiuti)
Quando i container vengono consegnati al vettore già sigillati, significa che il mittente ha completato il carico e la sigillatura del container e li consegna al vettore in questa condizione. Questo metodo di consegna, noto come "Full Container Load" (FCL), implica che il vettore non ha la possibilità di controllare il contenuto del container prima della partenza, in quanto il container viene chiuso e sigillato dal mittente, impedendo al vettore di accedere al contenuto.
In altre parole, il container è considerato un'unica unità di trasporto, e la responsabilità del vettore si limita alla consegna del container sigillato nel suo stato originale al destinatario. Il vettore non è responsabile per il contenuto del container, a meno che non si verifichi una perdita o un danno al container stesso durante il trasporto.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., le circostanze oggetto della controversia portano ad escludere qualsiasi responsabilità in capo alle convenute.
Infatti, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nella fattispecie il sequestro dei container è stato determinato dal fatto illecito di un terzo;
di conseguenza, la (e la terza chiamata, in manleva), non possono essere Parte_10 ritenute responsabili di alcunché, dovendosi viceversa considerare come liberatoria la sua impossibilità incolpevole, in quanto dipendente dal fatto illecito di un soggetto terzo.
Da ciò ne consegue che la ha pienamente adempiuto all'onere probatorio di non aver potuto CP_1 adempiere all'obbligazione per causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c. Infatti Il vettore è sempre responsabile dei danni alle cose trasportate, salvo il caso fortuito, i vizi delle cose trasportate o il fatto del mittente o del destinatario.
Sul punto, la medlog nel proprio ordine di trasporto alla indicava infatti nella casella 'Merce' CP_1 indicava: “COME DA DOC. FISCALE O DOG. EMESSA DAL CARIC.” così chiarendo che le merci sarebbero state individuate dal caricatore nei documenti emessi da quest'ultimo per l'esecuzione del trasporto e le operazioni doganali (cfr. prod. 3 e 4 ; CP_2
Nel dettaglio, l'articolo 1693 del Codice civile – rubricato “Responsabilità per perdita e avaria” – stabilisce che “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”.
Sulla base di quanto affermato dall'articolo 1693 del Codice il vettore risponde dell'avaria o della perdita delle cose per il solo fatto di averle prese in carico per la riconsegna al destinatario, a meno che non riesca a dimostrare che la perdita o i danni alle cose sono da attribuire a fattori a lui non imputabili, quali sono il caso fortuito, la natura o i vizi della cosa, l'imballaggio, il fatto del mittente o il fatto del destinatario.
Vige, in tal senso, una presunzione di responsabilità ex recepto dalla quale il vettore si può liberare soltanto fornendo la prova specifica della derivazione del danno da un evento a lui totalmente estraneo, quale il fatto del terzo, o relativo alle ipotesi del caso fortuito, della forza maggiore, oppure dimostrando le ulteriori circostanze riportate dalla norma citata.
La Convenzione di Ginevra del 19.5.1956, relativa al trasporto internazionale di merci su strada (CMR), resa esecutiva in Italia con legge n.162/1960 ed applicabile alla fattispecie concreta prevede che il vettore sia responsabile della perdita della merce tra il momento del ricevimento a quello della riconsegna e che, per esonerarsi da tale responsabilità, debba fornire la prova che la perdita è derivata da circostanze inevitabili.
Tale principio, consolidato in dottrina e giurisprudenza, prevede infatti che il vettore, per liberarsi da responsabilità, debba fornire la prova liberatoria che il danno è dovuto ad un evento del tutto estraneo e non al medesimo imputabile, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, conformemente alla disciplina nazionale di cui all'art. 1693 c.c. Nel caso di specie, emerge che i danni al sub vettore sono derivati da un evento del tutto estraneo al vettore in quanto ricollegabile alle ipotesi riconducibili al fatto del terzo (altre ipotesi al caso fortuito o alla forza maggiore).
Con sentenza n. 9244 del 4 aprile 2023, la quarta sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità. In particolare, ove vengano in considerazione obblighi di natura contrattuale assunti da una pubblica amministrazione, l'impossibilità di adempiere connessa a sopravvenute esigenze di pubblico interesse va pur sempre apprezzata, anche in relazione all'esercizio di potestà pubblicistiche, alla stregua dell'obbligo della stessa amministrazione di tenere motivatamente presente l'esistenza della convenzione contrattuale di fronte ai sopravvenuti interessi pubblici (Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2018, n. 14915; Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1998, n. 12093). Pertanto, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15712). La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15073). L'accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l'adempimento dell'obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (Cass. civ., sez. III, 19 © Copyright 2025. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Via Campo della Fiera, 4 29121 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 1/2La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione Diritto civile ottobre 2007, n. 21973). Controparte_8
Riferimenti Normativi: • art. 1218 c.c. • art. 1256 c.c.
Nella fattispecie in esame, l'attore, dunque, non ha dimostrato il nesso causale, rispetto alla prova, cui era tenuto, sì da fornire un dato presuntivo apprezzabile circa il nesso de quo.
Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie che ci occupa, la soc e la soc terza chiamata nella CP_1 CP_2 sua qualità, sarebbero stati tenuti a dare la prova liberatoria, a seguito dell'allegazione di parte attrice della dimostrazione preliminare, assente, del nesso fra l'ipotetico inadempimento da parte del vettore a CP_1 seguito del sequestro dei containers oggetto del contratto di trasporto tra la e la e CP_1 Parte_1
l'evento dannoso (danni al sub vettore), secondo il criterio, sopra richiamato, della preponderanza dell'evidenza.
Invero, tale danno - qualificabile in termini di perdita di chance (nella sua accezione di lucro cessante), ossia come perdita di un risultato o di un guadagno futuro che sarebbe senz'altro spettato al danneggiato in assenza del fatto lesivo altrui - è risarcibile solo se il danneggiato provi, attraverso un giudizio prognostico che, in assenza dell'inadempimento, avrebbe raggiunto il risultato sperato. Nella fattispecie, va rilevato che parte attrice, non solo, non ha fornito la prova dell'entità del danno subito (perdita della probabilità di conseguire il vantaggio sperato) in virtù dell'inadempimento dell'altra parte Per tutto quanto precede vanno, dunque, rigettate le domande proposte da parte attrice.
Alla luce di quanto sopra la domanda attorea deve quindi essere integralmente rigettata, per mancanza di prova della responsabilità delle parti convenute, in relazione ai pretesi danni da perdita di chance, di danni non patrimoniali e di rimborso delle spese legali sopportate per ottenere il dissequestro dei mezzi.
Di qui, l'assorbimento delle ulteriori eccezioni e domande sollevate.
3) SULLE SPESE PROCESSUALI
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite., in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda, che ha visto contrapposte le parti in causa, in ragione di condotte illecite di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, g.o.p,., avv. Francesca Ricco, definitivamente, pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge le domande della società attrice;
- Compensa, integralmente, le spese di lite.
Così deciso, in Genova, 13 ottobre 2025 Il GOT
Avv. Francesca Ricco