TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 61
TAR
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti

    Il Collegio rileva che il fatto materiale della mancanza di cartucce è oggettivamente provato e non vi è evidenza del loro utilizzo in un poligono. La difesa ha fornito informazioni difformi e non documentate riguardo a tali episodi. Inoltre, la denuncia del 2021 è sintomatica di una particolare attitudine al crimine e quella del 2019 attiene al regolare esercizio della licenza, delineando un quadro indiziario idoneo a giustificare la valutazione di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Erroneità dei presupposti

    Il Collegio rileva che il fatto materiale della mancanza di cartucce è oggettivamente provato e non vi è evidenza del loro utilizzo in un poligono. La difesa ha fornito informazioni difformi e non documentate riguardo a tali episodi. Inoltre, la denuncia del 2021 è sintomatica di una particolare attitudine al crimine e quella del 2019 attiene al regolare esercizio della licenza, delineando un quadro indiziario idoneo a giustificare la valutazione di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Errata valutazione della documentazione

    Il Collegio rileva che il fatto materiale della mancanza di cartucce è oggettivamente provato e non vi è evidenza del loro utilizzo in un poligono. La difesa ha fornito informazioni difformi e non documentate riguardo a tali episodi. Inoltre, la denuncia del 2021 è sintomatica di una particolare attitudine al crimine e quella del 2019 attiene al regolare esercizio della licenza, delineando un quadro indiziario idoneo a giustificare la valutazione di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Istruttoria insufficiente

    Il Collegio rileva che il fatto materiale della mancanza di cartucce è oggettivamente provato e non vi è evidenza del loro utilizzo in un poligono. La difesa ha fornito informazioni difformi e non documentate riguardo a tali episodi. Inoltre, la denuncia del 2021 è sintomatica di una particolare attitudine al crimine e quella del 2019 attiene al regolare esercizio della licenza, delineando un quadro indiziario idoneo a giustificare la valutazione di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 11 e 43 TULPS

    Il Collegio rileva che il fatto materiale della mancanza di cartucce è oggettivamente provato e non vi è evidenza del loro utilizzo in un poligono. La difesa ha fornito informazioni difformi e non documentate riguardo a tali episodi. Inoltre, la denuncia del 2021 è sintomatica di una particolare attitudine al crimine e quella del 2019 attiene al regolare esercizio della licenza, delineando un quadro indiziario idoneo a giustificare la valutazione di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il Collegio rileva che il fatto materiale della mancanza di cartucce è oggettivamente provato e non vi è evidenza del loro utilizzo in un poligono. La difesa ha fornito informazioni difformi e non documentate riguardo a tali episodi. Inoltre, la denuncia del 2021 è sintomatica di una particolare attitudine al crimine e quella del 2019 attiene al regolare esercizio della licenza, delineando un quadro indiziario idoneo a giustificare la valutazione di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Generico rinvio ad atti connessi

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche le domande accessorie e connesse sono respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 61
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 61
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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