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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/10/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 343/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANNA LINA Parte_1 C.F._1
TROINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARCO FAZIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito A.t.p.o.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/02/2024, formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al
100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento, con il riconoscimento dello status di persona disabile avente diritto al sostegno intensivo ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3 dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di:
“1) Ritenere e dichiarare, che ricorrendo i presupposti di legge, il Sig. ha diritto alla Parte_1 concessione dello status di invalido ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate e che debba essere riconosciuto che il ricorrente si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, condizione prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n°18 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o in subordine da altra data eventualmente successiva, con diritto quindi a tutte le provvidenze di Legge ed all'indennità di accompagnamento […] 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è Persona_1 affetto da “Artrosi polidistrettuale a grave incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico, con patologia multivalvolare, seconda (2) classe NYHA. Deficit visivo da degenerazione maculare atrofica. Demenza di tipo misto con declino cognitivo moderato e turbe comportamentali. Disturbo ansio-depressivo reattivo”.
Il consulente ha, quindi, concluso che: “Tenuto conto delle osservazioni dell'avv. Anna Lina Troina pervenute il 13/01/2025, concludo come di seguito: Per il sig. la richiesta Parte_1 dell'Indennità di Accompagnamento È riconoscibile perché “persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”, ai sensi della legge 11.2.1980 n. 18, Legge
508/1988 e D.lgs. 509/1988, con decorrenza da Luglio 2024 ovvero circa 6 mesi prima della visita neurologica, considerati i tempi di prenotazione, nonché in all'aggravamento del visus”.
Ha confermato le risultanze del c.t.u. della prima fase relativamente all'art. 3 comma 3 legge
104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da luglio 2024 e al godimento delle prestazioni connesse allo status di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.10.2022).
3- Le spese di lite devono compensarsi per metà tra le parti, tenuto conto del riconoscimento dell'art.3 comma 3, l.104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, ma del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento solo a far data da luglio 2024. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
343/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di luglio 2024, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.10.2022), sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento delle Parte_1 prestazioni connesse allo status di persona disabile avente diritto a sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992; CP_
3) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà che si liquida in euro 585,00 per la prima fase ed in euro 1.348,50 per la presente fase, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Anna
Lina Troina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. CP_ 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 343/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANNA LINA Parte_1 C.F._1
TROINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARCO FAZIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito A.t.p.o.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/02/2024, formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al
100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento, con il riconoscimento dello status di persona disabile avente diritto al sostegno intensivo ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3 dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di:
“1) Ritenere e dichiarare, che ricorrendo i presupposti di legge, il Sig. ha diritto alla Parte_1 concessione dello status di invalido ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate e che debba essere riconosciuto che il ricorrente si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, condizione prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n°18 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o in subordine da altra data eventualmente successiva, con diritto quindi a tutte le provvidenze di Legge ed all'indennità di accompagnamento […] 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è Persona_1 affetto da “Artrosi polidistrettuale a grave incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico, con patologia multivalvolare, seconda (2) classe NYHA. Deficit visivo da degenerazione maculare atrofica. Demenza di tipo misto con declino cognitivo moderato e turbe comportamentali. Disturbo ansio-depressivo reattivo”.
Il consulente ha, quindi, concluso che: “Tenuto conto delle osservazioni dell'avv. Anna Lina Troina pervenute il 13/01/2025, concludo come di seguito: Per il sig. la richiesta Parte_1 dell'Indennità di Accompagnamento È riconoscibile perché “persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”, ai sensi della legge 11.2.1980 n. 18, Legge
508/1988 e D.lgs. 509/1988, con decorrenza da Luglio 2024 ovvero circa 6 mesi prima della visita neurologica, considerati i tempi di prenotazione, nonché in all'aggravamento del visus”.
Ha confermato le risultanze del c.t.u. della prima fase relativamente all'art. 3 comma 3 legge
104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da luglio 2024 e al godimento delle prestazioni connesse allo status di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.10.2022).
3- Le spese di lite devono compensarsi per metà tra le parti, tenuto conto del riconoscimento dell'art.3 comma 3, l.104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, ma del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento solo a far data da luglio 2024. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
343/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di luglio 2024, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.10.2022), sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento delle Parte_1 prestazioni connesse allo status di persona disabile avente diritto a sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992; CP_
3) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà che si liquida in euro 585,00 per la prima fase ed in euro 1.348,50 per la presente fase, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Anna
Lina Troina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. CP_ 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.