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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 372/2022
Il Giudice PI CE, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini, presso il cui studio sito in Massa,
alla Piazza Garibladi, n. 1, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Ceschi, ed elettivamente domiciliata presso Filiale di Pisa, Piazza Vittorio Controparte_1
NU II n. 7/9
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F./P.I.: Controparte_2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Funari Alessandro, ed elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: retribuzioni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.4.2022, convenne in giudizio Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti a titolo risarcitorio ovvero retributivo, per l'attività lavorativa prestata dal 1.3.2013 al 28.2.20217.
2. Più in particolare, evidenziò come con sentenza n. 32/2020 questo Tribunale aveva accertato l'illegittimità del suo rapporto di lavoro con la ditta TMA Distribuzione,
perché stipulato in violazione alla legge sull'appalto di manodopera e, di conseguenza,
la sussistenza “di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dall'1/3/2013 ed
ancora in essere, con inquadramento nella qualifica D, CCNL applicabile e mansioni di
autista”. Tale pronuncia venne confermata, seppure parzialmente, dalla Corte di
Appello di Firenze che con sentenza n. 186/2022 aveva così statuito “accoglie per
quanto di ragione l'appello proposto dalla nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa in funzione di giudice del Parte_1
lavoro del 26 marzo 2020 n. 32 e, in parziale riforma di tale sentenza, che conferma per
il resto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Parte_1
e la con decorrenza dal 1^ marzo 2013 e cessazione al 38
[...] Controparte_1
Pag. 2 di 6 febbraio 2017; per l'effetto, limita a tale periodo il diritto di alle differenze Pt_1
retributive rispetto all'inquadramento nel livello D del Ccnl applicabile”. In definitiva,
nella stessa prospettazione del ricorrente, una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della parte resistente, occorreva provvedere alla quantificazione delle somme spettanti tenendo conto della sussistenza di un orario contrattuale full-time.
3. Con memoria depositata in data 8.9.2022 si è costituita la Controparte_1
quale si è opposta all'accoglimento della domanda eccependo che per la quantificazione delle somme dovute si sarebbe dovuto tenere conto della prestazione di lavoro resa part-
time, ovvero “con turnazione giornaliera dalle ore 11.25 alle ore 14.00, dal lunedì al
venerdì” come dedotto dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo della causa definita con la precitata sentenza di questo Tribunale n. 32/2020. In via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione della somma di euro 3.018,63
lordi, pari a un netto di euro 2.220,44 indebitamente corrisposta con lo stipendio di giugno 2020 e relativa al periodo 15.01.20 – 2.06.20,
escluso dal computo per effetto della sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 186/2022 cit.
4. Costituitosi in giudizio anche l' , quest'ultimo ha chiesto di “adottare le decisioni CP_2
di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione
dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9,
della L. n. 335/95; con vittoria di spese e compensi professionali, o compensazione per
quanto di ragione”.
5. Il ricorso è fondato solo nei termini di seguito esposti.
Pag. 3 di 6 In via preliminare, ritenuta non in discussione la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dal 01/03/2013 al 28/02/2017, deve rilevarsi come la Corte di Appello di Firenze
con sentenza n. 186/2022 abbia confermato la sentenza n. 32/2020 di questo Tribunale
laddove ha statuito sussistenza “di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza
dall'1/3/2013 ed ancora in essere, con inquadramento nella qualifica D, CCNL
applicabile e mansioni di autista” modificandola soltanto nella parte in cui non ha previsto la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 28.2.2017.
Dunque, dando per sussistente lo stesso rapporto di lavoro già intercorrente con la società appaltataria, come ricavabile dalla locuzione “ancora in essere”, la sentenza n.
32/2020 cit. di questo Tribunale ha evidentemente inteso riconoscere anche nei confronti dell'appaltante l'esistenza della stessa sua modalità di esplicazione con modalità part-time. In tale direzione, del resto depone anche il tenore letterale del ricorso introduttivo della causa definita con la sentenza di questo Tribunale n. 32/2020
cit., nella quale è stato indicato lo svolgimento di un rapporto di lavoro “con turnazione
giornaliera dalle ore 11.25 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì”.
6. Per la quantificazione delle somme dovute, può farsi applicazione dei conteggi elaborati dalla parte resistente (all. 8) alla propria memoria) e dalla stessa parte ricorrente (all. 8)
al ricorso) secondo i quali quest'ultimo, tenendo conto del rapporto di lavoro part-time,
ha percepito tutte le somme dovute a titolo di retribuzioni per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017 (vedasi in particolare, all.8) al ricorso, sotto la colonna aliunde perceptum).
Occorre, invece, rilevare come il ricorrente debba ancora percepire le somme di euro
1.557,70 per le festività ed euro 1.196,03 per il premio di produttività, per un totale di euro 2.753,73.
Pag. 4 di 6 7. La domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente è parimenti fondata, tenuto conto del fatto che le somme corrisposte a tale titolo sono state imputate agli stipendi relativi al periodo 15.1.20 – 2.6.20 in relazione al quale la sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 186/2022 cit. aveva escluso la sussistenza di un rapporto lavorativo con la parte resistente. Aderendo al consolidato orientamento del giudice della nomofilachia (così, Cass. civ., n. 1963/2023), la restituzione di tali somme deve avvenire al netto e perciò per una somma pari ad euro 2.220,44.
7.1. Pertanto, la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 533,29, oltre accessori di legge.
7.2. Deve essere accolta anche la domanda di regolarizzazione contributiva,
con riguardo ai contributi non corrisposti in favore dell'
[...]
nei limiti del quinquennio antecedente alla data del CP_3
6.5.2022, data di notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell'
[...]
. CP_3
8. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'accolto deve essere individuato in quello compreso nell'intervallo sino ad euro 1.100,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare, trattandosi di causa non comportante problematiche giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
Pag. 5 di 6 tempore, a pagare in favore di , per i titoli di cui alla parte Parte_1
motiva, la somma di euro 533,29, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare in favore di le spese processuali, Parte_1
liquidate in € 321,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge.
condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali maturati da , per i titoli di cui al presente giudizio, nei Parte_1
limiti del quinquennio antecedente alla data del 6.5.2022 .
Il giudice del lavoro
PI CE
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 372/2022
Il Giudice PI CE, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini, presso il cui studio sito in Massa,
alla Piazza Garibladi, n. 1, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Ceschi, ed elettivamente domiciliata presso Filiale di Pisa, Piazza Vittorio Controparte_1
NU II n. 7/9
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F./P.I.: Controparte_2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Funari Alessandro, ed elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: retribuzioni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.4.2022, convenne in giudizio Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti a titolo risarcitorio ovvero retributivo, per l'attività lavorativa prestata dal 1.3.2013 al 28.2.20217.
2. Più in particolare, evidenziò come con sentenza n. 32/2020 questo Tribunale aveva accertato l'illegittimità del suo rapporto di lavoro con la ditta TMA Distribuzione,
perché stipulato in violazione alla legge sull'appalto di manodopera e, di conseguenza,
la sussistenza “di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dall'1/3/2013 ed
ancora in essere, con inquadramento nella qualifica D, CCNL applicabile e mansioni di
autista”. Tale pronuncia venne confermata, seppure parzialmente, dalla Corte di
Appello di Firenze che con sentenza n. 186/2022 aveva così statuito “accoglie per
quanto di ragione l'appello proposto dalla nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa in funzione di giudice del Parte_1
lavoro del 26 marzo 2020 n. 32 e, in parziale riforma di tale sentenza, che conferma per
il resto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Parte_1
e la con decorrenza dal 1^ marzo 2013 e cessazione al 38
[...] Controparte_1
Pag. 2 di 6 febbraio 2017; per l'effetto, limita a tale periodo il diritto di alle differenze Pt_1
retributive rispetto all'inquadramento nel livello D del Ccnl applicabile”. In definitiva,
nella stessa prospettazione del ricorrente, una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della parte resistente, occorreva provvedere alla quantificazione delle somme spettanti tenendo conto della sussistenza di un orario contrattuale full-time.
3. Con memoria depositata in data 8.9.2022 si è costituita la Controparte_1
quale si è opposta all'accoglimento della domanda eccependo che per la quantificazione delle somme dovute si sarebbe dovuto tenere conto della prestazione di lavoro resa part-
time, ovvero “con turnazione giornaliera dalle ore 11.25 alle ore 14.00, dal lunedì al
venerdì” come dedotto dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo della causa definita con la precitata sentenza di questo Tribunale n. 32/2020. In via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione della somma di euro 3.018,63
lordi, pari a un netto di euro 2.220,44 indebitamente corrisposta con lo stipendio di giugno 2020 e relativa al periodo 15.01.20 – 2.06.20,
escluso dal computo per effetto della sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 186/2022 cit.
4. Costituitosi in giudizio anche l' , quest'ultimo ha chiesto di “adottare le decisioni CP_2
di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione
dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9,
della L. n. 335/95; con vittoria di spese e compensi professionali, o compensazione per
quanto di ragione”.
5. Il ricorso è fondato solo nei termini di seguito esposti.
Pag. 3 di 6 In via preliminare, ritenuta non in discussione la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dal 01/03/2013 al 28/02/2017, deve rilevarsi come la Corte di Appello di Firenze
con sentenza n. 186/2022 abbia confermato la sentenza n. 32/2020 di questo Tribunale
laddove ha statuito sussistenza “di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza
dall'1/3/2013 ed ancora in essere, con inquadramento nella qualifica D, CCNL
applicabile e mansioni di autista” modificandola soltanto nella parte in cui non ha previsto la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 28.2.2017.
Dunque, dando per sussistente lo stesso rapporto di lavoro già intercorrente con la società appaltataria, come ricavabile dalla locuzione “ancora in essere”, la sentenza n.
32/2020 cit. di questo Tribunale ha evidentemente inteso riconoscere anche nei confronti dell'appaltante l'esistenza della stessa sua modalità di esplicazione con modalità part-time. In tale direzione, del resto depone anche il tenore letterale del ricorso introduttivo della causa definita con la sentenza di questo Tribunale n. 32/2020
cit., nella quale è stato indicato lo svolgimento di un rapporto di lavoro “con turnazione
giornaliera dalle ore 11.25 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì”.
6. Per la quantificazione delle somme dovute, può farsi applicazione dei conteggi elaborati dalla parte resistente (all. 8) alla propria memoria) e dalla stessa parte ricorrente (all. 8)
al ricorso) secondo i quali quest'ultimo, tenendo conto del rapporto di lavoro part-time,
ha percepito tutte le somme dovute a titolo di retribuzioni per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017 (vedasi in particolare, all.8) al ricorso, sotto la colonna aliunde perceptum).
Occorre, invece, rilevare come il ricorrente debba ancora percepire le somme di euro
1.557,70 per le festività ed euro 1.196,03 per il premio di produttività, per un totale di euro 2.753,73.
Pag. 4 di 6 7. La domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente è parimenti fondata, tenuto conto del fatto che le somme corrisposte a tale titolo sono state imputate agli stipendi relativi al periodo 15.1.20 – 2.6.20 in relazione al quale la sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 186/2022 cit. aveva escluso la sussistenza di un rapporto lavorativo con la parte resistente. Aderendo al consolidato orientamento del giudice della nomofilachia (così, Cass. civ., n. 1963/2023), la restituzione di tali somme deve avvenire al netto e perciò per una somma pari ad euro 2.220,44.
7.1. Pertanto, la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 533,29, oltre accessori di legge.
7.2. Deve essere accolta anche la domanda di regolarizzazione contributiva,
con riguardo ai contributi non corrisposti in favore dell'
[...]
nei limiti del quinquennio antecedente alla data del CP_3
6.5.2022, data di notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell'
[...]
. CP_3
8. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'accolto deve essere individuato in quello compreso nell'intervallo sino ad euro 1.100,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare, trattandosi di causa non comportante problematiche giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
Pag. 5 di 6 tempore, a pagare in favore di , per i titoli di cui alla parte Parte_1
motiva, la somma di euro 533,29, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare in favore di le spese processuali, Parte_1
liquidate in € 321,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge.
condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali maturati da , per i titoli di cui al presente giudizio, nei Parte_1
limiti del quinquennio antecedente alla data del 6.5.2022 .
Il giudice del lavoro
PI CE
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