Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Pipicella e Giuseppe Zangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Zangari in Bianco, via A. Spanò 23;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto del -OMISSIS-/I^ bis , Fasc. n. -OMISSIS- della Prefettura di Reggio Calabria, notificato al ricorrente in data 10 ottobre 2022, di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia avente n. -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- in data 29 agosto 2012, nonchè di diniego di detenzione a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente; ;
2) di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto, precedente, collegato e consequenziale in quanto lesivo della posizione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 9 dicembre 2022 e depositato il successivo giorno 11 -OMISSIS- impugnava il decreto in epigrafe indicato, articolando vizi di 1) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti; 2) Erroneità dei presupposti; 3) Errata valutazione della documentazione; 4) Istruttoria insufficiente; 5) Violazione degli artt. 11 e 43 TULPS; 6) Difetto di motivazione.
L’amministrazione intimata si costituiva in data 7 gennaio 2023 con atto di mera forma.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, non appellata, la Sezione rigettava la domanda cautelare.
In vista della trattazione del merito la parte resistente depositava memoria e all’udienza di smaltimento la causa è stata posta in decisione.
Le censure mosse avverso il provvedimento impugnato possono essere esaminate congiuntamente.
Il provvedimento col quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni è motivato con riferimento ad una nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria del 13 agosto 2022, nella quale si dà atto di un duplice deferimento del -OMISSIS- all’autorità giudiziaria: in data 17 settembre 2021 per frode informatica, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e sostituzione di persona e prima, il 9 dicembre 2019, “perché responsabile di accensione e esplosivi pericolose”.
Col ricorso in esame il ricorrente disconosce i due episodi posti a base del provvedimento inibitorio. Più precisamente, con riferimento al primo, ne disconosce “l’appendice giudiziaria”, affermando di non essere neppure certo che, nei suoi confronti, sia mai stato aperto un procedimento penale per smarrimento di 7 munizioni d’arma di piccolo calibro (in realtà si tratta di 8 cartucce cal. 7,65), poiché egli non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, giustificando comunque la mancanza delle munizioni in ragione del loro utilizzo in un poligono di -OMISSIS-.
Quanto al secondo, invece, ne disconosce proprio l’esistenza in fatto, dichiarando di non essere al corrente della denuncia e di non aver mai commesso i reati contestati.
Il Collegio rileva che sul primo episodio il fatto materiale della mancanza di cartucce risulta oggettivamente provato, mentre non vi è evidenza alcuna del loro utilizzo in un poligono, circostanza meramente dichiarata nel presente giudizio e comunque non documentata né meglio circostanziata.
Per di più – impropriamente - nel corpo dell’istanza di prelievo depositata il 22 luglio 2025, in maniera difforme rispetto a quanto prima riferito, la difesa asserisce che il procedimento del 2019 per il reato p. e p. dall’art. 702 c.p. è stato archiviato (mentre documenta che ad essere archiviato, con decreto del 18 gennaio 2024, è altro procedimento di cui si dirà oltre) e che già “durante il controllo” il -OMISSIS- aveva dichiarato di avere utilizzato le munizioni al poligono, circostanza, invece, non suffragata dal verbale in atti.
Quanto al secondo episodio, a fronte dell’informativa dei Carabinieri la difesa ha inizialmente provveduto a produrre il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, laddove invece la denuncia era stata fatta alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, a cui il certificato è stato richiesto solo nel 2025. La Procura di -OMISSIS-, nel luglio 2025, attesta che non ci sono a quella data iscrizioni suscettibili di comunicazione; circostanza evidentemente irrilevante ai fini della delibazione dei vizi di illegittimità del provvedimento impugnato, adottato nel 2022.
Ciò precisato, come opportunamente evidenziato anche dalla difesa dell’amministrazione, si ritiene che la denuncia del 2021 sia sintomatica di una particolare attitudine al crimine nei confronti di terzi e del loro patrimonio, quella del 2019 attenga proprio al regolare esercizio della licenza, sicché entrambe delineano complessivamente un quadro indiziario senza dubbio idoneo a giustificare la valutazione di inaffidabilità dell’odierno ricorrente espressa col provvedimento impugnato.
In ragione di quanto fin qui osservato, non pare, infine, trascurabile la circostanza che proprio in sede di esecuzione del provvedimento qui contestato, i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- (v. nota del 10 ottobre 2022, depositata dal Ministero resistente, col verbale di esecuzione) abbiano riscontrato un ulteriore ammanco di cartucce, esattamente 5 cartucce calibro 12 a palla unica (fatto per il quale si è aperto il proc. n. -OMISSIS- R.G.N.R mod. 21, archiviato nel 2024, come documentato con l’istanza di prelievo).
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese della lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
LA Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.