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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1546/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. VACCARA C.F._1
MARTA BEATRICE del Foro di Imperia
E
, nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. RAMO' C.F._2
MASSIMO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio in Albania in data 29/08/2006, matrimonio non trascritto in Italia;
• hanno avuto ed , entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto in Albania Parte_1 Parte_2
il 29/08/2006, atto n. 8380, non trascritto in Italia) alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Pieve di TE (IM), Corso Mario Ponzoni n. 153/3, condotta in locazione, viene affidata alla moglie che vi abiterà con i figli minori e Per_2
Per_1
3) il marito dichiara d'aver già provveduto a disporre e ritirare i propri effetti personali dalla casa coniugale pertanto rimane esclusiva proprietaria di Parte_1
tutti gli arredamenti ed i mobili che in essa si trovano;
4) il marito provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
2 5) i figli minori , di anni 15, e , di anni 7, restano affidati Persona_3 Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di vederli quando lo desideri, previo avviso e compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, ricreativi, ludici e sportivi dei figli;
6) il padre dovrà tenere con sè i figli e nel rispetto Persona_3 Persona_4
prioritario della volontà e degli impegni scolastici, ludici, sportivi ricreativi dei figli, secondo le seguenti modalità:
- per un fine settimana alternato, dal sabato mattina, terminato l'orario scolastico, (o nel periodo estivo dalle ore 9,00), alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso la casa coniugale, entro le ore 21.00;
- il martedì e il giovedì pomeriggio, salvo diverso accordo tra le parti, i figli resteranno con il padre sino alle ore 21.00 del giorno stesso, orario entro il quale il padre riaccompagnerà
i figli presso la casa coniugale;
7) ogni genitore dovrà trascorrere nel corso dell'anno un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, con i figli, comunicando la data all'altro genitore almeno sessanta giorni prima, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
8) riconosce dovuti e si impegna a versare a , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori e , finchè non Persona_3 Persona_4
avranno raggiunto la maggiore età e, in ogni caso, sino al compimento di un regolare corso di studi e comunque sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma mensile di € 150,00 per figlio e così in totale la somma di € 300,00 (in lettere: € trecento/00) rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno cinque di ogni mese. I coniugi e concorreranno nella misura del 50% Parte_3 Parte_1
ciascuno nelle seguenti spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per i minori e, nella specie, spese che non richiedono il preventivo accordo: mediche: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) ticket sanitari;
scolastiche: a)tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico d'inizio; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e)mensa; extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese che richiedono il preventivo accordo: mediche a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e
3 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)farmaci particolari;
scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione: c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
9) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il nominativo dei figli nel proprio passaporto;
10) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento;
11) i coniugi dichiarano, fatto salvo il corretto adempimento di tutto quanto previsto ai punti precedenti, d'aver già risolto e regolato vicendevolmente, anche a titolo transattivo, ogni rapporto economico, patrimoniale ed extrapatrimoniale, dichiarando altresì di non avere reciprocamente null'altro pretendere per ogni titolo e/o ragione derivante dal rapporto coniugale, nè per qualsivoglia altra ragione e/o titolo anche sinora non fatti valere;
12) spese della presente procedura integralmente compensate fra le parti.
Imperia, deciso il 17/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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